Incarto n.
12.2016.189

Lugano

3 febbraio 2017/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

 

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1998.31 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 10 luglio 1998 da

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

RA 1

 

 

 

 

 

chiedente la condanna del convenuto al versamento di fr. 81'797.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno subito nell’ambito di un contratto di affitto agricolo;

 

domanda alla quale si è opposto il convenuto e che il Pretore ha respinto con decisione 3 ottobre 2016, ponendo a carico dell’attore fr. 300.- di tassa di giustizia e fr. 22'697.25 di spese, oltre a condannarlo a rifondere a controparte fr. 8'000.- di ripetibili;

 

reclamante l’attore che, con reclamo 10 novembre 2016, contesta la decisione su tasse, spese e ripetibili;


letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,


 

ritenuto

in fatto e in diritto:

 

                                  che tra RE 1 e il CO 1 (in seguito: CO 1) è stato stipulato nel corso del 1988 un contratto di affitto agricolo con oggetto un’intera azienda e i relativi stabili situati nel Comune di C (fondi agricoli peraltro già in precedenza gestiti dallo stesso contadino sin dal 1961);

 

                                  che, a seguito della costruzione di una nuova stalla promossa dal CO 1 proprietario, sono sorte contestazioni con l’affittuario, sia sulle scelte imposte dai preposti uffici del Cantone, sia per asseriti ritardi, disagi e difetti della stalla che gli avrebbero causato perdite aziendali e danni di cui ha preteso il risarcimento;

 

                                  che la petizione inoltrata dall’affittuario il 10 luglio 1998, chiedente la condanna del CO 1 al pagamento di complessivi fr. 81'797.- oltre interessi, è stata oggetto di una complessa vertenza in Pretura, protrattasi fino al 2016 a causa di parecchie circostanze che qui non occorre riepilogare;

 

                                  che, con giudizio 3 ottobre 2016, il Pretore ha respinto la domanda, ritenendo ingiustificate le pretese relative agli asseriti danni subiti, ponendo a carico dell’attore fr. 300.- di tassa di giustizia e fr. 22'697.25 di spese, oltre a condannarlo a rifondere fr. 8'000.- di ripetibili;

che, in questa sede non occorre esporre le considerazioni del giudizio pretorile, contestato per quanto concerne il merito con appello 10 novembre 2016, che questa Camera ha dichiarato irricevibile con decisione di data odierna (inc. 12.2016.188)
;

 

                                  che con il reclamo in esame l’attore contesta il giudizio pretorile a riguardo di tassa, spese e ripetibili;


che il reclamo non è stato intimato alla controparte in applicazione dell’art. 322 cpv. 1 CPC
;

che con il reclamo possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 320 e 321 cpv. 1 CPC); il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che nel caso concreto il reclamante, non patrocinato, presenta un breve testo con il quale espone un elenco di considerazioni del tutto soggettive, senza un puntuale confronto con il giudizio impugnato, omettendo concretamente una specifica contestazione delle conclusioni pretorili;

che, con riferimento alla tassa di giustizia, la censura è scarna e si riconduce alla convinzione di “non aver avuto Giustizia”;

che, in merito alle spese per la perizia, il reclamante si limita a definirle inaccettabili lamentando, senza specificare nulla al proposito, di essere stato limitato nel diritto di difesa e di contestazione della perizia e esprimendo una generica perplessità sul costo della stessa;

che, pure a proposito della rifusione delle ripetibili al CO 1, il reclamante non contesta l’ammontare della cifra stabilita dal Pretore, ma ritiene semplicemente inaccettabile il principio di dover essere lui a pagare alla controparte che “ha creato i danni”, che sarebbe al contrario da condannare a pagare a lui un medesimo importo;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità del reclamo per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 321 cpv. 1 CPC;

che al reclamante sono accollate spese processuali di fr. 50.-, già anticipate, fissate in conformità dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), tenuto conto delle particolari circostanze, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale il reclamo non è stato notificato;

 

                                  che l’importo determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale ammonta a fr. 30'997,25.-.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                 1.  Il reclamo 10 novembre 2016 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 50.- sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

                             3.  Notificazione:

 

-,

-;

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).