Incarto n.
12.2016.37

Lugano

18 aprile 2016/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico ai sensi dell’art. 48b lett. b LOG

 

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2014.4714 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 30 ottobre 2014 da

 

 

AO 1

 

 

contro

 

 

AP 1

 

 

 

 

con cui è stata chiesta l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva dell’organo di revisione abilitato e non ne aveva deciso la rinuncia secondo la procedura di opting out;

 

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 2 dicembre 2015, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

 

ed ora sul “reclamo” 26 febbraio 2016 con cui la convenuta ha chiesto “la concessione dell’effetto sospensivo della pronuncia del Pretore, assicurando in buona fede e fermamente circa il compimento in tempi strettissimi di tutte le restanti azioni necessarie al rispristino della legalità” della società;

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

         

                                  che con istanza 30 ottobre 2014, promossa in procedura sommaria (DTF 138 III 166 consid. 3.9; II CCA 4 novembre 2014 inc. n. 12.2014.82), AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo che nei confronti della società, che era priva dell’organo di revisione abilitato e non ne aveva deciso la rinuncia secondo la procedura di opting out ai sensi dell’art. 727 CO e che era stata invano diffidata (sia per raccomandata che tramite pubblicazione sul FUSC: cfr. doc. B e C) al ripristino della situazione legale, fossero adottate le necessarie misure (art. 154 cpv. 3 ORC, 731b e 941a cpv. 1 CO);

 

                                  che con decisione 26 novembre 2014 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, pena lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

 

                                  che in data 29 dicembre 2014, preso atto che il precedente 26 dicembre la convenuta aveva chiesto di disporre di un periodo di tempo più ampio per ripristinare la situazione legale, il termine in questione è stato prorogato di 30 giorni;

                                 

                                  che il termine prorogato essendo scaduto infruttuosamente, con decisione 2 dicembre 2015 il Pretore, in virtù dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

 

                                  che con “reclamo” 26 febbraio 2016 la convenuta, la cui denominazione è nel frattempo divenuta AP 1, ha chiesto “la concessione dell’effetto sospensivo della pronuncia del Pretore, assicurando in buona fede e fermamente circa il compimento in tempi strettissimi di tutte le restanti azioni necessarie al rispristino della legalità” della società;

 

                                  che in considerazione del fatto che l’impugnativa è rivolta contro una decisione pretorile adottata in procedura sommaria e che la causa non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza la medesima può senz’altro essere decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG;

 

                                  che non avendo la convenuta lamentato un notificazione irregolare della decisione impugnata, il gravame, che correttamente avrebbe dovuto essere allestito sotto forma di appello anziché di “reclamo” (avendo per oggetto una decisione finale di prima istanza pronunciata in una controversia patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, cfr. art. 308 cpv. 1 e 2 CPC) ed avrebbe dovuto essere presentato entro il termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC) dalla notificazione della decisione pretorile, avvenuta tramite invio postale raccomandato del 2 dicembre 2015 rispettivamente tramite pubblicazione sul foglio ufficiale del 4 dicembre 2015 (cfr. FUCT 96/2015 p. 10188), è di principio irricevibile siccome tardivo: con lo stesso non è pertanto possibile rimettere in discussione quanto statuito dal giudice di prime cure, evidenziando in particolare che la situazione legale sarebbe stata a breve ripristinata;

 

                                  che resta da esaminare se la convenuta possa pretendere la restituzione del termine per appellare (II CCA 6 marzo 2012 inc. n. 12.2011.223), ciò che giusta l’art. 148 CPC presuppone che la stessa rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza del termine o di averne solo in lieve misura (cpv. 1), ritenuto che la relativa domanda deve essere presentata entro 10 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2);

 

                                  che nel caso di specie il quesito deve senz’altro essere risolto negativamente;

 

                                  che la convenuta, la quale ha addotto di essere venuta a conoscenza della decisione pretorile solo il 16 febbraio 2016 allorché ne aveva ricevuto una copia dall’Ufficio fallimenti in occasione del suo interrogatorio da parte di quest’ultimo, ha in effetti aggiunto che l’impossibilità di ritirare i due invii raccomandati del 2 dicembre 2015 (a sé stessa e al suo amministratore) era dovuta al fatto che “io [ndR l’amministratore della società] ero in vacanza e non ho potuto ritirare la raccomandata, mentre tuttora non mi è chiaro come la società che fornisce i servizi di segreteria a AP 1 non abbia provveduto a fare il suo dovere” (reclamo p. 1);

 

                                  che da una parte la convenuta non ha dunque preteso né tanto meno provato che l’asserito impedimento all’osservanza del termine per appellare, ossia la vacanza del suo amministratore, possa essere perdurato fino al 16 febbraio 2016 (cioè fino a 10 giorni prima della data di inoltro del “reclamo”): non si può quindi ritenere che la richiesta di restituzione del termine sia stata inoltrata nel termine previsto dall’art. 148 cpv. 2 CPC;

 

                                  che dall’altra la convenuta stessa ha a quel momento ammesso che il mancato ritiro dei due invii raccomandati, che aveva poi portato all’inosservanza del termine, era riconducibile alla negligenza della società a cui aveva delegato in quel periodo di vacanza i suoi servizi di segreteria (che non aveva “provveduto a fare il suo dovere”): ritenuto che quella società aveva nell’occasione agito quale semplice ausiliaria della convenuta, quest’ultima deve assumersi la colpa di costei (II CCA 6 marzo 2012 inc. n. 12.2011.223; I CCA 24 agosto 2011 inc. n. 11.2011.102) e non può così sostenere di non aver avuto colpa dell’inosservanza del termine o di averne avuta solo in lieve misura in sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC;

 

                                  che, a prescindere da quanto precede, la convenuta non ha in ogni caso spiegato perché sarebbe stata impedita di prendere conoscenza della pubblicazione sul foglio ufficiale del 4 dicembre 2015, da cui pure risultava che il Pretore - come indicato nella decisione depositata presso la Pretura e a disposizione delle parti interessate - aveva pronunciato lo scioglimento della società e ne aveva ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, e con ciò di consultare gli atti presso la Pretura e di agire entro il termine d’impugnazione (TF 30 novembre 2011 4A_613/2011 consid. 6.2);

 

                                  che il “reclamo” (recte: appello con domanda di restituzione del termine) della convenuta, deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;

 

                                  che le spese processuali di questa sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6 pubbl. in SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili all’istante, che non è stato invitato a presentare osservazioni al gravame.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,

 

 

 

decide:

 

                              I.  Il “reclamo” (recte: appello con domanda di restituzione del termine) 26 febbraio 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                             II.  Le spese processuali di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

 

                            III.  Notificazione:

 

-

-

- Ufficio dei Fallimenti, Via al Fiume 7, Viganello

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente

giudice Antonio Fiscalini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).