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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Giani |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2016.4127 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 31 agosto 2016 da
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AO 1 AO 2
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contro |
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AP 1
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con cui gli istanti hanno
chiesto al Pretore di ordinare l'espulsione immediata del convenuto dall'appartamento
di 3 locali situato nello stabile in __________ a __________, in virtù dell'intervenuta
scadenza del contratto di locazione stipulato a tempo determinato, e la
condanna del conduttore al pagamento di un'indennità per occupazione abusiva
dei locali;
domanda di espulsione avversata dal convenuto, che ha indicato di non aver riconsegnato
i locali confidando nella possibilità di stipulare un nuovo contratto di locazione
e che il Pretore, con decisione 22 settembre 2016, ha accolto;
appellante il convenuto, con appello e subordinatamente reclamo 10 ottobre 2016, con cui ha chiesto di annullare la decisione, in via principale siccome erroneamente adottata in una procedura ai sensi dell'art. 257 CPC e in via subordinata poiché infondata, con preventiva domanda di concessione dell'effetto sospensivo nell'ipotesi in cui i valori di causa risultassero tali da non permettere di interporre appello e il rimedio di diritto disponibile fosse solamente il reclamo;
mentre gli istanti hanno formulato osservazioni di risposta il 14 novembre 2016 chiedendo di respingere l'appello;
richiamato lo scritto 7 novembre 2016 con cui il presidente di questa Camera ha comunicato al convenuto che, non essendoci motivi per distanziarsi dal valore di causa indicato nel giudizio pretorile, una decisione sull'effetto sospensivo non risultava necessaria dal momento che l'appello precludeva per legge l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con contratto 12 gennaio 2016 (doc. A) AO 1 e AO 2 hanno concesso in locazione dal 1° febbraio 2016 e a tempo determinato fino al 31 luglio 2016 a RE 1 l'appartamento di 3 locali situato in uno stabile in Via __________ a __________;
che i locatori, considerati la mancata
riconsegna del bene locato e il fallimento delle successive trattative per la
stipulazione di un nuovo contratto di locazione (tra le medesime parti sullo
stesso oggetto), con istanza 31 agosto 2016, promossa nella procedura sommaria
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), hanno chiesto l'espulsione
immediata del conduttore e la condanna al pagamento di un'indennità per
occupazione abusiva dei locali;
che in occasione dell'udienza di discussione del 22 settembre 2016 gli istanti
hanno ribadito unicamente la domanda di espulsione, nulla menzionando invece in
merito alla pretesa di un indennizzo, mentre il convenuto, senza neppure
espressamente formulare la richiesta di respingere le domande degli istanti, ha
riconosciuto di non aver restituito i locali precisando di aver confidato di
poter sottoscrivere un nuovo contratto, prospettiva che però non si sarebbe mai
concretizzata;
che con decisione 22 settembre
2016 il Pretore ha accolto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia e le spese
di complessivi fr. 100.- a carico del convenuto, condannato altresì a rifondere
alla controparte fr. 100.- a titolo di indennità;
che il primo giudice, richiamati gli art. 255 cpv. 2 e 273 cpv. 2 lett. b CO
con riferimento alla scadenza senza preventiva disdetta del contratto stipulato
a tempo determinato e alla possibilità di chiedere una protrazione, ha ritenuto
che, in assenza di una domanda in tal senso e non essendoci prova della
stipulazione di un nuovo contratto, la richiesta di espulsione risultasse motivata
e liquida, potendo così essere accolta nella procedura di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti ai sensi dell'art. 257 CPC;
che con appello e
subordinatamente reclamo 10 ottobre 2016 il convenuto ha impugnato la sentenza
pretorile chiedendone l'annullamento, in via principale siccome il Pretore
avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la procedura ai sensi dell'art. 257
CPC e, in via subordinata, poiché infondata nel merito;
che il 14 novembre 2016 gli istanti hanno formulato “osservazioni” (correttamente: “risposta”) chiedendo di respingere l'appello;
che, a ben vedere, le tesi
proposte dall'appellante risultano di per sé irricevibili poiché formulate per
la prima volta in questa sede siccome, a fronte delle allegazioni degli istanti
in merito all'occupazione senza valido titolo dei locali e della mancata riconsegna
al termine della locazione, il convenuto non aveva ritenuto di entrare nel
merito e di adeguatamente contestarle in occasione dell'udienza di discussione
del 22 settembre 2016;
che in virtù dell'obbligo di contestazione codificato dall'art. 222 cpv. 2 CPC,
l'ammissione e la carenza di contestazione comporta la presunzione di fatto
accertato, che si sostituisce all'apprezzamento delle prove da parte del
giudice (art. 150 cpv. 1 CPC, sentenza TF 4A_629/2009 del 10 agosto 2010,
consid. 3.1 e 3.3);
che le nuove argomentazioni sviluppate in questa sede dal convenuto e i nuovi documenti prodotti non possono essere ammessi, questa Camera dovendo decidere solo sulla base delle argomentazioni e delle prove assunte dal giudice di prima sede (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012, in: SJ 2013 I pag. 129, II CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30);
che di conseguenza l'appello, fondato su nuove argomentazioni e nuovi mezzi di prova, è irricevibile e non può essere esaminato nel merito;
che in ogni modo la richiesta di
produzione di nuovi documenti in appello è irricevibile nella procedura retta
dall'art. 257 CPC;
che l'appello si rivelerebbe manifestamente
infondato anche se fosse ricevibile e si volesse considerare quale valida contestazione
in prima sede la vaga allusione a un nuovo contratto di locazione oggetto di
trattative ma mai sottoscritto: le tesi di appello a questo riguardo, peraltro
non adeguatamente motivate, non sono comunque in grado di sovvertire l'esito
del giudizio, il Pretore avendo correttamente concluso che nessun contratto tra
le parti è sorto in merito alla continuazione della locazione dopo il termine del
31 luglio 2016 pattuito nel contratto doc. A;
che, visto l'esito del giudizio, appare superfluo esaminare la questione,
oramai irrilevante e priva di incidenza anche nell'ottica del calcolo di spese
e indennità, relativa al calcolo del valore di causa, alla luce della giurisprudenza
invocata dall'appellante secondo la quale, in assenza di una contestazione
della disdetta, il valore della procedura di sfratto può essere tutt'al più
assimilato al valore ipotetico dell'utilizzo dell'ente locato fino a che lo
sfratto non può essere eseguito (sentenze del Tribunale federale 22 agosto 2007
4A_72/2007 consid. 2.2, 26 settembre 2007 4A_266/2007 consid. 2.2.2, 30 luglio
2010 5A_295/2010 consid. 1.2);
che le spese processuali della procedura di appello, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 18'240.- indicato dal Pretore, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l'art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. L'appello 10 ottobre 2016 di RE 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 100.- sono a carico dell'appellante che rifonderà agli appellati complessivi fr. 200.- quale indennità.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).