Incarto n.
12.2016.168

Lugano

23 ottobre 2017/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria, inc. n. SE.2016.209 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 3 giugno 2016 da

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da: RA 1

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto di accertare l’inesistenza del credito di fr. 21'600.- oltre a interessi, pretesa oggetto dell’esecuzione n. __________4 del 25 giugno 2015 dell’UE di Lugano di cui l’attore ha chiesto la radiazione dal Registro delle esecuzioni;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con decisione 9 settembre 2016, ha accolto accertando l’inesistenza del credito di fr. 21'600.- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2015 vantato dalla convenuta, annullando l’esecuzione di cui al PE e facendo ordine al competente Ufficio “di procedere alla radiazione (recte: di non dar notizia a terzi) della esecuzione”;

 

appellante la convenuta con appello 12 ottobre 2016, con cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e, in via subordinata, il rinvio degli atti al primo giudice “per una nuova istruttoria con l’Elenco delle prove offerte dall’appellante”, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attore, con risposta 28 novembre 2016, ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 una superficie commerciale adibita a centro estetico in uno stabile sito in via __________ a __________;

che il contratto ha preso termine, dopo circostanze che qui non occorre indicare, a seguito della sentenza 23 settembre 2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. SO.2015.3868) che ha ordinato lo sfratto della conduttrice per mora (doc. 3 di parte attrice, correttamente doc. C);

che l’opposizione al PE n. __________7 dell’UE di Lugano, fatto spiccare del locatore nei confronti della conduttrice per pigioni e acconti spese rimasti scoperti (per totali fr. 10'800.-), è stata respinta con sentenza 23 ottobre 2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2015. 2795) (doc. 4 di parte attrice, correttamente doc. D);

                                         che con PE n. __________4 dell’UE di Lugano (doc. 1 di parte attrice, correttamente doc. A), spiccato il 25 giugno 2015, AP 1 ha escusso AO 1 per fr. 21'600.-, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2015 per ottenere la restituzione di quanto da lei asseritamente pagato indebitamente, come meglio di dirà nel seguito;

 

                                         che, interposta tempestiva opposizione al PE e ottenuta l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 CPC (udienza del 22 febbraio 2016, inc. CM.2016.36 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3), con petizione 3 giugno 2016 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 dinnanzi alla medesima Pretura chiedendo di accertare l’inesistenza del credito di fr. 21’600.- posto in esecuzione e la radiazione del PE dal Registro delle esecuzioni; la convenuta si è integralmente opposta alla domanda con risposta del 6 luglio 2016;

che con decisione 9 settembre 2016 il Pretore ha accolto la petizione accertando l’inesistenza del credito di fr. 21'600.- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2015 vantato dalla convenuta, annullando l’esecuzione di cui al PE e facendo ordine al competente Ufficio “di procedere alla radiazione (recte: di non dar notizia a terzi) della esecuzione”;

che il primo giudice, evidenziato anzitutto l’interesse fattuale dell’attore a promuovere la causa e ricordato l’onere della prova in merito all’esistenza del contestato credito incombente alla parte convenuta, ha ritenuto infondata la richiesta di quest’ultima di essere considerata estranea al contratto di locazione in questione, come peraltro già appurato con le due decisioni pretorili relative allo sfratto per mora e al rigetto dell’opposizione interposta alla procedura esecutiva per il pagamento di pigioni e spese accessorie scoperte;

che il Pretore ha quindi accertato come la convenuta, in qualità di conduttrice, fosse personalmente debitrice di pigioni e spese, nulla mutando al proposito le circostanze da questa invocate nel tentativo di dimostrare di non aver agito a titolo personale ma per conto di una società o altre pattuizioni intervenute alle quali il locatore è da ritenere estraneo; il giudice di prime cure ha pertanto concluso che non sussiste debito alcuno dell’attore nei confronti della convenuta che abbia un’attinenza con la causale indicata nella domanda di esecuzione n. __________4 dell’UE di Lugano;

                                         che con l’appello 12 ottobre 2016 che qui ci occupa, avversato dall'attore con risposta 28 novembre 2016, la convenuta ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e, in via subordinata, il rinvio degli atti al primo giudice “per una nuova istruttoria con l’Elenco delle prove offerte dall’appellante”, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

che l’appellante ripercorre le circostanze che avrebbero portato alla stipulazione del contratto di locazione, all’utilizzo degli spazi locati per l’esercizio di un’attività professionale quale centro estetico e di bellezza per il tramite di una società a lei riconducibile e da lei rappresentata, elencando una serie di difetti del bene locato che avrebbero comportato disagi e problemi di varia natura e con gravi conseguenze;

che l’appello della convenuta è stato sottoscritto dal padre RA 1, quale suo rappresentante in questa sede; visto l’esito del gravame, può rimanere indecisa la questione della facoltà di rappresentanza non professionale nel processo ai sensi dell’art. 68 cpv. 1 CPC; anche la disamina della rappresentanza nell’ottica dell’art. 69 CPC non permette di rilevare motivi per dubitare della capacità di rappresentare adeguatamente gli interessi della convenuta, come implicitamente ritenuto pure dal primo giudice a fronte delle comparse scritte (atto II e III) e della presenza del rappresentante in udienza (atto III);

 

                                         che il Pretore ha già ampiamente esposto i criteri giurisprudenziali affinché il debitore escusso possa far capo all’azione generale di accertamento dell’inesistenza del debito, ritenendoli correttamente adempiuti nel caso in questione;

che le censure d’appello si rilevano irricevibili per carente motivazione, siccome non si confrontano con le conclusioni pretorili e si riducono sostanzialmente a dolersi della mancata ammissione delle prove richieste all’udienza del 29 settembre 2016 riproducendo in modo pressochè inalterato gli argomenti esposti nella risposta di causa (atto II pag. 3 e 4);

                                         che peraltro, a prescindere dalla questione della ricevibilità, le censure della convenuta risultano infondate: ella, gravata dell’onere di allegazione e di prova, è chiaramente venuta meno a questi sui obblighi già dinanzi al Pretore, limitandosi in quella sede a proporre soggettive valutazioni delle circostanze, peraltro in modo generico e senza indicare elementi costitutivi di un danno o circostanze in altro modo atte a far sorgere l’asserita pretesa, di cui nessun riscontro oggettivo è emerso;
tale modo di procedere non costituisce una sufficiente allegazione dell’esistenza del credito di cui ha preteso il pagamento con il PE; in tali circostanze, la conclusione pretorile risulta pertanto corretta e non viene minimamente scalfita dalle argomentazioni riproposte in questa sede in maniera sostanzialmente identica e parimenti lacunosa;

                                         che l’appello della convenuta deve pertanto essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che le spese processuali di questa sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di
fr. 21'600.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 CPC);

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

                                   1.   L’appello 12 ottobre 2016 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1'500.- per ripetibili d’appello.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).