Incarto n.
12.2016.206

Lugano

12 settembre 2017/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliera:

Federspiel Peer

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2015.35 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 20 luglio 2015 da

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

 

in materia di contratto di lavoro con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 19'078.15, a titolo di salari arretrati non pagati, di ferie maturate ma non godute e di ore straordinarie lavorate ma non retribuite, oltre interessi e spese,  nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di Locarno,

 

richieste avversate dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore con sentenza del 9 novembre 2016 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 14'276.67 lordi, oltre interessi, e rigettando in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ per detto importo al netto degli oneri sociali,

 

appellante la convenuta con atto di appello del 12 dicembre 2016 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr. 11'639.98 lordi, protestate tasse, spese e ripetibili.

 

mentre l’attrice con osservazioni (corretto: risposta) del 26 gennaio 2017 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

 

 

in fatto:

 

A.     In data 1° luglio 2011 AO 1 è stata assunta da AP 1 in qualità di “Istruttrice fitness” con un grado occupazionale del 100%. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva un salario di fr. 3'800.- mensili lordi per 40 ore settimanali (doc. B pag. 2 inc. CM.2015.42).

In data 19 settembre 2014 le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto di durata indeterminata, il quale prevedeva  l’assunzione di AO 1 quale  “Tecnico VIP” e un salario lordo mensile di fr. 3'325.45, sempre per 40 ore settimanali al 100% (cfr. doc. 1 e doc. C inc. CM.2015.42).

 

                               B.       In data 22 settembre 2014  AO 1 si è messa in malattia e ha trasmesso alla datrice di lavoro un primo certificato medico del dott. E__________ il quale ha attestato una “sindrome depressiva reattiva”. Nei mesi successivi essa ha inviato alla datrice di lavoro ulteriori quattro certificati medici attestanti sostanzialmente il perdurare dello stato di malattia, sino, per quanto qui interessa, a fine febbraio 2015 (v. plico doc. E, inc. CM.2015.42, nonché doc. O e doc. Q). La lavoratrice non si è più presentata sul posto di lavoro.

 

                               C.       In data 29 settembre 2014 un medico di fiducia di V__________ SA, assicuratrice collettiva d’indennità giornaliera per malattia della datrice di lavoro, ha effettuato una visita medica di AO 1 (v. doc. F).

                                          In data 8 ottobre 2014 Visana Services SA ha comunicato alla lavoratrice, con copia a AP 1, che le avrebbe riconosciuto un’inabilità lavorativa del 100% per malattia solo sino al 19 ottobre successivo e che in seguito “A partire dal 20.10.2014 lei sarebbe in grado di svolgere la sua attività abituale come Istruttore fitness, ma presso un altro datore di lavoro, oppure in un’altra attività lavorativa nella misura completa (= abilità al collocamento al 100%) (…).” (doc. G).

 

                               D.       In data 13 ottobre 2014, AP 1, ha trasmesso a AO 1 uno scritto intitolato “Fine rapporto di lavoro vista la perizia medica”, col quale, facendo riferimento alla presa di posizione della V__________ SA, ha comunicato alla lavoratrice che avrebbe dovuto ritenersi “libera da ogni impegno verso la CSM SA con decorrenza al 19.10.2014” (cfr. doc. I), giorno in cui terminava l’inabilità lavorativa riconosciuta dall’assicuratore.

                                          Il 9 novembre 2014 AP 1 ha quindi allestito il conteggio di salario per il mese di ottobre 2014, riconoscendo alla dipendente un importo lordo di fr. 1'661.82 (pari a fr. 1'440.52 netti) a titolo di indennità per malattia sino al 19 ottobre 2014 (v. doc. L, foglio 10).

 

                               E.       In data 23 dicembre 2014, AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro con AO 1 “ex art. 335c cpv. 1 CO con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2015” (doc. D inc. CM.2015.42). Il 5 marzo 2015 la datrice di lavoro ha allestito il conteggio salariale di chiusura, ed ha riconosciuto alla lavoratrice un importo di fr. 655.98 a titolo di “conguaglio vacanze” (pari a 6 giorni di vacanze maturate, v. plico doc. L penultimo e ultimo foglio). Importo contestato da AO 1.

                                          Ne sono seguiti dei contatti tra le parti che non hanno però permesso di trovare un accordo. In data 31 marzo 2014 la lavoratrice ha quindi fatto spiccare nei confronti della datrice di lavoro un precetto esecutivo per l’importo di fr. 9'742.96, oltre interessi, per pretese lavorative non pagate (doc. F inc. CM.2015.42).

 

F.      Previo tentativo di conciliazione (CM.2015.42), in data 20 luglio 2015 AO 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Locarno-città con cui ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 19'078.15, a titolo di salari arretrati non pagati per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 nonché gennaio e febbraio 2015, di ferie maturate ma non godute come pure di ore straordinarie lavorate ma non retribuite per gli anni dal 2011 al 2014, oltre interessi e spese, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di Locarno. In breve, in sede di prime arringhe, l’attrice dopo aver esposto le circostanze che sarebbero state all’origine della conclusione del nuovo contratto di lavoro di data 19 settembre 2014, ha spiegato di aver accettato la disdetta inviatale in data 23 dicembre 2014 ma ha sostenuto di vantare ancora delle pretese salariali nei confronti della datrice di lavoro per complessivi fr. 19'078.15. Di cui fr. 11'639.98 a titolo di salario per i mesi da ottobre 2014 a febbraio 2015, fr. 2'451.93 quali ferie non godute e non pagate e fr. 4'987.50 quali ore straordinarie non retribuite, oltre a interessi e spese.  

 

          Con risposta orale la convenuta ha integralmente contestato le pretese avanzate dall’attrice con la sola eccezione dei 6 giorni di vacanza riconosciuti nel conteggio salariale di chiusura. Essa ha altresì sostenuto l’incongruenza tra l’importo di cui al precetto esecutivo e quello oggetto della presente causa.

          In sede di replica scritta l’attrice ha ribadito la propria posizione approfondendone alcuni aspetti.

          In duplica la convenuta ha sostanzialmente confermato quanto esposto in risposta ed ha sostenuto la tesi secondo cui nulla sarebbe ancora dovuto all’attrice a titolo di salario, di ferie o di straordinari.

                                          Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno riconfermato le proprie antitetiche posizioni.

 

G.      Con sentenza del 9 novembre 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato la convenuta al pagamento di complessivi fr. 14'276.67 lordi (di cui fr. 11'639.98 a titolo di salario, fr. 2'339.79 per vacanze non godute e fr. 296.90 quale indennizzo per le ore straordinarie prestate), oltre interessi. Il Pretore ha altresì concesso il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ per predetto importo, al netto degli oneri sociali.

 

                               H.       Con atto di appello del 12 dicembre 2016  AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr. 11'639.98, protestate tasse, spese e ripetibili. Con osservazioni (corretto: risposta) del 26 gennaio 2017 AO 1 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili. 

 

 

e considerato,

 

in diritto:                  1.    Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 15 dicembre 2016. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

 

                                   2.   Per quanto ancora dibattuto in appello, il Pretore, in relazione alle pretese per ferie, ha ritenuto che, da un canto, AP 1 non avesse fornito la prova dei giorni di vacanza effettivamente svolti da AO 1 mentre che, dall’altro, quest’ultima avesse  prodotto delle indicazioni precise sui giorni di ferie non goduti. Il magistrato ha altresì giudicato che AO 1, impiegata a tempo pieno, avesse diritto a 20 giorni di ferie annuali e non solo a 16 giorni come invece sostenuto dalla convenuta e questo benché le ore lavorative dell’attrice fossero state ripartite di comune accordo su 4 giornate lavorative anziché su 5 giorni. Adattando sensibilmente la richiesta della lavoratrice il Pretore ha riconosciuto alla stessa l’importo di fr. 2'339.70 lordi per 19,88 giorni di ferie non svolte.

                                         In relazione alle ore straordinarie, il giudice di prime cure ha accertato che le parti si erano accordate per compensare le ore effettuate durante il fine settimana con i giorni festivi infrasettimanali. Partendo da questo assunto e constatato che vi era concordanza tra le parti sui fine settimana nei quali AO 1 aveva lavorato, il magistrato ha quindi calcolato la differenza tra i giorni di riposo e quelli di lavoro giungendo alla conclusione che AO 1 avesse diritto al pagamento di 10 ore di lavoro supplementare, pari a fr. 296.80 lordi.

 

                                   3.    La validità della disdetta inoltrata in data 23 dicembre 2014 è stata accertata dal Pretore e non è mai stata oggetto di contestazione da parte delle parti in causa (cfr. anche osservazioni alla petizione pagg. 4 e 8, replica pagg. 5 e 6).

La pretesa salariale ammessa dal Pretore di fr. 11'639.98, pari alla remunerazione di AO 1 per il periodo dal 20 ottobre 2014 al 28 febbraio 2015, non è stata contestata in appello.  

                                          Oggetto di appello sono di contro le pretese riconosciute dal Pretore a titolo di vacanze non godute e non pagate e quelle a titolo di ore straordinarie effettuate dall’appellata. 

 

                                   4.   Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in prima sede limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

 

                                   5.   Con l’appello AP 1 contesta l’accertamento dei fatti operato dal Pretore e rimprovera allo stesso di aver ritenuto che i giorni di vacanza riconosciuti alla dipendente fossero solo 16 in luogo dei 20 previsti contrattualmente. A detta della datrice di lavoro, invece, poiché il venerdì  AO 1, per sua richiesta, non lavorava, la sua settimana lavorativa andava considerata di soli 4 giorni, ragion per cui 4 giorni venivano dedotti per ogni settimana intera di vacanza. Inoltre, essa sostiene, in maniera piuttosto confusa e per la prima volta, che gli eventuali giorni di ferie per il 2015 andrebbero ridotti di 5/12 in ragione dell’assenza per malattia.     

 

5.1.   Il Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabile alla fattispecie. Per quanto qui interessa, basta pertanto ricordare che l’onere della prova in merito all’effettuazione da parte del lavoratore delle vacanze spettantigli, grava sul datore di lavoro. È invece compito del lavoratore di sostanziare nel processo la propria pretesa per ferie, in particolare esponendo a quanti giorni, riferiti a quale(i) anno(i), avrebbe ancora diritto (cfr. per tutti Streiff/von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, ad art. 329c CO, n. 7 a pag. 670, con riferimenti). D’altro canto, a chi si trova in malattia non può essere imposto il godimento di giorni di vacanza (Streiff/von Känel/Rudolph, op. cit., ad art. 329c CO, n. 12). Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le vacanze non godute possono, rispettivamente debbono essere compensate con un’indennità in denaro (DTF 131 III 451; Streiff/von Känel/Rudolph , op. cit., ad art. 329d CO, n. 8; Wyler, Droit du travail, pag. 360, n. 5.7).

 

                               5.2.   In relazione alle ferie il contratto di lavoro concluso tra AP 1 e AO 1 non prevedeva pattuizioni particolari ma si limitava, di fatto, a rinviare alle disposizioni del CO che prevedono per il lavoratore il diritto a 20 giorni di vacanza annuali (cfr. art. 329a CO). Contrariamente a quanto sembra credere l’appellante, la circostanza che, nello specifico, le parti avessero convenuto di ripartire le 40 ore lavorative settimanali di AO 1 previste da contratto per un’attività a tempo pieno su 4 giorni in luogo dei 5 abituali non ha influsso sui giorni di vacanza spettanti alla stessa che restano 20 per anno. Tale pattuizione, infatti, incide unicamente sui giorni liberi consecutivi di cui poteva beneficiare la lavoratrice ma non va a ridurre i giorni di vacanze a lei spettanti.  Al riguardo è utile ricordare che anche un lavoratore a tempo parziale ha diritto a 20 giorni di ferie all’anno e questo a prescindere da come siano ripartire le ore lavorative sull’arco della settimana. Ne consegue che la tesi sostenuta da AP 1 è priva di buon fondamento.

                                        

                                         Come correttamente rilevato dal Pretore, in fase istruttoria  AP 1 non ha fornito la prova chiara dei giorni di vacanza goduti dalla lavoratrice, mentre quest’ultima ha presentato un conteggio dettagliato delle vacanze asseritamente effettuate, che ha trovato sostanziale conferma nella documentazione agli atti (cfr. su questo punto anche sentenza pretorile, paragrafo 6.2).

 

                                         Sulla base delle risultanze istruttorie, il conteggio effettuato dal Pretore ed esposto nel dettaglio nella sentenza impugnata (pag. 9 seg.), risulta che ha riconosciuto all’attrice a titolo di vacanze non godute 0.88 giorni per il 2011, 4 giorni per il 2012, 4 giorni per il 2013, 10 giorni per il 2014, risulta corretto e va confermato. Per quanto attiene all’anno 2015, a giusta ragione il magistrato, applicando il principio di cui all’art. 58 cpv. 1 CPC, ha riconosciuto ad AO 1 l’indennizzo per un solo giorno di ferie non goduto, come da lei postulato, e questo malgrado il calcolo pro rata avrebbe giustificato il versamento di un indennizzo pari a 3.33 giorni.

                                         Non può trovare accoglimento l’argomentazione, sollevata per la prima volta e pertanto irritualmente in appello, di AP 1 secondo cui il diritto alle ferie per il 2015 andrebbe ridotto di 5/12. Anche volendo prescindere dall’irricevibilità di detta contestazione, la stessa non porterebbe alcun beneficio pratico all’appellante in quanto i giorni di ferie a cui AO 1 avrebbe diritto secondo il ragionamento proposto dall’appellante (20 giorni – 5/12 di 20 = 11.70; 11.70:12x 2  mesi = 1.94 giorni) sarebbero comunque superiori a quelli richiesti dalla stessa per il 2015 (come visto sopra, 1 giorno).

 

                                         Ne discende che  AO 1 ha diritto all’indennizzo di complessivi 19.88 giorni di vacanza non goduti per il periodo da aprile 2011 a fine febbraio 2015, corrispondenti a fr. 2'339.79, lordi, importo calcolato sulla base dei dati salariali forniti dall’attrice e non contestati dalla controparte.

                                         Su questo punto la sentenza pretorile va pertanto confermata.

 

 

                                   6.   AP 1 prosegue contestando gli accertamenti pretorili nella misura in cui il magistrato ha riconosciuto alla lavoratrice un indennizzo per 10 ore straordinarie non pagate. Al riguardo l’appellante nega che AO 1 abbia effettuato ore lavorative supplementari non pagate ed anzi sostiene, in maniera invero un po’ confusa, che essa avrebbe prestato ore lavorative durante il fine settimana onde coprire le 40 ore lavorative previste contrattualmente e non solo quale compensazione dei giorni di riposo ufficiali. La datrice di lavoro rimprovera inoltre alla dipendente di non aver portato la prova delle ore supplementari asseritamente effettuate. 

 

                              6.1.   Il giudice di prima sede ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili alla problematica in esame. Per quanto qui interessa, basta pertanto ricordare che con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro straordinario, entro un periodo adeguato, mediante un congedo di durata almeno corrispondente (art. 321c cpv. 2 CO). Se il lavoro straordinario non è compensato mediante congedo e se mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, non è stato convenuto o disposto altrimenti, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro straordinario il salario normale più un supplemento del 25% (art. 321c cpv. 3 CO).

                                        Di regola, spetta al lavoratore fornire la prova circa le ore supplementari svolte (v. Schönenberger/Stähelin, Zürcher Kommentar, ad art. 321c CO, n. 16). Inoltre, nel caso di ore straordinarie ordinate dal datore di lavoro o da questi successivamente ratificate (in modo esplicito o tacitamente), l’attesa nel farle valere non comporta di regola la perenzione della pretesa (Streiff/von Känel/Rudolph, op. cit., ad art. 321c CO, n. 10, pag. 230).

                                        La compensazione di ore straordinarie con tempo libero corrispondente presuppone un accordo fra datore di lavoro e lavoratore. Il consenso ad una tale compensazione da parte del lavoratore va provato dal datore di lavoro, ritenuto comunque che un consenso tacito è sufficiente (Streiff/von Känel/Rudolph, op. cit., ad art. 321c CO, n. 11, pag. 232; decisione del TF del 2 maggio 2005, inc. 4C.32/2005, consid. 2.3).

 

                               6.2.   A questo stadio della lite non è più contestato che le parti avessero tacitamente concordato la compensazione fra i fine settimana lavorativi e i giorni di riposo ufficiali secondo le prescrizioni cantonali.     

                                     

                               6.3.   L’argomentazione, sollevata per la prima volta in questa sede e pertanto irritualmente da AP 1, secondo cui le ore supplementari prestate nel fine settimana da AO 1 sarebbero servite non solo a compensare i predetti giorni di riposo festivi ma anche a coprire le 40 ore previste contrattualmente è manifestamente irricevibile.

                                         Priva di buon fondamento si rivela pure la contestazione secondo cui la lavoratrice non avrebbe fornito alcuna prova delle ore straordinarie svolte. Come correttamente rilevato dal Pretore, infatti, vi è concordanza tra le indicazioni fornite dall’attrice sui fine settimana in cui essa avrebbe lavorato (cfr. conclusioni, pag. 7 seg.) e quelli desumibili dal calendario prodotto dalla convenuta (doc. 15).

                                         Partendo da questi dati è pertanto a giusta ragione che, per ogni anno di attività di AO 1 alle dipendenze di AP 1, il primo giudice ha comparato le ore lavorative prestate durante il fine settimana dalla lavoratrice con i giorni di riposo ufficiali secondo le prescrizioni cantonali. Al riguardo è utile ricordare che un giorno di lavoro della dipendente corrispondeva, in concreto, a 10 ore lavorative (come da accordi, infatti, le 40 ore lavorative erano ripartite su 4 giorni e non su 5), circostanza non contestata dalle parti.

                                         Il calcolo effettuato dal magistrato di prima sede, che accerta per l’anno 2011 un saldo a favore della lavoratrice di 10 ore lavorative, per l’anno 2012 di 0 ore, per l’anno 2013 di 10 ore mentre che per l’anno 2014 un saldo negativo di 14 ore, è corretto e va qui confermato (cfr. anche sentenza cit., pag. 15 seg.). Ne consegue pertanto che AO 1 ha diritto al pagamento di 10 ore supplementari; l’importo a lei spettante assomma pertanto a fr. 296.80. (fr. 29.69 all’ora per 10 ore, in considerazione del supplemento del 25% previsto dall’art. 321c cpv. 3 CO). 

 

                                         Anche sui questo punto la sentenza pretorile va pertanto confermata.

 

                                   7.   La contestazione dell’appellante relativa alla mancanza di identità tra il credito posto in esecuzione e quello vantato con la petizione è priva di buon fondamento. Ciò premesso, il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell’UE di Locarno può essere ammesso unicamente sino all’importo di fr. 9'742.96, oltre interessi, come indicato in predetto documento (doc. F in inc. CM.2015.42): su questo specifico aspetto la sentenza pretorile va pertanto riformata.

 

8.In definitiva, l’appello 12 dicembre 2016 è parzialmente accolto, ossia unicamente per quanto attiene all’importo per cui è concesso il rigetto definitivo dell’opposizione, mentre per il resto è respinto, così come indicato nei considerandi che precedono.

                                         Non si prelevano né tasse né spese. Nell’assegnazione delle ripetibili si terrà conto del fatto che l’appello è stato sostanzialmente respinto con la solo eccezione della questione del rigetto dell’opposizione parzialmente accolta con motivazioni che divergono però da quelle sollevate.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,

 

decide:

 

                                    I.   Lappello del 12 dicembre 2016 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 9 novembre 2016 inc. SE.2015.35 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:

 

1.   Invariato

1.1.      Invariato

1.2.      invariato

2.   Limitatamente all’importo di fr. 9'742.96, oltre interessi, è rigettata in via definitiva l’opposizione di AP 1 contro il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Locarno.  

3.   Invariato

4.   Invariato

 

                             II.   Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili di appello.

 

                                  III.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici: pagina seguente

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).