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Incarto n. |
Lugano 1 marzo 2017/fb
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2016.1099 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 10 marzo 2016 da
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AO 1 AO 2
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contro |
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AP 1
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con cui gli istanti hanno chiesto l’istituzione di una verifica speciale della convenuta ex art. 697b CO, domanda avversata da quest’ultima, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 5 ottobre 2016 ha parzialmente accolto;
appellante la convenuta con appello 17 ottobre 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli istanti con osservazioni (recte: risposta) 10 novembre 2016 hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 10 marzo 2016, promossa nella procedura sommaria (art. 250 lett. c n. 8 CPC), AO 1 e AO 2, azionisti al 38% di AP 1 la cui domanda di verifica speciale era stata disattesa in occasione dell’assemblea generale del 14 dicembre 2015 (doc. B), hanno convenuto in giudizio la società innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, reiterando la richiesta. La convenuta si è integralmente opposta all’istanza.
2. Con decisione 5 ottobre 2016 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere agli istanti in solido fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Con l’appello 17 ottobre 2016 che qui ci occupa, avversato dagli istanti con risposta 10 novembre 2016, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
4. Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a e 2 CPC, le decisioni finali e incidentali di prima istanza emanate nella procedura sommaria con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.- sono impugnabili mediante appello entro il termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), ritenuto che le eventuali osservazioni devono essere presentate entro lo stesso termine (art. 314 cpv. 1 CPC).
Nella presente fattispecie la decisione qui impugnata, ritenuta appellabile dal Pretore (anche perché gli istanti avevano indicato un valore litigioso di fr. 11'400.-, mai contestato dalla convenuta) senza che quel suo assunto sia stato censurato in questa sede, è stata notificata alla convenuta il 6 ottobre 2016. L’appello 17 ottobre 2016 è pertanto tempestivo, così come lo è la risposta allo stesso, inoltrata il 10 novembre 2016 a fronte della notificazione del gravame avvenuta in data 3 novembre 2016.
5. Giusta l’art. 60 CPC il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali, tra i quali la sua competenza per materia (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC; Trezzini, Commentario CPC, p. 203; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 60 CPC). Tale verifica avviene anche senza specifica contestazione delle parti (Oberhammer in: Kurzkommentar ZPO, 2ª ed., n. 1 ad art. 60 CPC; Zürcher in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3a ed., n. 3 ad art. 60 CPC), in ogni stadio della lite (DTF 130 III 430 consid. 3.1), e ciò anche davanti al tribunale adito in seconda istanza (Müller, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, n. 22 ad art. 59 CPC; cfr. pure Sterchi, Berner Kommentar, n. 11 ad art. 318 CPC, secondo cui la decisione di un’autorità giudiziaria inferiore può essere annullata se questa non era competente per materia a statuire). Trattandosi del presupposto della competenza per materia del giudice, questo deve essere verificato sulla base dell’atto introduttivo della causa, ovvero l’istanza o la petizione (Gehri, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 4 ad art. 60 CPC; Zürcher, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC; Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 60 CPC). La competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull’organizzazione giudiziaria (art. 4 CPC; Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 59 CPC; Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 17 ad art. 59 CPC).
6. Nel caso in esame, gli istanti hanno pacificamente promosso, innanzi al Pretore, un’azione volta alla designazione di un controllore speciale secondo l’art. 697b CO. Sennonché, in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 lett. g CPC, l’azione avrebbe dovuto essere presentata all’istanza cantonale unica, che nel Cantone Ticino, giusta l’art. 48 lett. c n. 4 LOG, è la terza Camera civile del Tribunale d’appello (cfr. pure III CCA 3 ottobre 2012 inc. n. 10.2011.9). In tali circostanze, il Pretore adito, la cui carenza di competenza per materia non può essere sanata (Oberhammer, op. cit., n. 12 ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 6 seg. ad art. 60 CPC), avrebbe pertanto dovuto constatare la propria incompetenza per materia ed emanare una decisione di non entrata nel merito (Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC; Müller, op. cit., n. 38 ad art. 59 CPC; II CCA 5 novembre 2013 inc. n. 12.2013.132, 18 agosto 2015 inc. n. 12.2014.81).
7. L’appello deve pertanto essere evaso nel senso che, d’ufficio, l’istanza dev’essere dichiarata irricevibile per incompetenza del giudice adito. Le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
I. L’appello 17 ottobre 2016
di AP 1 è evaso nel senso che, in riforma della decisione 5 ottobre 2016
del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, l’istanza 10 marzo 2016 è
dichiarata irricevibile per incompetenza del giudice adito e la tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico degli istanti
in solido, tenuti altresì a rifondere alla convenuta, sempre in solido,
fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese processuali di complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico degli appellati in solido, che rifonderanno all’appellante, sempre in solido, un’indennità per ripetibili di fr. 1’000.-.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).