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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.628 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 6 settembre 2010 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attrice ha chiesto
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'359'587.25 oltre interessi e
accessori, chiedendo altresì di accertare l’inesistenza di un debito e l’estensione
dei diritti del convenuto su un immobile; domande avversate dal convenuto, che
ha postulato la reiezione della petizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto
la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 203'171.65 oltre interessi e
accessori, chiedendo a sua volta accertamenti di natura analoga a quelli
postulati dall’attrice;
tesi e domande ribadite dalle parti all’udienza preliminare 12 aprile 2011 e
con le conclusioni scritte 17 agosto 2015 e 30 settembre 2015, con le quali
l’attore riconvenzionale ha limitato la pretesa a fr. 122'120.30;
sulle quali il Pretore si è
pronunciato, con decisione 4 novembre 2016, con cui, in parziale accoglimento
della petizione, ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 472'988.65
oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2008, ha dichiarato inammissibile
l’azione di accertamento di inesistenza del credito di cui al PE n. __________
dell’UE di Lugano del 14 novembre 2008, accollando la relativa tassa di
giustizia e le spese alle parti in ragione del reciproco grado di soccombenza,
con riconoscimento alla parte convenuta di ripetibili ridotte; con il medesimo
giudizio il primo giudice ha altresì accolto parzialmente la domanda
riconvenzionale, condannando la convenuta riconvenzionale al pagamento di fr.
3'000.- oltre interessi al 5% dal 24 novembre 2008, dichiarando inammissibile
l’azione di accertamento di inesistenza del credito di cui al PE n. __________
dell’UE di Lugano del 6 novembre 2008, accollando la relativa tassa di
giustizia e le spese alle parti in ragione del reciproco grado di soccombenza,
con riconoscimento alla convenuta riconvenzionale di ripetibili ridotte; il
giudizio pretorile ha inoltre accertato l’esistenza di un diritto di AO 1
all’uso riservato su sei posteggi nell’autorimessa della PPP fondo base part. __________
RFD di __________;
appellante l’attrice che con appello 7 dicembre 2016 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 1'359'587.25 oltre interessi e di respingere integralmente la domanda riconvenzionale, mentre il convenuto, con risposta 19 gennaio 2017 ha postulato la reiezione del gravame;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto di
compravendita immobiliare 29 luglio 2005 AO 1 ha acquistato da AP 1 un
appartamento ancora in fase di edificazione corrispondente all’unità PPP n. __________
(quota di 58/1000) del fondo base part. 6 di L, con uso riservato di una
cantina e cinque posteggi. Il prezzo di fr. 3'680'000.- è stato pattuito con
riferimento all’acquisto con la formula “chiavi in mano” sulla base del
capitolato e del descrittivo dei lavori aggiornato al 1° dicembre 2003 (doc. C)
e con l’impegno della venditrice a completare i lavori entro il 31 marzo 2006
(doc. A).
Con due distinti contratti datati 11 ottobre 2005 l’acquirente ha appaltato
alla venditrice l’esecuzione di lavori di finitura interna ed esterna (doc. G e
H), richiedendo successivamente opere supplementari, quali una terrazza e
relativa rampa di accesso, di cui meglio si dirà in seguito per quanto
rilevante ai fini del giudizio.
2. Consegnate le chiavi
dell’appartamento il 18 ottobre 2007 (doc. O) e rilasciata la dichiarazione di
abitabilità da parte della preposta autorità il 21 marzo 2007 (doc. N), tra AP
1 e AO 1 è sorto un contenzioso relativo al saldo scoperto sulla mercede per i
lavori eseguiti. L’acquirente e committente delle opere ha contestato la
pretesa formulata nei suoi confronti, lamentando in particolare il superamento
del preventivo (doc. 7) e rilevando una serie di difetti dell’opera,
formalmente notificati con scritti 25 marzo 2008 (doc. 8) e 24 aprile 2008
(doc. 10).
Rimasta impagata la fattura ricapitolativa inviata il 24 aprile 2008 (doc. J),
con petizione 6 settembre 2010 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 per ottenerne
la condanna al pagamento di fr. 1'359'587.25, chiedendo altresì l’accertamento
dell’inesistenza del credito di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano del
14 novembre 2008 fattole spiccare dal committente per fr. 1'466'695.15 (doc. K)
e postulando inoltre l’accertamento dell’estensione del diritto del convenuto
sull’immobile, ovvero l’attribuzione in uso esclusivo di soli cinque posteggi
nell’autorimessa condominiale.
Con risposta 16 novembre
2010 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione postulando, in via
riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 203'171.65 oltre
interessi e accessori quale rimborso a seguito di opere non eseguite,
rispettivamente quale indennizzo per i difetti riscontrati, per le spese legali
sostenute in una precedente causa possessoria, per costi di riparazione e per
spese legali preprocessuali. Con la domanda riconvenzionale egli ha postulato
l’accertamento del diritto all’attribuzione in uso riservato di sette posti
auto nell’autorimessa del condominio e l’accertamento dell’inesistenza del
credito di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano del 6 novembre 2008 fattole
spiccare dalla venditrice per fr. 1'359'587.25 (doc. 15).
3. Esperita
l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è stata in particolare
allestita una perizia giudiziaria sulla fatturazione e sulla presenza di
difetti, e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con cui l’attore
riconvenzionale ha limitato la pretesa a fr. 122'120.30, con decisione 4
novembre 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando il
convenuto al pagamento di fr. 472'988.65 oltre interessi al 5% dal 12 novembre
2008, dichiarando di conseguenza inammissibile l’azione di accertamento di
inesistenza del credito di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano del 14
novembre 2008, accollando la relativa tassa di giustizia e le spese alle parti
in ragione del reciproco grado di soccombenza, con riconoscimento alla parte
convenuta di ripetibili ridotte.
Il primo giudice ha altresì parzialmente accolto la domanda riconvenzionale e
condannato la convenuta riconvenzionale al pagamento di fr. 3'000.- oltre interessi
al 5% dal 24 novembre 2008, e dichiarato inammissibile l’azione di accertamento
di inesistenza del credito di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano del 6
novembre 2008, accollando la relativa tassa di giustizia e le spese alle parti
in ragione del reciproco grado di soccombenza, riconoscendo alla convenuta
riconvenzionale ripetibili ridotte.
Con riferimento alle domande di accertamento formulate delle parti, il Pretore
ha accertato l’esistenza di un diritto di AO 1 all’uso riservato su sei posteggi
nell’autorimessa della PPP fondo base part. __________ RFD di __________.
4. Con appello 7
dicembre 2016, avversato dal convenuto con risposta 19 gennaio 2017, l’attrice
ha ribadito il buon fondamento della pretesa azionata e chiesto di riformare il
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 1'359'587.25
oltre interessi e di respingere integralmente la domanda riconvenzionale.
5. Giusta
l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali
e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali
il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una
decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 7 dicembre 2016 è
tempestivo. Si può quindi procedere all’esame del gravame.
6. L’appellante,
premesso di non contestare il giudizio pretorile in merito alle domande di
accertamento, rimprovera sostanzialmente al primo giudice di non aver rilevato
le carenze del referto peritale. Questa errata valutazione del referto avrebbe
indotto il Pretore a riconoscere indebitamente una riduzione della somma
pretesa nella liquidazione finale e a ritenere fondata una parte delle pretese
per difetti poi messa in compensazione.
Pure contestata è infine la deduzione del Pretore in merito alla tempestività
della notifica dei difetti e alla mancata riparazione di quelli riconosciuti.
7. Ribaditi i criteri
adottati per l’allestimento della fattura finale (doc. J) l’appellante esprime
preliminarmente considerazioni in merito alla perizia giudiziaria, a suo dire
resa in maniera estremamente laboriosa da un perito che avrebbe destato
l’impressione di aver svolto un incarico che superava le sue possibilità,
lasciando senza risposta una parte di quesiti e presentando calcoli con errori
aritmetici “sintomo di un lavoro terminato a rotta di collo e senza un
controllo finale” (appello pag. 4). Ricordata la decisione con la quale il
Pretore ha rifiutato la delucidazione peritale, l’appellante ribadisce le
lacune della perizia già invocate in quel frangente, chiedendo di sanarle in
questa sede “con l’esperimento di un complemento di prova peritale giusta
l’art. 361 cpv. 3 CPC (a cod. lod. Tribunale di stabilire se con un referto
completamente nuovo o con la completazione di quella precedente)”, pena il
diniego di giustizia e la violazione del diritto di essere sentito della
ricorrente (appello pag. 5).
L’appellante definisce inoltre arbitrario e insostenibile il modo con il quale
il Pretore ha ritenuto inconsistenti e inconferenti le critiche circostanziate
e fondate rivolte al referto.
La critica, di carattere generale, a proposito
dell’adeguatezza del perito e in
merito delle sue capacità nello svolgere il compito affidatogli, risulta irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC), siccome basata sostanzialmente su giudizi soggettivi e su personali
deduzioni. Risulta per contro ricevibile, siccome adeguatamente motivata, la
critica nel merito della perizia e delle sue presunte lacune e contraddizioni.
8. L’appellante
elenca quelli che definisce come gli “svarioni più clamorosi della
perizia” fatti propri dal Pretore in palese violazione del
divieto dell’arbitrio e delle regole sul corretto apprezzamento delle prove (appello
pag. 5).
La censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito, consistente
nella mancata assunzione delle prove offerte e nella carente istruttoria, va
trattata preliminarmente. Qualora essa fosse fondata, infatti, implicherebbe
già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa
al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una
nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del
gravame nel merito (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; TF 11
novembre 2008 4A_165/2008 consid. 6; II CCA 20 giugno 2016 inc. n.
12.2015.121).
9. L’obbligo del
giudice di motivare la sua decisione, previsto anche dall’art. 285 cpv. 2 lett.
e CPC/TI, rappresenta una componente del diritto di essere sentito ai sensi
dell’art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC. Esso esige che l’autorità giudicante
indichi le ragioni, sia fattuali sia giuridiche, che l’hanno portata a decidere
in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al
destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati
con cognizione di causa (DTF 141 III 28 consid. 3.2.4; 134 I 83 consid. 4.1; II
CCA 20 novembre 2015 inc. n. 12.2014.28, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2013.116). Il
giudice non deve necessariamente pronunciarsi su tutte le questioni e le prove
proposte dalle parti: è sufficiente che esamini i temi rilevanti per il
giudizio. Entro questo perimetro la motivazione della sentenza deve tuttavia
considerare le norme di diritto e la massima applicabile al singolo
procedimento, i fatti allegati e risultanti dal procedimento, il risultato
dell’amministrazione dei mezzi di prova, da eseguire alla luce dell’onere
probatorio e del libero apprezzamento (DTF 123 I 31 consid. 2c; Trezzini, Commentario pratico al CPC, IIa
ed., Vol. 2, n. 42 ad art. 238 CPC con riferimenti).
Per quanto attiene all’assunzione delle prove, il diritto alla prova, derivante
anch’esso dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce a ogni parte la possibilità di
esigere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti
tempestivamente e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova non è,
tuttavia, assoluto. Esso è al contrario controbilanciato da uno strumento al
servizio dell’economicità e celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento
anticipato delle prove da parte del giudice (Haberbeck,
Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von
der Verletzung des Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3
febbraio 2014, n. 1-5, pag. 2 seg.; Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Komm., n. 35 ad art. 152; DTF 138 III 374 consid. 4.3.2, decisione del TF
4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1, 5A_877/2013 del 10 febbraio 2014
consid. 4.3.1), in base al quale il giudice può rifiutare l’assunzione di
determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già
consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti i
mezzi di prova offerti (cfr. decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014
consid. 2.1.1, 5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1).
10. In concreto, il giudizio pretorile, qualificato il contratto di natura mista in
essere tra le parti, ha ritenuto che per la garanzia per difetti fossero
applicabili le disposizioni relative al contratto di appalto.
Rilevato come le parti siano entrambe avvalse di professionisti e ricordati i
ruoli da questi assunti per direzione lavori, progettazione, allestimento
preventivi, verifica della liquidazione finale e allestimento di perizie di
parte, il primo giudice ha quindi riepilogato le modalità con le quali il
perito giudiziario ha proceduto nell’espletamento dell’incarico affidatogli,
esponendo in grandi linee le risultanze dell’accertamento peritale in merito
alla corretta liquidazione dei lavori eseguiti e alle deduzioni dal prezzo
finale necessarie per tener conto dei lavori mancanti, rispettivamente del
costo della riparazione dei difetti.
Il giudizio pretorile ha quindi passato in rassegna i
difetti rilevati dal perito giudiziario qualificando come inconsistenti le
contestazioni a questo riguardo dell’attrice, indicando i motivi per i quali
non possa essere rimproverata una mancanza di risposta a uno specifico quesito
peritale e rilevando come non vi sia nulla di censurabile nella scelta del
perito giudiziario di attingere parzialmente al referto di parte prodotto dal
convenuto (doc. 3 e 4), facendone propri elementi che ha ritenuto corretti.
11. La motivazione
contenuta nella sentenza impugnata non adempie le condizioni minime poste dalla
dottrina e dalla giurisprudenza sul tema. Essa è infatti insufficiente laddove,
aderendo acriticamente al referto peritale, ha concluso che l’importo
complessivamente riconosciuto dal perito fosse corretto, poichè frutto di
risultanze contestate con asserzioni inconferenti (sentenza impugnata pag. 5),
senza alcun accenno alla questione specifica della remunerazione dei lavori
eseguiti per le opere esterne di cui alla colonna n. 3 del conteggio doc. I.
Il Pretore si è così limitato ad aderire in toto alla conclusione
ricapitolativa del perito, in modo succinto e generico, senza confrontarsi con
le critiche sollevate dall’attrice in merito alla lacunosità del referto
peritale su questo specifico aspetto, spiegando se del caso per quali motivi lo
stesso poteva comunque essere ritenuto completo e coerente, rispettivamente la
conclusione pretorile potesse fondarsi su altre emergenze probatorie.
A ragione l’appellante rileva in particolare come un’opera
eseguita del valore di fr. 202'000.- più IVA (v. capitolo “vasche fiori giardino superiore“, doc. I)
sia stata semplicemente ignorata dal Pretore.
Rispondendo al quesito n. 1 lett. e in merito a "elenco dei costi di
finitura al 20.11.2007 (doc. I)" il perito ha indicato che "L’elenco
dei costi di finitura trova riscontro con quanto trovato negli uffici della
direzione lavori. Differenze sono indicate in dettaglio alla Risposta al
quesito 4, della parte A, del presente rapporto peritale" (pag. 55 del
referto peritale 15 dicembre 2014).
Con l’istanza di delucidazione del 16 gennaio 2015, a pag. 6, riferita alla
"tabella capitolo terrazzo e giardino (pagg. 23-24) "
l’attrice aveva formulato a tal riguardo il seguente quesito: "dica il
perito perchè non considera minimamente le prestazioni del capitolo vasche
fiori giardino superiori (terza colonna della tabella di quattro colonne
prodotta dall’attrice, doc. I) per un importo di fr. 202'000.-; completi il
perito le tabelle di cui al punto 4 anche per queste opere su cui non si è
chinato".
Con decisione 10 luglio 2015 il Pretore ha però respinto tutte le domande di delucidazioni peritali, compresa quella sulla rilevata dimenticanza del perito. Senza entrare nel merito delle specifiche richieste, il primo giudice ha infatti genericamente rilevato come le conclusioni del perito fossero ben motivate e chiare e le domande sottoposte inammissibili poichè risultavano essere una critica e non una richiesta di completamento ai sensi del codice di rito.
Così
facendo il Pretore ha semplicemente omesso di confrontarsi con un’evidente
discrepanza, ribadita dall’attrice con le conclusioni 30 settembre 2015 (Atto
XIV pag. 14), tra la sistematica del doc. I e quella del referto peritale, che
nemmeno accenna ai motivi per i quali non sarebbero da considerare nella
fattura finale le prestazioni esposte sotto il capitolo "vasche esterne"
di cui alla terza colonna del doc. I, per un importo di fr. 202'000.- più IVA,
lasciando così dedurre trattarsi di una semplice dimenticanza.
Gli accertamenti istruttori non hanno dato risposta al quesito e il Pretore ha
semplicemente ignorato la questione, incorrendo in tal modo in una violazione
dell’obbligo di motivazione, rispettivamente in un erroneo apprezzamento delle
risultanze della perizia giudiziaria, della quale non ha rilevato l’evidente
lacunosità e la contraddittorietà su questo aspetto.
A fronte di una perizia giudiziaria le cui risultanze sono state a ragione
criticate da una parte, il primo giudice non poteva pertanto esimersi dal
procedere con un apprezzamento complessivo del referto e delle altre risultanze
istruttorie, esprimendo i motivi che l’avevano indotto a riconoscergli forza
probatoria malgrado la menzionata lacuna.
12. La decisione
impugnata, insufficientemente motivata su questo punto e con ciò resa in manifesta
violazione del diritto di essere sentito, deve pertanto essere annullata e la
causa va rinviata al primo giudice affinché, previo accertamento dei fatti
rilevanti, provveda all’emanazione di un nuovo giudizio ai sensi dei
considerandi precedenti (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; II CCA 1° settembre
2014 inc. n. 12.2012.197, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2013.116; cfr. pure Reetz / Hilber, in Sutter-Somm /
Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 37 ad art. 318; in tal
senso pure I CCA 29 gennaio 2014 inc. n. 11.2011.181, 11 giugno 2015 inc. n.
11.2013.31, secondo cui non è possibile un giudizio diretto ad opera di questa
Camera che sottrarrebbe le parti al loro giudice naturale e toglierebbe loro un
grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo nell’accertamento dei
fatti).
Tenuto conto delle critiche formulate dall’appellante già in prima sede e degli
altri mezzi di prova, il Pretore, nel suo apprezzamento, dovrà in particolare
spiegare i motivi per i quali ritiene di poter considerare complete le
conclusioni contenute nel referto peritale, verificando e motivando in quale
misura alle stesse può essere riconosciuta forza probatoria, oppure procedere a
una completazione del medesimo, come a suo tempo richiesto dall’attrice.
13. L’annullamento della decisione e il conseguente rinvio al primo giudice rendono superfluo l’esame delle ulteriori censure sollevate dall’appellante.
Merita comunque
abbondanzialmente un rilievo la questione della deduzione di fr.
80'000.- operata dal perito sulla fattura (doc. J) per
il fatto che sarebbe stato realizzato un impianto di ventilazione in luogo di
uno di aria condizionata.
Anche a questo riguardo l’attrice ha cercato di ottenere riscontri e
accertamenti istruttori specifici siccome, a suo dire, dagli atti contrattuali
e dai documenti di causa non risulterebbe alcun cenno a una simile pattuizione,
essendo stata concordata unicamente la realizzazione dell’impianto di
ventilazione così come eseguito e fatturato.
Con l’istanza di delucidazione 16 gennaio 2015 (pag. 5
con riferimento alla "tabella capitolo interno (pagg. 11-17),
posizione n. 105)" l’attrice ha infatti formulato il seguente quesito:
"spieghi il perito come mai parla di un impianto di aria condizionata
quando in base alla relazione tecnica 1.12.2003 pag. 6 era dovuto e pattuito
solo un impianto di ventilazione; spieghi il perito su che base, con che
ragionamento e con che calcolo propone una deduzione di fr. 80'000.-".
Anche a questo riguardo la decisione pretorile è silente e non indica per quale
motivo ha ritenuto di poter aderire al modo di procedere del perito, facendo
conseguentemente proprio il calcolo che ne è derivato, benchè appaia in
contrasto con le altre risultanze istruttorie.
14. Il dispositivo n. 3
della sentenza pretorile, accertante il diritto d’uso riservato del convenuto
su sei posteggi nell’autorimessa della PPP, non è più oggetto di contestazione
in questa sede.
L’appellante non ne accenna nelle motivazioni e neppure riprende questo dispositivo
nella domanda di riforma del giudizio. Silente al riguardo è anche la parte
appellata.
L’annullamento e il rinvio per le summenzionate ragioni può quindi essere
limitato ai dispositivi n. 1 e 2 del giudizio.
Il dispositivo n. 3 è confermato avendo portata autonoma anche in merito alle
spese, al riguardo delle quali il Pretore non ha ritenuto di statuire in modo
specifico per questo ulteriore aspetto contenzioso, caricandole alle parti
secondo il reciproco grado di soccombenza rispetto alla domanda principale e a
quella riconvenzionale.
15. L’appello deve così
essere evaso nel senso dei considerandi. Le spese giudiziarie di appello,
calcolate sulla base di un valore ancora litigioso in questa sede di fr.
886'598.60 (1'359'587.25 ./. 472'988.65) sono da commisurarsi in considerazione
dell’esito della lite (art. 2 LTG, art. 11 cpv. 3 e 5 RTar) e seguono la
soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
I. L’appello 7 dicembre 2016 di AP 1 è evaso nel senso che, inalterato il dispositivo n. 3, sono annullati i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 4 novembre 2016 e gli atti di causa ritornati al Pretore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
II. Gli oneri processuali della procedura di appello di complessivi fr. 4’000.- sono posti a carico dell’appellata che rifonderà all’appellante fr. 4’000.- per ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).