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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.149 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 4 marzo 2005 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 1'152'935.90 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 nonché l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 449'066.80 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ e di fr. 449'066.80 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ del medesimo fondo base, pretese modificate con le conclusioni nel senso della condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 1'197'773.25 oltre interessi nonché dell’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 222'297.37 oltre interessi ridotti al 5% a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 222'297.37 oltre interessi ridotti al 5% a carico del foglio PPP n. __________;
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 16 dicembre 2013, ha parzialmente accolto, condannando ogni convenuto al pagamento di fr. 494'397.85 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002, ordinando l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________;
evasi con giudizio 20 novembre 2015 di questa Camera (inc.
n.12.2014.28) l’appello 3 febbraio 2014 dei convenuti e l’appello incidentale
14 marzo 2014 dell’attrice, segnatamente con riferimento alla questione della
lamentata insufficiente motivazione della decisione pretorile, con conseguente annullamento della stessa e rinvio
degli atti di causa al Pretore per un nuovo giudizio;
accolta parzialmente la petizione con
nuovo giudizio del 12 settembre 2016 con il quale il Pretore ha condannato ogni
convenuto al pagamento di fr. 498'521.14 oltre interessi al 6.25% dal 24 aprile
2002, ordinando altresì l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale
degli artigiani e degli imprenditori di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5%
dal 24 aprile 2002 a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 222'297.37
oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2002 a carico del foglio PPP n. __________,
ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 12'000.-, le spese di fr. 500.-, e
metà delle spese peritali sono state attribuite alle parti tenendo conto di una
soccombenza dell’attrice di 1/7 e di ogni convenuto di 3/7, obbligati
quest’ultimi a rifondere alla controparte fr. 27'000.- per ripetibili;
appellanti i convenuti con atto di appello 24 ottobre 2016, con cui hanno
chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante incidentalmente l’attrice con risposta e appello incidentale 14 dicembre 2016,
con cui ha chiesto di respingere l’appello principale e di riformare la
sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione e con ciò, oltre a
confermare l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale, di aumentare a fr.
584'660.- oltre interessi al 6.25% dal 24 aprile 2002 la somma che ogni
convenuto era tenuto a pagarle, il tutto protestando spese e ripetibili di primo
e secondo grado;
lette la risposta all’appello incidentale 1° febbraio 2017, la replica
spontanea 11 gennaio 2017 e la duplica spontanea 24 gennaio 2017;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto d’appalto 17 maggio 2000 (doc. A), retto dalle norme SIA 118, AP 1 e AP 2, rappresentati dalla direzione lavori __________ (in seguito: DL), hanno incaricato l’impresa AO 1 di eseguire, per una mercede di fr. 1'820'257.25 IVA inclusa (comprensiva in particolare di un ribasso del 5% e di un’ulteriore deduzione contrattuale dello 0.75% per “Bauwesen” ecc.), le opere da capomastro relative all’edificazione di due ville bifamigliari sul fondo n. __________ RFD di __________, costituito in proprietà per piani prima della costruzione e le cui quote, ciascuna di 250/1000, erano intestate rispettivamente a __________ (il foglio PPP n. __________), a __________ (il foglio PPP n. __________), a AP 2 (il foglio PPP n. __________) e a AP 1 (il foglio PPP n. __________).
A seguito di divergenze con la committenza, l’impresa ha interrotto i lavori ed ha in seguito rescisso il contratto.
2. Con petizione 4 marzo 2005 AO 1, che nel frattempo aveva chiesto e ottenuto in via supercautelare l’annotazione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 449'066.80 oltre interessi al 7% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ e di fr. 449'066.80 oltre interessi al 7% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ del medesimo fondo base, poi confermata in via cautelare limitatamente a fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 per il foglio PPP n. __________ e a fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 per il foglio PPP n. __________, ha convenuto in giudizio AP 2 e AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la loro condanna al pagamento in solido di fr. 1'152'935.90 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002, nonché l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 449'066.80 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 449'066.80 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________. Essa, in estrema sintesi, ha rivendicato il saldo della sua mercede, calcolata tenendo conto dei lavori liquidati e firmati dedotto il ribasso (fr. 2'303'673.05, doc. E, F e AG), dei lavori come da liquidazione n. 13 (fr. 38'226.25, doc. R e AG) e dell’IVA al 7.6% (fr. 177'984.34), aggiungendo le opere a regia IVA compresa, ma senza lo sconto (fr. 399'651.95, doc. G e AG), gli aumenti per l’anno 2001 (fr. 83'444.90, doc. B e AG) e gli aumenti per l’anno 2002 (fr. 9'124.65, doc. B e AG), togliendo le deduzioni contrattuali dello 0.75% (fr. 22'590.78), aggiungendo ancora il risarcimento danno per fermo cantiere (fr. 28'210.40) e deducendo infine gli acconti sino ad allora ricevuti (fr. 1’864'788.80). Ed ha chiesto l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale sui due fondi intestati alle controparti.
I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.
3. Esperita l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è stata in particolare assunta una prova peritale, le parti, con gli allegati conclusionali, si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande, ritenuto che l’attrice, per tener conto delle risultanze peritali, ha tuttavia modificato parzialmente le sue richieste, auspicando la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 1'197'773.25 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002, nonché l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 222'297.37 oltre interessi ridotti al 5% a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 222'297.37 oltre interessi ridotti al 5% a carico del foglio PPP n. __________. Essa ha rilevato che la sua mercede andava calcolata tenendo conto dei lavori liquidati e firmati dedotto il ribasso (fr. 2'303'673.05), dei lavori come da liquidazione n. 13 (fr. 38'226.25) e dell’IVA all’8% (fr. 187'351.95), aggiungendo le opere a regia IVA compresa ma senza lo sconto (fr. 409'216.10), la fattura per prestazioni a corpo del 29 marzo 2001 (fr. 26'244.35), gli aumenti per l’anno 2001 (fr. 83'444.90) e gli aumenti per l’anno 2002 (fr. 9'124.65), togliendo le deduzioni contrattuali dello 0.75% (fr. 22'929.60), aggiungendo ancora il risarcimento danno per fermo cantiere (fr. 28'210.40) e deducendo infine gli acconti sino ad allora ricevuti (fr. 1’864'788.80). Ed ha limitato l’importo per il quale chiedeva l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale alla somma che le era stata riconosciuta in sede di annotazione provvisoria.
4. Con sentenza 16 dicembre 2013 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando ogni convenuto al pagamento di fr. 494'397.85 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002, ordinando l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 12'000.-, le spese di fr. 500.-, e metà delle spese peritali sono state attribuite alle parti tenendo conto di una soccombenza dell’attrice di 1/7 e di ogni convenuto di 3/7, obbligato altresì a rifondere alla controparte fr. 27'000.- per ripetibili.
5. Entrambe le parti hanno impugnato la decisione pretorile.
Con appello 3 febbraio 2014 i convenuti hanno chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione.
Con risposta e appello incidentale 16 settembre 2013 l’attrice ha chiesto di respingere l’appello principale e di modificare la decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione e con ciò, oltre beninteso a confermare l’iscrizione dell’ipoteca legale, di aumentare a fr. 584'660.- arrotondati oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 la somma che ogni convenuto era tenuto a pagarle, riproponendo un calcolo aggiornato delle sue spettanze.
Con risposta 19 maggio
2014 i convenuti hanno postulato la reiezione dell’appello incidentale.
6. Con decisione 20
novembre 2015 questa Camera (inc. n. 12.2014.28) ha accolto le censure degli
appellanti principali e dell’appellante incidentale che lamentavano
un’insufficiente motivazione della decisione pretorile e, elencate una serie di
obiezioni ed eccezioni proposte dalle parti sulle quali il Pretore non si era
espresso in maniera sufficientemente puntuale, ha annullato il giudizio
impugnato e rinviato la causa al primo giudice affinché, previo accertamento
dei fatti rilevanti, provvedesse all’emanazione di un nuovo giudizio.
7. Con giudizio 12 settembre
2016 il Pretore ha nuovamente statuito sulla causa e parzialmente accolto la
petizione, condannando ogni convenuto al pagamento di fr. 498'521.14 oltre
interessi al 6.25% dal 24 aprile 2002, ordinando altresì l’iscrizione in via
definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr.
222'297.37 oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2002 a carico del foglio PPP n. __________
e di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2002 a carico del
foglio PPP n. __________, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 12'000.-,
le spese di fr. 500.-, e metà delle spese peritali sono state attribuite alle
parti tenendo conto di una soccombenza dell’attrice di 1/7 e di ogni convenuto
di 3/7, obbligati quest’ultimi a rifondere alla controparte fr. 27'000.- per
ripetibili.
Il Pretore, riproposte sostanzialmente inalterate le considerazioni già esposte
nel precedente giudizio, ha sviluppato nuovi considerandi con i quali,
esponendo un’argomentazione più articolata, ha esaminato e deciso le contestazioni
delle parti.
8. Seguendo il conteggio esposto dall’attrice in sede di conclusioni, il primo giudice ha concluso che il credito residuo complessivo a favore dell’attrice potesse essere determinato in fr. 997'042.29, rilevando quanto segue.
8.1.
Esaminando la pretesa riferita ai cosiddetti lavori liquidati e firmati e alle
liquidazioni parziali n. 1-12, il Pretore ha ritenuto di potersi affidare
all’importo indicato dal perito (pag. 6 e 8 del referto maggio 2011) di fr.
2'173'220.80, confermando l’applicazione del ribasso del 5% e l’ulteriore
deduzione dello 0.75%, poiché contrattualmente pattuiti e senza alcuna relazione
con la tempestività del pagamento.
8.2.
In merito ai lavori di cui alla liquidazione n. 13 per fr. 38'000.- il primo
giudice ha per contro respinto la pretesa dell’attrice, con riferimento alle
considerazioni a tal proposito già contenute nel giudizio di rinvio 20 novembre
2015 di questa Camera (inc. n. 12.2014.28).
8.3.
Il giudizio pretorile ha poi riconosciuto una pretesa di fr. 376'062.- quale
remunerazione per opere a regia, correggendo l’errore di calcolo contenuto
nella quantificazione del perito giudiziario e confermando la deduzione
contrattualmente pattuita dello 0.75%, negando per contro il diritto allo
sconto del 10%, siccome decaduto a causa del mancato pagamento tempestivo.
8.4.
Negato per lo stesso motivo il relativo diritto allo sconto, anche la fattura dell’attrice
per prestazioni a corpo è stata riconosciuta, sempre con riferimento al referto
peritale, per un importo di fr. 24'300.33.
8.5.
Gli aumenti per gli anni 2001 e 2002 sono infine stati concessi sulla base
delle verifiche eseguite dal perito giudiziario (referto pag. 8) per totali fr.
86'111.20.
8.6.
La pretesa a titolo di risarcimento danni per fermo cantiere è per contro stata
respinta, in applicazione della specifica clausola contrattuale e poiché
rimasta priva di riscontro probatorio.
8.7.
A mente del Pretore, considerato che alle somme così riconosciute (per totali fr.
2'659'694.33), aggiunta l’IVA pari a fr. 202'136.76 (al tasso del 7.6% in
vigore negli anni 2001/2002), dedotti gli acconti versati dai debitori per
complessivi fr. 1’864'788.80, ne consegue un saldo residuo complessivo a favore
dell’attrice di fr. 997'042.29, sul quale sono pure dovuti interessi di mora al
tasso del 6.25% preteso dall’attrice (art. 190 cpv. 1 norma SIA 118, doc. P) a
decorrere dal momento dell’istanza di annotazione dell’ipoteca legale, mancando
una precedente messa in mora.
8.8.
Di conseguenza il Pretore ha ammesso l’iscrizione in via definitiva
dell’ipoteca legale per l’importo di fr. 222'297.37 oltre interessi di mora del
5%, pari al limite massimo del pegno concesso nell’ambito dell’annotazione in
via provvisoria a registro fondiario.
8.9.
Per quanto concerne, infine, la ripartizione a carico di ogni singola quota di
PPP, il Pretore ha ritenuto, non essendo a suo parere praticabile una
suddivisione in base ai lavori eseguiti sulle singole quote e non ritenendo
adeguata una suddivisione in base ai millesimi della PPP, di poter adottare il
criterio suggerito dal perito giudiziario, calcolandola sulla base delle
rispettive superfici delle singole unità abitative e tenuto conto
dell’incidenza delle parti comuni.
9. Con riferimento alle
varie censure sollevate dai convenuti, il Pretore ha nel dettaglio statuito
come segue.
Respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta AP 1
ed accolta l’eccezione a proposito dell’assenza di solidarietà tra i convenuti,
il primo giudice ha preliminarmente accennato “alle diverse contestazioni sollevate
dai convenuti in merito all’entità dei lavori eseguiti, alle ordinazioni
supplementari, alle modifiche, alle relative discussioni e accordi e alla
verifica delle opere da parte della DL” indicando di potere e dovere a tal
proposito “fare riferimento a quanto dichiarato dai testi sentiti prima
nella causa di iscrizione provvisoria delle ipoteche legali e poi in sede di
merito” (decisione impugnata consid. 9). Egli ha pertanto riproposto ampi
stralci delle sette testimonianze assunte (testi __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________; decisione
impugnata consid. 9 pag. 6-13) deducendone che “sulla base di queste prove
testimoniali, dettagliate e articolate, nonché sulla base delle verifiche
effettuate dal perito giudiziario (perizia, pag. 12 e segg.) si deve
concludere, in linea generale, che tutte le contestazioni sollevate dai
convenuti in merito all’entità dei lavori eseguiti, alla loro fatturazione,
alle ordinazioni supplementari, alle modifiche in corso d’opera, risultano
infondate” (decisione impugnata consid. 9 in fine pag. 13).
A questo riguardo il Pretore ha inoltre sottolineato come le liquidazioni e i
rapporti a regia risultino essere stati firmati dalla DL, ciò che li avrebbe
resi vincolanti per i committenti in virtù dell’art. 33 cpv. 2 della Norma SIA
118 (doc. AC), permettendo altresì di concludere che “le verifiche peritali
hanno sufficiente forza quo all’entità delle opere eseguite dall’attrice e alla
congruità della relativa mercede” (decisione impugnata consid. 9 in fine
pag. 13).
10.
Il giudizio pretorile ha poi passato in rassegna i temi esposti
secondo la struttura del considerando 8.3.2 del giudizio 20 novembre 2015 di
questa Camera (inc. n. 12.2014.28) rilevando quanto segue.
10.1.
Alla luce delle conferme emerse dalle deposizioni testimoniali è stata
rispettata, salvo per lavori di piccola entità, la procedura concordata (art.
16 CGA del contratto doc. A) per la fissazione dei prezzi dei lavori non
contemplati nell’offerta iniziale, ovvero l’accettazione della committenza per
il tramite della DL prima dell’esecuzione.
10.2.
I lavori supplementari e le opere a regia eseguiti sono stati approvati dalla
DL, oltre ad essere state in alcuni casi richiesti direttamente dalla committenza.
L’invocazione da parte dei convenuti della violazione della clausola relativa ai
lavori a regia (art. 17 CGA del contratto doc. A) per sottrarsi ora al
pagamento della mercede è stata ritenuta contraria al principio della buona
fede, siccome giunta tardivamente senza che nel corso dei lavori sia mai stato
eccepito nulla da parte della committenza sul modo di procedere adottato
dall’attrice e dalla DL.
10.3.
La conferma d’ordine 27 aprile 2000 della DL, per conto dei committenti, ha
riconosciuto gli aumenti per salari e materiali dal 1° gennaio 2001 e
costituisce un “documento contrattuale” ai sensi dell’art. 21 cpv. 1
Norma SIA 118 (doc. AC), prioritario in caso di contraddizioni rispetto ad
altri elementi contrattuali e quindi anche alla clausola invocata dai convenuti
in merito alle formalità richieste per il riconoscimento di tali aumenti (art.
24 segg. CGA del contratto doc. A).
10.4.
La pretesa risarcitoria posta in compensazione dai convenuti, per danni asseritamente
subiti per inadempienza contrattuale, è da respingere poiché, a prescindere
dalla fondatezza degli addebiti mossi all’attrice, il danno non è stato
adeguatamente quantificato e ancor meno provato.
10.5.
Riproposte con ampie citazioni le deposizioni testimoniali, il giudizio
pretorile ne ha dedotto che il sorpasso del preventivo sia stato
sostanzialmente determinato dalle numerose richieste di modifica dell’opera e
di aggiunta di opere supplementari rilevanti. Il primo giudice ha ritenuto
provato che la committenza e la DL fossero stati debitamente e tempestivamente
informati sul superamento della cifra preventivata e sui lavori ancora
necessari, rilevando altresì il ruolo svolto da parte di una ditta terza alla
quale il convenuto aveva affidato il mandato di supervisione del cantiere con
la specifica richiesta di verificare i preventivi e le liquidazioni.
11. Con atto di appello 24
ottobre 2016 i convenuti hanno chiesto la riforma del querelato giudizio, nel
senso di respingere la petizione, mentre con risposta e appello incidentale 14
dicembre 2016 l’attrice ha chiesto di respingere l’appello principale e di
riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione e con ciò,
oltre a confermare l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale, di
aumentare a fr. 584'660.- oltre interessi al 6.25% dal 24 aprile 2002 la somma
che ogni convenuto era tenuto a pagarle. Con la risposta all’appello
incidentale 1° febbraio 2017, la replica spontanea 11 gennaio 2017 e la duplica
spontanea 24 gennaio 2017 le parti hanno ulteriormente ribadito e sviluppato le
rispettive tesi e domande.
I. In merito al diritto
processuale applicabile
12. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
II. In merito all’appello principale
dei convenuti
13. In questa sede i
convenuti ripropongono la censura di carenza di motivazione della sentenza
pretorile e si dolgono della conseguente violazione del loro diritto di essere
sentiti, protetto dall’art. 29 Cost. A loro parere le lacune già rilevate nel
giudizio di rinvio di questa Camera non sarebbero state colmate, in particolare
a seguito della scelta pretorile di riproporre pedissequamente una trascrizione
delle deposizioni testimoniali e del mancato confronto con le critiche esposte
in merito alla portata probatoria della perizia giudiziaria.
La censura che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della
decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la
continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò
indipendentemente dalle possibilità di successo dei due gravami nel merito, va
trattata preliminarmente (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 187 consid.
2.2, 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; II CCA 19 agosto 2013 inc. n.
12.2013.115, 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86, 9 aprile 2014 inc. n.
12.2012.158, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 3 marzo 2015 inc. n.
12.2013.116).
Contrariamente a quanto rilevato da questa Camera a proposito della prima sentenza
pretorile annullata, la decisione ora contestata presenta una motivazione che
adempie le condizioni minime poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
La riproduzione delle deposizioni dei testimoni e i rimandi al referto peritale
sono proposti dal Pretore nell’ambito di un giudizio di ordine generale (“in
linea generale”, decisione impugnata consid. 9 in fine pag. 13) e adeguatamente
posti in relazione con un’esposizione sufficientemente dettagliata delle singole
contestazioni dei convenuti, accompagnate dalle considerazioni in fatto e in
diritto riferite ad ognuna di esse, così come dai motivi per i quali sono state
respinte.
Proprio sulla base dell’elenco del consid. 8.3.2. del giudizio di rinvio, il
Pretore ha inoltre formulato le relative considerazioni e conclusioni (giudizio
impugnato consid. n. 10 in particolare).
Le critiche ora proposte dagli appellanti per dolersi di una carente
motivazione sono infondate e riguardano, a ben vedere, il merito delle
deduzioni e delle conclusioni pretorili e non tanto il loro grado di dettaglio
argomentativo o la loro comprensibilità.
La censura a questo riguardo va pertanto disattesa, ritenuto altresì che il giudice
è tenuto ad esprimersi solamente sui temi rilevanti per il giudizio,
permettendo così al destinatario di capirne la portata ed esprimersi con
cognizione di causa con il rimedio di diritto (DTF 134 I 83 consid. 4.1; IICCA 18
settembre 2012 inc. n. 12.12.46, 26 febbraio 2013 inc. n
12.2012.136).
14. Gli appellanti
illustrano preliminarmente i tratti salienti dell’accordo stipulato tra le
parti, evidenziandone alcune specifiche clausole, rimproverando al Pretore di
non averne adeguatamente tenuto conto. Queste considerazioni, di ordine
generale, non costituiscono una censura ricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC) e possono
pertanto esser considerate quale semplice premessa alle successive censure.
15. 15.1.
Gli appellanti rimproverano al Pretore di aver erroneamente ritenuto che la
procura conferita dai committenti alla DL potesse estendersi fino al punto di
comprendere atti giuridici suscettibili di generare impegni finanziari
rilevanti per i mandanti. Le liquidazioni parziali allestite dall’attrice non potrebbero
pertanto essere opposte ai committenti sulla base dell’asserito controllo da
parte della DL, il Pretore avendo a torto riconosciuto il loro valore
probatorio.
Tale vizio comporterebbe pure un mancato accertamento da parte del perito della
congruità della mercede pretesa per le opere asseritamente eseguite, il referto
peritale essendosi basato sulle liquidazioni, considerate a torto come un dato
accertato sulla base della semplice vidimazione della DL e benché mai portate a
conoscenza della committenza.
Con particolare riferimento alle opere a regia, il perito avrebbe poi confermato
di aver limitato la sua verifica alla sottoscrizione dei bollettini da parte
della DL, circostanza che non modifica l’onere della prova, che resta a carico
dell’artigiano, e non rappresenta un riconoscimento di debito della
committenza.
Ne consegue che, a mente degli appellanti, il giudizio pretorile sarebbe da
annullare poiché ha riconosciuto la fondatezza del credito “da una prova
peritale che non è stata in grado di fornire al giudice una valutazione
oggettiva dell’ammontare dei lavori eseguiti dall’attrice e del loro valore”
(appello pag. 9).
Ribadita la critica alla carente motivazione del giudizio a questo riguardo, la
censura rimprovera al perito di aver fornito criteri di calcolo senza tenere in
debita considerazione le pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti,
specificatamente in merito alla fissazione dei nuovi prezzi, al riconoscimento
delle opere a regia e alla previsione degli aumenti per salari e materiale.
15.2.
La censura va respinta.
In merito alla questione del ruolo e del potere di rappresentanza della DL, pure
alla base di gran parte delle ulteriori specifiche contestazioni dei convenuti,
il Pretore ha in termini generali ritenuto che i rapporti a regia e le
liquidazioni allestite dall’attrice fossero da considerare vincolanti per i
committenti per il fatto di essere stati vidimati e approvati da parte della DL
in virtù dell’art. 33 cpv. 2 Norma SIA 118. La norma in questione dispone che,
salvo diverso accordo tra le parti, la direzione dei lavori rappresenta il
committente nei rapporti con l’imprenditore ed il committente è di conseguenza
vincolato giuridicamente da tutti gli atti espressi dalla direzione dei lavori
relativi all’opera. Tra questi la norma menziona espressamente le prescrizioni
e le ordinazioni, oltre all’accettazione delle comunicazioni e degli atti
espressi dall’imprenditore riguardanti l’opera.
Il primo giudice ha poi specificatamente esaminato le critiche in merito alla
portata degli atti compiuti dalla DL, con riferimento ai vari aspetti dei
lavori eseguiti e alle specifiche critiche dei convenuti, in particolare a
riguardo della fissazione dei prezzi, dei lavori supplementari e a regia, degli
aumenti tariffali, del sorpasso del preventivo e della relativa informazione ai
committenti.
La conclusione pretorile sul valore vincolante dell’agire della DL nel caso
specifico merita quindi conferma.
Dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di stabilire che nel settore della
costruzione esiste peraltro la presunzione naturale che un architetto,
specialmente se incaricato della progettazione e della direzione dei lavori,
agisca in nome altrui (TF 15 maggio 2000 4C.57/1999 consid. 4; Schwager, Die Vollmacht des Architekten, in: Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte,
3ª ed., n. 799) e, allorché questi si rivolge o fa un’ordinazione all’indirizzo
di un imprenditore, si deve pertanto inferire ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 CO,
fatte salve circostanze o indizi particolari contrari, che egli agisca come
mandatario, il cui comportamento è opponibile direttamente al mandante come se
fosse il proprio (SJ 1988 p. 26 consid. 2; TF 19 aprile 2000 4C.189/1999 consid. 2c, 15 maggio 2000 4C.57/1999 consid. 4; II CCA 30 agosto 2006 inc.
n. 12.2005.170, 21 luglio
2008 inc. n. 12.2007.82, 30 luglio 2008 inc. n. 12.2007.174, 7 dicembre 2011
inc. n. 12.2010.43, 4 giugno 2014 inc. n. 12.2012,165).
Anche alla luce della presunzione naturale di cui si è detto, i convenuti non
sono stati in grado di provare l’esistenza di circostanze o di indizi
particolari tali da invalidarla o inficiarla.
I prezzi unitari e quantitativi dei lavori eseguiti, delle ore e dei
materiali indicati, così come contenuti nelle singole liquidazioni e nei
bollettini a regia, godono inoltre della presunzione di esattezza a fronte del
riconoscimento da parte della DL (IICCA 31 maggio 2000 inc. n. 12.2000.48).
Nel caso concreto i committenti hanno conferito alla DL la facoltà di
riconoscere la liquidazione finale per loro conto come disposto dall’art. 154
Norma SIA 118 ripreso dall’art. 20 CGA (plico doc. AI) e come peraltro
deducibile dal principio generale di rappresentanza dell’architetto (art. 32
cpv. 2 CO; P. Gauch, Der Werkvertrag.
5a ed., n. 1923 e 2743). L’impresa, alla luce di tale pattuizione, poteva quindi
senz’altro ritenere che la DL avesse potere di rappresentanza e fosse pertanto
abilitata a riconoscere la liquidazione e il conseguente saldo dovuto
all’appaltatrice.
Correttamente il primo giudice ha pure rilevato la regolare presenza della
committenza sul cantiere, compreso in occasione delle riunioni, attestata dai
verbali e dalle testimonianze. Da questo coinvolgimento, compreso nella
discussione di questioni economiche con l’impresa esecutrice, il Pretore ha giustamente
concluso che i committenti fossero consapevoli del ruolo di rappresentanza
svolto dalla DL su questi aspetti, rispettivamente ne ha dedotto una ratifica, perlomeno
a posteriori, dell’agire della DL mandataria.
Oltre alle summenzionate considerazioni di ordine generale, tenuto conto della
situazione concreta del cantiere in questione, va rilevato come rasenti la
malafede pretendere che le innumerevoli mansioni svolte dalla DL, il suo ruolo
nella discussione e definizione degli accordi man mano intervenuti, la sua
presenza alle riunioni a scadenza regolare, la firma dei bollettini giornalieri
e il ruolo della DL nella liquidazione, siano stati tutti atti rimasti privi di
implicazioni per la committenza, che pretende di non essere vincolata in alcun
modo dall’agire di una DL a suo dire priva di potere di rappresentanza.
Abbondanzialmente si rileva come la complessità dell’opera messa in cantiere e
la rilevanza delle modifiche apportate in corso d’opera, per richieste di
modifiche sostanziali e ritardi imputabili ai committenti (ad esempio per la
fornitura delle colonne in pietra dall’estero) e altri sopraggiunti imprevisti (circostanze
sulle quali come rilevato nel giudizio impugnato si sono espressi numerosi
testi), avrebbero semplicemente reso impossibile il proseguimento dei lavori in
assenza di una DL autorizzata ad agire per conto della committenza, non potendo
certo bastare una regolare presenza di uno o entrambi i committenti a distanza
di una o più settimane o la supervisione di una ditta di fiducia come la A__________
AG a permettere di far fronte alle concrete e pressanti esigenze di esecuzione
e alle relative prese di decisione che si imponevano quasi giornalmente.
15.3.
Restano da esaminare le censure degli appellanti con riferimento
all’affidamento posto dal primo giudice alla perizia giudiziaria a fronte della
sua scarsa forza probatoria, siccome fondata perlopiù sulle liquidazioni o sui
rapporti a regia controfirmati dalla DL, senza dare la prova certa
dell’esecuzione dei lavori da parte dell’attrice nella misura da questa pretesa
e della congruità della mercede esposta.
Anzitutto va respinta, poiché infondata (con rinvio a quanto esposto al
considerando precedente), la critica alla motivazione pretorile a questo
riguardo, il giudizio impugnato avendo adeguatamente esaminato e preso
posizione, respingendole, in merito alle riserve sollevate dai convenuti sul valore
probatorio del referto reso dal perito giudiziario. Può peraltro bastare che le
censure di dettaglio sul referto siano state respinte in maniera implicita, non
essendo tenuto il giudice a formalmente chinarsi su ogni singolo aspetto.
Per migliore comprensione, va premesso che quale perizia giudiziaria (ai sensi
dell’art. 247 segg. CPC/TI) nella vertenza in questione debba intendersi l’insieme
dei referti resi dal perito nominato arch. E__________ A__________, ovvero la prima
perizia dell’agosto 2004, resa nella procedura di iscrizione provvisoria delle
ipoteche legali degli artigiani (atto XIV dell’inc. DI.2002.292: in seguito “referto
n. 1”), il suo complemento del dicembre 2004 (“risposta alle domande di
completazione e di delucidazione di perizia”, atto XVII dell’inc.
DI.2002.292: in seguito “referto n. 2”) e la successiva perizia disposta
nella causa in oggetto del maggio 2011 che integra in sostanza gli accertamenti
precedenti (atto XXIV dell’inc. OA.2005.149: in seguito “referto n. 3”).
Il Pretore ha correttamente ritenuto che, in concreto, il perito giudiziario non
si è limitato a far acriticamente proprie le liquidazioni verificate dalla DL,
come a torto preteso dagli appellanti, ma ha esaminato l’applicazione corretta
dei prezzi esposti nell’offerta, rispettivamente di quelli successivamente
concordati, e in seguito ha controllato la correttezza delle liquidazioni (redatte
in fase esecutiva di un’opera non ancora giunta alla sua conclusione) sulla
base dei quantitativi verificati, secondo le misure rilevabili dai piani e
sulla base della visione sul posto di quanto costruito, pur con i limiti insiti
in una tale operazione, descritti dal perito stesso (cfr. referto n. 3 a pag.
2).
Medesima verifica puntuale, compatibilmente con gli ostacoli che possono
rendere difficoltoso un tale modo di procedere, è stata eseguita dal perito sui
singoli “bollettini” approvati dalla DL e entrati a far parte della
liquidazione, con riferimento alla corrispondenza di quanto esposto rispetto
alle prestazioni di manodopera, ai materiali e ai mezzi impiegati (cfr. referto
n. 3 a pag. 41 risposta al quesito n. 25).
Contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, non è il perito a “accertare
la correttezza della mercede” o a dover “tenere in debita considerazione
le espresse pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti” (appello pag.
10 4.1 b), o ancora a dover subire il rimprovero di “non chinarsi
minimamente sulle precise contestazioni” (appello pag. 11), quanto semmai
il Pretore ad avvalersi delle conoscenze tecniche e delle risposte del referto
peritale per fondare il proprio convincimento apprezzando liberamente la prova
(art. 253 CPC/TI).
Correttamente quindi, nel caso concreto e considerato quanto precede, il
giudice ha proceduto avvalendosi del referto peritale come supporto, assieme ad
altri riscontri probatori convergenti, in particolare ai chiari riscontri
emersi dalle deposizioni dei numerosi testi e dai documenti agli atti.
A torto gli appellanti pretendono che la perizia giudiziaria, sulle cui
risultanze il Pretore si è fondato per quantificare l’ammontare delle opere
eseguite, non permetterebbe, per stessa ammissione del perito, di verificarne
l’entità, di modo che la pretesa attorea doveva essere respinta siccome non
sufficientemente provata.
Da un lato è vero che il perito stesso ha evidenziato alcune difficoltà
incontrate nello svolgimento del suo compito, ma ha altresì dichiarato di
essere stato in grado di espletare con cognizione di causa il mandato peritale
che gli era stato affidato. Tanto basta per respingere la censura.
Del resto in questa sede i convenuti, venendo meno al loro obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno spiegato per quali ragioni gli
elementi poi concretamente considerati dal perito per fornire la propria
valutazione, fondandosi sull’esperienza, su prove indirette, o ancora sui
documenti agli atti, sulle deposizioni dei testimoni, sulle ammissioni delle parti
o dei loro rappresentanti, non sarebbero convincenti o non potrebbero essere
condivisi e neppure hanno indicato quali sarebbero i singoli accertamenti
peritali che in tale evenienza dovrebbero essere disattesi.
Le critiche degli
appellanti non sono pertanto atte a scalfire il giudizio pretorile che ha
ritenuto di potersi affidare alla perizia, ritenuta completa, chiara e
conclusiva, oltre che coerente con gli altri accertamenti istruttori.
16. Gli appellanti
propongono in seguito alcune specifiche censure nei confronti della decisione
impugnata, con particolare riguardo ai tre aspetti summenzionati (consid. 15.1),
ovvero: 1. alla fissazione dei nuovi prezzi; 2. al riconoscimento delle opere a
regia; 3. alla previsione degli aumenti per salari e materiale.
16.1.
Riproposta per esteso la clausola art. 16 CGA (doc. A) relativa alle modalità
di fissazione dei nuovi prezzi in corso d’opera, gli appellanti espongono una
serie di considerazioni a questo riguardo con riferimento alla portata, al
tenore univoco e alla funzione di garanzia per la committenza, da ritenere
quale diretta applicazione dell’obbligo di informazione da parte
dell’artigiano, non bastando a questo riguardo il ruolo di rappresentanza della
DL. La censura è sostanzialmente irricevibile, siccome non si confronta
adeguatamente con la decisione pretorile preferendo opporvi soggettive
considerazioni e interpretazioni (art. 311 cpv. 1 CPC).
Nella misura in cui la si volesse ritenere ricevibile, perlomeno quale
lamentela sulla violazione della specifica clausola contrattuale invocata, essa
nulla aggiunge alle critiche di carattere generale in precedenza esposte e, per
gli stessi motivi, va quindi respinta.
Gli appellanti rilevano come le deposizioni testimoniali citate dal giudizio
pretorile dimostrerebbero che solo in casi sporadici e occasionali i prezzi per
lavori non preventivati sarebbero stati fissati con il necessario anticipo in
accordo con la DL.
La critica non è atta a scalfire la conclusione del Pretore (cfr. consid. 10.1),
secondo il quale le deposizioni hanno invece indicato la prassi di concordare
in anticipo tra DL e impresa le modifiche
dei prezzi per lavori rilevanti, con la sola eccezione di alcuni prezzi di
modifiche di poco conto concordate in fase di liquidazione o, qualora si
trattava di opere ripetitive, preventivamente in occasione di un primo
intervento e in seguito a posteriori al momento della liquidazione. Eloquenti a
questo riguardo sono le deposizioni testimoniali riprodotte nel giudizio
impugnato (testi __________ __________, __________ __________ e __________ __________)
e i riscontri nei documenti (in particolare le richieste scritte doc. T e la
ratifica plico doc. E e doc. S).
Se ne deve concludere che regge alla critica la deduzione pretorile secondo la
quale i nuovi prezzi sono stati concordati nel rispetto di quanto stabilito nel
contratto (art. 16 CGA).
Abbondanzialmente va peraltro rilevato che, se anche si volesse dedurre dalle
modalità adottate dall’impresa e dalla DL (e peraltro pure con la
partecipazione dalla società A__________ AG di cui si è detto) per la verifica
e l’accettazione dei prezzi una difformità rispetto a quanto stabilito nel
contratto iniziale, tale modo di procedere, costante e mai messo in discussione
dalla committenza con un richiamo ad una diversa pratica concordata,
costituirebbe un evidente accordo in deroga. In virtù del principio di buona
fede, la parte che ha accettato tale modo di procedere, non è successivamente
ammessa ad invocare a suo vantaggio l’accordo iniziale per sottrarsi ai suoi
obblighi (IICCA 14 febbraio 2008 n. 12.2007.13).
16.2.
Anche con riferimento alla questione delle opere a regia gli appellanti
lamentano la carenza probatoria in merito all’adeguatezza, alla congruità e
alla correttezza della fatturazione dei lavori, ribadendo le critiche
all’inconcludenza del referto peritale e alla carente motivazione della
decisione impugnata, il Pretore non essendosi espresso al riguardo.
Gli appellanti criticano la mera verosimiglianza dell’accertamento (a loro
parere deducibile da quanto indicato a pag. 41 del referto peritale) e il fatto
che questo non si fondi su elementi oggettivi, ma solo sulle dichiarazioni
della DL. Invocato l’art. 17 CGA (doc. A) gli appellanti rimproverano
all’attrice di aver eseguito lavori senza il necessario consenso preventivo
della DL, rispettivamente un suo ordine scritto. La censura va respinta siccome
pretende a torto di contestare la conclusione pretorile, che ha dedotto una
modifica delle condizioni contrattuali per assenza di obiezioni al modo di
procedere di DL e A__________ AG (vedi sopra consid. 10.5 e IICCA 14 febbraio
2008 n. 12.2007.13). Essi invocano una pretesa mancanza di informazione,
smentita dalle risultanze istruttorie, riproponendo sostanzialmente la
precedente critica generale, in modo altrettanto inconsistente e privo di
riscontro probatorio.
Gli appellanti non si esprimono in merito alla tutela della buona fede riposta
nell’agire della DL da parte dell’attrice, che non era tenuta a sapere dei
rapporti interni tra DL e committenza e del flusso di informazioni relativo. Ciò
vale a maggior ragione alla luce del ruolo attivo svolto dalla committenza durante
la fase di cantiere. Numerose e concordanti deposizioni di testi hanno riferito
della regolare presenza di persona alle riunioni di uno o entrambi i
committenti, delle loro precise richieste e istruzioni impartite in tali
occasioni, fino all’assunzione diretta di specifiche incombenze (come è il caso
per la cura di persona della fornitura delle colonne in pietra dalla Bulgaria,
elemento essenziale e risultato rilevante per i cambi di programmi e il ritardo
nell’andamento dei lavori).
Visto quanto sopra appare superfluo verificare in quale misura un accoglimento
delle tesi degli appellanti in termini generali permetterebbe pure di
accoglierne le richieste di riduzione della mercede, a fronte di una chiara
carenza di motivazione (negli allegati preliminari e ancora nelle censure in
questa sede), mancando un’indicazione con il necessario grado di dettaglio
delle singole opere a regia che sarebbero contestate e la relativa
quantificazione della riduzione richiesta.
16.3.
Con riferimento all’aumento delle tariffe a seguito di adeguamenti salariali e del
rincaro dei materiali gli appellanti invocano le disposizioni per il
riconoscimento degli aumenti per salari e materiali previste dagli art. 24
segg. delle condizioni generali allegate al contratto di appalto (doc. A).
La censura è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
siccome si limita a non riconoscere, senza contrapporvi validi elementi, la
portata attribuita dal Pretore al successivo consenso espresso dalla DL con la
conferma d’ordine 10 maggio 2000 (doc. A), a valere quale modifica contrattuale
che prevede un adeguamento dei salari a partire dal 2001 senza ulteriori
formalità e quindi senza l’obbligo di notifica di cui all’art 28 CGA.
Gli appellanti ignorano, nuovamente a torto, la portata dell’affidamento
riposto dalla controparte nell’agire della DL, come se questa e i suoi atti
concreti non fossero in grado di vincolare la committenza.
17. Gli appellanti
ricordano altresì di aver “sempre contestato l’importante sorpasso del
preventivo commesso dall’Attrice in violazione del suo obbligo di informazione
nei confronti del committente” (appello pag. 15 n. 5), rimproverando al
Pretore un’erronea interpretazione delle risultanze istruttorie per aver
intravvisto nelle dichiarazioni dei testi la prova della puntuale informazione
della committenza da parte della DL. Il Pretore non si sarebbe inoltre espresso
in merito alla contestazione dei convenuti secondo la quale “la notifica del
sorpasso di preventivo, eventualmente effettuata alla DL, non sarebbe stata
sufficiente a che l’Attrice adempisse al proprio dovere di informazione nei
confronti del committente” nel rispetto del dovere generale di diligenza e
al fine di consentire al committente di esercitare le facoltà conferitegli
dall’art. 375 cpv. 1 CO (appello pag. 17).
In sostanza gli appellanti pretendono di essere stati vittime della
mancata informazione da parte della DL e imputano all’attrice un’inadempienza
contrattuale per “mancato rispetto dell’obbligo di informazione del committente”
(appello pag. 18).
La censura va respinta siccome infondata perché ignora nuovamente come
il suo obbligo di far fronte al pagamento dei maggiori costi dell’opera non
possa prescindere dal considerare l’agire della DL in virtù del potere di
rappresentanza (art. 33 Norma SIA 118). La regolare informazione della
committenza emerge peraltro dai numerosi riscontri, in particolare dalle
dichiarazioni rese dai testi (ad esempio cfr. teste __________ __________,
verbale 4 maggio 2006 pag. 3) e dai verbali allestiti da A__________ AG (n. 4,
8, 12 e 20) relativi alle molteplici discussioni sul proseguimento dei lavori e
sull’andamento generale dell’edificazione.
A giusta ragione il Pretore ne ha dedotto la consapevolezza dei
committenti in merito all’incremento dei costi in corso d’opera, segnatamente a
seguito di modifiche di progetto e di opere supplementari da loro stessi
richieste (cfr. anche doc. AE e dichiarazioni a questo proposito del teste __________
__________, verbale 13 gennaio 2006 pag. 3).
18. Gli appellanti
invocano la mancata fornitura della garanzia bancaria e le circostanze del
recesso del contratto in relazione a pretese inadempienze dell’attrice. La
censura è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), poiché
non argomenta adeguatamente le richieste conseguenti a questa invocata
circostanza, limitandosi a contestare genericamente la conclusione del Pretore
che aveva ritenuto non cifrato e non provato il danno asseritamente subito dai
committenti.
A fronte delle suddette lacune allegatorie in prima sede, giustamente rilevate
dal primo giudice e il cui giudizio non risulta in questa sede validamente
criticato, è quindi priva di rilevanza (oltre che tardiva ai sensi dell’art.
317 CPC) l’invocazione di una pretesa mancata contestazione da parte
dell’attrice dell’entità del danno e della relativa eccezione di compensazione.
Abbondanzialmente, va peraltro rilevato come all’attrice non sia mai
stato chiesto di fornire la garanzia ai sensi dell’art. 58 CGA, ciò che basta
ad escludere che la committenza possa trarre vantaggi invocando un’inadempienza
a tal riguardo. Nessun danno derivante da tale circostanza è peraltro stato
asserito dai convenuti, che nemmeno in questa sede (a prescindere dalla
preclusione in virtù dell’art. 317 CPC) indicano in modo adeguato i fatti
rilevanti a sostegno di una simile richiesta risarcitoria.
Merita pertanto conferma la decisione pretorile che ha ritenuto legittima la
rescissione del contratto da parte dell’attrice a seguito di inadempienza
contrattuale della committenza.
19. Gli appellanti rimproverano
al Pretore di aver ritenuto di potersi eccezionalmente distanziare dai criteri
di ripartizione dell’ipoteca legale giurisprudenzialmente ammessi, per
soccorrere l’attrice che avrebbe negligentemente omesso di far fronte al suo
obbligo di allestire conteggi separati dei lavori eseguiti in ogni singola
unità della PPP. Menzionata una serie di elementi emersi dall’istruttoria, gli
appellanti ritengono che nulla avrebbe impedito all’attrice di indicare l’entità
dei lavori eseguiti semplicemente allestendo una separata contabilità e, in
assenza di solidarietà tra i convenuti come correttamente rilevato dal Pretore,
la ripartizione da questi applicata costituirebbe una violazione dell’art. 798
cpv. 2 CC.
Sin dalle prime comparse scritte i convenuti si sono limitati a proporre
considerazioni del tutto generiche e teoriche sulla correttezza del metodo di
ripartizione invocato dall’attrice, senza però indicare quali elementi concreti
impongano una diversa ripartizione per tener conto di specifiche particolarità.
Tardivamente in questa sede (art. 317 CPC) e peraltro in modo carente
dal punto di vista argomentativo (art. 311 cpv. 1 CPC) gli appellanti cercano
di invocare l’esistenza di una differenza tra le prestazioni e le opere fornite
ai due oggetti edificati. Così facendo essi non riescono però a mettere in
discussione la bontà del criterio adottato dal primo giudice, peraltro sulla
base delle considerazioni espresse dal perito giudiziario, secondo il quale la metodologia
indicata sarebbe la sola attendibile e oggettivamente applicabile (referto n.
3, pag. 10, risposta a quesito n. 5 della parte attrice), la cui conclusione al
riguardo merita pertanto conferma.
20. Gli appellanti
contestano infine il tasso d’interesse del 6,25% applicato, rimproverando al
Pretore un’erronea applicazione dell’art. 190 cpv. 1 della Norma SIA 118 e
un’interpretazione scorretta del contenuto del doc. P, ovvero della
dichiarazione rilasciata dall’istituto bancario indicante un tasso di interesse
applicabile ai crediti aziendali senza copertura, irrilevante nel caso in
questione. La censura è inammissibile perché nuova, non avendo i convenuti
eccepito nulla in modo adeguato in corso di causa a questo proposito.
III. In merito all’appello incidentale
dell’attrice
21. L’appellante
incidentale contesta il giudizio pretorile e ne chiede la riforma dei
dispositivi 1.1 e 1.2 nel senso di aumentare la somma di condanna da fr. 498'521.4
a fr. 684'660.-, ovvero di riconoscere una pretesa ulteriore di fr. 86'139.-
verso ciascuno dei convenuti.
Di conseguenza l’appellante incidentale postula pure la modifica della
decisione su spese giudiziarie e ripetibili.
22. L’appellante
incidentale rimprovera al Pretore un erroneo accertamento dei fatti e
apprezzamento delle prove e una violazione del diritto, per non averle
interamente riconosciuto la somma dovuta, a suo dire ammontante a complessivi
fr. 1'197'773.25, a carico dei convenuti in ragione di un mezzo ciascuno.
Il Pretore avrebbe a torto
concesso uno sconto al quale i committenti non avevano diritto siccome in mora,
visti i ritardi nel pagamento degli acconti (dovendosi applicare l’art. 190
Norma SIA 118), e non avendo peraltro i convenuti contestato la perdita del
diritto allo sconto. Invocata un’impropria denominazione quale “ribasso”
nel contratto (doc. A e doc. AI), l’appellante incidentale pretende che questa
non sarebbe stata la reale volontà delle parti e in ogni modo sarebbe
successivamente intervenuta una consensuale modifica contrattuale a questo
riguardo in occasione della firma dei bollettini a regia.
La censura è priva di fondamento ritenuto che il Pretore ha
correttamente rilevato come il contratto d’appalto per opere da capomastro
abbia indicato un importo complessivo al netto della deduzione contrattuale
dello 0,75 % riferita al cosiddetto “Bauwesen” e di un ribasso del 5%,
come emerge dalla conferma d’ordine 27 aprile 2000 (doc. A). L’indicazione del
“Ribasso convenuto del 10%” appariva inoltre nella conferma d’ordine del
24 gennaio 2001 per specifiche opere (doc. AP). Nella richiesta di acconto del
25 settembre 2001 (doc. H), come pure nella fattura del 18 febbraio 2002 (doc.
B) relativa agli aumenti di salari materiali per le opere a regia dell’anno
2001, è stata esposta l’IVA al tasso del 7.6%.
La ricapitolazione della situazione finanziaria al 19 aprile 2002, allestita il
22 aprile 2002 e prodotta dall’attrice quale doc. F indica il medesimo tasso
IVA.
La critica non può essere seguita neppure laddove pretende che la committenza non si sia opposta alla richiesta di non concedere un ribasso, le contestazioni in merito alle liquidazioni comprendendo anche questo aspetto.
23. L’appellante
incidentale contesta la deduzione pretorile relativa alla pretesa per le opere
eseguite nelle ultime fasi di presenza sul cantiere contemplate nella
liquidazione n. 13 (doc. R).
Invocato l’art. 78 , l’appellante incidentale pretende che la generica e
carente contestazione dei convenuti avrebbe imposto al primo giudice di
ritenere provata la sua domanda, perlomeno nella misura di fr. 38'000.-, alla
luce della deposizione al riguardo del teste __________ __________ (verbale 21
maggio 2003 inc. n. DI 2002.293) e delle indicazioni emerse dal referto
peritale (referto n. 3 pag. 4-6 e 38).
Il ragionamento non può essere seguito per i motivi già esposti a pag. 10 del
giudizio 20 novembre 2015 (inc. n. 12.2014.28) di questa Camera, che aveva
concluso che le opere relative all’ultima liquidazione non fossero più
dimostrabili e con ciò neppure accettabili da un punto di vista peritale, e che
sia così mancata la prova del fatto che tali lavori rientrassero negli accordi
tra le parti e che l’ammontare del loro valore corrispondesse effettivamente
alla somma rivendicata.
L’appellante incidentale non apporta argomento alcuno atto a sovvertire tale
conclusione e del tutto priva di fondamento, oltre che al limite della
temerarietà, risulta la tesi della mancata contestazione puntuale da parte dei
convenuti su questo aspetto.
A giusta ragione il Pretore ha quindi dedotto che questa specifica pretesa
fosse da respingere.
24. L’appellante
incidentale rimprovera, infine, al primo giudice di aver riconosciuto un tasso
di imposizione IVA del 7,6%, pari all’aliquota in vigore al momento
dell’interruzione dei lavori, dovendosi piuttosto applicare quello dell’8%
applicabile al momento dell’emissione della fattura, volontariamente posticipato
visto l’ingente importo scoperto e per non dover procedere al versamento
anticipato dell’IVA.
La tesi dell’appellante incidentale è anzitutto contraddetta dal suo stesso
agire, ovvero l’IVA al tasso del 7,6% applicata ad una serie di fatture emesse
e saldate dai committenti (plico doc. G) e ai vari acconti incassati
dall’attrice per un totale di fr. 1'864'788.80 (referto n. 3 pag. 11). La
scelta unilaterale della creditrice di ritardare il momento dell’emissione
della fattura (o di una parte della stessa) non è peraltro atta a influenzare
l’entità del debito oggetto della vertenza, esigibile e fatto valere già dal
2002.
Anche su questo punto la sentenza pretorile merita conferma.
25. Dovendosi respingere
le tesi dell’appellante incidentale, non appare necessario esaminare le
complesse ricalcolazioni da questa proposte (pag. 47 e segg. dell’appello
incidentale), trattandosi di deduzioni conseguenti alle richieste summenzionate
e non di una vera e propria censura in merito all’esattezza aritmetica dei
calcoli eseguiti dal primo giudice.
Per lo stesso motivo va respinta pure la richiesta di ridurre a 1/9 la quota di
spese processuali a carico dell’attrice e di aumentare a fr. 30'000.- le
ripetibili poste a carico di entrambi i convenuti.
26. In conclusione,
l’appello incidentale, per quanto ricevibile, va integralmente respinto.
IV. Sulle spese giudiziarie
27. Alla luce di quanto
precede, sia l’appello principale dei convenuti, sia l’appello incidentale
dell’attrice devono essere respinti. L’esito del presente giudizio comporta la
conferma della decisione sugli oneri processuali e sulle ripetibili di prima
sede, e un’analoga ripartizione di quelli in seconda sede, sulla base della
reciproca soccombenza (art. 106 CPC), calcolata sulla base di un valore litigioso
di fr. 997'042.- per la domanda dell’appello principale (2 x fr. 498'521.14,
oltre interessi) e di fr. 172'277.72 per la domanda dell’appello incidentale (2
x fr. 86'138.86).
Questi importi risultano determinanti anche ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale.
La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7
e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità per ripetibili è
calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 seg. CPC e la LTG e il Rtar
decide:
I. L’appello 24 ottobre 2016 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 30'000.- sono poste a carico degli appellanti in solido che rifonderanno con il medesimo vincolo all’appellata fr. 20'000.- per ripetibili.
III. L’appello incidentale 14 dicembre 2016 di AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 7'000.- sono poste a carico dell’appellante in via incidentale, che rifonderà agli appellati in via incidentale fr. 5'000.- per ripetibili.
V. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).