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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria, inc. n. SE.2016.209 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 3 giugno 2016 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attore ha chiesto di accertare l’inesistenza del credito di fr. 21'600.- oltre a interessi, pretesa oggetto dell’esecuzione n. __________4 del 25 giugno 2015 dell’UE di Lugano di cui l’attore ha chiesto la radiazione dal Registro delle esecuzioni;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con decisione 9 settembre 2016, ha accolto accertando l’inesistenza del credito di fr. 21'600.- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2015 vantato dalla convenuta, annullando l’esecuzione di cui al PE e facendo ordine al competente Ufficio “di procedere alla radiazione (recte: di non dar notizia a terzi) della esecuzione”;
appellante la convenuta con appello 12 ottobre 2016, con cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e, in via subordinata, il rinvio degli atti al primo giudice “per una nuova istruttoria con l’Elenco delle prove offerte dall’appellante”, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore, con risposta 28 novembre 2016, ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AO 1 ha concesso in
locazione a AP 1 una superficie commerciale adibita a centro estetico in uno
stabile sito in via __________ a __________;
che il contratto ha preso termine, dopo circostanze che qui non occorre
indicare, a seguito della sentenza 23 settembre 2015 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4 (inc. SO.2015.3868) che ha ordinato lo sfratto della
conduttrice per mora (doc. 3 di parte attrice, correttamente doc. C);
che l’opposizione al PE n. __________7 dell’UE di Lugano, fatto spiccare del
locatore nei confronti della conduttrice per pigioni e acconti spese rimasti
scoperti (per totali fr. 10'800.-), è stata respinta con sentenza 23 ottobre
2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2015. 2795) (doc.
4 di parte attrice, correttamente doc. D);
che con PE n. __________4 dell’UE di Lugano (doc. 1 di parte attrice, correttamente doc. A), spiccato il 25 giugno 2015, AP 1 ha escusso AO 1 per fr. 21'600.-, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2015 per ottenere la restituzione di quanto da lei asseritamente pagato indebitamente, come meglio di dirà nel seguito;
che, interposta tempestiva
opposizione al PE e ottenuta l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209
CPC (udienza del 22 febbraio 2016, inc. CM.2016.36 della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 3), con petizione 3 giugno 2016 AO 1 ha convenuto in giudizio
AP 1 dinnanzi alla medesima Pretura chiedendo di accertare l’inesistenza del
credito di fr. 21’600.- posto in esecuzione e la radiazione del PE dal Registro
delle esecuzioni; la convenuta si è integralmente opposta alla domanda con
risposta del 6 luglio 2016;
che con decisione 9 settembre 2016 il Pretore ha accolto la petizione
accertando l’inesistenza del credito di fr. 21'600.- oltre interessi al 5% dal
1° aprile 2015 vantato dalla convenuta, annullando l’esecuzione di cui al PE e
facendo ordine al competente Ufficio “di procedere alla radiazione (recte:
di non dar notizia a terzi) della esecuzione”;
che il primo giudice, evidenziato anzitutto l’interesse fattuale dell’attore a
promuovere la causa e ricordato l’onere della prova in merito all’esistenza del
contestato credito incombente alla parte convenuta, ha ritenuto infondata la richiesta
di quest’ultima di essere considerata estranea al contratto di locazione in questione,
come peraltro già appurato con le due decisioni pretorili relative allo sfratto
per mora e al rigetto dell’opposizione interposta alla procedura esecutiva per
il pagamento di pigioni e spese accessorie scoperte;
che il Pretore ha quindi accertato come la convenuta, in qualità di
conduttrice, fosse personalmente debitrice di pigioni e spese, nulla mutando al
proposito le circostanze da questa invocate nel tentativo di dimostrare di non
aver agito a titolo personale ma per conto di una società o altre pattuizioni
intervenute alle quali il locatore è da ritenere estraneo; il giudice di prime
cure ha pertanto concluso che non sussiste debito alcuno dell’attore nei
confronti della convenuta che abbia un’attinenza con la causale indicata nella
domanda di esecuzione n. __________4 dell’UE di Lugano;
che con l’appello 12
ottobre 2016 che qui ci occupa, avversato dall'attore con risposta 28 novembre
2016, la convenuta ha chiesto in via principale la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione e, in via subordinata, il rinvio
degli atti al primo giudice “per una nuova istruttoria con l’Elenco delle
prove offerte dall’appellante”, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
che l’appellante ripercorre le circostanze che avrebbero portato alla
stipulazione del contratto di locazione, all’utilizzo degli spazi locati per
l’esercizio di un’attività professionale quale centro estetico e di bellezza
per il tramite di una società a lei riconducibile e da lei rappresentata,
elencando una serie di difetti del bene locato che avrebbero comportato disagi
e problemi di varia natura e con gravi conseguenze;
che l’appello della convenuta è stato sottoscritto dal padre RA 1, quale suo
rappresentante in questa sede; visto l’esito del gravame, può rimanere indecisa
la questione della facoltà di rappresentanza non professionale nel processo ai
sensi dell’art. 68 cpv. 1 CPC; anche la disamina della rappresentanza
nell’ottica dell’art. 69 CPC non permette di rilevare motivi per dubitare della
capacità di rappresentare adeguatamente gli interessi della convenuta, come
implicitamente ritenuto pure dal primo giudice a fronte delle comparse scritte
(atto II e III) e della presenza del rappresentante in udienza (atto III);
che il Pretore ha già ampiamente
esposto i criteri giurisprudenziali affinché il debitore escusso possa far capo
all’azione generale di accertamento dell’inesistenza del debito, ritenendoli
correttamente adempiuti nel caso in questione;
che le censure d’appello si rilevano irricevibili per carente motivazione, siccome
non si confrontano con le conclusioni pretorili e si riducono sostanzialmente a
dolersi della mancata ammissione delle prove richieste all’udienza del 29
settembre 2016 riproducendo in modo pressochè inalterato gli argomenti esposti
nella risposta di causa (atto II pag. 3 e 4);
che peraltro, a
prescindere dalla questione della ricevibilità, le censure della convenuta
risultano infondate: ella, gravata dell’onere di allegazione e di prova, è
chiaramente venuta meno a questi sui obblighi già dinanzi al Pretore, limitandosi
in quella sede a proporre soggettive valutazioni delle circostanze, peraltro in
modo generico e senza indicare elementi costitutivi di un danno o circostanze
in altro modo atte a far sorgere l’asserita pretesa, di cui nessun riscontro
oggettivo è emerso;
tale modo di procedere non costituisce una sufficiente allegazione
dell’esistenza del credito di cui ha preteso il pagamento con il PE; in tali
circostanze, la conclusione pretorile risulta pertanto corretta e non viene
minimamente scalfita dalle argomentazioni riproposte in questa sede in maniera
sostanzialmente identica e parimenti lacunosa;
che l’appello della convenuta
deve pertanto essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che
le spese processuali di questa sede, calcolate sulla base di un valore
litigioso di
fr. 21'600.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale,
seguono la soccombenza (art. 106 CPC);
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 12 ottobre 2016 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1'500.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).