Incarto n.
12.2016.165

Lugano

14 dicembre 2016/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2016.230/231 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 17 giugno 2016 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, che alla convenuta, e per essa ai suoi amministratori, fosse ordinato con effetto immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP, di sospendere, fino alla decisione sull’azione in contestazione della deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 già promossa il 16 giugno 2016, qualsiasi azione intesa a concretizzare la deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 con cui era stato deciso di aumentare il proprio capitale azionario di fr. 1'500'000.-, e che il Pretore, con decisione supercautelare 17 giugno 2016, poi confermata con decisione cautelare 19 agosto 2016, ha parzialmente accolto, nel senso che ha fatto ordine alla convenuta, e per essa ai suoi amministratori, con effetto immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.-, di sospendere qualsiasi azione intesa a concretizzare la citata deliberazione assembleare;

 

ed ora, avendo l’istante con scritto 27 settembre 2016 addotto la disobbedienza della convenuta agli ordini impartiti, sulla decisione 29 settembre 2016 con cui il Pretore ha disposto la trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico per violazione dell’art. 292 CP e la condanna della convenuta, nelle persone di __________ ed __________, al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.-;

 

reclamante la convenuta con reclamo 10 ottobre 2016, con cui ha chiesto l’annullamento del querelato giudizio se del caso con rinvio degli atti al Pretore per una nuova decisione, il tutto protestando spese e ripetibili della procedura di secondo grado;

 

mentre l’istante con osservazioni (recte: risposta) 21 novembre 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                  che AO 1 è proprietario del 20% delle azioni di AP 1 (cfr. doc. R), società con un capitale azionario di fr. 100'000.- (doc. B);

 

                                  che in occasione dell’assemblea generale straordinaria del 23 maggio 2016, il cui verbale è stato allestito in forma pubblica dal notaio avv. C__________ __________ (doc. L), gli azionisti della società, nonostante l’opposizione tra l’altro di AO 1, hanno deliberato l’aumento ordinario del capitale azionario di fr. 1'500'000.-, con l’emissione di 1'500 nuove azioni al portatore di fr. 1'000.- ciascuna, emesse alla pari, liberate tramite compensazione di crediti verso la società;

 

                                  che con istanza 17 giugno 2016 AO 1 ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, che a AP 1, e per essa ai suoi amministratori, fosse ordinato con effetto immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP, di sospendere, fino alla decisione sull’azione in contestazione della deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 già promossa il 16 giugno 2016 (cfr. doc. S), qualsiasi azione intesa a concretizzare la deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 con cui era stato deciso l’aumento del proprio capitale azionario di fr. 1'500'000.-;

 

                                  che con decisione supercautelare 17 giugno 2016 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha fatto ordine alla convenuta, e per essa ai suoi amministratori, con effetto immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.-, di sospendere qualsiasi azione intesa a concretizzare la deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 con cui era stato deciso di aumentare il proprio capitale azionario di fr. 1'500'000.-;

 

                                  che con osservazioni 30 giugno 2016 la convenuta si è opposta all’istanza;

 

                                  che, facendo proprie le preoccupazioni espresse il giorno precedente dal notaio avv. C__________ __________ (che aveva rilevato come il termine per notificare a RC l’aumento del capitale azionario - termine di perenzione - scadesse il successivo 23 agosto), con scritto 9 agosto 2016, avversato l’indomani dall’istante, la convenuta ha chiesto di modificare la decisione supercautelare nel senso di almeno permettere, previo ottenimento del blocco del registro di commercio, la notifica a RC dell’avvenuto aumento di capitale;

 

                                  che con decisione cautelare 19 agosto 2016 il Pretore ha confermato la decisione supercautelare 17 giugno 2016 ed ha assegnato un termine per promuovere l’azione di merito;

 

                                  che con appello 2 settembre 2016 (inc. n. 12.2016.129), avversato dall’istante con risposta 3 ottobre 2016, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare e in via subordinata di annullarlo con rinvio degli atti al Pretore per una nuova decisione;

 

                                  che nel frattempo, con scritto 27 settembre 2016, l’istante ha trasmesso alla Pretura lo scritto 11 agosto 2016 denominato “relazione del consiglio di amministrazione sull’aumento del capitale azionario” firmato dagli amministratori della convenuta __________ ed __________, auspicando che, se ritenuto necessario, il giudice avesse ad avvisare il Ministero pubblico della disobbedienza da loro messa in atto;

 

                                  che con decisione 29 settembre 2016 il Pretore, rilevando che dalla comunicazione 27 settembre 2016 dell’istante, di cui ha ordinato la notifica, si evinceva che la convenuta aveva disobbedito all’ordine impartitole il 17 giugno 2016, poi confermato il 19 agosto 2016, per cui occorreva attivare le misure esecutive previste in quelle decisioni, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico per violazione dell’art. 292 CP e la condanna della stessa, nella persona di __________ ed __________, al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.-;

 

                                  che con il reclamo 10 ottobre 2016 che qui ci occupa la convenuta ha chiesto di annullare il querelato giudizio (sul tema della multa disciplinare) se del caso con rinvio degli atti al Pretore per una nuova decisione, il tutto protestando spese e ripetibili della procedura di secondo grado: essa ha da una parte lamentato una violazione del diritto di essere sentito per non essere stata preventivamente invitata ad esprimersi sul documento datato 11 agosto 2016 prodotto dalla controparte il 27 settembre 2016 e dall’altra ha negato l’esistenza di un caso di disobbedienza rilevando che quello scritto era stato allestito cautelativamente, a mo’ di “bozza” rispettivamente di “progetto interno”, in attesa dell’approvazione da parte del Pretore della domanda 9 agosto 2016, approvazione che si dava allora per scontata, essendo l’istituto del blocco del registro di commercio previsto specificatamente per queste fattispecie;

                                 

                                  che con risposta 21 novembre 2016 l’istante ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

                                  che la decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare nell’ambito di una procedura cautelare è una decisione di esecuzione indipendente del giudice delle misure cautelari ai sensi dell’art. 267 CPC, che come tale può essere impugnata in modo autonomo mediante reclamo (art. 319 lett. a CPC; TF 13 luglio 2016 4A_189/2016 consid. 3.3), di modo che il rimedio giuridico inoltrato nell’occasione dalla convenuta, tempestivo, è ricevibile e può essere vagliato nel merito;

 

                                  che il diritto di essere sentito, sgorgante dall’art. 29 cpv. 2 Cost., è un diritto di natura essenzialmente formale, la cui violazione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2); esso non è però fine a sé stesso, per cui la regola vale soltanto a condizione che l’esercizio del diritto di essere sentito sia effettivamente di natura tale da influire sulla decisione da emanare (TF 26 maggio 2016 4A_141/2016 consid. 1.2, 21 marzo 2013 4A_554/2012 consid. 4.1.2, 27 agosto 2012 6B_168/2012 consid. 3, 5 luglio 2012 6B_206/2012 consid. 1.2.2, 31 maggio 2011 6B_76/2011 consid. 2.1, 1° maggio 2009 4A_153/2009 consid. 4.1, in: RSPC 4/2009 p. 354 con nota, 13 aprile 2005 2P.20/2005 consid. 3.2; Cocchi / Trezzini / Bernasconi, Commentario CPC, p. 109 seg.), ritenuto che in caso contrario non vi è motivo di procedere al suo annullamento (CEF 9 gennaio 2004 inc. n. 14.2003.52; II CCA 10 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.182; II CCA 3 maggio 2013 inc. n. 12.2011.144, 18 novembre 2013 inc. n. 12.2013.71, 25 gennaio 2016 inc. n. 12.2015.149, 17 agosto 2016 inc. n. 12.2016.107);

 

                                  che nel caso di specie la convenuta ha di per sé ragione a censurare il fatto che la comunicazione 27 settembre 2016 dell’istante alla Pretura, a cui era stato annesso lo scritto 11 agosto 2016, non le sia stata notificata per le sue eventuali osservazioni prima dell’emanazione della decisione qui impugnata; sennonché già solo alla luce delle argomentazioni da lei sollevate in questa sede, di cui si dirà meglio qui di seguito, si può senz’altro concludere che la sua richiesta di annullare per questo motivo la decisione impugnata si esaurisce in un esercizio di stile fine a sé stesso, ai limiti del pretesto, e dev’essere disattesa;

 

                                  che nel suo gravame, come detto, la convenuta ha in effetti ammesso che la “relazione del consiglio di amministrazione sull’aumento del capitale azionario” datata 11 agosto 2016 era stata allestita cautelativamente in previsione dell’approvazione da parte del Pretore, che si dava per scontata, della domanda 9 agosto 2016: essa in tal modo ha dato atto che quel documento   - che in quanto debitamente firmato dai suoi organi competenti non poteva ovviamente costituire una semplice “bozza” o un semplice “progetto interno” ma era un atto, sia pure condizionato, con una chiara e precisa valenza giuridica - era stato di fatto allestito per “tirarsi avanti con il lavoro” e sarebbe poi stato utilizzato solo qualora il Pretore avesse accolto la domanda 9 agosto 2016, sennonché, fintanto che il Pretore non avesse modificato la decisione supercautelare 17 giugno 2016, il suo allestimento e soprattutto la sua sottoscrizione da parte dei suoi organi rientravano indubbiamente nel concetto di “qualsiasi azione intesa a concretizzare la deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 con cui era stato deciso di aumentare il proprio capitale azionario di fr. 1'500'000.-”, che allora le era stato fatto ordine di “sospendere”, con effetto immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- (cfr. TF 11 luglio 2016 4A_406/2015 consid. 5.2, secondo cui la multa disciplinare va inflitta anche se l’ordine supercautelare si rivelasse poi errato); oltretutto da quel documento risultava, senza tema di smentita, che il consiglio d’amministrazione della convenuta, nonostante l’ordine supercautelare 17 giugno 2016, aveva in seguito continuato a svolgere altri atti, questa volta incondizionati, intesi a concretizzare la deliberazione assembleare del 23 maggio 2016, ed in particolare, preso atto della scadenza infruttuosa, il 22 giugno 2016, del termine per la sottoscrizione delle azioni di spettanza dell’istante a suo tempo assegnatogli (cfr. doc. P), aveva offerto in sottoscrizione quelle medesime azioni ad altri azionisti che le avevano poi sottoscritte;

 

                                  che stando così le cose, il reclamo della convenuta, del tutto infondato, deve essere respinto;

 

                                  che le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 5'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

                               

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

                              I.  Il reclamo 10 ottobre 2016 di AP 1 è respinto.

 

 

                             II.  Le spese processuali di fr. 500.- sono a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili.

 

 

                            III.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).