Incarto n.
12.2016.184

Lugano

26 febbraio 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna (giudice supplente)

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.1 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 19 dicembre 2014 da

 

 

 AP 1 

 

 

contro

 

 

 

 AO 2 

AO 2 

tutti rappr. da  RA 2 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di una somma imprecisata, poi quantificata in replica in fr. 426'666.65, e ridotta in sede conclusionale a fr. 293'333.35;

 

domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 30 settembre 2016 ha respinto;

 

appellante l'attore con appello 9 novembre 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 293'333.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre i convenuti con risposta 5 dicembre 2016 hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   L’11 maggio 2010 (doc. 3) l’avv. G__________ __________, su richiesta di AO 2 e di AO 1, ha inviato loro, allegato a una lettera accompagnatoria, uno scritto del seguente tenore (ritenuto che la parola PROCURA, la relativa sottolineatura e le lettere a), b) e c) sono in grassetto, e che soprattutto ed ovviamente sotto i nomi non vi era alcuna firma):

 

 

                                                                                 PROCURA                                                       

 

 

                                         I sottoscritti AO 2 e AO 1, proprietari del fondo mappale __________ RFD di __________, con la presente conferiscono procura a AP 1 affinché lo stesso possa prendere contatto direttamente con

                                        

 

                                         In particolare, il signor AP 1 avrà la facoltà di prendere contatto direttamente con la ditta in questione al fine di:

 

                                         a) ottenere l’invio delle fatture dalla stessa emesse ed inerenti i lavori eseguiti presso l’abitazione __________;

                                         b) notificare eventuali difetti dell’opera;

                                         c) definire le condizioni di liquidazione.

 

 

                                         È evidente che, in ogni caso, qualsivoglia proposta formulata dal signor AP 1 per conto dei sottoscritti dovrà essere preventivamente avvallata dagli stessi.

 

 

 

 

 

                                         __________,

 

 

                                              AO 2                         AO 1

                                        

 

                                   2.   Con petizione 19 dicembre 2014 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. D), rilevando come C__________ __________ avesse successivamente redatto un nuovo scritto (doc. I), che era poi stato firmato da AO 2 e da AO 1, del seguente tenore (ritenuto che la parola PROCURA, la relativa sottolineatura e le lettere a), b) e c) sono in grassetto, e che soprattutto la data e le firme ora apposte sotto i nomi risultano essere state aggiunte a mano):

 

 

                                                                                 PROCURA                                                       

 

 

                                         I sottoscritti AO 2 e AO 1, proprietari del fondo mappale __________ RFD di __________, con la presente conferiscono procura a AP 1 affinché lo stesso possa prendere contatto direttamente con

                                        

 

                                         In particolare, il signor AP 1 avrà la facoltà di prendere contatto direttamente con la ditta in questione al fine di:

 

                                         a) ottenere l’invio delle fatture dalla stessa emesse ed inerenti i lavori eseguiti presso l’abitazione __________;

                                         b) notificare eventuali difetti dell’opera;

                                         c) definire le condizioni di liquidazione.

 

 

                                         È evidente che, in ogni caso, qualsivoglia proposta formulata dal signor AP 1 per conto dei sottoscritti dovrà essere preventivamente avvallata dagli stessi.

 

                                         In seconda copia, si aggiunge a titolo di precisazione che: gli accordi per tutti i lavori di costruzione vengono ripartiti sul guadagno delle vendite immobili. Al sig. AP 1 viene data carta bianca per tutto, e un terzo del guadagno andrà ai sigg.ri AO 2.

                                         __________, 30/8/2008

 

 

                                              AO 2                         AO 1

                                              AO 2                                                                  AO 1

 

                                         ha convenuto in giudizio questi ultimi innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord per ottenerne la condanna al pagamento di una somma imprecisata, poi quantificata in replica in fr. 426'666.65, e ridotta in sede conclusionale a fr. 293'333.35, somma corrispondente ai 2/3 del guadagno di fr. 440'000.- da loro conseguito dalla vendita del fondo n. __________ RFD di __________ (fr. 640'000.- prezzo ./. fr. 200'000.- valore del terreno).

                                         I convenuti si sono opposti alla petizione, eccependo tra le altre cose di non aver mai firmato il documento in questione.

 

                                     

                                   3.   Con la decisione 30 settembre 2016 ora impugnata il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 7'500.- e le spese di fr. 1’300.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 16’000.- per ripetibili (dispositivo n. 2). Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che lo scritto di cui al doc. I non potesse essere considerato attendibile, per cui l’attore, che non aveva allegato e provato altri elementi atti a dimostrare l’entità della mercede dovutagli per l’attività di direttore dei lavori da lui svolta, oggetto della procura di cui al doc. 3, non poteva pretendere nulla a tale titolo.

                                        

 

                                   4.   Con l’appello 9 novembre 2016 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con risposta 5 dicembre 2016, l'attore ha chiesto di riformare la decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 293'333.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli ha in pratica ribadito che lo scritto di cui al doc. I, contenente l’accordo della mercede a lui dovuta, era perfettamente attendibile e con ciò vincolante.

 

 

                                   5.   Il valore probatorio di un documento prodotto in causa a sostegno di un’allegazione dipende dalla sua autenticità.

                                         A norma dell’art. 178 CPC, conformemente alla regola generale dell’art. 8 CC, la parte che si prevale di un documento deve provarne l’autenticità, qualora la stessa sia contestata dalla controparte, ritenuto che la contestazione dev’essere sufficientemente motivata. La controparte non può pertanto limitarsi ad asserire in maniera generica che il documento è falso. Essa deve addurre tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a suscitare nel giudice seri dubbi circa l’autenticità del contenuto del documento o della firma che esso reca, in modo tale che la presunzione di fatto dell’autenticità del documento decada. Se vi riesce, allora la parte che si prevale del documento dovrà dimostrare che lo stesso è autentico (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006, p. 6695; Weibel, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3a ed., n. 1 e 5 segg. ad art. 178 CPC; II CCA 4 febbraio 2016 inc. n. 12.2015.43, 14 aprile 2016 inc. n. 12.2013.134).

 

 

                                   6.   Nel caso di specie il Pretore - come detto - ha concluso che lo scritto di cui al doc. I non poteva essere considerato attendibile ed era di conseguenza privo di qualsiasi forza probatoria.

                                         Il giudice di prime cure, preso atto delle deposizioni (quella dell’attore e quella dei convenuti) e delle testimonianze (in particolare quella dell’avv. G__________ __________ e quella di C__________ __________), ha ritenuto che la versione dell’attore di aver fatto aggiungere da C__________ __________, dopo aver ricevuto la procura di cui al doc. 3, il passaggio relativo alla mercede (verbale 22 giugno 2015 p. 2), non fosse convincente, atteso che stando a quanto riferito da quest’ultimo (verbale 22 giugno 2015 p. 7) quell’aggiunta, e quindi la procura di cui al doc. I, sarebbe stata scritta nel 2008 (ciò che trovava conferma anche nella data presente nello stesso documento), cioè in un momento in cui lo scritto di cui al doc. 3, che era stato pacificamente allestito dall’avv. G__________ __________ nel maggio 2010, non era ancora stato redatto, il che non era possibile. Ben più probabile risultava dunque che l’attore, una volta ricevuta la procura di cui al doc. 3 firmata dai convenuti, avesse fatto poi aggiungere da C__________ __________ il controverso passaggio retrodatando poi la stessa (in base alla perizia, p. 7, la data sul doc. I non risultava essere stata apposta dai convenuti), tanto più che l’attore, nella sua deposizione (verbale 22 giugno 2015 p. 2), era incorso in una chiara contraddizione, avendo in un primo tempo ammesso di aver ricevuto la procura di cui al doc. 3 firmata dai convenuti, salvo poi aver dichiarato di averla ricevuta priva di firme.

                                         Il primo giudice ha evidenziato che sul doc. I gravavano in ogni caso seri e concreti dubbi in merito alla sua autenticità, visto e considerato che quel documento riportava una data che non era per nulla compatibile con la data di redazione del doc. 3, che lo stesso attore aveva ammesso essere antecedente al doc. I (cfr. petizione p. 3 e conclusioni p. 5), aggiungendo che l’attore, gravato dell’onere della prova, non aveva poi fornito eventuali prove idonee a far venir meno questi dubbi.

 

 

                               6.1.   In questa sede l’attore ha rilevato che, se si prescinde dall’incongruenza fornita dal teste C__________ __________ in merito alla data di redazione del doc. I, alla quale ha invero qui offerto una spiegazione, non vi era motivo di ritenere che quel testimone, che diversamente dalla convenuta AO 2 era del tutto disinteressato all’esito della lite, non fosse attendibile o addirittura avesse mentito, tanto più che i convenuti nemmeno avevano inoltrato una denuncia penale per falso in documenti. Ed ha aggiunto che il fatto che sul doc. I fosse presente una data, scritta a mano, precedente al momento della sua sottoscrizione non poteva in ogni caso essere sufficiente per considerare non autentico quel documento.

 

 

                               6.2.   La censura dev’essere perlopiù considerata irricevibile, visto e considerato che l’attore, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontato in modo puntuale con gli argomenti che avevano indotto il Pretore a decidere a suo sfavore, non bastando una sua generica critica. L’unica argomentazione evincibile dal gravame, quella secondo cui l’incongruenza fornita dal teste C__________ __________ in merito alla data di redazione del doc. I sarebbe stata spiegabile, è a sua volta irricevibile, essendo stata formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito: nel fatto che per quel teste la redazione del doc. I era avvenuta “molto tempo prima del fallimento della C__________ __________ Sagl” (cfr. verbale 22 giugno 2015 p. 7) a suo dire verificatosi “nel 2009 o nel 2010” (cfr. verbale 22 giugno 2015 p. 6) e l’allestimento di quel documento era avvenuto “nel corso del 2008” (cfr. verbale 22 giugno 2015 p. 6 seg.) non si ravvisa in effetti alcuna incongruenza o contraddizione, e comunque, se così anche fosse, nulla agli atti permette di ritenere che nell’occasione il teste potesse essere stato influenzato dalla data presente sul documento (30 agosto 2008), rispettivamente avesse confuso la data di fallimento della società (il 6 ottobre 2009, cfr. l’estratto di quella società risultante dall’ispezione a RC) con quella della sua radiazione a RC (il 27 dicembre 2010, cfr. l’estratto di quella società nuovamente risultante dall’ispezione a RC).

                                         Ricevibile, ma infondato, è invece il rilievo dell’attore secondo cui i convenuti nemmeno avevano inoltrato una denuncia penale per falso in documenti, costoro avendo in effetti versato agli atti quella denuncia (doc. 4) in occasione della duplica (cfr. pure gli scritti 13 e 27 aprile 2015 del PP __________).

 

 

                               6.3.   Ma, a prescindere da quanto precede, la conclusione del Pretore circa l’assai dubbia attendibilità dello scritto di cui al doc. I può essere confermata, per le ragioni esposte qui di seguito.

 

 

                            6.3.1.   A questo stadio della lite è del tutto pacifico che la procura di cui al doc. 3 era stata allestita nel maggio 2010 (cfr. appello p. 6), ed è altrettanto pacifico che la procura di cui al doc. I, redatta sulla base della prima, era stata allestita in un momento successivo, di modo che la data apposta sulla stessa (“30/8/2008”) non poteva essere veritiera (cfr. pure appello p. 3 e 6). A sua volta non contestato in questa sede, e con ciò ammesso, è pure l’assunto pretorile, che di per sé è già assai indiziante della non autenticità dell’intero documento, secondo cui la data su quest’ultimo non era stata apposta dai convenuti.

 

 

                            6.3.2.   Ciò premesso, la versione resa dalla convenuta AO 2, secondo cui essa nel maggio 2010 avrebbe consegnato all’attore, dopo averlo sottoscritto anche per conto del marito, ma senza apporre alcuna data, lo scritto di cui al doc. 3 (cfr. verbale 22 giugno 2015 p. 3), appare senz’altro verosimile. Dal doc. I si evince in effetti che le due firme ivi presenti sono state apposte dalla medesima persona (in tal senso pure la deposizione del convenuto AO 1, cfr. verbale 22 giugno 2015 p. 5) e che la stessa è per l’appunto la convenuta AO 2 (cfr. pure il confronto con le firme apposte sul doc. 2 e nel verbale 22 giugno 2015 p. 3-5). Ed è assai verosimile che quel documento fosse stato consegnato all’attore proprio nel maggio 2010, visto che gli necessitava per poter trattare con gli artigiani attivi nel cantiere (cfr. petizione p. 3 e replica p. 3).

 

 

                            6.3.3.   La versione resa dall’attore e dal teste C__________ __________ risulta invece assai problematica sotto molti punti di vista.

                                         Al di là della “stranezza” che ha portato l’attore a far allestire il doc. I da un terzo qual era C__________ __________ (si pensi al fatto che costui ha sostenuto che la macchina da scrivere dell’attore non funzionasse più dopo che era però stato in grado di scrivere a macchina l’aggiunta da inserire allo scritto di cui al doc. 3, cfr. verbale 22 giugno 2015 p. 7) e al di là delle altrettanto “strane” dimenticanze dell’attore (che ha dichiarato di non ricordare quando sono stati effettuati i lavori, quando ha ricevuto la procura di cui al doc. 3 e se l’aveva poi usata per i contatti con gli artigiani, quando è stato firmato il doc. I e se l’aggiunta a quella procura era stata fatta in sua presenza, rispettivamente di non aver ricordato l’esistenza di quel documento finché l’aveva casualmente trovato tra i suoi documenti presso lo studio dell’__________, cfr. verbale 22 giugno 2015 p. 1 seg.), si osserva in effetti che egli non può essere seguito laddove ha preteso che il doc. I risultava essere stato sottoscritto dai convenuti (cfr. verbale 22 giugno 2015 p. 2, quando in realtà si è appurato che le firme apposte erano quelle della convenuta AO 2, la quale aveva firmato anche per il marito), tanto più che, come rilevato dal Pretore e neppure censurato in questa sede dall’attore, egli era incorso in una chiara contraddizione (avendo in un primo tempo ammesso di aver ricevuto la procura di cui al doc. 3 firmata dai convenuti, salvo poi aver dichiarato di averla ricevuta priva di firme, e - si aggiunga qui - aveva pure sostenuto che la sua remunerazione sarebbe stata pari a 3/4, anziché di 2/3, del guadagno risultante dalla vendita del fondo, cfr. verbale 22 giugno 2015 p. 2).

                                         Ma soprattutto, ad essere estremamente sospetta, è la particolare modalità in cui è stato allestito il doc. I. Ammesso, ma non concesso, che ci fosse la necessità di riprendere il tenore della procura di cui al doc. 3, non si vede proprio per quale motivo si sia optato di aggiungere al primo scritto, copiato in tutto e per tutto (si pensi alla grafica, alle parti in grassetto, ai caratteri, alla loro dimensione, agli spazi di una, due rispettivamente quattro righe tra i vari paragrafi, all’interlinea, ai margini, all’allineamento del testo sia al margine sinistro che a quello destro, agli errori di scritturazione [per esempio la parola “avvallata”] ecc., tant’è che i due documenti, se sovrapposti - beninteso senza considerare le aggiunte nel doc. I, tra cui la data e le firme - combaciavano), l’accordo di tre righe (nel documento originale) in merito alla mercede, senza però più mantenere la stessa dimensione dei caratteri (ora aumentata), lo stesso interlinea (ora ridotto), lo stesso allineamento del testo sia al margine sinistro che a quello destro (ora sostituito con un allineamento del testo solo a sinistra) e lo stesso spazio di una riga intera tra l’ultimo paragrafo e il luogo della firma “__________” (ora ridotto). Di fatto, oltre ad essere inverosimile che il testo originale possa in tal modo essere stato riscritto da C__________ __________ (contrariamente a quanto da lui dichiarato, cfr. verbale 22 giugno 2015 p. 7) con la sua macchina da scrivere su un foglio vergine (in base alla perizia, p. 1 e 3, il documento in questione risulta oltretutto “stampato” e non dattiloscritto), appare evidente che questi accorgimenti erano stati adottati per far sì che l’aggiunta potesse graficamente “stare” nel testo del doc. 3, che risultava essere già munito delle necessarie firme.

                                         Se a tutto ciò si aggiunge che la perizia ha ritenuto plausibile e probabile che la data apposta sul doc. I fosse opera del sottoscrittore del doc. 6 (perizia p. 7) e meglio della persona che aveva a suo tempo firmato quello scritto a nome e per conto della C__________ __________ Sagl (cfr. doc. 6), e che C__________ __________ risultava per l’appunto essere socio di quella società (cfr. l’estratto di quella società risultante dall’ispezione a RC) e la firma apposta su quest’ultimo documento (si pensi alla “__________” stilizzata) era “stranamente” simile a quella resa in occasione della sua audizione testimoniale (verbale 22 giugno 2015 p. 6 seg.), appare chiaro che la versione di quest’ultimo, e con ciò quella dell’attore, non possa essere ritenuta convincente.

 

 

                                   7.   Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.

                                         Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 293'333.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 9 novembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                   II.   Le spese processuali di fr. 10’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 8’000.- per ripetibili.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).