Incarto n.
12.2016.188

Lugano

3 febbraio 2017/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1998.31 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 10 luglio 1998 da

 

 

 

AP 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

 

chiedente la condanna del convenuto al versamento di fr. 81'797.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno subito nell’ambito di un contratto di affitto agricolo;

 

domanda alla quale si è opposto il convenuto e che il Pretore, preso atto di replica e duplica ed esperiti vari accertamenti istruttori, ha respinto con decisione 3 ottobre 2016;

 

appellante l’attore che, con atto di appello 10 novembre 2016, formula una serie di considerazioni critiche e chiede di avere più tempo per esporre le sue censure, siccome non avrebbe potuto trovare un legale disposto a patrocinarlo in questa sede;


letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,


 

ritenuto


in fatto e in diritto:

 

 

                                  che tra AP 1 e il AO 1 (in seguito: AO 1) è stato stipulato nel corso del 1988 un contratto di affitto agricolo con oggetto un’intera azienda e i relativi stabili situati nel Comune di C (fondi agricoli peraltro già in precedenza gestiti dal medesimo contadino sin dal 1961);

 

                                  che, a seguito della costruzione di una nuova stalla, i cui lavori di edificazione sono stati avviati nel 1995 da parte del AO 1 proprietario intenzionato ad adeguare l’azienda alle esigenze legali in materia d’igiene e protezione degli animali, sono sorte contestazioni da parte dell’affittuario, sia sulle scelte imposte dai preposti uffici del Cantone, sia per asseriti ritardi, disagi e difetti della stalla che gli avrebbero causato perdite aziendali e danni di cui ha preteso il risarcimento;

 

                                  che la petizione inoltrata dall’affittuario il 10 luglio 1998, chiedente la condanna del AO 1 al pagamento di complessivi fr. 81'797.- oltre interessi, è stata oggetto di una complessa vertenza in Pretura, protrattasi fino al 2016 a causa di parecchie circostanze che qui non occorre riepilogare;

 

                                  che, con giudizio 3 ottobre 2016, il Pretore ha respinto la domanda ritenendo ingiustificate le pretese relative agli asseriti danni subiti durante la costruzione della stalla (perdita del bestiame e di colture, costo per l’affitto di stabili sostitutivi e per la manodopera supplementare, minor valore delle macchine agricole) e negando altresì il risarcimento di asseriti danni successivamente patiti dall’affittuario per la perdita di bestiame, la riduzione della redditività aziendale e per i costi sostenuti al fine di rimediare ai problemi sanitari;

che, in breve,
il primo giudice non ha ravvisato alcun nesso causale tra i danni invocati e il preteso inadempimento contrattuale del proprietario, rilevando peraltro la mancanza della prova relativa all’entità del danno asseritamente subito;

 

                                  che con appello 10 novembre 2016 l’attore insorge contro il giudizio pretorile formulando una serie di critiche e lamentele sull’operato del primo giudice che, visto l’esito del giudizio, è superfluo riassumere;


che l’appello non è stato intimato alla controparte in applicazione dell’art. 312 cpv. 1 CPC
;

che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che la dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (decisione del TF 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311); inammissibile per insufficiente motivazione è l’appello che contiene critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia semplicemente a quanto già esposto in prima sede (decisione del TF 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.3);

che nel caso concreto l’appellante, non patrocinato, presenta un breve testo di appello con il quale espone confusamente un elenco schematico di considerazioni, senza un puntuale confronto con il giudizio impugnato, omettendo concretamente una specifica contestazione delle tesi del Pretore, siccome ripropone sostanzialmente semplici circostanze di fatto esposte peraltro in modo del tutto soggettivo;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CP;

che non può essere accolta la richiesta dell’appellante di avere più tempo per meglio formulare o completare l’atto d’appello poiché considera il termine imposto troppo breve e sproporzionato rispetto ai quasi venti anni a disposizione della Pretura per prendere la decisione contestata; il termine di 30 giorni è fissato dalla legge (art. 312 cpv. 2 CPC) e non è prorogabile (art. 144 cpv. 1 CPC);

che nulla muta al riguardo l’invocazione della circostanza, rimasta peraltro non dimostrata, di non aver trovato un avvocato disposto a patrocinarlo dopo il decesso del suo precedente legale;



che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati con l’appello, che va pertanto considerato irricevibile, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che peraltro, a prescindere dalla questione della ricevibilità, pure nel merito le censure sarebbero destinate all’insuccesso poiché l’appellante fonda la sua richiesta sull’erronea convinzione di poter richiedere a questa Camera di eseguire una nuova istruttoria completa e di ignorare le risultanze dell’accertamento peritale posto alla base del giudizio pretorile;

che all’appellante sono accollate spese processuali di fr. 200.-, già anticipate, fissate in conformità dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), tenuto conto delle particolari circostanze, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è stato notificato;

 

                                  che l’importo determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale ammonta a fr. 81'797.-.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                 1.  L'appello 10 novembre 2016 di AP 1 è irricevibile.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.


                             3.  Notificazione:

 

-,

-;

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).