Incarti n.
12.2016.162

12.2016.185

Lugano

25 gennaio 2017/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) - inc. n. SO.2016.555 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza 1° luglio 2016 da

 

 

CC 1 composta da:

 CO 1

 CO 2

 CO 3

tutti rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

IS 1

 

 

 

 

volta ad ottenere l’espulsione del convenuto dall’appartamento sito al __________ piano dello stabile in __________ a __________, domanda avversata dalla controparte;

 

 

e nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2016.41 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 22 luglio 2016 da

 

 

IS 1

 

 

contro

 

 

CC 1 composta da:

 CO 1

 CO 2

 CO 3

tutti rappr. da RA 1

 

volta ad ottenere l’annullamento della disdetta 18 maggio 2016 come pure la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 29'999.- e di un’ulteriore somma da determinare dal giudice, domanda avversata dalla controparte;

 

 

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 22 settembre 2016, con cui ha accolto l’istanza 1° luglio 2016 ed ha respinto la petizione 22 luglio 2016 nella misura in cui non era divenuta priva d’oggetto;

 

appellante IS 1 con appello 10 ottobre 2016 (inc. n. 12.2016.162), con cui ha in sostanza chiesto, con contestuale istanza di concessione del gratuito patrocinio (inc. n. 12.2016.185), la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza 1° luglio 2016 e di accogliere la petizione 22 luglio 2016;

 

mentre gli CC 1 non sono stati invitati a presentare osservazioni sul rimedio giuridico;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                  che con contratto 2 ottobre 2012 (doc. A inc. n. SO.2016.555), di durata indeterminata e disdicibile con un preavviso di 3 mesi con effetto alla scadenza del 30 settembre, la prima volta il 30 settembre 2013, gli CC 1 (e meglio CO 1, CO 2 e CO 3) hanno concesso in locazione all’IS 1 l’appartamento sito al __________ piano dello stabile in __________ a __________: l’accordo prevedeva il pagamento mensile, in via anticipata, della pigione di fr. 890.- e delle spese accessorie di fr. 150.-;

 

                                  che il 18 maggio 2016 i locatori, su formulario ufficiale (doc. E inc. n. SO.2016.555), hanno disdetto ex art. 257d CO il contratto di locazione con effetto al 30 giugno 2016, rimproverando al conduttore di non aver pagato, nonostante la diffida di pagamento entro 30 giorni con comminatoria di disdetta in caso di inadempimento inviatagli l’11 aprile 2016 (doc. D inc. n. SO.2016.555), la pigione e le spese accessorie di gennaio 2016;

 

                                  che con istanza 1° luglio 2016 (inc. n. SO.2016.555), promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), i locatori, preso atto che il termine del 30 giugno 2016 era scaduto infruttuosamente, hanno chiesto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud l’espulsione del conduttore dall’ente locato;

 

                                  che nel frattempo, il 17 giugno 2016, il conduttore ha adito l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso chiedendo di annullare la disdetta o almeno di concedergli una protrazione del contratto nonché di condannare i locatori al pagamento di fr. 20'000.- a titolo di risarcimento danni: ottenuta, il 24 giugno 2016 (doc. D inc. n. SE.2016.41), la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 22 luglio 2016 (inc. n. SE.2016.41), promossa nella procedura semplificata, ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud l’annullamento della disdetta nonché la condanna dei locatori al pagamento di fr. 29'999.- a titolo di risarcimento danni e di un’ulteriore somma da determinare dal giudice; con osservazioni 6 agosto 2016 i locatori si sono opposti alla petizione;

 

                                  che in occasione dell’udienza del 19 settembre 2016, nell’ambito della quale il Pretore ha ordinato la congiunzione delle due cause inc. n. SO.2016.555 e inc. n. SE.2016.41, le parti si sono confermate nelle loro iniziative processuali, contestando quelle delle rispettive controparti; il conduttore ha per altro comunicato la sua intenzione di lasciare l’appartamento nei termini più brevi, verosimilmente entro la prima settimana di ottobre 2016;

 

                                  che il Pretore, con decisione 22 settembre 2016, ha accolto l’istanza dei locatori ed ha respinto, nella misura in cui non era divenuta priva d’oggetto, la petizione del conduttore, ponendo le spese processuali di fr. 500.- a carico di quest’ultimo, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili: egli ha ritenuto che il conduttore, nonostante la diffida inviatagli l’11 aprile 2016 volta al pagamento delle pigioni e delle spese accessorie da gennaio a marzo 2016 ancora insolute (doc. D inc. n. SO.2016.555), avesse provveduto al tempestivo pagamento delle somme relative a febbraio 2016 (cfr. ricevuta postale del 7 aprile 2016 con menzione “febbraio 2016 affitto __________ + spese” nel plico doc. B inc. n. SO.2016.555), a marzo 2016 (cfr. ricevuta postale del 7 aprile 2016 con menzione “affitto marzo 2016 __________ + spese” nel plico doc. B inc. n. SO.2016.555) e ad aprile 2016 (cfr. ricevuta postale del 30 aprile 2016 con menzione “affitto __________ + spese aprile 2016” nel plico doc. B inc. n. SO.2016.555) ma non di quelle relative a gennaio 2016 (il pagamento del 14 gennaio 2016 essendo stato giustamente imputato dai locatori, in base all’art. 87 cpv. 1 CO, al mese di dicembre 2015 insoluto [cfr. ricevuta postale del 14 gennaio 2016 senza menzione del mese cui era riferito nel plico doc. B inc. n. SO.2016.555], ritenuto che - si aggiunga qui - le altre ricevute postali agli atti attestavano il pagamento delle pigioni e delle spese accessorie dei mesi “luglio 2015”, “agosto 2015”, “settembre 2015”, “ottobre 2015” e “novembre 2015”), e che il conduttore non si fosse avvalso della procedura di cui all’art. 259g CO e non potesse con ciò prevalersi dell’eventuale riduzione della pigione per la presunta difettosità dell’ente locato, per cui la disdetta per mora, non contraria alla buona fede, era senz’altro valida, dal che la reiezione della domanda di contestazione della disdetta contenuta nella petizione e l’accoglimento dell’istanza di espulsione; la domanda, pure oggetto della petizione, finalizzata alla condanna dei locatori al pagamento di fr. 29'999.- e di un’ulteriore somma da determinare dal giudice, doveva invece essere disattesa, non essendo dato alcun presupposto per la condanna dei locatori al pagamento di quella somma, la cui congruità difettava peraltro di qualsivoglia riscontro probatorio nonché di sufficiente allegazione;

 

                                  che con appello 10 ottobre 2016 (inc. n. 12.2016.162), con contestuale istanza di concessione del gratuito patrocinio (inc. n. 12.2016.185), il conduttore ha in sostanza chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza dei locatori e di accogliere la sua petizione;

 

                                  che l’appello in parola (e lo stesso vale per l’istanza di concessione del gratuito patrocinio), manifestamente improponibile e manifestamente infondato, può essere evaso già nell’ambito della procedura preliminare dell’art. 312 cpv. 1 CPC, senza necessità di notificarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

 

                                  che in effetti, sul tema del mancato pagamento della pigione di gennaio 2016, il conduttore non ha spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto il giudizio pretorile riassunto sopra, per altro ineccepibile, sarebbe errato e con ciò da riformare (art. 311 cpv. 1 CPC; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150), non bastando a tale scopo il fatto di aver ribadito l’opposta tesi addotta in prima sede, invero rimasta non comprovata; nulla egli ha poi addotto (art. 311 cpv. 1 CPC) in merito al giudizio pretorile, a sua volta ineccepibile, sull’impossibilità, per lui, di prevalersi dell’eventuale riduzione della pigione conseguente alla presunta difettosità dell’ente locato; e nulla ha infine esposto (art. 311 cpv. 1 CPC) in merito al giudizio, pure corretto, di infondatezza, per l’assenza dei requisiti e le carenze allegatorie e probatorie circa la sua congruità, della domanda volta alla condanna dei locatori al pagamento di fr. 29'999.- e di un’ulteriore somma da determinare dal giudice;

 

                                  che in ogni caso parte dell’appello, e in particolare nella misura in cui era volto a contestare la decisione di espulsione, avrebbe dovuto essere dichiarato privo d’oggetto, visto e considerato che con scritto 1° dicembre 2016 i locatori, dando seguito alla puntuale richiesta formulata il 29 novembre 2016 ad entrambe le parti dal presidente di questa Camera, avevano comunicato che il conduttore aveva già provveduto a lasciare l’ente locato nei primi giorni di ottobre 2016, senza che quella circostanza sia poi stata contestata dalla controparte;

 

                                  che le spese processuali di questo giudizio dovrebbero di principio essere poste a carico del conduttore, che è risultato soccombente (art. 106 CPC), la sua contestuale domanda volta alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado non potendo in effetti trovare accoglimento già per il fatto che il gravame appariva sin dall’inizio manifestamente privo di possibilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC): motivi di opportunità, segnatamente il fatto che, come segnalato dal conduttore medesimo con scritto 31 ottobre 2016, la prima Camera civile del Tribunale d’appello abbia recentemente accertato, con decisione 7 ottobre 2016 (inc. n. 11.2016.89 e 90), la verosimile illusorietà, per l’esistenza di ripetute procedure di abbandono del credito nei confronti del conduttore, di ogni eventuale tentativo di ulteriore incasso nei confronti di quest’ultimo, giustificano tuttavia, in via eccezionale, di prescindere da ogni prelievo;

 

                                  che ai locatori, che non sono stati richiesti di esprimersi sul rimedio giuridico, non vengono assegnate ripetibili;

 

                                  che il valore litigioso determinante per l’eventuale impugnabilità del presente giudizio in sede federale è superiore a fr. 15'000.-.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 CPC

 

 

decide:

 

 

                             1.  L’appello 10 ottobre 2016 dell’IS 1 (inc. n. 12.2016.162) è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                             2.  L’istanza di concessione del gratuito patrocinio 10 ottobre 2016 dell’IS 1 (inc. n. 12.2016.185) è respinta.

 

 

                             3.  Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

 

 

                             4.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).