Incarto n.
12.2016.211

Lugano

22 agosto 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliera:

Federspiel Peer

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2015.384 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del 2 novembre 2015 da

 

 

 AO 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

 

 

 

 

 

 

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 29'686.40 oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2015 e accessori, nonché la convalida del sequestro n__________ decretato dal Pretore di Lugano in data 10 luglio 2015 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano di data 28 luglio 2015;

 

domande avversate dal convenuto, il quale ha postulato la reiezione integrale della petizione, e che il Pretore, con sentenza 4 novembre 2016, ha integralmente accolto;

 

appellante il convenuto con atto d'appello del 16 dicembre 2016, con cui chiede, in via principale, di annullare il giudizio impugnato e di respingere integralmente la petizione, in via subordinata, di riformarlo nel senso di accogliere la petizione limitatamente a
fr. 3'250.- “a cui vanno aggiunti CHF 22.40 per le fotocopie effettuate presso il Ministero Pubblico” e un “rimborso forfettario (…) del 3% sulla nota d ‘onorario pari quindi a CHF 97.50”, con protesta delle spese per i due gradi di giudizio.

mentre l'attrice, con risposta 9 marzo 2017, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

 

con istanza processuale di data 21 marzo 2017 l’appellante postula inoltre l’assunzione quale nuova prova dello scritto 4 marzo 2017 del dott. T__________ con relativi allegati mentre che l’appellata con osservazioni del 10 aprile 2017 vi si oppone;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

 

ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   Nell’aprile del 2014, a seguito di una segnalazione MROS per sospetto di riciclaggio, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento avverso AP 1 ed ha decretato la perquisizione e il sequestro della relazione bancaria n. __________ a lui intestata presso __________, Lugano, nonché della relazione n. __________ intestata fiduciariamente a C__________ e di cui egli risultava essere l’unico avente diritto economico (doc. B).  Parallelamente il magistrato inquirente ha posto sotto sequestro anche la relazione bancaria n.__________ detenuta presso predetto istituto da C__________ Srl, società con sede a R__________, attiva in ambito televisivo e di cui AP 1 risultava essere presidente e azionista di maggioranza in ragione del 98% del capitale sociale.

 

                                  B.   A seguito di questi fatti lo studio legale __________ (ora: AO 1), è stato incaricato da T__________ e da C__________, rispettivamente amministratore e custode giudiziario di C__________ Srl, all’epoca dei fatti qui in discussione soggetta a procedura fallimentare in Italia, di occuparsi della problematica (doc. B e C). Il mandato in questione è stato affidato all’avv. I__________, membro di predetto studio legale.

                                         Risulta dagli atti che l’avv. I__________ ha avuto, tra gli altri, vari contatti con l’avv. L__________, rappresentante legale italiano di AP 1, di cui ha poi assunto la difesa nell’ambito del procedimento penale aperto a suo carico dalle autorità  ticinesi, presenziando tra l’altro quale suo difensore all’interrogatorio del 28 gennaio 2015 innanzi alla Procuratrice pubblica __________ (doc. G e H).

                                         In seguito, l’avv. I__________ ha continuato ad adempiere al duplice mandato intrattenendo contatti con il magistrato incaricato e adoperandosi al fine di provare l’origine lecita dei bene sopracitati e ottenerne il dissequestro.

                                         Attività che, per quanto attiene a C__________ Srl, ha permesso di ottenere il dissequestro dei beni già in data 7 luglio 2014 e poi il loro trasferimento a favore della società una volta revocato il fallimento della stessa nel maggio 2015  (doc. E, F, P). Mentre che, relativamente a AP 1, l’impegno del legale è proseguito sino ad aprile 2015 quando il cliente ha revocato il mandato (doc. I1, I2, J, K, L, M, T e U; per il dettaglio delle prestazioni effettuate vedi anche doc. AA, BB, CC, DD e interrogatorio di data 21 ottobre 2016 dell’avv. I__________). Il conto intestato a AP 1 pesonalmente e quello intestato a __________ di cui egli risultava essere l’unico avente diritto economico sono poi stati dissequestrati nell’aprile 2016; a dire dello stesso, grazie all’attività di convincimento svolta “dalla Parte personalmente” (cfr. appello pag. 3).

                                         In data 22 aprile 2015 lo studio legale __________ (ora: AO 1) ha trasmesso al cliente la propria “Nota onorari e spese” assommante a fr. 29'686.40 con il dettaglio delle prestazioni effettuate in suo favore (doc. N); nota che AP 1 si è però rifiutato di pagare. Ne è seguito uno scambio di email tra le parti che non ha però permesso di trovare un accordo (doc. T).

                                         PSMLaw SA (ora AO 1) ha quindi fatto emettere nei confronti dello stesso, in data 10 luglio 2015, dal Pretore di Lugano un decreto di sequestro (doc. V) e ha inoltrato una domanda di esecuzione (doc. Z, PE n. __________ dell’UE di Lugano di data 28 luglio 2015), contro cui il debitore ha interposto opposizione.

                                        

  C.    Previo tentativo di conciliazione (CM. 2015.549), in data 2 novembre 2015 lo studio legale __________ (ora:  AO 1), ha inoltrato presso la Pretura di Lugano, sezione 1, una petizione con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 29'686.40 oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2015 e accessori, nonché la convalida del sequestro n. __________ decretato dal Pretore di Lugano in data 10 luglio 2015 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano di data 28 luglio 2015. In sintesi, la parte attrice ha sostenuto di essere stata incaricata dalla controparte del suo patrocinio legale in ambito penale e di aver correttamente adempiuto al proprio mandato, ragion per cui  ha preteso il pagamento della propria nota d’onorario.   

 

          Il convenuto si è opposto alla petizione contestando integralmente le pretese creditorie dell’attrice. In breve, egli ha negato di aver conferito un mandato di patrocinio all’avv. I__________ dello studio legale __________ ora AO 1, e ha rimproverato allo stesso il mancato adempimento del mandato per non aver inviato al Ministero pubblico i documenti necessari al dissequestro dei suoi conti.

 

          In sede di replica e duplica orale le parti hanno ribadito le proprie posizioni, approfondendone alcuni aspetti.

 

          Esperita l’istruttoria, i contendenti hanno proceduto in data 21 ottobre 2016 alle arringhe finali con le quali si sono sostanzialmente confermati nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni. Il convenuto, per sua parte, si è detto disposto a versare all’attrice unicamente l’importo di fr. 3'369.90 pari a quanto riconosciutogli dal Ministero pubblico a titolo di risarcimento spese (cfr. verbale del 21 ottobre 2016, in fine; art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

 

                                  D.   Con decisione del 4 novembre 2016 il Pretore ha integralmente  accolto la petizione.

 

                                  E.   Con atto di appello del 16 dicembre 2016 il convenuto chiede, in via principale, di annullare il giudizio impugnato e di respingere integralmente la petizione, in via subordinata, di riformarlo nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 3'250.- “a cui vanno aggiunti CHF 22.40 per le fotocopie effettuate presso il Ministero Pubblico” e un “rimborso forfettario (…) del 3% sulla nota d ‘onorario pari quindi a CHF 97.50”, con protesta delle spese per i due gradi di giudizio. Per sua parte, l'attrice, con risposta 9 marzo 2017, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

                                         Con istanza processuale di data 21 marzo 2017 l’appellante postula, inoltre, l’assunzione quale nuova prova dello scritto di data 4 marzo 2017 del dott. T__________ con i relativi allegati mentre che l’appellata con osservazioni del 10 aprile 2017 vi si oppone.

 

E considerato,

 

 

in diritto:

 

                                   1.   Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

 

                                   2.   Preliminarmente va analizzata la questione a sapere se debba essere accolta l’istanza processuale del 21 marzo 2017 con cui  AP 1 chiede l’ammissione agli atti, ai sensi dell’art. 317 CPC, dello scritto di data 4 marzo 2017 del dott. T__________ con relativi allegati da cui emergerebbe che “__________ era già stata pagata da C__________ S.r.l. per la prestazione per la quale ha chiesto ed ottenuto la condanna dell’esponente (…)”. All’assunzione di tale mezzo di prova si oppone l’attrice.

                                         Giova al riguardo ricordare che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.

                                         In concreto, ciò non pare essere il caso ritenuto che l’appellante avrebbe potuto addurre tali documenti già ad inizio gennaio 2017, momento in cui è avvenuto il pagamento dell’onorario dovuto da C__________ Srl. AP 1 non spiega e non prova le ragioni che gli avrebbero impedito di entrare in possesso e di allegare queste informazioni in precedenza.

                                         Ad ogni buon conto, già ad un primo esame, i documenti allegati non paiono rilevanti per la presente causa in quanto essi attestano il pagamento della nota emessa dall’attrice a carico di C__________ Srl mentre che con la procedura qui in discussione l’attrice postula il pagamento delle prestazioni da lei effettuate nell’ambito del mandato di rappresentanza conferitole dal convenuto. Ne discende l’inammissibilità dei documenti prodotti.

 

                                         Pure inammissibile, in quanto palesemente tardiva, deve essere dichiarata la richiesta di ammissione agli atti dei documenti allegati all’atto di appello dall’appellante e a cui si è opposta l’appellata. Per quanto riguarda, in particolare, la produzione del decreto di abbandono datato 20 aprile 2016, si osserva che il Pretore aveva già negato, a ragione, la sua ammissione agli atti in occasione dell’udienza del 21 ottobre 2016 in quanto intempestivo.

 

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto accertato il conferimento di due mandati di patrocinio all’attrice (nella persona dell’avv. I__________) in relazione a questa vicenda che ha visto coinvolti, da un canto, la società C__________ Srl  e, dall’altro, AP 1. In particolare, il primo giudice ha sottolineato che la concessione di un mandato di rappresentanza all’attrice da parte del convenuto era comprovata, tra l’altro, dal verbale d’interrogatorio redatto innanzi alla Procuratrice pubblica __________ (doc. H) in cui l’avv. I__________ figurava quale difensore dell’imputato. In merito alle prestazioni effettuate dal legale, il Pretore ha ritenuto che vi fosse sostanziale corrispondenza tra le prestazioni dettagliate nella nota d’onorario tramessa al cliente e i documenti agli atti, così come con quanto affermato dal legale nel suo verbale d’interrogatorio del 21 ottobre 2016. Relativamente alla tariffa applicata dall’attrice, il giudice di prima sede ha considerato le dichiarazioni rese dall’avv. I__________ in sede di interrogatorio, secondo cui egli ne avrebbe discusso sia con il cliente che con l’avv. L__________, suo patrocinatore legale in Italia, credibili e confortate dal fatto che detta tariffa figurava nel dettaglio delle prestazioni inviate al cliente,  il quale nulla aveva  eccepito al riguardo, prima dell’avvio della presente causa. Alla luce di questi accertamenti, il Pretore ha giudicato le pretese attoree fondate mentre che ha ritenuto le obbiezioni sollevate dal convenuto inconsistenti e prive di supporto probatorio.  

 

                                   4.   Con l’appello AP 1 contesta, in maniera invero assai generica e confusa, il suo obbligo di saldare una parcella emessa per attività svolte a favore di una società avente piena autonomia patrimoniale, l’esosità della parcella stessa e la corretta esecuzione del mandato da parte del legale.        

 

                                   5.   Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza peraltro approfondire le tematiche sollevate. Problematica che concerne le argomentazioni addotte al paragrafo intitolato “Primo motivo d’appello” (cfr. appello, pag. 1 seg.) e, parzialmente, ai paragrafi “Secondo motivo d’appello” e “Terzo motivo d’appello” (cfr. appello, pag. 2 e 3). L’appello in esame si rivela in buona parte irricevibile e viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile.

 

                                   6.   Come accennato sopra, è irricevibile, in quanto non si confronta compiutamente con la motivazione pretorile, la prima contestazione appellatoria secondo cui non potrebbe essere posta a carico del convenuto l‘attività svolta dal legale a favore della società. Al riguardo, il Pretore ha, infatti, spiegato come siano stati conferiti due mandati distinti, uno che coinvolgeva C__________ Srl e l’altro  AP 1 personalmente, accertamento con cui l’appellante evita di confrontarsi. Diversamente da quanto cerca di sostenere l’appellante è in relazione a questo secondo mandato che l’attrice chiede, a ragione, il pagamento delle prestazioni effettuate.

 

                                   7.   L’appellante prosegue contestando l’ammontare della parcella che definisce “abnorme” e sostenendo che “al massimo poteva essergli liquidato l’importo di CHF 3.250 oltre le spese vive”, pari all’importo riconosciuto dalla Procuratrice pubblica a titolo di indennizzo nel decreto di abbandono del 28 aprile 2016. Sull’inammissibilità di detto decreto si è già detto in precedenza (consid. 2). Fatta questa premessa, è utile chiarire all’appellante che il regime tariffario e i criteri - restrittivi - utilizzati per stabilire l’indennizzo previsto dall’art. 429 lett. a CPP a favore dell’imputato da porsi a carico dello Stato nel caso di assoluzione o abbandono di un procedimento, non tornano applicabili al mandato tra avvocato e cliente così che le parti possono concordare, come nella fattispecie in esame, dei parametri di remunerazione differenti.

                                         Nel caso specifico, il Pretore ha ritenuto le dichiarazioni rese dall’avv. I__________ in sede di interrogatorio (cfr. verbale del 21 ottobre 2016, pag. 3 e segg.) circa l’accettazione della tariffa oraria da parte del cliente credibili e confortate dalle risultanze istruttorie. Questa valutazione merita di essere condivisa. A questo proposito vale la pena rilevare che AP 1 non ha mai contestato in maniera puntuale la veridicità di quanto dichiarato dal legale ma si è limitato a contestazioni di natura generica sostenendo, a torto, che “nessuna prova è data dell’accordo sull’onorario” (appello pag. 3). Inoltre, suffraga ulteriormente la tesi dell’attrice , la circostanza che, prima dell’avvio della presente causa da parte di __________ (ora: AO 1), AP 1 non ha eccepito alcunché in relazione alla tariffa applicata e questo benché la stessa fosse chiaramente indicata nel dettaglio della nota d’onorario trasmessagli (doc. N).  La censura non può pertanto trovare accoglimento.

                                          

                                   8.   Da ultimo, l’appellante solleva tutta una serie di lagnanze relative al preteso mancato adempimento del mandato da parte del legale che, a suo dire, “non fece il suo lavoro e si comportò in modo tutt’altro che corretto” (cfr. appello pag. 3 seg.). A prescindere dall’effettiva ricevibilità di tali argomentazioni, su cui sussistono seri dubbi, essendo le stesse state sollevate in maniera irrita solo in sede di appello e senza confrontarsi criticamente con la sentenza pretorile (cfr. consid. 5 ), esse devono comunque essere respinte nel merito in quanto prive di spessore e di qualsiasi supporto probatorio.

                                         Risulta, infatti, dagli atti che, malgrado sia stato sollecitato in tal senso dall’avv. I__________, AP 1 non ha trasmesso tempestivamente al proprio legale la documentazione complementare ritenuta necessaria dalla Procuratrice pubblica al fine di provare l’origine lecita dei fondi sequestrati (doc. H pag. 9, doc. 3 e 4), circostanza che, in concreto, ha impedito all’avvocato di inoltrare questi atti al Ministero pubblico prima della revoca del suo mandato di patrocinio (cfr. verbale del 21 ottobre 2016 cit., pag. 4). AP 1 è, pertanto, in palese malafede quando cerca di addossare le conseguenze delle proprie mancanze al proprio patrocinatore.

                                         Anche queste contestazioni vanno, pertanto, integralmente respinte in quanto prive di buon fondamento.

 

                                   9.   Alla luce di tutto quanto esposto, è a giusta ragione che il Pretore ha accolto la petizione e condannato il convenuto al pagamento delle prestazioni effettuate dall’attrice nell’ambito del mandato che questi le ha conferito. La sentenza di prima istanza va pertanto confermata.

 

                                10.   Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza dell’appellante. Non sono, invece, attribuite delle ripetibili all’appellata che si è difesa da sola e non ha fatto capo ad un patrocinatore esterno (non essendo in tal caso applicabile l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC; cfr. Rüegg, Basler Kommentar, n. 21 seg. ad art. 95 CPC; Sterchi, Berner Kommentar, n. 18 ad art. 95 CPC) e neppure un’indennità per inconvenienti, ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, non avendo la stessa provveduto a motivare una richiesta in tal senso (TF 22 ottobre 2013 4A_355/2013 consid. 4.2; II CCA 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

 

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 16 dicembre 2016 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1’500.-, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-   

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).