Incarto n.
12.2016.157

Lugano

18 giugno 2018/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.447 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 10 luglio 2007 da

 

 

 AP 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

rappr. da   RA 2 e  RA 3 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di CHF 1'650’000.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, pretesa poi modificata in sede conclusionale in EUR 458'335.06 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, in SEK 1'794'267.39 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, in USD 96'246.28 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001 e in CHF 93'828.75 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001 al 9 luglio 2007 su CHF 21'516.- e dal 10 luglio 2007 su CHF 93'828.75;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 2 settembre 2016 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di EUR 109'113.69 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, di SEK 650'782.34 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, di CHF 4'101.61 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, con deduzione dal totale della somma di CHF 9'924.90;

 

appellanti entrambe le parti: l’attore, che con appello 5 ottobre 2016 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per EUR 497'467.10 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, per SEK 1'981'442.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, per USD 105'016.60 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001 e per CHF 51'941.35 oltre interessi al 5% dal 10 luglio 2007, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado; la convenuta, che con risposta e appello incidentale 18 novembre 2016 ha postulato, oltre che la reiezione del gravame di controparte, la modifica della decisione pretorile nel senso di respingere la petizione e in via subordinata il suo annullamento con rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

preso atto della replica spontanea all’appello con risposta all’appello incidentale 19 gennaio 2017 dell’attore e dell’ulteriore scritto (duplica spontanea all’appello con replica spontanea all’appello incidentale) 14 febbraio 2017 della convenuta;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Il 13 aprile 2000 (doc. F e G) AP 1, cittadino italiano residente in Italia, ha conferito alla società __________ AO 1 il mandato di gestire i due conti cifrati “__________” e “__________” da lui aperti presso il __________.

                                         Gli investimenti in seguito effettuati dalla società sulle due relazioni hanno dato luogo a un’importante minusvalenza, tant’è che il 31 ottobre 2001, quando il mandato è stato revocato (doc. Q), il saldo del primo era diminuito dagli iniziali CHF 4'974'057.- a CHF 3'264'717.-, mentre il secondo, aperto nell’aprile 2000, registrava ora un saldo negativo di CHF 703'033.45.

 

 

                                   2.   Con petizione 10 luglio 2007 AP 1, ritenendo che la gestione effettuata sui due conti non fosse stata conforme al mandato di gestione patrimoniale e, come risultava dalle due perizie di parte da lui fatte allestire (che al proposito esponevano dei valori in valuta straniera), gli avesse causato un danno importante, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di un importo complessivo di CHF 1'650’000.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001.

                                         La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

 

 

                                   3.   Esperita l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è in particolare stata assunta la perizia giudiziaria, le parti hanno provveduto ad inoltrare i loro rispettivi allegati conclusionali. Mentre a quel momento la convenuta si è riconfermata nelle sue precedenti domande, l’attore ha modificato le sue richieste nel senso che ha allora postulato la condanna della controparte al pagamento di EUR 458'335.06 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, di SEK 1'794'267.39 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, di USD 96'246.28 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001 e di CHF 93'828.75 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001 al 9 luglio 2007 su CHF 21'516.- e dal 10 luglio 2007 su CHF 93'828.75: le somme di EUR 458'335.06, di SEK 1'794'267.39 e di USD 96'246.28 costituivano il danno per l’errata gestione del rischio e per gli investimenti in titoli non liquidi; l’importo di CHF 21'516.- era rivendicato per la mancata gestione della liquidità; e le ulteriori pretese, di CHF 51’941.35 e di CHF 20’371.40, rappresentavano il costo delle due perizie di parte rispettivamente le spese legali preprocessuali.

                                        

 

                                   4.   Con sentenza 2 settembre 2016 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di EUR 109'113.69 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, di SEK 650'782.34 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, di CHF 4'101.61 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, con deduzione dal totale della somma di CHF 9'924.90 (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di CHF 7’000.- e le spese di CHF 24’500.- per 1/10 a carico della convenuta e per 9/10 a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte CHF 74’250.- per ripetibili (dispositivo n. 2). Il giudice di prime cure ha unicamente ritenuto fondate, oltretutto per importi ridotti, la pretesa per l’eccessiva concentrazione del portafoglio su alcuni titoli (EUR 109'113.69 + SEK 650'782.34 ./. CHF 9'924.90) e quella per la mancata gestione della liquidità (CHF 4'101.61).

 

 

                                   5.   La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.

                                         Con appello 5 ottobre 2016, avversato dalla convenuta con risposta 18 novembre 2016 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 19 gennaio 2017 dell’attore e la duplica spontanea 14 febbraio 2017 della convenuta), l’attore ha chiesto, previa assunzione di un complemento peritale, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per EUR 497'467.10 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, per SEK 1'981'442.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, per USD 105'016.60 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001 e per CHF 51'941.35 oltre interessi al 5% dal 10 luglio 2007, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado. Egli ha preteso EUR 497'467.10, SEK 1'981'442.- e USD 105'016.60 per l’errata gestione del rischio e per gli investimenti in titoli non liquidi nonché CHF 51’941.75 per le due perizie di parte.

                                         Con appello incidentale 18 novembre 2016, avversato dall’attore con risposta 19 gennaio 2017 (seguita dalla replica spontanea 14 febbraio 2017 della controparte), la convenuta ha chiesto la modifica della decisione pretorile nel senso di respingere la petizione e in via subordinata il suo annullamento con rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

 

 

                                   6.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   7.   Nel caso di specie è incontestabile e incontestato che le parti erano legate tra loro da un rapporto di natura contrattuale.

                                         Nella circostanza, in forza della professio iuris operata nell’ambito dei due mandati di gestione (doc. F e G) e stante oltretutto la sede svizzera della convenuta, che forniva la prestazione caratteristica (art. 117 cpv. 1, 2 e 3 lett. c LDIP), è pertanto di principio applicabile il diritto svizzero ed in particolare l’art. 84 CO (DTF 134 III 151 consid. 2.2; TF 7 settembre 2004 4C.191/2004 consid. 6 pubbl. in SJ 2005 I p. 174), in virtù del quale i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1), ritenuto che se il debito è invece espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola “effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2). Ritenuto che la facoltà alternativa di liberarsi con il pagamento in moneta svizzera prevista dal cpv. 2 della norma riguardava solo il debitore, il Tribunale federale, con sentenza 14 gennaio 2008 (DTF 134 III 151 consid. 2.2, 2.4 e 2.5) - applicabile anche alle cause già pendenti al momento della sua adozione (TF 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 5.2.2.2) -, ponendo fine a una prassi tollerante, ne ha dedotto che il creditore, in presenza di un debito contratto in valuta estera, era tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (TF 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1 pubbl. in RtiD I 2011 p. 677, 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1) e che il tribunale aveva unicamente la facoltà di condannare il debitore al pagamento di quella valuta (TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1), ritenuto che una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1 e 4.3, 26 aprile 2017 4A_3/2016 consid. 4.1).

 

 

                                   8.   Ritenuto che, come risulta dall’allegato conclusivo dell’attore, gran parte delle sue pretese erano in realtà sorte e con ciò dovute in valuta straniera (EUR 497'467.10, SEK 1'981'442.- e USD 105'016.60), l’applicazione al caso concreto della giurisprudenza federale appena esposta porta di principio a concludere che le stesse, nella misura in cui erano state azionate negli allegati preliminari in valuta svizzera, dovevano di principio essere respinte in virtù dell’art. 84 CO (TF 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1 e 4.3) senza che fosse necessario chinarsi ulteriormente sul loro fondamento; a meno che, beninteso, l’attore abbia poi chiesto ed ottenuto di modificare la valuta di quelle pretese (II CCA 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2011.224), rispettivamente di mutare i fatti relativi alla valuta (II CCA 16 novembre 2015 inc. n. 12.2014.40 e 43).

                                         Come detto, con l’allegato conclusionale (mediante il quale non sarebbe per altro stato possibile modificare i fatti rilevanti, cfr. art. 78 CPC/TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24, 25, 28-32 e n. 287 ad art. 78; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 134 ad art. 78; TF 16 febbraio 2004 4P.134/2003 consid. 3.2; II CCA 30 settembre 2013 inc. n. 12.2012.36, 29 ottobre 2013 inc. n. 12.2012.164, 14 aprile 2014 inc. n. 12.2012.143, 16 novembre 2015 inc. n. 12.2014.40 e 43) l’attore aveva invero provveduto a modificare la valuta di quelle pretese, rivendicate allora in moneta straniera (EUR, SEK e USD), sennonché quel suo modo di procedere era proceduralmente inammissibile, la giurisprudenza (II CCA 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2011.224) avendo in effetti già avuto modo di stabilire che la domanda di mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 74 lett. a CPC/TI, qual è pacificamente quella con cui la parte attrice modifica la valuta del petitum (III CCA 2 marzo 2011 inc. n. 10.2005.26), non può essere inserita semplicemente nell’allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5, 7, 10 seg., 14-16, 19-22 e n. 248 seg., 251 e 253 ad art. 74; II CCA 7 aprile 2009 inc. n. 12.2007.255, 3 dicembre 2012 inc. n. 12.2011.7), tanto più che - com’era il caso nella fattispecie (cfr. verbale 4 novembre 2015 p. 2) - l’irritualità era stata puntualmente eccepita dalla convenuta nell’ambito dell’udienza di dibattimento finale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 266 ad art. 76; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. n. 134 ad art. 78). Poco importa se nel suo giudizio il Pretore, ritenendo - in modo manifestamente erroneo - che si fosse in presenza di un’azione immutata giusta l’art. 75 CPC/TI, abbia invece ritenuto ammissibile la modifica della valuta e se in questa sede la convenuta non abbia censurato, su quel punto, la sua conclusione: giusta l’art. 57 CPC questa Camera è in effetti tenuta ad applicare d’ufficio il diritto, ritenuto che l’applicazione dell’art. 84 CO e degli art. 74 segg. CPC/TI costituisce per l’appunto una questione giuridica e non fattuale (TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg.; II CCA 22 febbraio 2011 inc. n. 12.2008.196, 15 marzo 2011 inc. n. 12.2009.111, 21 marzo 2011 inc. n. 12.2010.34, 16 maggio 2011 inc. n. 12.2010.190, 28 settembre 2011 inc. n. 12.2009.195, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2014.191).

 

                                     

                                   9.   L’unica pretesa azionata dall’attore che era sorta e con ciò dovuta in valuta svizzera e che è tuttora litigiosa (quella riconosciuta dal Pretore in ragione di CHF 4'101.61 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001 era in effetti al momento insistente, siccome dalla stessa andava poi dedotto l’importo di CHF 9'924.90, e non è più stata riproposta dall’attore in questa sede) è in definitiva quella, neppure esaminata dal Pretore ma da lui implicitamente respinta nel querelato giudizio, avente per oggetto la rifusione del costo delle due perizie di parte (CHF 51’941.35). Anch’essa deve però essere disattesa.

 

 

                               9.1.   Secondo la prassi del Tribunale federale, le spese che hanno una connessione diretta con l’accertamento della responsabilità e del danno, in particolare quelle per l’allestimento di una perizia di parte, costituiscono un elemento del danno nella misura in cui, com’è il caso nel Cantone Ticino, non sono comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale. Condizione essenziale per il loro risarcimento è che quella perizia sia giustificata, necessaria e appropriata; essa deve avere per oggetto le pretese di risarcimento e servire direttamente al loro riconoscimento nella successiva azione (DTF 117 II 101 consid. 4; TF 8 luglio 2002 4C.22/2002 consid. 5.2.1).

 

 

                               9.2.   Orbene, considerato che in concreto l’attore non ha provveduto ad azionare le sue rimanenti pretese nella valuta corretta (EUR, SEK e USD), le spese per l’allestimento delle due perizie di parte (di CHF 35'141.35 [doc. CC1-CC3] rispettivamente di CHF 16'800.- [doc. DD]), volte all’accertamento del danno e della responsabilità della convenuta (doc. Z/AA e BB), risultano in definitiva inutili e non appropriate nel senso appena descritto (cfr. per analogia TF 8 luglio 2002 4C.22/2002 consid. 5.2.2). Esse non possono pertanto essergli risarcite.

 

 

                                10.   Visto quanto precede, la petizione deve pertanto essere integralmente respinta.

 

 

                                11.   Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile e che l’appello incidentale della convenuta dev’essere accolto.

                                         Le spese giudiziarie di primo e di secondo grado - queste ultime calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso, di circa CHF 735'000.- per l’appello e di circa CHF 185'000.- per l’appello incidentale - seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI e 106 CPC). Come richiesto nell’appello incidentale, per la procedura innanzi al Pretore l’attore deve pertanto essere obbligato ad assumersi la tassa di giustizia e le spese nonché a rifondere alla convenuta CHF 82'500.- per ripetibili.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 


 

decide:

 

                                    I.   L’appello 5 ottobre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   II.   Le spese processuali della procedura di appello di CHF 25’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata CHF 15’000.- per ripetibili.

 

                                  III.   L’appello incidentale 18 novembre 2016 di AO 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 2 settembre 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

 

                                         1.     La petizione è respinta.

                                         2.     La tassa di giustizia di CHF 7'000.- e le spese di CHF 24’500.-, da anticipare così come anticipate, sono a carico dall’attore, che rifonderà alla convenuta CHF 82'500.- a titolo di ripetibili.

                                        

                                 IV.   Le spese processuali della procedura di appello incidentale di CHF 8’000.- sono a carico dell’appellato incidentalmente, che rifonderà all’appellante incidentalmente CHF 6’000.- per ripetibili.

 

                                  V.   Notificazione:

 

-     

-      

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).