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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2015.150 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 16 giugno 2015 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attrice ha chiesto di disconoscere il debito di Euro 42'750.-, e di fr. 18'000.- oltre interessi e accessori oggetto della procedura esecutiva n. __________ dell’UE di __________ e la conseguente conferma dell’opposizione interposta al relativo precetto esecutivo;
petizione avversata dal convenuto e che il Pretore con decisione 24 ottobre 2016 ha respinto;
appellante l’attrice con atto di appello 24 novembre 2016, con cui ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione, protestando spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 18 gennaio 2017 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
preso atto della replica spontanea, con cui l’attrice ha confermato le proprie motivazioni e che il convenuto chiede venga stralciata dai ruoli poiché inammissibile;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. __________ SA è una società con sede a __________ attiva, fra l’altro nell’ambito delle richieste di rimborso basate sulle convenzioni contro le doppie imposizioni (cosiddette richieste DTA), rispettivamente di quelle in caso di trattamento discriminatorio in violazione del diritto UE operato dallo Stato estero nei confronti dell’investitore italiano rispetto al trattamento riservato all’investitore residente (le cosiddette richieste “non-DTA” o contenziosi, questi ultimi basati sulle convenzioni bilaterali e pertanto assai più complessi e aleatori).
E__________ ha lavorato alle dipendenze di __________ SA nel ruolo di consultant dal 14 aprile 2008 al 1. ottobre 2013.
Il rapporto di lavoro è terminato, per accordo delle parti, tramite la disdetta 26 luglio 2013 (doc. 4) da parte di __________ SA, rappresentata dall’amministratore unico S__________, con effetto al 30 settembre 2013. Nell’ambito della disdetta __________ veniva ringraziato per l’opera prestata, che il datore di lavoro valutava totalmente soddisfacente, auspicando altresì un’eventuale reintegrazione del dipendente non appena le condizioni economiche della ditta l’avessero consentito.
2. In difetto del pagamento di diverse pretese salariali, E__________, con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di __________ notificato in data 18 marzo 2014, ha escusso __________ SA per un importo complessivo di fr. 70’007.-, segnatamente fr. 52’007.- oltre interessi al 5% dall’1. gennaio 2012 e fr. 18'000.- più interessi al 5% dall’1. giugno 2012, indicando quale titolo di credito i riconoscimenti di debito in ambito di contratto di lavoro.
L’opposizione interposta da __________ SA al precetto esecutivo è stata respinta in via provvisoria dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con decisione 26 maggio 2015 (doc. B2).
In estrema sintesi il Pretore ha riconosciuto i documenti sui quali E__________ fondava le proprie pretese quali validi riconoscimenti di debito, mentre il credito fatto valere da __________ SA, quale eccezione di compensazione, era rimasto allo stato di mera allegazione di parte non essendo stato minimamente supportato con la produzione di documenti. Considerato come __________ SA non avesse nemmeno cifrato il proprio preteso credito, il Pretore ha concluso che la compensazione non poteva essere ammessa in quanto totalmente illiquida.
3. In data 16 giugno 2015 __________ SA ha inoltrato alla Pretura di Lugano una petizione intesa al disconoscimento dei debiti di cui alla predetta procedura esecutiva, con la conseguente conferma dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________.
In buona sostanza l’attrice sostiene che E__________, unitamente al collega e suo diretto supervisore F__________, al termine della loro attività lavorativa presso __________ SA, avvenuta pressoché nello stesso periodo, non avrebbero assicurato il trapasso delle necessarie informazioni così come gli aggiornamenti sullo stato delle pratiche ai colleghi di lavoro e, più in generale, all’attrice, trattenendo inoltre indebitamente documentazione di spettanza di __________ SA e contenente dati confidenziali e necessari alla continuazione dell’attività.
Secondo quest’ultima, le gravi inadempienze contrattuali occasionate dal convenuto e da F__________, quale suo diretto superiore e collaboratore, avrebbero provocato un grave danno economico e d’immagine alla ditta attrice, la quale nega, di conseguenza, l’esistenza di un qualsiasi debito nei confronti del convenuto.
Con particolare riguardo alle pretese avanzate, l’attrice osserva di avere versato a E__________ tutto quanto dovuto e previsto dal contratto di lavoro (doc. D1). In particolare, per quanto attiene al debito di Euro 42’750.- (convertito dal convenuto in fr. 52'007.- nell’ambito della procedura esecutiva) preteso da E__________ quale bonus in ragione delle plusvalenze, e del valore aggiunto prodotto, nonché degli straordinari effettuati, l’attrice contesta che lo stesso sia esigibile, ritenuto come lo scritto 28 febbraio 2012 di cui al doc. 17 indichi solamente un “impegno in capo ad __________ SA, a definire un ragionevole piano di pagamento, collegato alla fatturazione e condiviso con il creditore”. A suo dire le condizioni poste alla base del pagamento non si sarebbero ancora adempiute e, in ogni caso, i dipendenti avrebbero dovuto essere a conoscenza che detto importo non sarebbe stato pagato a breve, o forse non lo sarebbe mai stato.
Relativamente all’accordo “__________”, del 21 dicembre 2012, ove con l’espressione “__________” si intende l’attività atta a recuperare la tassazione subita all’estero a qualunque titolo (sia essa la quota residuale non rimborsabile tramite DTA o altre tasse) (doc. 21), sulla base del quale il convenuto fa valere la propria pretesa di fr. 18'000.-, la parte attrice nega che lo stesso rappresenti un valido riconoscimento di debito, invocandone l’annullabilità ex art. 28 e seg. CO (doc. G1), rilevando come tale documento sia il frutto di insistite e indebite pressioni della parte convenuta e che la pagina 2 difetti addirittura della firma dell’amministratore S__________.
L’attrice precisa infine che, qualora i documenti in questione dovessero essere ammessi quali validi riconoscimenti di debito, essa porrebbe in compensazione il danno sicuramente più elevato rispetto alle pretese di E__________, occasionato dal suo negligente operato, rispettivamente dall’illecita sottrazione di documentazione, e che andrebbe dimostrato tramite perizia.
4. Con risposta 28 agosto 2015 E__________ si è opposto integralmente alla petizione specificando di avere assicurato, unitamente a F__________, il trapasso di tutta la documentazione e le competenze concernenti il rapporto contrattuale con l’attrice. La procedura relativa al passaggio di consegne è stata protocollata in una dichiarazione firmata dal medesimo E__________, da F__________ e dal collaboratore S__________ __________ ed è stata consegnata presso la sede dell’attrice (doc. 7). Al riguardo non vi sono state richieste d’integrazione o contestazioni. Le attività oggetto del cosiddetto accordo “__________” (richieste di rimborso “non-DTA”) esulavano dalle mansioni contrattuali ed erano da remunerare separatamente, avuto riguardo alle particolari competenze necessarie allo svolgimento di detta attività avviata e sviluppata da F__________ unitamente a lui stesso, ed eseguita al di fuori del normale onere lavorativo. La documentazione relativa alla questione dei contenziosi è comunque stata da lui inventariata e consegnata al suo legale a disposizione dell’attrice, previo protocollo, anche se quest’ultima risultava inadempiente, non avendo corrisposto quanto previsto dall’accordo. Egli ribadisce, di conseguenza, di avere ossequiato tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Il convenuto conclude ribadendo puntualmente la fondatezza delle proprie pretese e sottolineando come la parte attrice non abbia saputo dimostrare le asserite inadempienze contrattuali, così come il presunto danno che essa avrebbe subito.
Nella replica e nella duplica, così come nei rispettivi allegati conclusivi, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, mentre l’istruttoria si è limitata al richiamo degli incarti relativi alla procedura esecutiva e di rigetto dell’opposizione sfociati nella decisione 26 maggio 2015 (doc. B2), avendo il Pretore respinto gli ulteriori mezzi di prova notificati dalle parti con decisione motivata 16 marzo 2016.
5. Con sentenza 24 ottobre 2016 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'200.- a carico dell’attrice, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere al convenuto fr. 5’200.- a titolo di ripetibili.
In sostanza il giudice di prime cure ha stabilito che la disdetta per consenso delle parti di cui al doc. 4 costituisce un valido e sufficiente mezzo di prova, soprattutto laddove il datore di lavoro esprime apprezzamenti più che positivi nei confronti dell’operato del dipendente, ciò che non consente di amministrare ulteriori mezzi di prova riguardo alla qualità del lavoro svolto sino al 30 settembre 2013. A mente del Pretore gli innumerevoli rimproveri esposti nella petizione e nella replica sarebbero tardivi e contrari alle risultanze di detto documento.
Relativamente alle pretese poste in compensazione dall’attrice per il periodo successivo alla disdetta e dovute, stante la medesima, al mancato trapasso di competenze e documentazione, il giudice di prime cure rileva come l’attrice non abbia sufficientemente allegato il danno che essa pretende di avere subito. L’attrice non può dunque sopperire a una simile lacuna mediante l’amministrazione di una perizia sul mancato guadagno, in assenza di elementi basilari e necessari a tal fine. Oltretutto nella replica l’attrice fa riferimento a un potenziale danno, in concreto non ancora verificatosi.
Con particolare riferimento alle pretese del convenuto, il Pretore ha dunque confermato che lo scritto 28 febbraio 2012 di cui al doc. 17 costituisce un valido riconoscimento di debito per l’importo di Euro 42’750.- e l’ultimo paragrafo di detto documento, cui l’attrice fa riferimento, non ha l’effetto di togliere esigibilità a quel credito; l’importo di fr. 18'000.- si fonda invece sull’accordo “__________” (doc. 21) al riguardo del quale il vizio di volontà eccepito dall’attrice sarebbe ormai perento, non avendo quest’ultima reso verosimile il rispetto del termine di perenzione annuale dell’art. 31 CO. In simili circostanze è dunque giustificata, a mente del Pretore, la reiezione dei richiesti mezzi di prova, che non sarebbero certo adeguati per dimostrare l’asserito vizio di volontà.
Il Pretore ha respinto infine l’argomentazione esposta in sede di conclusioni dall’attrice, intesa a sostenere la tesi dell’errore con riferimento alla disdetta di cui al doc. 4, per la quale varrebbero in ogni caso i medesimi motivi riguardo l’avvenuta perenzione.
6. __________ SA è insorta con appello del 24 novembre 2016, nell’ambito del quale postula l’annullamento della sentenza 24 ottobre 2016 e il rinvio degli atti alla Pretura di Lugano (Sezione 1) affinché assuma le prove offerte, completi l’istruttoria e pronunci una nuova decisione.
In via subordinata chiede la riforma del primo giudizio nel senso che i debiti di Euro 42'750.- (convertito in fr. 52’007.-) e fr. 18'000.- nei confronti di E__________ vengano disconosciuti, rispettivamente sia mantenuta l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
Con risposta 18 gennaio 2017 E__________ chiede la reiezione dell’appello con protesta di tasse, spese e ripetibili. L’appellante si è riconfermata nelle proprie argomentazioni con una replica spontanea che il convenuto chiede venga stralciata dai ruoli poiché inammissibile. Delle rispettive motivazioni si dirà nei considerandi seguenti.
7. Nell’azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore attore (Stoffel, Voies d’exécution, n. 144 p. 177; Staehlin in: Basler Kommentar SchKG, 2a ed., n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89). È quindi ancora al creditore convenuto che incombe di allegare e di dimostrare l’esistenza della pretesa litigiosa (DTF 131 III 268, consid. 3.1).
Qualora però il creditore convenuto derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore attore (art. 17 CO), spetta a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, se essa non viene citata nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il rapporto giuridico alla base del riconoscimento è inesistente, nullo (art. 19 e 20 CO), invalidato o simulato (art. 18 cpv. 1 CO), rispettivamente di far valere tutte le obiezioni o eccezioni (esecuzione, remissione del debito, eccezione di inesecuzione, prescrizione, ecc.) dirette contro la pretesa riconosciuta (DTF 131 III 268, consid. 3.2). Il creditore convenuto al beneficio di un tale scritto può dunque farvi affidamento e, in assenza di prove atte a smentire il contenuto del riconoscimento di debito, la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (TF 30 giugno 1998, inc. 4C.34/1999, consid. 3b; II CCA 7 febbraio 2017, inc. n. 12.2015.208).
8. L’appellante rimprovera al Pretore di avere rifiutato l’assunzione dei mezzi di prova da lui offerti. In questo modo il giudice di prime cure sarebbe incorso in un apprezzamento incompleto ed arbitrario dei fatti e la sentenza risulterebbe dunque arbitraria e lesiva dei diritti fondamentali delle parti, segnatamente il diritto di essere sentito, che comprende il diritto per la parte interessata di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento.
9.
Le parti possono chiedere
all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due determinati casi: da
una parte si tratta di nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che
contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione, quanto quelli
preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle
circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo grado; dall’altra
giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la possibilità di riassumere prove
già acquisite dal Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da
questi respinte (sul tema v. Verda
Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, IIa ed., Vol 2, n. 58 seg. ad. art. 317, n. 32 seg. ad. art.
316; Reetz/Hilber in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 47 ad art. 316 e
n. 32 ad art. 317; II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95 con riferimenti).
In ogni caso è però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti possano
essere considerati rilevanti.
L’apprezzamento anticipato delle prove, ammesso anche dalla nuova procedura
civile federale, permette al giudice di rifiutare l’assunzione di determinati
mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di
fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti, senza cadere
nell’arbitrio, i mezzi di prova offerti. L’apprezzamento anticipato delle prove
costituisce il contrappeso necessario per rimediare - ai fini di uno
snellimento del procedimento - a un esercizio sproporzionato del diritto alla
difesa. Sul tema v. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile
svizzero, in: FF 2006 pag. 6684 e 6685; Vouilloz,
La preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC) in: AJP
2009 p. 832; Passadelis, Stämpflis
Handkommentar ZPO, n. 8 ad. art. 152; KuKo ZPO-Schmid,
n. 14 ad art. 157; Hasenböhler in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 35 ad art. 152;
per molte II CCA 11 febbraio 2013, inc. n. 12.2012.95.
10. L’appellante sostiene in particolare che il Pretore si sarebbe fondato unicamente sul contenuto del doc. 4 per rifiutare l’amministrazione degli ulteriori mezzi probatori offerti, e ciò a torto, poiché l’istruttoria, segnatamente le audizioni testimoniali, avrebbero permesso di dimostrare che, al momento della sottoscrizione di tale documento, il datore di lavoro non era a conoscenza delle gravi inadempienze contrattuali commesse dall’appellato ed emerse soltanto in un secondo tempo. Si tratterebbe, in concreto, dell’importante danno patito da __________ SA, a seguito del mancato invio di documentazione negli Stati di sua pertinenza, in particolare la __________, nonché della sottrazione di documentazione societaria. A differenza di quanto sostenuto dal Pretore non si tratterebbe dunque di un danno potenziale, bensì di un danno che si sarebbe già prodotto, e che egli avrebbe quantificato già in sede di replica e di conclusioni.
10.1 Sennonché l’appellante si contraddice in alcuni aspetti. In primo luogo lamenta il mancato ottenimento dei rimborsi poiché le pratiche non sarebbero mai state presentate dall’appellato, per poi riconoscere che da quando __________ SA le ha presentate, essa ha ottenuto il rimborso dell’intera tassazione subita in violazione del diritto UE (pag. 10 in fine e pag. 11 dell’appello).
In secondo luogo l’appellante fa riferimento al doc. T e all’asserita mancanza di contestazioni di E__________ per considerare il contenuto di detto documento come provato.
Come correttamente sottolineato dall’appellato nell’ambito delle proprie osservazioni, l’esame della copiosa documentazione versata agli atti non permette assolutamente di affermare che la “questione __________” fosse stata affidata a F__________ ed E__________. Vero è che dai fascicoli agli atti emerge, piuttosto, che l’incarico di occuparsi dei rimborsi fiscali per la __________ fosse stato affidato ad altri (cfr. doc. 30, “Elementi relativi a questione __________”, pag. 22).
Particolarmente significativa risulta la comunicazione e-mail 9 febbraio 2012 inoltrata dall’avv. __________, che seguiva le pratiche in __________, a F__________ (doc. 24), ove il primo chiede informazioni al secondo, seppure ammettendo che quest’ultimo non si è mai occupato delle richieste di rimborso dall’autorità spagnola.
Oltretutto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il doc. P è costituito da un elenco di cifre relative ad azioni, tasse e recuperi, per i quali non è dato sapere a quale Stato si riferiscano, posto come l’indicazione “__________” risulta essere stata apposta a mano sulla prima pagina, tant’è che l’appellato ritiene che tale documento si riferisca, invece, alla __________, e da nessuna parte è indicato il suo nome.
Come sottolineato da E__________, detto documento è inoltre privo di contesto in quanto manca la corrispondenza precedente e seguente a tali cifre che, pur con tutte le buone intenzioni, non si può concludere appartengano alla “questione __________” né tantomeno che facciano riferimento a F__________ ed E__________
Risulta pertanto assai difficile sostenere che detto documento possa costituire il fondamento del danno lamentato dall’appellante.
A fronte della carenza della benché minima documentazione atta a fondare l’esistenza del danno che l’appellante sostiene di avere subito in relazione al mancato rimborso fiscale in __________, va senz’altro condivisa la decisione del Pretore di non ammettere una perizia sul mancato guadagno, così come le audizioni testimoniali richieste dall’attrice. Le argomentazioni esposte dalla medesima sono rimaste allo stato di mere allegazioni di parte prive di riscontri oggettivi.
Non si vede dunque, come a ragione sostenuto dal Pretore, cosa avrebbero potuto dimostrare le prove richieste dall’appellante, quando essa medesima nemmeno ha tentato di sostanziare l’asserito danno e i presupposti necessari affinché possa essere riconosciuto.
11. L’appellante rimprovera inoltre al Pretore di non avere accolto le proprie argomentazioni riguardo al vizio di volontà che essa avrebbe eccepito tempestivamente. Si tratterebbe in particolare della dichiarazione di cui al doc. G1 presentata non appena informata dal convenuto del cosiddetto “Accordo __________” (doc. 21) di cui, a suo dire, E__________ e F__________ non le avrebbero consegnato debita copia. Inoltre, difettando la pagina 2 della firma dell’amministratore unico, il documento in questione non poteva essere considerato come valido riconoscimento di debito.
Sul tema occorre premettere che, come rettamente osservato dall’appellato, le argomentazioni, peraltro carenti, esposte dall’appellante, non permettono in alcun modo di chiarire in che modo egli avrebbe esercitato delle pressioni per la firma di tale documento. D’altra parte la documentazione versata agli atti dall’appellato in relazione alla venuta in essere di tale accordo fa stato di parecchi scambi di e-mail e diverse trattative fra le parti; addirittura la sottoscrizione ad opera dell’amministratore S__________ è avvenuta al domicilio di F__________ ove si era liberamente recato. Ne segue che le argomentazioni dell’appellante risultano poco verosimili laddove pretende di essere stata oggetto di indebite pressioni e tantomeno di essere venuta a conoscenza del contenuto di tale documento soltanto un anno e mezzo dopo l’avvenuta sottoscrizione. Come menzionato nella decisione pretorile, non si vede come l’audizione di eventuali testi potesse comprovare il preteso vizio di volontà relativamente alla venuta in essere dell’accordo “__________”, la sottoscrizione essendo avvenuta presso il domicilio di F__________, ma avendo l’appellante già in una precedente comunicazione annunciato di ritenere valido detto documento anche prima della firma.
Anche sul tema qui in esame le conclusioni del primo giudice sono pertanto corrette.
12. L’appellante insiste infine nel sostenere che E__________ unitamente a F__________ avrebbero trattenuto indebitamente documentazione dell’azienda e critica il Pretore per avere respinto la sua richiesta intesa all’edizione di documenti sostenendo che l’appellato avrebbe così violato l’art. 339a CO.
Dalla documentazione versata agli atti è però emerso chiaramente come il passaggio di consegne e documentazione riguardo le cosiddette richieste DTA sia avvenuto correttamente (doc. 7). Rilevante su questo punto la comunicazione e-mail 4 luglio 2013 da E__________ a S__________ (doc. Q) laddove E__________ fa presente all’amministratore che per quanto riguarda “il trasferimento della conoscenza operativa (ossia come incassare i soldi) ti ricordo che __________ ha instaurato fin dal primissimo inizio (mi risulta anche prima che io iniziassi la collaborazione con __________) un sistema di intensa e severa formazione permanente, per cui sul DTA (business dell’azienda) ogni problema che __________ incontrava e risolveva lo strutturava, ci veniva insegnato, lo inglobavamo nelle procedure e diveniva assimilato… Per quanto concerne il passaggio di consegne propriamente detto è in atto da maggio da quando __________ ha comunicato la sua uscita”. D’altra parte l’appellante non ha prodotto alcun documento dal quale risulti che __________ SA si sia lamentata dell’operato di E__________ e di F__________ né che gli stessi abbiano commesso negligenze o causato danni.
Come rettamente osservato dall’appellato risulta altresì che la documentazione relativa ai cosiddetti rimborsi “non-DTA” è stata correttamente protocollata e risulta a disposizione dell’appellante, che non ne ha chiesta la consegna, dimostrando così di non esserne interessata. È corretto dunque quanto sostenuto dalla parte appellata, ossia che la richiesta di edizione documenti di __________ SA non sia stata accolta poiché per nulla circostanziata. Mentre l’art. 339a CO si riferisce a una procedura di merito che spettava semmai all’appellante avviare. Ciò che, in concreto, non è avvenuto.
Anche su questo punto dunque le censure sollevate dall’appellante devono essere respinte.
13. Considerato che l’appellante, gravata dal relativo onere, non è riuscita a dimostrare che la pretesa posta in esecuzione nei suoi confronti, fondata su un riconoscimento di debito, non fosse valida o esigibile e in assenza di valide contestazioni in questa sede, se ne deve concludere che le pretese di E__________ nei confronti di __________ SA debbano essere integralmente riconosciute.
14. Alla luce delle suesposte considerazioni il gravame va dunque respinto e la sentenza pretorile confermata integralmente. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto di un valore di fr. 70’007.-. Le spese processuali sono calcolate in base ai parametri previsti dagli art. 2, 7 e 13 LTG.
L’indennità ripetibile in favore dell’appellato è stata calcolata seguendo i criteri indicati agli art. 6, 11 e 14 del Regolamento per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
I. L’appello 24 novembre 2016 di __________ SA è respinto.
II. Le spese processuali di appello pari a fr. 3’000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte un importo di fr. 3’500.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).