Incarto n.
12.2016.172

Lugano

30 novembre 2016/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2016.618 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza 7 ottobre 2016 da

 

 

 

AO 1

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto di essere autorizzato a depositare presso la Pretura i certificati azionari di rispettivamente 18 azioni, 1 azione e 1 azione di nominali fr. 1'000.- cadauna di R__________ SA sin tanto che non sarebbe stata stabilita per mezzo di accordo, transazione o sentenza, la titolarità del diritto relativo ai suddetti certificati azionari;

 

domanda che il Pretore con decisione 10 ottobre 2016 ha accolto;

 

appellante AP 1 (rapp. da RA 1), con appello 18 ottobre 2016, con cui chiede in via principale l’annullamento del querelato giudizio e in via subordinata la sua riforma nel senso che l’istante sia autorizzato a depositare presso la Pretura i certificati azionari di rispettivamente 18 azioni, 1 azione e 1 azione di nominali fr. 1'000.- cadauna di R__________ SA sin tanto che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, non avrà stabilito altrimenti (nell’inc. n. SO.2016.4732) e la decisione di quest’ultimo sia cresciuta in giudicato o sin tanto che non sarà stata stabilita la titolarità del diritto relativo ai suddetti certificati azionari, il tutto protestando spese e ripetibili di secondo grado;

 

mentre l'istante con osservazioni 7 novembre 2016 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                  che la società R__________ SA è stata costituita il 3 settembre 1991 (doc. A) con un capitale azionario di fr. 50'000.-, che è stato suddiviso in 50 azioni al portatore di nominali fr. 1'000.- cadauna ed è stato assunto e sottoscritto in ragione di fr. 30'000.- da AP 1, in ragione di fr. 18'000.- da E__________ __________ (ora ex moglie di AP 1), in ragione di fr. 1'000.- da S__________ __________ (figlia di AP 1) e in ragione di fr. 1'000.- da A__________ __________ (pure figlia di AP 1);

 

                                  che il 2 settembre 1997 (doc. B) il capitale azionario di R__________ SA è stato aumentato a fr. 100'000.-, ritenuto che l’aumento di fr. 50'000.- è stato sottoscritto dagli azionisti della società;

 

                                  che i certificati azionari relativi alle azioni di R__________ SA sono stati depositati presso AO 1;

 

                                  che con lettera 8 settembre 2016 (doc. C) __________, in rappresentanza di E__________ __________, di S__________ __________ e di A__________ __________, ha comunicato aAO 1 che le sue clienti si opponevano ad un’eventuale consegna a AP 1 delle 20 azioni (rispettivamente 18 azioni, 1 azione e 1 azione) di R__________ SA di loro proprietà, ed ha chiesto che le stesse venissero da lui trattenute in deposito per loro conto;

 

                                  che con lettera 19 settembre 2016 (doc. D) __________, in rappresentanza di AP 1, ha chiesto aAO 1 la consegna di tutte le azioni di R__________ SA;

 

                                  che il 29 settembre 2016 (doc. E) AO 1 ha consegnato a__________ il certificato azionario relativo ad 80 azioni di nominali fr. 1'000.- cadauna di R__________ SA;

 

                                  che con istanza 7 ottobre 2016, promossa in procedura sommaria (art. 248 lett. e e 250 lett. a n. 6 CPC), AO 1 ha adito la Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord chiedendo di essere autorizzato a depositarvi i certificati azionari di rispettivamente 18 azioni, 1 azione e 1 azione di nominali fr. 1'000.- cadauna di R__________ SA sin tanto che non sarebbe stata stabilita per mezzo di accordo, transazione o sentenza, la titolarità del diritto relativo ai suddetti certificati azionari: a suo dire, in considerazione dell’attuale assetto societario di R__________ SA, che era rimasto immutato rispetto a quanto indicato negli atti di sottoscrizione originari (doc. A e B), ed a fronte delle contrapposte rivendicazioni delle parti in merito alle 20 azioni di quella società (doc. C e D), erano senz’altro date le condizioni per il loro deposito giudiziale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CO;

 

                                  che con decisione 10 ottobre 2016, comunicata anche a__________ (in rappresentanza di AP 1) e a__________ (in rappresentanza di E__________ __________, di S__________ __________ e di A__________ __________), il Pretore, ritenendo sufficiente che la titolarità dei certificati azionari in questione fosse stata oggetto di contestazione (doc. C e D), ha accolto l’istanza (dispositivo n. 1) e ha posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.- (dispositivo n. 2);

 

                                  che il 17 ottobre 2016 l’istante ha provveduto a depositare in Pretura i certificati azionari di rispettivamente 18 azioni, 1 azione e 1 azione di nominali fr. 1'000.- cadauna di R__________ SA;

 

                                  che con l’appello 18 ottobre 2016 che qui ci occupa, AP 1, rappresentato dall’__________, ha chiesto in via principale di annullare il querelato giudizio (recte: di riformarlo nel senso di annullare il solo deposito giudiziale) e in via subordinata di riformarlo nel senso che l’istante fosse autorizzato a depositare presso la Pretura i certificati azionari di rispettivamente 18 azioni, 1 azione e 1 azione di nominali fr. 1'000.- cadauna di R__________ SA sin tanto che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, non avrebbe stabilito altrimenti (nell’inc. n. SO.2016.4732) e la decisione di quest’ultimo fosse cresciuta in giudicato o sin tanto che non sarebbe stata stabilita la titolarità del diritto relativo ai suddetti certificati azionari, il tutto protestando spese e ripetibili di secondo grado: egli, in via principale, ha evidenziato che l’istante, agente in un evidente conflitto di interessi (siccome A__________ __________ era sua moglie), aveva omesso di produrre lo scritto 12 dicembre 2003 (prodotto quale doc. B d’appello) con cui questi gli aveva dichiarato “di aver ricevuto in data odierna le azioni della R__________ SA, che vengono detenute in deposito presso il mio ufficio a nome e per conto del signor AP 1, unico titolare della spettabile R__________ SA” e in forza del quale, indipendentemente dalla titolarità delle azioni, invero accertata allora a suo favore, avrebbe dovuto restituirgli i titoli in base alle disposizioni del contratto di mandato che legava il cliente all’avvocato, dal che l’infondatezza dell’istanza; oltretutto, proprio sulla base di quel documento, egli, anteriormente e meglio il 6 ottobre 2016, aveva già presentato un’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (prodotta quale doc. C d’appello) innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, con oggetto la restituzione delle azioni (inc. n. SO.2016.4732), di modo che, in via subordinata, l’esito di quel procedimento doveva essere inglobato nel giudizio impugnato;

 

                                  che con osservazioni (recte: risposta) 7 novembre 2016 l’istante ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili: egli, per quanto atteneva al tema della proprietà delle azioni, ha in particolare evidenziato che, “indipendentemente dallo scritto prodotto, che reca la data del 12.12.2003”, era stato confrontato con i due opposti scritti di cui al doc. C e D, per cui era da ritenere “perlomeno saggio” procedere al deposito giudiziale, conoscendo egli la situazione di mancanza di comunicazione venutasi a creare all’interno della famiglia e dato che la situazione in relazione alla proprietà delle azioni non risultava “per nulla scontata”;

 

                                  che, pur non essendo stato formalmente convenuto nella causa di deposito giudiziale (che da un punto di vista procedurale costituisce una vertenza in materia di volontaria giurisdizione, cfr. Girsberger/Hermann, Basler Kommentar, 6ª ed., n. 4 ad art. 168 CO; Probst, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 11 ad art. 168 CO; Weber, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 32 ad art. 96 CO con rif. a n. 91 ad art. 92 CO), AP 1, direttamente toccato dal provvedimento autorizzato nell’occasione dal Pretore, è legittimato a presentare appello contro la decisione di quest’ultimo (cfr. Seiler, Die Berufung nach ZPO, n. 294; DTF 136 III 178 consid. 5.2; TF 22 agosto 2005 5P.212/2005 consid. 2.2; cfr. pure, in tema di deposito giudiziale, II CCA 11 settembre 1997 inc. n. 12.97.147) e a far valere nuovi mezzi di prova che ovviamente non aveva potuto offrire in precedenza (art. 317 cpv. 1 CPC), tanto più che egli nell’occasione ha addotto circostanze che il primo giudice, tenuto a statuire sulla questione previo accertamento d’ufficio dei fatti (art. 255 lett. b CPC), avrebbe a sua volta già dovuto considerare;

 

                                  che giusta l’art. 96 CO il debitore può tra le altre cose procedere al deposito giudiziale, se l’adempimento della prestazione dovuta non può aver luogo, né in confronto del creditore né di un suo rappresentante, per un’incertezza non colposa sulla persona del creditore, ritenuto che l’art. 168 CO è invece applicabile, quale norma speciale dell’art. 96 CO, se è controverso a chi spetti il credito (Girsberger/Hermann, op. cit., n. 2 ad art. 168 CO; TF 8 aprile 2008 4A_511/2007 consid. 2); sia l’art. 96 CO sia l’art. 168 CO presuppongono entrambi l’esistenza di un’incertezza non colposa sulla persona del creditore (Girsberger/Hermann, op. cit., n. 2 ad art. 168 CO; DTF 134 III 348 consid. 5.1);

 

                                  che nel caso di specie è incontestabile che la titolarità dei certificati azionari detenuti dall’istante e oggetto della sua richiesta di deposito giudiziale sia contesa da più pretendenti (cfr. doc. C e D): nelle particolari circostanze ciò non basta però ancora per ammettere il buon fondamento dell’istanza;

 

                                  che in base alla dottrina non si è in effetti  in presenza di un’incertezza non colposa sulla persona del creditore qualora quest’ultimo sia in possesso di un documento - sia pure non allestito in forma pubblica - attestante la sua qualità di creditore (a meno che il debitore abbia motivi fondati per metterne in dubbio la validità, cfr. Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3ª ed., Vol. II, p. 85 n. 79; Weber, op. cit., n. 20 ad art. 96 CO), rispettivamente qualora il debitore sia in possesso di un documento da cui risulti in modo univoco chi sia il vero creditore (Staehelin, Die Hinterlegung zu Handen wes Rechtes und der Prätendentenstreit, in: BJM 1972 p. 227; Becker, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 2 ad art. 168 CO; Weber, op. cit., n. 20 ad art. 96 CO): nella presente fattispecie si è verificata una situazione perlomeno analoga, visto e considerato che nello scritto 12 dicembre 2003 (prodotto quale doc. B d’appello), che non è stato preteso sia poi stato superato da altri fatti e la cui validità non è stata messa in dubbio nella risposta all’appello, l’istante, che è avvocato e notaio e dunque deve essere cosciente della portata delle proprie dichiarazioni (potendosi in effetti presumere che siano state rilasciate previo accertamento dei fatti rilevanti), aveva dichiarato, lasciando intendere che il contenuto del precedente doc. A era in ogni caso stato superato, che il “signor AP 1” era l’“unico titolare della spettabile R__________ SA”, ammettendo con ciò inequivocabilmente che solo costui potesse vantare un diritto reale su tutte le azioni della società; oltretutto in quel documento egli aveva pure dichiarato “di aver ricevuto … le azioni della R__________ SA, che vengono detenute in deposito presso il mio ufficio a nome e per conto del signor AP 1”, ossia che la sua attuale detenzione delle azioni era avvenuta sulla base di un contratto di deposito con quest’ultimo, così che sulle stesse nemmeno poteva essere riconosciuto un eventuale diritto obbligatorio a favore di eventuali terze persone;

 

                                  che per altro, ritenuto che l’esistenza di un’incertezza non colposa sulla persona del creditore può essere ammessa solo in presenza di dubbi sufficienti che non possano essere chiariti dal debitore nonostante un diligente esame dei fatti (cfr. Weber, op. cit., n. 21 ad art. 96 CO), la dottrina ne ha dedotto che un notaio, com’era nella fattispecie il qui istante, poteva prevalersi dell’istituto del deposito giudiziale solo in casi eccezionali (cfr. Weber, op. cit., n. 23 ad art. 96 CO, che motiva questa sua conclusione rilevando che un notaio dev’essere in grado di esaminare i fatti in maniera complessiva); del resto l’istante, pur confrontato con lo scritto 12 dicembre 2003 (prodotto quale doc. B d’appello), non ha indicato, nemmeno in questa sede, per quali ragioni oggettive la situazione in relazione alla proprietà delle azioni non risultasse invece “per nulla scontata”, i vaghi motivi di opportunità o saggezza da lui evocati a sostegno del deposito giudiziale, segnatamente la mancanza di comunicazione venutasi a creare all’interno della famiglia, non essendo assolutamente sufficienti allo scopo;

 

                                  che, alla luce di quanto precede, il deposito giudiziale ammesso dal Pretore deve essere annullato e l’appello di AP 1 deve pertanto essere accolto già nella sua domanda principale;

 

                                  che le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.- (pari al valore nominale delle 20 azioni di R__________ SA oggetto del deposito giudiziale), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

 

decide:

 

 

                              I.  L’appello 18 ottobre 2016 di AP 1 è accolto.

                                  Di conseguenza la decisione 10 ottobre 2016 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così riformata:

 

                                   1.     L’istanza è respinta.

                                         2.     (invariato)

 

                                   II.  Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 1’000.- per ripetibili di appello.

                            III.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).