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Incarto n. 12.2016.217 |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.20 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 14 giugno 2006 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 AP 2
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con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 64'749.-, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2004, a titolo di risarcimento danni per occupazione e sfruttamento abusivo di beni immobili patriziali e per perdite di reddito, e quale rifusione di spese sostenute per il consumo d’acqua e delle spese legali;
domanda
parzialmente avversata dai convenuti, che hanno postulato l’accoglimento della
petizione limitatamente a fr. 6'229.-, e che il Pretore con decisione 23
novembre 2016 ha parzialmente accolto, condannando i convenuti in solido a
versare all’attore fr. 27'995.60 oltre interessi;
decisione
avverso la quale sono state inoltrate le due seguenti impugnative:
l’appello 24 dicembre 2016 (inc. n. 12.2016.216), con cui i convenuti hanno contestato il giudizio pretorile chiedendone
sostanzialmente la riforma nel senso di respingere integralmente la pretesa
dell’attore,
e il reclamo 24 dicembre 2016 (inc. n.
12.2016.217), con cui i convenuti hanno chiesto la riforma dei dispositivi di
primo grado sulle spese e sulle ripetibili;
mentre l’attore, con risposta all’appello 1° febbraio 2017, rispettivamente con risposta al reclamo di medesima data, ha chiesto che entrambi i rimedi giuridici siano dichiarati irricevibili, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 7 aprile 1988 AP 1 e il AO 1 hanno stipulato un contratto di affitto agricolo con oggetto un’intera azienda e i relativi stabili situati nel Comune di C (fondi agricoli peraltro già in precedenza gestiti dal medesimo contadino sin dal 1961). Il contratto, in un primo tempo disdetto dal AO 1 per il 31 dicembre 1996 (doc. Q) è in seguito stato prorogato fino al 31 dicembre 2002, senza nessuna ulteriore possibilità di protrazione e per un canone di affitto di fr. 25'000.- annui, sulla base di un accordo transattivo raggiunto tra le parti nella procedura di contestazione della disdetta e di richiesta di protrazione del contratto (inc. DI.96.37 della Pretura del Distretto di Riviera).
B. In
relazione alla costruzione di una nuova stalla, i cui lavori di
edificazione sono stati avviati nel 1995 da parte del AO 1 proprietario
(intenzionato ad adeguare l’azienda alle esigenze legali in materia d’igiene e
protezione degli animali), sono sorte contestazioni da parte dell’affittuario,
sia sulle scelte imposte dai preposti uffici del Cantone, sia per asseriti
ritardi, disagi e difetti della stalla che gli avrebbero causato perdite
aziendali e danni di cui ha preteso il risarcimento. Tra le parti sono sorti
vari contenziosi, che qui non occorre riepilogare, sfociati in una causa
promossa il 10 luglio 1998 da AP 1 nei confronti del AO 1, chiedente il
pagamento di complessivi fr. 81'797.- oltre interessi a titolo di risarcimento
dei danni asseritamente subiti a causa di difetti di costruzione insiti nella
nuova stalla, protrattasi fino al 2016 (inc. OA.1998.31 della Pretura del
Distretto di Riviera e sentenza IICCA 3 febbraio 2017 inc. n 12.2016.188).
C. Preso atto della
mancata riconsegna del bene alla fine del periodo di affitto convenuto,
scadente il 31 dicembre 2002, con istanza 25 febbraio 2003 il AO 1 si è rivolto
alla Pretura del Distretto di Riviera ottenendo l’ordine di sfratto,
procrastinato a fine 2003 per accordo giudiziale (inc. DI.2003.26, doc. C). La
mancata riconsegna del bene entro tale termine ha comportato una denuncia
penale per disobbedienza a decisioni dell’autorità (art. 292 CPC) sfociata
nella condanna di AP 1 (decreto d’accusa 28 gennaio 2004, doc. G e H).
Solo il 22 febbraio 2006, dopo una serie di vicissitudini che non occorre
illustrare, AP 1 e AP 2 hanno liberato l’abitazione e il AO 1 ha potuto nuovamente
disporre dei beni immobili di sua proprietà e avviare una procedura di messa a
concorso dell’affitto dell’azienda agricola in questione. Ciò nonostante,
ancora nel corso di tutto l’anno 2006 e dei primi mesi del 2007 è continuato un
contenzioso tra le parti a seguito della mancata liberazione di alcune esigue
superfici aziendali, utilizzate ancora periodicamente da AP 1 e AP 2 per il
pascolo di bovini e equini, a loro dire sulla base di successivi accordi
intervenuti con un rappresentante dell’ente patriziale (inc. DI.2003.26).
D. Con petizione del 14
giugno 2006 il AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Riviera postulando
la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 64'749.-, oltre interessi al 5%
dal 1° gennaio 2004, a titolo di risarcimento danni e quale rifusione di spese da
lui sostenute.
In sostanza l’attore ha esposto le circostanze e i tempi della riconsegna delle
sue proprietà, chiedendo un’indennità per occupazione riferita agli anni 2004 e
2005 (calcolata sulla base di un affitto annuo di fr. 26'300.-), il
risarcimento della perdita di fitto per l’anno 2006 (parziale), il rimborso
della spesa per il consumo d’acqua e la rifusione dei costi legali sostenuti.
Con risposta 25 settembre 2006 i convenuti si sono parzialmente opposti alla
domanda, chiedendo una riduzione del risarcimento a soli fr. 6'229.-, pari ad
uno scoperto di pigione (già dedotte altre contro pretese) e al consumo di
acqua potabile per il solo anno 2005.
Con replica 31 ottobre 2006 e duplica 7 dicembre 2006 le parti hanno
sostanzialmente confermato le proprie argomentazioni.
Esperita l’istruttoria, solo l’attore ha formulato conclusioni scritte il 31
gennaio 2014 riconfermando le precedenti tesi e domande.
E. Statuendo con
decisione 23 novembre 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
condannando i convenuti in solido a versare all’attore fr. 27'995.60, oltre
interessi dal 1° gennaio 2004, ponendo altresì la tassa di giustizia di fr.
1'000.- e le spese di fr. 772.50 a carico delle parti secondo la rispettiva
soccombenza e condannando l’attore a versare ai convenuti un’indennità per
ripetibili ridotte.
F. Contro la decisione
pretorile sono stati presentati due separati rimedi giuridici, entrambi recanti
la data del 24 dicembre 2016.
Con un memoriale denominato “appello” (inc. n. 12.2016.216), avversato
dall’attore con risposta 1° febbraio 2017, i convenuti hanno contestato il
giudizio pretorile chiedendone sostanzialmente la riforma nel senso di
respingere integralmente la pretesa dell’attore.
Con un allegato denominato “reclamo” (inc. n. 12.2016.217), avversato dall’attore con risposta 1° febbraio 2017, i convenuti hanno invece chiesto l’annullamento della decisione pretorile e di conseguenza la riforma dei dispositivi di primo grado sulle spese e sulle ripetibili.
Considerato
in diritto:
sull’appello 24
dicembre 2016
1. Rievocate le vicende che hanno contraddistinto anni di vertenze tra le
parti, il Pretore ha dapprima rilevato come l’azienda oggetto del contratto
d’affitto tra l’attore e AP 1 fosse stata gestita da questi assieme alla figlia
AP 2.
Preso atto come al termine del contratto di affitto i fondi non siano stati riconsegnati,
perlomeno fino a fine aprile 2006, il primo giudice ha ritenuto che, alla luce
delle circostanze, fosse da escludere il diritto del proprietario a ottenere un
risarcimento per il periodo posteriore a tale data.
Definito l’ammontare dell’indennità sulla base del fitto corrispondente,
dedotti gli acconti versati, per un saldo complessivo scoperto di fr.
18'704.60, il Pretore ha pure riconosciuto un rimborso di fr. 2'000.- per il
consumo d’acqua e la somma di fr. 7'291.- a titolo di risarcimento per le spese
legali preprocessuali.
Accertato il vincolo di solidarietà tra debitori, il primo giudice ha quindi
condannato i convenuti al pagamento di complessivi fr. 27'995.60, ripartendo le
spese processuali secondo la soccombenza e riconoscendo a quest’ultimi
un’indennità per ripetibili parziali.
2. Gli appellanti si dolgono del giudizio pretorile e, come si vedrà in
seguito con riferimento alla ricevibilità, formulano solo marginalmente
critiche e lamentele indirizzate all’operato e alla conclusione del primo
giudice.
2.1.
Anzitutto essi invocano la circostanza di non aver potuto far capo all’ausilio
di un patrocinatore, siccome il loro precedente rappresentante legale è nel
frattempo deceduto.
L’osservazione rimane priva di conseguenza. Infatti, il decesso dell’avvocato
risale al mese di maggio 2016, ciò che esclude trattarsi di una situazione
d’urgenza e gli appellanti non hanno peraltro dimostrato di aver profuso i
necessari sforzi per porvi rimedio senza esito. Malgrado l’invocata situazione
personale, con riferimento all’età e allo stato di salute, non ci sono elementi
concreti che facciano dubitare della capacità degli appellanti di procedere con
atti propri e non risultano adempiuti i requisiti per sopperire in questa sede
all’assenza di un rappresentante ai sensi dell’art. 69 CPC.
2.2.
Il testo prodotto, pur con le carenze di cui si dirà in seguito, non appare
viziato dal punto di vista della comprensibilità o prolisso e non necessita
pertanto di essere sanato ai sensi dell’art. 132 CPC. Non merita accoglimento
la critica espressa dall’appellato che valuta le censure di appello come “scritte
in un italiano inintelligibile” (risposta all’appello, pag. 2 n. 1).
2.3.
Gli appellanti producono una serie di documenti che, con la sola eccezione dei
doc. B e C, risalgono a periodi precedenti il giudizio (anni dal 1998 al 2008)
e la cui invocazione quali prove in questa sede risulta pertanto manifestamenti
tardiva, tenuto conto come l’istruttoria si sia conclusa nel novembre 2013
(atto XV). Per questi, così come per i doc. A e B (scritti recenti della
Sezione Agricoltura riferiti a circostanze dell’anno 2006), prodotti senza
alcuna indicazione relativa alla loro attinenza e rilevanza con l’oggetto della
causa, non sono adempiuti i requisiti dell’art. 317 cpv. 1 CPC, ciò che
impedisce di prenderli in considerazione ai fini del giudizio.
3. Con l’appello possono
essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei
fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC);
l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma
perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui
interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione
impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe
errata e con ciò da riformare (decisione del TF 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011
consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n.
12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc.
12.2011.119; Reetz/Theiler, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 36 ad art. 311;
ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad
art. 311); inammissibile per insufficiente motivazione è l’appello che contiene
critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia semplicemente a quanto
già esposto in prima sede (decisione del TF 4A_290/2014 del 1° settembre 2014
consid. 3.3).
4. Nel caso concreto gli
appellanti presentano un testo di appello articolato e assai complesso con il
quale espongono una serie di considerazioni, senza un puntuale confronto con il
giudizio impugnato, omettendo concretamente un’adeguata e specifica
contestazione delle tesi del Pretore.
Sostanzialmente essi insistono nel riproporre semplici circostanze di fatto,
esposte peraltro in modo del tutto soggettivo. Queste, in buona parte,
riguardano questioni che esulano dal quadro fattuale posto alla base del
giudizio contestato e attengono piuttosto alle numerose procedure civili e
amministrative che hanno costellato nell’arco di decenni la relazione
contrattuale tra le parti, con particolare riferimento alle divergenze di
vedute e ai reciproci rimproveri in relazione all’edificazione di una nuova
stalla, ai suoi difetti e alle conseguenze che ne sarebbero derivate
sull’attività aziendale e sulla vita degli affittuari.
Tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello
per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv.
1 CPC.
5. A
prescindere dalla questione della ricevibilità, nella misura in cui si volesse
dedurre dalle varie considerazioni perlomeno una critica al Pretore per aver
considerato abusiva l’occupazione della proprietà patriziale, la censura
sarebbe comunque destinata all’insuccesso.
Correttamente il Pretore ha infatti dedotto che gli appellanti, affittuari,
erano tenuti alla riconsegna dell’insieme dei beni affittati entro la fine
dell’anno 2003. A supporto di tale conclusione vi è l’esito della procedura
giudiziaria di sfratto e del procedimento penale che ha portato a una condanna
di AP 1 (cfr. consid. C). Per non dire del ricorso alla forza pubblica resosi
necessario per ottenere la riconsegna dei fondi, non senza ulteriori interventi
di autorità cantonali e comunali per l’esecuzione effettiva dello sfratto e la
riconsegna di tutti i fondi (cfr. sentenza, pag. 6 consid. G e doc. I, L, M e
T).
6. Pure
infondata è la generica critica al Pretore in merito alla quantificazione del
danno subito dall’attore. Il primo giudice ha correttamente calcolato
l’ammontare del risarcimento per l’occupazione illecita della proprietà
assumendo quale parametro di riferimento l’affitto agricolo, così come
calcolato dalla competente Sezione dell’agricoltura in fr. 18'050.- annui
(decisione 11 aprile 2006, doc. NN1), corrispondente a quanto avrebbe
potenzialmente potuto ricavare il proprietario una volta rientrato in possesso
dei beni e riconcessi gli stessi in affitto ad altro contadino. Correttamente
il Pretore ha poi dedotto da tale somma quanto già pagato dagli affittuari a
questo titolo (cfr. sentenza, pag. 20, consid. 6.2).
Abbondanzialmente va altresì rilevato come il rimprovero al giudizio del
Pretore sarebbe in ogni caso da respingere perlomeno nella misura in cui gli
stessi convenuti avevano parzialmente riconosciuto il fondamento della pretesa
con la risposta di causa, ovvero per fr. 6'229.- a titolo di pigioni
scoperte e consumo di acqua potabile (cfr. risposta, pag. 4), come
correttamente ritenuto dal primo giudice .
Gli appellanti fondano inoltre la loro richiesta sull’erronea convinzione di
poter richiedere a questa Camera di ignorare le risultanze degli accertamenti
posti alla base del giudizio pretorile e di eseguire una serie di accertamenti e
valutazioni su pretesi rapporti di dare e avere tra le parti, su questioni
relative ai pagamenti diretti percepiti o ai contingenti lattieri ai sensi della
legislazione sull’agricoltura, o su altre circostanze irrilevanti.
7. Medesima conclusione si
impone pure in merito alla critica al Pretore per aver considerato AP 2
debitrice solidale. La conclusione pretorile al riguardo è infatti corretta
alla luce delle norme di legge, della dottrina e giurisprudenza ampiamente
citate nel giudizio (cfr. sentenza, pag. 24 e 25 consid. 8.3 e 8.4). Non merita
accoglimento la lamentela dell’appellante AP 2 che pretende di non essersi
potuta difendere in modo adeguato su questo aspetto della solidarietà. La tesi
è del tutto infondata se solo si considera la formale partecipazione agli atti
di causa e la sua presenza fisica alle udienze, con entrambi i convenuti
patrocinati dal medesimo avvocato.
8. Ne consegue che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano validamente criticati con l’appello, che va pertanto considerato irricevibile, prima ancora che infondato, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata.
sul reclamo 24
dicembre 2016
9. Nel prosieguo della sua decisione il Pretore,
dopo aver concluso per l’accoglimento parziale della petizione, ha suddiviso
secondo il rispettivo grado di soccombenza le spese processuali e riconosciuto
ripetibili parziali ai convenuti, quantificate in fr. 906.50.
10. La
decisione sulle spese giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese
processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale
(art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile con la sentenza finale mediante
appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso
di quest’ultima - com’è pacificamente il caso nella fattispecie - è di almeno
fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o con reclamo se il suo
valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC). Giusta
l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese giudiziarie è impugnato in
modo indipendente è tuttavia dato solo il rimedio del reclamo, e ciò a
prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata con appello
o reclamo (cfr. Trezzini,
Commentario pratico al CPC, 2ª ed., p. 565).
Nel caso di specie, visto che il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili
può essere considerato impugnato dai convenuti assieme al dispositivo sul
merito, questi ultimi non avevano la necessità di inoltrare sul tema un “reclamo”
separato, potendo senz’altro far valere le loro rimostranze nell’ambito
dell’appello.
In linea di principio nulla osta a che quel “reclamo” sia convertito in
appello, fermo restando l’esigenza di adempimento di tutte le condizioni
formali (cfr. II CCA 5 marzo 2018 inc. n. 12.2015.215/216, 19 agosto 2013 inc.
n. 12.2013.115 con riferimento a Kunz,
in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, n.
45 vor art. 308 segg. CPC, secondo cui in tal caso si tratterebbe più che altro
di un’erronea designazione del rimedio di diritto rettificabile d’ufficio; cfr.
pure I CCA 23 settembre 2013 inc. n. 11.2012.66, 23 aprile 2015 inc. n.
11.2012.70).
Sennonché, con il loro reclamo i convenuti si sono
limitati a rinviare agli argomenti esposti con l’appello di merito e a
contestare una loro responsabilità per i lunghi tempi di evasione della causa,
concludendo con la richiesta di annullamento della decisione pretorile e una
conseguente riforma del dispositivo su spese processuali e ripetibili.
La censura dev’essere quindi disattesa, risultando manifestamente
irricevibile. I convenuti, venendo meno al loro obbligo di motivazione (art.
311 cpv. 1 CPC), non si sono in effetti confrontati con l’argomentazione del
giudice di prime cure in merito alla quantificazione e alla ripartizione
proporzionale al rispettivo grado di soccombenza, limitandosi sostanzialmente a
invocare un’attribuzione a carico esclusivo dell’attore quale conseguenza del
respingimento totale della sua pretesa.
Ne discende che il giudizio pretorile sulle spese e sulle ripetibili merita
conferma.
conclusione
11. Alla luce di quanto precede, l’appello (appello e “reclamo”)
dei convenuti è dichiarato irricevibile.
Le spese giudiziarie di questa sede, calcolate sulla base di un valore litigioso
di fr. 27'995.60, determinante ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate
in conformità dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria
(LTG), ridotte a soli fr. 1'000.- per tener conto delle particolari
circostanze. Gli appellanti rifonderanno alla controparte una congrua indennità
per ripetibili.
Per questi motivi,
decide:
1. L'appello
(appello e “reclamo”) 24 dicembre 2016 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico degli
appellanti in solido, che rifonderanno all’appellato, con analogo vincolo di
solidarietà, fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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-; -; -.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).