Incarto n.
12.2016.26

Lugano

22 maggio 2017/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

A. Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliera:

Federspiel Peer

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2015.124 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14 aprile 2015 da

 

 

 AP 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

rappr. dall’  RA 2 

 

 

 

 

 

 

con cui l’attore chiede, in via principale, che venga accertata la sua proprietà dell’importo di fr. 19'000.- depositato da __________ Assicurazioni presso la Pretura di Lugano, sezione 3, e lo svincolo di detto importo in suo favore, in via subordinata, la condanna della controparte al pagamento in suo favore di fr. 19'000.- con versamento da parte della Pretura di detto importo,

 

richieste avversate dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore con sentenza del 24 dicembre 2015 ha respinto per intervenuta compensazione,

 

appellante l’attore con atto di appello del 29 gennaio 2016 redatto in lingua tedesca e poi tradotto in lingua italiana e ritrasmesso a questa Camera in data 9 marzo 2016, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili,

 

mentre la convenuta con risposta del 15 dicembre 2016 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,

 

preso atto che le parti hanno in seguito inoltrato un allegato di replica spontanea (la parte attrice in data 2 gennaio 2017), rispettivamente di duplica spontanea (la parte convenuta il 10 febbraio 2017),

 

richiamata la decisione del 15 settembre 2016, con cui questa Camera ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio presentata dall’appellante (inc. 12.2016.44),

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Dalla costituzione e sino al 26 aprile 2010, AP 1 è stato proprietario della PPP n. 6763, pari a 86/000, così come di 4/14 della PPP n. 6766, pari a 14/000, del fondo base part. __________ RFD di __________, sul quale sorge il “Condominio AO 1”, con diritto esclusivo sull'appartamento n. 15 al secondo piano e su un locale al primo piano recante il numero 18. Nel lungo periodo in cui AP 1 è stato proprietario delle suddette PPP i rapporti con la Comunione dei comproprietari si sono sempre rivelati difficili. Da un lato, la Comunione dei comproprietari ha avviato numerose procedure nei confronti di AP 1 per ottenere il pagamento di contributi condominiali arretrati e l’iscrizione di ipoteche legali volte a garantire tali crediti. Dal canto suo, il condomino si è sempre opposto alla modifica, decisa nel 1985 dai comproprietari, della chiave di riparto per determinare la quota parte di spese a suo carico, professandosi altresì creditore nei confronti della AO 1 di anticipi asseritamente versati in eccedenza.

 

B.   In particolare, nel 1998 e nel 2000 la AO 1 ha avviato nei confronti di AP 1 due cause, poi congiunte, tendenti ad ottenere il pagamento da parte di quest’ultimo delle spese condominiali arretrate per gli anni dal 1993 al 1998 (cfr. inc. OA.1998.897 e OA.2000.351). In esito a queste procedure AP 1 è stato condannato a versare alla AO 1 fr. 31'423.10, oltre interessi, nell’ambito della pretesa di cui all’incarto OA.2000.351, e fr. 15'195.10, oltre interessi, in relazione alla pretesa di cui all’incarto OA.1998.897.

 

C.      In data 15 aprile 1999 l’appartamento di proprietà di AP 1 ha subito dei danni da infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto condominiale. Il danno, coperto dalla polizza assicurativa contratta dalla AO 1 con la __________ Assicurazioni (di seguito: __________), è stato quantificato in complessivi fr. 19'521.60 (doc. E).                                           In relazione a questo evento, la __________ e la AO 1 hanno sottoscritto un accordo di liquidazione per l’importo di fr. 19'000.- con la precisazione che la somma sarebbe stata “da depositare presso la Pretura di Lugano - Distretto 3 - “ (doc. D).  Come pattuito, in data 17 gennaio 2002 la __________ ha quindi provveduto, nell’ambito delle procedure di cui agli inc. OA.1998.897 e OA.2000.351, a depositare in Pretura la somma di fr. 19'000.-, a valere quale liquidazione di detto sinistro, senza indicare il beneficiario del deposito (cfr. attestazione della Cancelleria Centrale della Pretura del 4 febbraio 2002, inc. OA.1998.897).

 

                                  D.   Previo tentativo di conciliazione (CM.2014.651), il 14 aprile 2015 AP 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 3, una petizione con cui ha chiesto, in via principale, di accertare che l’importo di fr. 19'000.- depositato in data 17 gennaio 2002 dalla __________ fosse di sua pertinenza e di conseguenza disporre il pagamento nelle sue mani di detta somma; in via subordinata, che la AO 1  fosse condannata al pagamento di fr. 19'000.- a liquidazione del danno d’acqua subito nel 1999, oltre interessi del 5% dal 15 ottobre 2014, da versare tramite pagamento da parte della Pretura di detto importo. In breve, egli ha sostenuto che l‘importo versato dall’assicurazione sarebbe inequivocabilmente stato destinato alla copertura del danno subito dal suo appartamento, che trattandosi di un’assicurazione stipulata per legge dal condominio nell’interesse di tutti i condomini, ciascun condomino danneggiato sarebbe titolare di un diritto proprio e di un’azione diretta verso l’assicuratore giusta l’art. 17 cpv. 1 LCA; nella denegata ipotesi che non si volesse seguire questa argomentazione, la somma depositata sarebbe comunque da versare nelle sue mani, stante l’obbligo legale del condominio di rispondere nei suoi confronti del danno generato da parti comuni dell’immobile.

 

E.   La convenuta si è opposta alla petizione contestando la pretesa creditoria dell’attore. In sintesi, essa ha presentato un estratto conto dei contributi maturati nei confronti di AP 1 dal 2001 al 2014, attestante un saldo debitore di fr. 168'452.17 (doc. 1). Al riguardo essa ha argomentato che, nonostante le ripetute contestazioni in merito alla chiave di riparto adottata, AP 1 non avrebbe mai impugnato le decisioni assembleari in occasione delle quali sarebbero stati approvati i conti e la ripartizione delle spese fra i condomini, ragion per cui ora egli non potrebbe più contestarle. Essa ha inoltre fatto valere che l’importo di CHF 19'000.- dovuto a AP 1 sarebbe stato compensato nel 2006 con somme dovute dall’attore alla AO 1 per contributi condominiali scoperti. A detta della stessa, l’attore non avrebbe comunque alcun diritto al pagamento dell’importo depositato, poiché tale somma sarebbe di spettanza della AO 1, stipulante ed unica assicurata, e da compensare con i crediti allegati di cui al doc. 1. La convenuta non ha per contro formulato conclusioni riguardo allo svincolo in suo favore della somma depositata.

 

AP 1 ha quindi presentato una replica spontanea con la quale ha ribadito le proprie argomentazioni approfondendo alcuni aspetti. In particolare, egli ha sostenuto che non sarebbe stato necessario contestare le decisioni assembleari in quanto la ICCA avrebbe accertato l’illegittimità della chiave di ripartizione stabilita dal Condominio. Egli ha contestato la legittimità della compensazione a cui si è opposto e ha affermato di vantare a sua volta un importante credito nei confronti della convenuta.

 

                                         All’udienza del 23 giugno 2015 la convenuta ha prodotto un memoriale di duplica spontanea con cui ha contestato i crediti vantati dalla controparte.

 

                                  F.   Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale. Nei propri allegati conclusivi le stesse hanno confermato le proprie antitetiche posizioni.

 

                                   G.  Statuendo con sentenza del 24 dicembre 2015 il Pretore ha respinto la petizione per intervenuta compensazione dell’importo richiesto.

 

H.   Con atto di appello di data 29 gennaio 2016 redatto in lingua tedesca e poi ritrasmesso a questa Camera tradotto in lingua italiana in data 9 marzo 2016, nel rispetto del termine assegnato, AP 1  chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili, nonché la concessione del gratuito patrocinio con nomina di un avvocato di ufficio.

       Con risposta all’appello del 15 dicembre 2016 la AO 1 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

       In data 2 gennaio 2017 il patrocinatore di parte attrice ha inoltrato un allegato di replica spontanea e in data 10 febbraio 2017 il legale di parte convenuta ha trasmesso a sua volta una duplica spontanea.

 

Si ricorda che con decisione del 15 settembre 2016 questa Camera ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio presentata dall’appellante con contestuale nomina di un patrocinatore d’ufficio (inc. 12.2016.44).

 

 

E considerato

 

in diritto:

 

 

1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura dinanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2.Pur essendo pacifica l'ammissibilità di allegati spontanei delle parti in tutte le procedure, anche senza autorizzazioni specifiche (DTF 133 I 98 consid. 2.1, 137 I 195 consid. 2.3.1, 138 III 252 consid. 2.1 e 2.2; TF 4 aprile 2012 4A_334/2011 consid. 3.3; II CCA 28 giugno 2013 inc. n. 12.2012.209, 13 agosto 2013 inc. n. 12.2011.187, 7 ottobre 2014 inc. n. 12.2011.214, 12 aprile 2015 inc. n. 12.2012.39), la dottrina ammette la possibilità di replica e duplica spontanea in appello unicamente entro un breve periodo di tempo (Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi, Commentario CPC, p. 104), fermo restando che il Tribunale federale ha in particolare ritenuto eccessivo un periodo di 18 giorni (Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi, op. cit., nota 176 a p. 104 con rinvio a TF 8 dicembre 2009 4A_446/2009 consid. 1.3).

                                         Nel caso concreto, la risposta all’appello della convenuta è stata intimata da questa Camera all’attore in data 16 dicembre 2016 ed è pertanto pervenuta allo stesso al più presto il giorno successivo. In considerazione della citata giurisprudenza federale e tenuto conto anche della problematica legata alle ferie giudiziarie, sulla quale l’Alta Corte non si è nello specifico ancora espressa, la replica spontanea dell’attore consegnata brevi manu a questa Camera in 2 gennaio 2017 può essere ritenuta ancora tempestiva.

                                         Tardiva pare invece la duplica spontanea tramessa dalla Comunione dei comproprietari del AO 1. Nello specifico infatti, la replica spontanea dell’appellante è stata inoltrata alla controparte in data 10 gennaio 2017, anche volendo considerare un (ipotetico) periodo di giacenza di 7 giorni, l’allegato di duplica spontanea inoltrato a questa Camera in data 10 febbraio 2017 (cfr. timbro postale sulla busta allegata all’atto) non può essere ritenuto tempestivo e non può così essere considerato in questo giudizio (II CCA 12 marzo 2013 inc. n. 12.2011.92). Ciò detto, si osserva che l’allegato di duplica non contiene per altro novità di rilievo.

 

3.AP 1 allega all’appello una serie di documenti; in relazione agli stessi egli non formula però alcuna specifica richiesta di acquisizione. L’appellante non solo non fa alcun riferimento esplicito all’art. 317 CPC ma neppure spiega le ragioni per cui questi documenti dovrebbero ora essere assunti e perché gli stessi non avrebbero potuto essere prodotti già in prima sede, ritenuto che, ad eccezione dello scambio di scritti tra l’appellante medesimo e il suo precedente patrocinatore, gli altri documenti sono antecedenti all’emissione della petizione. La convenuta si oppone alla loro assunzione.

                                        Con ogni evidenza, cosi stando le cose, i presupposti dell’art. 317 CPC non risultano adempiuti, ragion per cui predetti documenti non possono essere ammessi nella presente causa.

A titolo abbondanziale, si osserva inoltre che il contenuto dello scambio di corrispondenza tra il precedente legale e il qui appellante si rivela marginale ai fini del presente giudizio.

 

4.Per quanto oggetto di appello, nella sentenza qui impugnata, il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha analizzato la richiesta avanzata in via principale da AP 1, respingendola. In particolare, il magistrato ha negato che l’attore potesse vantare un credito diretto verso la __________ e, di riflesso, sulla prestazione assicurativa da essa depositata in Pretura. Il primo giudice ha spiegato, infatti, che l’assicurazione stipulata dalla AO 1 sull’immobile non può essere considerata quale assicurazione per conto altrui ex art. 17 LCA ma va intesa quale assicurazione RC contro terzi ai sensi degli art 48 e segg. LCA. Il condomino danneggiato, in concreto AP 1,  va considerato quale terzo ai sensi dell’art. 58 CO e la sua pretesa risarcitoria deve pertanto essere diretta contro la Comunione.

                                         In seguito, il Pretore ha affrontato la domanda condannatoria avanzata dall’attore in via subordinata. Accertato il diritto di AP 1 al pagamento da parte della convenuta dell’indennità depositata, il magistrato ha analizzato la questione dell’eventuale compensazione di tale credito.

                                         Il giudice di prime cure, “sulla base dei richiami ammessi” nel procedimento e in particolare della decisione di data 31 maggio 2007 della ICCA che ha ritenuto l’attore debitore nei confronti della AO 1 di fr. 15'195.10 oltre interessi, e della sentenza di data 4 settembre 2003 del Pretore di Lugano, sezione 3, poi confermata dalla ICCA e quindi dal Tribunale federale in data 14 gennaio 2008, che condannava lo stesso al pagamento di fr. 31'423.10 oltre interessi, ha ritenuto comprovata l’esistenza di crediti della AO 1 nei confronti di AP 1 per almeno fr. 100'000.- (cfr. sentenza impugnata pag. 8). Secondo il magistrato pur considerando il pagamento di fr. 67'942.30 di cui al doc. P, resterebbe un saldo a carico di AP 1 di almeno fr 30'000.-.   

                                         Il Pretore “tenuto conto dei reciproci e scaduti obblighi di pagamento” ha quindi accolto l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta ed ha respinto la petizione.

 

5.Con l’appello AP 1, in quel momento non patrocinato, censura la decisione pretorile nella misura in cui ammette l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta. Egli sostiene, in maniera invero un po’ confusa, che le pretese addotte dalla  AO 1 non siano sufficientemente comprovate e che la dichiarazione di compensazione non sia sufficientemente chiara e precisa. Nel contempo egli rimprovera al Pretore di non aver considerato i crediti da lui vantati come pure di averli ritenuti non sufficientemente documentati.  

Argomentazioni queste che il patrocinatore d’ufficio nominato da questa Camera ha poi meglio sviluppato nell’allegato di replica spontanea.  

 

6.Preliminarmente è necessario ricordare che la procedura oggetto della presente causa seppur semplificata è retta dal principio attitatorio e dispositivo, quand’anche smussato dall’obbligo d’interpello qualificato previsto dall’art. 247 cpv. 1 CPC. Ne consegue, tra l’altro, che il giudice non potrà far capo alla raccolta di prove d’ufficio, riservata dall’art. 153 cpv. 1 CPC ai procedimenti retti dal principio inquisitorio, né potrà considerare fattispecie emerse in corso d’istruttoria e che nessuna delle parti ha ritualmente allegato in causa (cfr. Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi, op. cit., pag. 1094 seg. con riferimenti). La responsabilità primaria del processo resta alle parti a cui incombe l’onere di allegazione e contestazione che deve inoltre essere adempiuto in modo processualmente conforme. L’interpello, quand’anche nella sua forma qualificata, non legittima il giudice a sostituirsi alle parti né deve spingere lo stesso a suggerire ai contendenti gli argomenti da allegare o gli atti da intraprendere per poter vincere la causa (cfr. anche sentenza DTF 142 III 464 consid. 4.3; Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi, op. cit., pag. 130 seg. e 1094 seg.).

 

7.Con l’appello e la replica spontanea l’appellante contesta, di fatto, la validità della dichiarazione di compensazione che ritiene non sufficientemente chiara e precisa e pertanto non conforme ai dettami di cui agli art. 120 segg. CO.

Egli rimprovera, inoltre, al Pretore un’errata applicazione del diritto per non avere considerato retroattivamente gli effetti della compensazione. L’appellante sostiene infatti che, nella denegata ipotesi in cui il giudice volesse ritenere valida la dichiarazione di compensazione, gli effetti della stessa andrebbero valutati retroattivamente e fatti risalire al momento dell’esigibilità degli asseriti crediti posti in compensazione ovvero al 1997, pertanto, prescindendo dal sommare ai crediti la quasi totalità degli interessi moratori. Ne conseguirebbe che il pagamento effettuato da AP 1 avrebbe estinto i crediti posti in compensazione dal Pretore.

 

7.1.   L’art. 120 CO prevede che se due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse può compensare il proprio debito col proprio credito, purché i due crediti siano scaduti (cpv. 1). Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato (cpv. 2). La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra parte, suscettibile di essere adempito (cfr. sentenza TF del 16 luglio 2012 inc. 4A_27/2012, consid. 5.4.1 e riferimenti). In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (v. Jeandin, Commentaire Romand, CO I, n. 11 ad art. 120 CO; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 81 ad art. 120 CO; Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, 2012, n. 8 ad art. 120 CO).
Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare (v. anche Aepli, Zürcher Kommentar, Zurigo 1991, n. 63 ad art. 124 CO) e che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti (v. Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, Berna 2012, n. 17 ad art 124 CO). Nondimeno essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile.

                                         L'art. 124 cpv. 2 CO stabilisce che la compensazione, dichiarata in tale modo, estingue i rispettivi crediti nel momento stesso in cui sono divenuti vicendevolmente compensabili. L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge anche gli accessori del credito. Pertanto, a partire dal momento in cui si produce, non sono più dovuti interessi di mora (sentenze TF inc. 4A_285/2011 del 1° settembre 2011 consid. 3.1; inc. 4A_475/2008 dell'8 gennaio 2009 consid. 3.3 e rif.).

 

7.2.   Risulta dagli atti che con le osservazioni del 18 maggio 2015 la convenuta si è opposta alle richieste di AP 1 e ha manifestato la sua intenzione di compensare l’importo di fr. 19'000.- dovuto allo stesso con (asseriti) crediti della AO 1 nei confronti dell’attore; a questo fine essa ha allegato una lista di pendenze da cui risulterebbero a carico dell’attore arretrati per contributi condominiali per fr. 168'452.17 (doc. 1, erroneamente indicato nella sentenza impugnata quale doc. A). Come rettamente rilevato dal Pretore, questo lista non indica però con chiarezza a quali crediti essa farebbe riferimento ed è priva di giustificativi, ragion per cui essa non può essere presa in considerazione per ammettere un’eventuale compensazione.

Nel prosieguo della sentenza, però, il Pretore, in maniera invero sorprendente, facendo riferimento ai “(…) richiami ammessi in questo procedimento” (cfr. sentenza impugnata pag. 7) ha ritenuto provata l’esistenza di due crediti per contributi condominiali della AO 1 nei confronti di AP 1 e li ha posti in compensazione. Più nel dettaglio, il magistrato sulla base di due sentenze estrapolate dagli incarti richiamati ha ritenuto provati dei crediti della AO 1 avverso il condomino per complessivi fr. 46’618.20 (fr. 15'195.10 + fr. 31'423.10) oltre interessi, per un importo totale - stando ai calcoli del magistrato - eccedente fr. 100'000.-. Il Pretore, dopo aver dedotto i versamenti comprovati effettuati da AP 1 ha ritenuto sussitesse ancora un credito della AO 1 di “oltre CHF 30'000.-” per cui ha ammesso la compensazione (cfr. sentenza impugnata pag. 9). 

Già a prima vista la motivazione pretorile e il modus operandi seguito dal primo giudice suscitano perplessità in quanto paiono andare al di là di quanto allegato e postulato dalla parte. Dagli atti non risulta, infatti, che la convenuta abbia avanzato una simile richiesta in relazione agli incarti richiamati e ai crediti deducibili dagli stessi.

Nelle osservazioni del 18 maggio 2015 essa si è infatti limitata ad indicare “A titolo prudenziale, si richiamano da codesta lodevole Pretura tutti gli incarti che negli anni hanno diviso il signor AP 1 e la AO 1 e che ben riassumo quanto accaduto.” (cfr. osservazioni cit., pag. 3). Un’attenta lettura dell’allegato in parola non lascia dubbi sul fatto che il rinvio a questi incarti, avvenuto - è utile ricordarlo - solo “a titolo prudenziale”, avesse per scopo quello di meglio illustrare la situazione conflittuale venutasi a creare tra le parti e non certo quella di suffragare o formulare una richiesta di compensazione in relazione ai predetti crediti.

A riprova di ciò vada aggiunto che la convenuta al punto 11 in fine delle osservazioni (pag. 6 seg.) ha evocato - in maniera generica - una non meglio precisata e men che meno comprovata compensazione intercorsa nel 2006, ribadendo però nel contempo, in via subordinata, la sua richiesta di compensazione in relazione al (asserito) credito di fr. 168’452.17 di cui al doc. 1, della cui infondatezza si è già detto in precedenza.  

Richieste ribadite anche nelle conclusioni dove la AO 1 ha nuovamente fatto riferimento a una non meglio precisata compensazione che sarebbe stata “comunicata al signor AP 1 già molto tempo addietro”, e dove ha aggiunto che comunque essa sarebbe stata comunicata all’attore “al più tardi (…) nell’ambito della presente procedura”, questo però omettendo di indicare per quale importo e sulla base di quali documenti (cfr. conclusioni pag. 9). La lettura degli atti evidenzia come l’unico importo in relazione al quale la convenuta ha chiesto la compensazione è proprio quello di cui al doc. 1, che come spiegato in precedenza non può essere preso in considerazione (cfr. anche sentenza impugnata, pag. 7).

A questo proposito è pure necessario sottolineare che non vi è prova che la lista di cui al doc. 1 facesse riferimento anche ai crediti riconosciuti dal giudice negli incarti richiamati a titolo eventuale, anzi l’assenza di corrispondenza tra gli importi indicati nella stessa e quelli delle due sentenze fa propendere per l’ipotesi opposta.

                                         Alla luce di quanto precede, la richiesta di compensazione avanzata dalla parte convenuta pare eccessivamente generica e non sufficientemente suffragata per poter essere ammessa. Circostanza di cui, in realtà, si è avveduto anche il Pretore il quale per giustificare la compensazione delle ripetibili ha indicato che “se la parte convenuta si fosse fatta parte diligente (…) e anche in questa procedura avrebbe potuto sostanziare più precisamente i suoi crediti” (sentenza cit. pag. 9).

                                         Per concludere occorre poi rilevare che né la convenuta né il Pretore hanno indicato il momento in cui si sarebbero prodotti gli effetti della compensazione (v. art. 120 cpv. 1 e 124 CO cpv. 2)

 

                                7.3   È ancora necessario chiarire che, contrariamente a quanto fatto dal Pretore nella propria sentenza, non compete al magistrato sanare simili lacune e questo malgrado tornino applicabili le norme sulla procedura semplificata. Per quanto attiene alla portata dell’art. 247 cpv. 1 CPC, qui applicabile, si rinvia a quando indicato al consid. 6. Nel caso specifico l’intervento del giudice di prime cure è andato oltre quanto ammesso da predetta norma. Risulta infatti dagli atti che il Pretore ha estrapolato, di propria iniziativa, dagli incarti richiamati gli importi dei crediti poi ammessi in compensazione, questo però senza minimamente considerare che detti incarti erano stati richiamati dalla convenuta solo “a titolo prudenziale” e con un fine ben diverso ovvero illustrare i disaccordi che da anni regnavano tra le parti; a questo vada inoltre aggiunto che la convenuta non ha formulato alcuna richiesta di compensazione in relazione a questi importi. A non averne dubbio, questo modo di procedere viola il principio attitatorio e dispositivo che, quand’anche smussato dall’art. 247 cpv. 1 CPC, regge la procedura qui in esame.

 

                                         Ne discende pertanto che la richiesta di compensazione della convenuta non può essere ammessa difettandone i presupposti legali (v. consid. 7.1). La sentenza pretorile non può pertanto essere confermata e va riformata.

 

8.Alla luce di quanto precede non è pertanto necessario entrare nel merito delle altre contestazioni sollevate dall’appellante.

 

9.     Ne discende l’accoglimento dell’appello con conseguente riforma della decisione impugnata. Le spese giudiziarie di prima istanza seguono la soccombenza della convenuta. Per quel che concerne le ripetibili di primo grado, si osserva però che l’appellante non ha indicato quale importo avrebbe voluto ottenere in riforma del dispositivo pretorile, che le aveva compensate, di modo che la sua richiesta dev’essere dichiarata irricevibile (sentenze della II CCA 30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208, 26 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147, 22 maggio 2015 inc. 12.2013.96). Gli oneri processuali della procedura d’appello sono posti a carico della convenuta la quale rifonderà all’attore un’adeguata indennità per ripetibili stabilita in considerazione del fatto che l’attività del patrocinatore legale è stata circoscritta all’allestimento della replica spontanea. Di queste circostanze si terrà conto al momento della tassazione della nota professionale del patrocinatore dell’attore, al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il valore litigioso è di fr. 19'000.-.

                                     

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il Regolamento sulle ripetibili,

 

decide:                       

 

                                    I.   L'appello 29 gennaio 2016 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 24 dicembre 2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

 

1.   La petizione è accolta come alla domanda subordinata. La AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 19'000.- quale liquidazione del danno d’acqua subito dallo stesso nel 1999, oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 2014. La Pretura di Lugano, sezione 3, provvederà a versare a favore di AP 1 l’importo di fr. 19'000.- depositato presso di lei da __________ Assicurazione in data 17 gennaio 2002 nell’ambito dell’inc. OA.1998.897.

 

2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili.

 

3.   Invariato.

 

                                   II.   Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 1’000.-, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili di appello.

 

                                  III.   Notificazione:

 

-    

-   

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

                      

 

 

 

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Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).