Incarto n.
12.2016.175

Lugano

6 marzo 2017/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

chiamata a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso presentato il 24 ottobre 2016 da

 

 

 

RI 1

(rappr. da RA 1)

 

 

contro la decisione 21/22 settembre 2016 (inc. n. __________ / __________) con cui l’Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha respinto l’istanza 8 settembre 2016 volta alla restituzione del termine per ripristinare la situazione legale ed alla revoca dello scioglimento di PI 1, __________;

 

preso atto della risposta 5 dicembre 2016 dell’Ufficio del registro di commercio, della replica 24 gennaio 2017 di RI 1 e della duplica 31 gennaio 2017 dell’Ufficio del registro di commercio;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                  che dopo aver invano diffidato giusta l’art. 153a cpv. 1 e 3 ORC PI 1, che da una comunicazione ricevuta non disponeva più di un domicilio legale, a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale, l’Ufficio del registro di commercio, con decisione 13 maggio 2015, ha ordinato, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1 ORC, lo scioglimento della società, modificando nel contempo la sua ragione sociale in PI 1 e nominando quale liquidatore della stessa F__________ __________, che in precedenza ne era già l’amministratore unico; lo scioglimento della società è stato pubblicato sul FUSC in data 19 agosto 2015 (cfr. doc. M);

 

                                  che l’8 settembre 2016 l’avv. RA 1 ha inoltrato all’Ufficio del registro di commercio un’istanza volta alla restituzione del termine “per procedere al ripristino della sede legale mediante nuova diffida ex art. 153b cpv. 2 ORC e alla nomina di un nuovo AU ex art. 154 ORC” ed alla conseguente revoca dello scioglimento di PI 1, evidenziando come il termine di cui si chiedeva la restituzione non fosse stato ossequiato per la grave malattia, poi sfociata nel decesso, di F__________ __________, che si era sovrapposta alla procedura di ripristino della situazione legale, ed aggiungendo che solo recentemente l’azionariato della società aveva appreso questa triste notizia;

 

                                  che con decisione 21/22 settembre 2016 l’Ufficio del registro di commercio ha respinto l’istanza di PI 1, ponendo a suo carico la tassa di fr. 250.- e le spese: esso ha in sostanza ritenuto che nel caso di specie il termine di 3 mesi previsto dall’art. 153b cpv. 3 ORC per chiedere la revoca dello scioglimento della società a seguito del ripristino della situazione legale, di principio scaduto il 19 novembre 2015, non potesse essere restituito, non essendo state adempiute le condizioni dell’art. 15 LPAmm: nonostante la grave malattia e il decesso di F__________ __________ parrebbero costituire un impedimento senza colpa ad ossequiare quel termine, non era in effetti stato provato che il suo decesso, avvenuto il 20 agosto 2015, fosse venuto a conoscenza dell’azionariato della società al più presto solo il 29 agosto 2016, ossia 10 giorni prima (art. 15 cpv. 2 LPAmm) dell’inoltro dell’istanza 8 settembre 2016;

 

                                  che con il ricorso 24 ottobre 2016 che qui ci occupa, avversato dall’Ufficio del registro di commercio con risposta 5 dicembre 2016 (a cui hanno poi fatto seguito un allegato di replica datato 24 gennaio 2017 e un memoriale di duplica datato 31 gennaio 2017), RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,  ha chiesto, come nell’istanza 8 settembre 2016, di reintegrare PI 1 nel termine per il ripristino della situazione legale e per la notifica delle pertinenti inscrizioni a RC: egli, professandosi azionista della società (doc. D), ha dichiarato di aver appreso del decesso di F__________ __________ solo nel settembre 2016, dopo aver contattato il suo attuale rappresentante (cfr. doc. L);

 

                                  che il ricorso in esame, presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro di commercio (art. 165 cpv. 4 ORC), è senz’altro tempestivo;

 

                                  che la legittimazione ricorsuale di RI 1, che risulta essere uno degli azionisti della società PI 1 (cfr. doc. D, riferito invero alla sua precedente ragione sociale PI 1), ad impugnare la decisione 21/22 settembre 2016 dell’Ufficio del registro di commercio appare problematica (art. 165 cpv. 3 lett. a ORC e art. 65 cpv. 1 lett. a LPAmm, applicabile nella procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), dato che l’istanza 8 settembre 2016 non risulta essere stata inoltrata da lui o in sua rappresentanza, tant’è che egli non vi è neppure stato menzionato: in effetti, pur potendosi ammettere che a quel momento l’avv. RA 1 non avesse agito a titolo personale e neppure potesse essere intervenuto in rappresentanza di PI 1, il cui liquidatore ed ex amministratore unico F__________ __________ era in effetti da tempo deceduto senza essere stato sostituito (cfr. doc. M), dal solo fatto che egli avesse dichiarato che l’azionariato della società aveva recentemente appreso del decesso di quest’ultimo non si può ancora concludere che avesse agito in rappresentanza degli azionisti ed in particolare proprio di RI 1; stante l’esito del ricorso, la questione non necessita tuttavia di essere risolta in modo definitivo;

 

                                  che ai sensi dell’art. 153b cpv. 3 ORC se entro tre mesi dall’iscrizione dello scioglimento di una persona giuridica le condizioni legali sono ripristinate, mediante la notificazione per l’iscrizione del nuovo domicilio legale conformemente alla legge, l’Ufficio del registro di commercio può revocare lo scioglimento;

 

                                  che secondo l’art. 24 cpv. 1 PA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso; giusta l’art. 15 LPAmm, invece, i termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1), fermo restando che la domanda di restituzione contro il lasso dei termini dev’essere presentata all’autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento (cpv. 2);

 

                                  che nel caso di specie è quanto meno dubbio che la restituzione dei termini innanzi all’autorità di prima istanza sia retta dal diritto processuale cantonale, ovvero dall’art. 15 LPAmm, piuttosto che dal diritto processuale federale, ossia dall’art. 24 PA (II CCA 27 febbraio 2017 inc. n. 12.2016.173): la questione non necessita tuttavia di essere risolta in modo definitivo, visto e considerato che, come si dirà, le condizioni esatte da entrambe le norme per ottenere la restituzione dei termini non sono adempiute;

 

                                  che in questa sede, a sostegno della tempestività dell’inoltro dell’istanza 8 settembre 2016, nell’ottica degli art. 24 cpv. 1 PA e 15 cpv. 2 LPAmm, RI 1, pacificamente gravato dell’onere della prova (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 139; II CCA 18 aprile 2016 inc. n. 12.2016.37), ha sostenuto di aver appreso del decesso di F__________ __________ solo nel settembre 2016, dopo aver contattato l’avv. RA 1, e, a comprova di quanto asserito, ha versato agli atti la procura da lui conferita a quest’ultimo il 2 settembre 2016 relativa alla pratica definita “reiscrizione a RC PI 1” (doc. L): sennonché, la sua versione dei fatti non è stata assolutamente dimostrata, l’avvenuta sottoscrizione a quella data di una procura non essendo ancora sufficiente a comprovare che egli fosse venuto a conoscenza del decesso di F__________ __________ al più presto il 9 o il 29 agosto 2016;

 

                                  che in ogni caso, RI 1, con riferimento al requisito cumulativo dell’assenza di colpa esatto dagli art. 24 cpv. 1 PA e 15 cpv. 1 LPAmm, non ha spiegato perché a suo tempo sarebbe stato impedito di prendere conoscenza della pubblicazione sul FUSC del 19 agosto 2015 e della relativa iscrizione a RC (cfr. doc. M, che in forza dell’effetto di pubblicità positivo del registro di commercio è reputata essere conosciuta da ogni persona, comprese le persone straniere domiciliate all’estero, cfr. Eckert, Basler Kommentar, 5ª ed., n. 6 ad art. 933 CO; DTF 96 II 439 consid. 3b; TF 14 maggio 1997 4C.467/1996 consid. 3b), da cui risultava lo scioglimento della società in applicazione delle disposizioni dell’art. 153b ORC, e con ciò di chiedere già allora all’Ufficio del registro di commercio, previo il ripristino della situazione legale, la revoca dello scioglimento della società entro il termine trimestrale dell’art. 153b cpv. 3 ORC (cfr. per analogia II CCA 18 aprile 2016 inc. n. 12.2016.37);

 

                                  che il ricorso deve pertanto essere respinto, con accollo a RI 1 della tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), calcolata sulla base del capitale azionario della società PI 1 (fr. 50'000.-, cfr. doc. M).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 15 LTG e l’art. 47 LPAmm

 

 

decide:                   

 

                             1.  Il ricorso 24 ottobre 2016 di RI 1 è respinto.

                                                                         

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 1’000.- è posta a carico del ricorrente.

 

                             3.  Notificazione:

 

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-

 

                                  Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).