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Incarto n. |
Lugano 13 giugno 2018/fb
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.60 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 7 marzo 2014 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 212'500.- “oltre interessi al 5% su ogni tranche mensile di aumento di fr. 12'500.- dal settembre 2012”;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 11 novembre 2016 ha respinto;
appellante l’attrice con appello 7 dicembre 2016, con cui ha chiesto in via principale l’annullamento della decisione pretorile con rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio e in via subordinata la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, in entrambi i casi protestando spese processuali e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre con risposta 10 febbraio 2017 la convenuta ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese giudiziarie;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 1° luglio 2011 AO 1 ha sottoscritto con AP 1 un contratto avente per oggetto l’appalto dei servizi di handling di aviazione generale (attività di prestazione di servizi a terra) all’aeroporto di __________, limitatamente ai servizi precisati nell’allegato A, secondo le specifiche indicate nell’allegato B e il corrispettivo di cui all’allegato C (doc. A, punti 1, 2, 3, 10), in base al quale il compenso per le prestazioni corrispondeva al “50% degli importi incassati per la tassa Handling obbligatorio” nonché all’importo di fr. 2'500.- mensili “quale partecipazione omnicomprensiva alle spese amministrative d’incasso e gestione” (doc. A, allegato C). Il contratto, di durata triennale con decorrenza dal 1° agosto 2011, non è stato rinnovato e dal 1° agosto 2014 le prestazioni di handling sono state assunte direttamente da AO 1 (verbale audizione __________, 21 novembre 2014, pag. 3).
B. Con scritto 20 giugno 2012 AP 1 ha proposto a AO 1 l’aumento da fr. 2'500.- a fr. 12'250.- mensili della remunerazione pattuita a titolo di partecipazione omnicomprensiva alle spese d’incasso e gestione, a suo dire insufficiente a coprire i costi di gestione del cosiddetto “Ufficio C” (doc. B). Tra le parti sono iniziate delle trattative per ridefinire il compenso di AP 1 (doc. C – H). A inizio maggio 2013 quest’ultima, ritenendo che le parti avessero raggiunto un accordo in merito all’aumento dell’importo a titolo di partecipazione mensile alle spese amministrative d’incasso e gestione da fr. 2'500.- a fr. 15'000.- da versarle fino alla cessione dell’attività a una terza entità, ha inviato a AO 1 una fattura per un importo di fr. 94'500.-, da essa contestata (doc. K, L ).
C. Con petizione 7 marzo 2014 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (inc. CM.2013.661), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 212'500.- oltre interessi (pari a 17 mensilità di fr. 12'500.- l’una). Con risposta 12 maggio 2014 la convenuta si è opposta integralmente alla petizione, contestando la pattuizione di una modifica contrattuale.
D. Con decisione 11 novembre 2016 il Pretore ha respinto la petizione, caricando all’attrice la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 8'250.-, e le ripetibili di fr. 12'750.-.
E. Con appello 7 dicembre 2016 l’attrice ha chiesto in via principale l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio; in via subordinata la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, in entrambi i casi protestando spese processuali e ripetibili di primo e secondo grado. La convenuta con risposta 10 febbraio 2017 ha postulato la reiezione integrale del gravame, con protesta di spese giudiziarie di secondo grado.
Considerato
in diritto: 1. L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 17 gennaio 2017. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
2. Nella sua decisione il Pretore ha dapprima ritenuto priva di fondamento la tesi interpretativa del contratto sottoscritto dalle parti (doc. A) proposta da AP 1, secondo cui esso avrebbe pure coperto le sue pretese aggiuntive oggetto della presente causa. Egli ha rilevato che l’attrice da una parte aveva fondato la causa sul raggiungimento di un successivo accordo di modifica dei termini contrattuali e, dall’altra, non aveva apportato alcuna prova che questa fosse la volontà concordante delle parti. Il primo giudice ha inoltre escluso, secondo il principio dell’affidamento, che essa potesse oggettivamente e in buona fede comprendere altro se non quanto scritto nel contratto stesso. Il Pretore ha poi ritenuto non provata la tesi dell’attrice, secondo cui le parti avrebbero trovato un accordo verbale circa la modifica della remunerazione con il tenore indicato nel doc. G a valere quale lettera di conferma. Egli ha al riguardo precisato che dalle deposizioni testimoniali emergeva il contrario e inoltre la cessione del contratto doc. A alla società R, ritenuto elemento essenziale per il perfezionamento di un’eventuale modifica del compenso, non si era concretizzato per motivi economici. Il fatto che l’attività svolta dall’attrice fosse più onerosa rispetto alla remunerazione pattuita, non dava inoltre alcun fondamento alla pretesa, ritenuto che la sottoscrizione di un negozio contrattuale sfavorevole non genera alcun diritto di modifica del contratto. Il primo giudice ha infine respinto l’ulteriore tesi dell’attrice, secondo cui il doc. G costituirebbe un’offerta accettata dalla convenuta con il doc. H. Al riguardo egli ha qualificato quest’ultimo documento come una controfferta che l’attrice non ha tuttavia accettato.
3. Con l’appello AP 1 lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito e critica il Pretore per non avere dato riscontro, nella decisione qui impugnata, alle argomentazioni da lei esposte negli allegati di causa, limitandosi a evocare la deposizione dei testi __________ S__________, __________ F__________ e __________ Z__________ per negare la venuta in essere di una modifica contrattuale verbale dal tenore contenuto nel doc. G a valere quale scritto di conferma. A suo dire, i rapporti tra le parti, caratterizzati sino a quel momento da semplici trattative, avrebbero raggiunto la concretezza dell’intenzione e dal doc. G risulterebbero i punti essenziali necessari per ritenere una modifica del contratto in vigore. L’appellante ribadisce inoltre il carattere di offerta del doc. G e ripropone la tesi dell’accettazione da parte della convenuta mediante lo scritto di cui al doc. H.
4. Il rimprovero d’insufficiente motivazione della decisione pretorile deve essere respinto. Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC. Esso impone all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa. Il giudice non è tenuto a pronunciarsi su tutte le argomentazioni sollevate (DTF 133 III 439 consid. 3.3, 134 I 83 consid. 4.1, 139 IV 179 consid. 2.2; IICCA inc. 12.2016.133 del 12 febbraio 2018).
Nel caso di specie la motivazione della decisione pretorile, riassunta sopra, non può essere considerata insufficiente, dalla stessa essendo possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il primo giudice a decidere a favore della convenuta, tanto più che l’attrice è stata in grado di censurarle con cognizione di causa nell’appello qui in esame. In particolare il Pretore ha spiegato, sulla base delle risultanze istruttorie, le circostanze che lo hanno indotto a escludere la venuta in essere di una modifica contrattuale concernente la remunerazione, in particolare esaminando il contenuto e la portata dei doc. G e H (giudizio impugnato, pag. 3, pag. 4 e 5) e valutando gli argomenti rilevanti formulati dall’attrice a sostegno delle sue tesi, come ad esempio il ruolo che ha avuto la prospettata cessione del contratto doc. A dall’attrice alla società R SA sulle trattative in corso tra le parti e il fatto che l’attività svolta dall’appellante si fosse rivelata più onerosa rispetto a quanto remunerato. Il fatto che essa non condivida le conclusioni del primo giudice non significa ancora che il giudizio impugnato sia viziato da una carente motivazione, costituendo la questione a sapere se il ragionamento svolto dal Pretore sia o no corretto un aspetto di merito, che non concerne la garanzia citata. Ne discende che la richiesta formulata in via principale dall’appellante volta all’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti al primo giudice, deve essere respinta.
5. A prescindere da quanto sopra esposto e a titolo preliminare si osserva che l’appello risulta irricevibile, essendo costituito dalla quasi totale trascrizione delle conclusioni, sia per quanto concerne la tesi secondo cui la modifica contrattuale sarebbe venuta in essere oralmente con il tenore di cui al doc. G a valere quale conferma, sia per la tesi secondo cui l’offerta di cui al doc. G sarebbe stata accettata dalla convenuta mediante il doc. H (conclusioni, pag. 20, 22, 23 corrispondenti al punto 2 dell’appello; conclusioni, pag. 4 e 5 ripresi al punto 4 dell’appello; il punto 5 dell’appello corrisponde alle pagine 17 – 19; il punto 6 riprende le pagine delle conclusioni da 23 a 32, il punto 8 le pagine 19, 20, 24, 25, 38 39). La semplice trascrizione delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi, non adempie ai presupposti di motivazione imposti dall’art. 311 cpv. 1 CPC e rende queste parti dell’appello irricevibili (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).
6. A prescindere da quanto precede, si osserva che le considerazioni riproposte in appello dall’attrice a sostegno di una modifica contrattuale avente per oggetto l’indennità inizialmente prevista di fr. 2'500.- a titolo di partecipazione alle spese amministrative d’incasso e gestione non consentono in alcun modo di modificare l’esito del primo giudizio.
6.1 L’appellante ripropone in questa sede la tesi secondo cui le parti avrebbero pattuito oralmente una modifica contrattuale dal tenore contenuto nel doc. G a valere quale scritto di conferma (“Bestätigungsschreiben”). A suo dire i rapporti tra le parti, caratterizzati da semplici trattative, avrebbero raggiunto la concretezza dell’intenzione e dal doc. G risulterebbero i punti essenziali necessari per ritenere una modifica del contratto in vigore.
6.1.1 Una lettera di conferma è uno scritto attraverso il quale l’estensore conferma alla sua controparte la venuta in essere di un accordo orale dal contenuto identico rispetto a quanto riportato nello scritto di conferma (Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9a ed., n. 1159). La lettera di conferma ha di per sé una funzione puramente dichiarativa e probatoria: se la stessa rimane incontestata, la sua presenza agli atti rappresenta unicamente un indizio per il giudice in merito alla pattuizione di un accordo e al suo contenuto (Schmid/Emmenegger, op. cit., n. 1161; Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, n. 84 ad art. 6 CO; DTF 4C.303/2001 consid. 2b). In ambito commerciale, tuttavia, la lettera di conferma può assumere una funzione costitutiva nel caso in cui lo scritto in questione si distanzi da quanto pattuito oralmente e, nonostante ciò, il ricevente omette di contestarlo (Schmid/Emmenegger, op. cit., n. 1163; DTF 114 II 240 consid. 2a). Tale effetto è riconosciuto non solo a sfavore di chi riceve tale scritto ma anche a sfavore del mittente che non specifica in maniera precisa le proprie intenzioni dovendo quindi accettare l’interpretazione che il ricevente poteva in buona fede dare alle sue formulazioni scritte (DTF 123 III 35 consid. 2aa).
6.1.2 Nel caso concreto il doc. G non può costituire una lettera di conferma nel senso riportato al considerando precedente già solo perché dalla sua formulazione si deduce che tra le parti non si era ancora raggiunto un accordo e quanto contenuto nello scritto era da intendere quale offerta e non già quale conferma di un accordo verbale (vedi ad esempio la premessa “…alfine di gestire questo momento di transizione, si propone quanto segue” oppure il punto 1 “le proposte ….della mia lettera 17.10.2012 …decadono e vengono sostituite dalla seguente”). Tale conclusione è sostenuta dalle chiare e convergenti deposizioni dei testi S__________, F__________ e Z__________ (la cui attendibilità non è mai stata contestata dall’appellante), i quali hanno confermato che l’indennità di fr. 2'500.- prevista dal contratto doc. A non è mai stata modificata (verbale audizione 21 novembre 2014 di __________ F__________ pag. 9, verbale audizione 21 novembre 2014 di __________ S__________ pag. 5 e 6, verbale di audizione 10 febbraio 2015 di __________ Z__________, pag. 2, 3, 4). Risulta inoltre dall’istruttoria che le trattative tra le parti erano finalizzate a “gestire questo momento di transizione” (doc. G in ingresso), in altre parole l’aumento era condizionato alla cessione del contratto doc. A e delle attività connesse dall’appellante alla società R__________ SA (doc. G in ingresso; verbale di audizione testimoniale 21 novembre 2014 di __________ F__________, pag. 8 e di __________ S__________, pag. 4 e 6), ciò che però non è avvenuto. In queste circostanze lo scritto doc. G non può essere considerato una lettera di conferma di un asserito accordo che le parti avrebbero precedentemente pattuito verbalmente. Dagli atti risulta inoltre che controparte ha immediatamente reagito a questo scritto con quello di data 22 ottobre 2012 (doc. H) dichiarando che “facendo seguito alla vostra proposta…le riporto quanto deliberato dal Consiglio medesimo che solo parzialmente accetta le vostre istanze”, specificando a più riprese che l’aumento del contributo era da considerare una soluzione transitoria erogabile al massimo fino al 31 dicembre 2012 (doc. H paragrafo 2, 3 , 5). Al doc. G non può pertanto essere riconosciuta nemmeno una funzione costitutiva, essendo l’assenza di contestazione una condizione essenziale a tal fine (Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, n. 104 ad art. 6 CO; Gauch, von der konstitutiven Wirkung des kaufmännischen Bestätigungsschreibens, in: Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1991, pag. 177 segg.).
6.2 In merito alla tesi secondo cui il doc. G costituirebbe un’offerta accettata da controparte con il doc. H, si rileva che l’appellante non si confronta, se non in maniera del tutto generica, con la conclusione del Pretore secondo cui il doc. H “è piuttosto espressivo di un dissenso e non di un consenso rispetto al doc. G” e “costituisce piuttosto una controfferta” che l’attrice non ha accettato (decisione impugnata, pag. 4). Al riguardo l’appellante, venendo meno al suo obbligo di motivazione giusta l’art. 311 cpv. 1 CPC, si limita a ribadire la propria versione dei fatti e a riproporre la propria interpretazione delle prove a sostegno della sua tesi, secondo cui la convenuta avrebbe accettato l’offerta di cui al doc. G con lo scritto doc. H, ritenendo a torto che ciò sia sufficiente per considerare errate e insufficienti le motivazioni esposte dal primo giudice, di modo che la censura risulta irricevibile. La stessa è anche infondata, atteso che il contenuto dell’accettazione non può differire da quello dell’offerta (Zellweger-Gutknecht/Bucher, Basler Kommentar, OR I, Art. 1 – 529 OR, 6a ed., n. 22 segg. ad art. 3 CO; Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9a ed., n. 441 segg.), ciò che è con ogni evidenza il caso nella fattispecie. Dal tenore del doc. G risulta che AP 1 ha proposto a AO 1 l’aumento dell’importo da fr. 2'500.- a fr. 15'000.- con effetto retroattivo al 1° settembre 2012 e “pro rata sino ad avvenuta cessione dell’attività a R__________” (doc. G, punto 7). L’appellata, nello scritto di data 22 ottobre 2012 (doc. H) già nella premessa ha comunicato che il suo Consiglio di amministrazione accettava solo parzialmente la proposta, sottolineando la natura transitoria dell’aumento e limitando lo stesso fino al 31 dicembre 2012. Essa ha infatti precisato “di accettare in via transitoria l’aumento del contributo “Ufficio C” dagli attuali 2500 chf/mese a 15000 chf/mese. Tale concessione di aumento è da considerarsi appunto transitoria, retroattiva prorata al 01.09.2012 ed erogabile al massimo per le competenze AP 1 sino al 31.12.2012”. Anche in merito alla cessione del contratto alla società R__________ SA la convenuta ha specificato di autorizzare tale cessione “fermo restando la provvisorietà del contributo straordinario per l’”Ufficio C” al 31.12.2012” e aggiungendo che sia nel caso di mera cessione sia nel caso di acquisto delle attività di AP 1 da parte di R__________ SA “il contratto tra AO 1 e AP 1 oggi vigente cesserà nella sua interezza ed al 31.12.2012”. Essa ha concluso facendo presente a AP 1 che “la presente proposta, così come formulata è da ritenersi non negoziabile e definitiva; alternativamente il contratto ad oggi in vigore rimarrà in essere in tutte le sue parti, ivi inclusi tutti gli aspetti economici escludendo quindi espressamente qualsivoglia aumento di compenso rispetto a quanto previsto dal contratto 01.07.2011” e proponendo, in caso di accettazione della proposta (doc. H), la sottoscrizione di una lettera di modifica contrattuale, ciò che però non è avvenuto. Ne discende che il contenuto del doc. H differisce su un punto essenziale e non può pertanto costituire accettazione dell’offerta.
7. Ne consegue che l’appello dell’attrice deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conferma del primo giudizio.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di 212'500.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
L’importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera la soglia di fr. 30'000.-.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 7 dicembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 11 novembre 2016 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.
2. Gli oneri processuali di fr. 10'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).