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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.42 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 17 febbraio 2013 (recte: 2014) da
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CO 1 CO 2
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contro |
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RE 1 RE 2
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con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 180’000.- oltre interessi, somma poi ridotta in occasione dell’udienza di prime arringhe del 3 febbraio 2015 a fr. 12'200.- oltre interessi;
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 29 febbraio 2016 ha respinto, ponendo a carico degli attori in solido la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1’000.- nonché l’indennità per ripetibili di fr. 2’000.-;
reclamanti i convenuti, con reclamo 14 aprile 2016, con cui chiedono in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di aumentare a fr. 12'000.- le ripetibili a loro favore e in via subordinata l’annullamento del solo dispositivo in materia di spese e ripetibili con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio sul tema, protestando spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con atto pubblico del 19 aprile 2013 (doc. A) RE 1 e RE 2 hanno costituito a favore di CO 1 e CO 2, per un prezzo di fr. 1'200'000.-, un diritto di compera avente per oggetto l’appartamento di cui all’unità PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________, diritto di compera che è poi stato regolarmente esercitato il 13 giugno 2013 (doc. C), con conseguente iscrizione a RF, l’indomani (doc. D), del relativo trapasso di proprietà;
che i nuovi proprietari dell’appartamento, avendo in seguito appreso che il 14 maggio 2013 (doc. F) l’assemblea dei condomini aveva deciso di posizionare un cassonetto interrato per la raccolta dei rifiuti in una parte della proprietà in uso comune vicino al muro di sostegno del loro giardino, hanno contestato ai venditori di aver sottaciuto loro la circostanza, a loro dire, costitutiva di un difetto della cosa venduta (doc. K);
che con petizione 17 febbraio 2014 CO 1 e CO 2, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. 0), hanno convenuto in giudizio RE 1 e RE 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 180'000.- oltre interessi (fr. 165’000.- a titolo di indennità per il minor valore dell’immobile compravenduto, fr. 2’800.- a titolo di risarcimento del danno relativo ai maggiori costi connessi con il trapasso di proprietà in funzione della differenza di prezzo e fr. 12'200.- a titolo di risarcimento delle spese legali proprocessuali);
che i convenuti si sono opposti alla petizione e le parti, in replica e in duplica, si sono poi confermate nelle loro rispettive posizioni;
che in occasione dell’udienza di prime arringhe del 3 febbraio 2015 gli attori, preso atto che nell’ambito dell’assemblea straordinaria del 2 dicembre 2014 i condomini avevano rinunciato alla posa del cassonetto interrato, hanno ridotto le loro pretese a fr. 12'200.- oltre interessi, mantenendo di fatto solo la pretesa avente per oggetto le spese legali preprocessuali;
che, una volta esperita l’istruttoria, le parti hanno versato agli atti i loro relativi allegati conclusionali;
che con la decisione 29 febbraio 2016 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto la petizione e ha posto a carico degli attori in solido la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1’000.- nonché le ripetibili di fr. 2'000.-: per quanto qui interessa, le ripetibili dovute dalla parte interamente soccombente sono state da lui calcolate “senza tener conto del valore di causa, quindi in base ai criteri … dell’art. 11 cpv. 5 RTar” (Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), e ciò in considerazione del fatto che il tema oggetto della vertenza era stato limitato al quesito del riconoscimento delle spese preprocessuali;
che con il reclamo 14 aprile 2016 che qui ci occupa i convenuti hanno chiesto in via principale di riformare il querelato giudizio nel senso di aumentare a fr. 12'000.- le ripetibili a loro favore, ritenendo in sostanza che queste ultime dovessero essere calcolate in base ai criteri dell’art. 11 cpv. 1 e 3 RTar e meglio sulla base del valore litigioso di fr. 180'000.- inizialmente azionato, ritenuto che la riduzione della pretesa degli attori intervenuta nel corso della causa era dovuta a una loro desistenza; in via subordinata hanno chiesto di annullare il solo dispositivo in materia di spese e ripetibili con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio sul tema; in entrambi i casi, hanno protestato spese e ripetibili di secondo grado;
che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario CPC, p. 447);
che nel caso concreto, essendo stato per l’appunto impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, il reclamo inoltrato dai convenuti, presentato tempestivamente, è senz’altro ricevibile;
che la domanda ricorsuale subordinata, con cui i convenuti hanno chiesto di annullare il solo dispositivo in materia di spese e ripetibili con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio sul tema, è manifestamente irricevibile, non essendo stata minimamente motivata (art. 321 cpv. 1 CPC);
che il presente giudizio si limiterà pertanto ad esaminare la domanda ricorsuale principale, con cui i convenuti hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di aumentare da fr. 2'000.- a fr. 12'000.- le ripetibili a loro favore;
che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115, 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. n. 12.2014.66, 21 agosto 2014 inc. n. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2014.125 e inc. n. 12.2014.213, 22 luglio 2016 inc. n. 12.2016.16; III CCA 14 febbraio 2011 inc. n. 13.2011.3);
che, in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al RTar;
che nel caso di specie è incontestabile, essendo in presenza di una pratica con un valore determinato, che le ripetibili debbano di principio essere stabilite in virtù dell’art. 11 RTar;
che l’art. 11 cpv. 1 e 3 RTar dispone che in una causa con un valore litigioso tra i fr. 100'000.- e i fr. 500'000.-, determinato secondo le norme della procedura civile, le ripetibili devono essere determinate tra il 6% e il 9% del valore litigioso;
che, su queste basi, l’importo riconoscibile a titolo di ripetibili alla parte vincente per l’integrale trattazione di una causa come quella in esame, con un valore litigioso di fr. 180’000.-, sarebbe oscillato tra un minimo di fr. 10'800.- e un massimo di fr. 16'200.- e nella presente fattispecie, tenuto conto della difficoltà medio-bassa della lite, sarebbe stato di circa fr. 12'600.- (pari al 7% del valore litigioso);
che nel caso concreto, a ben vedere, non vi è però stata l’integrale trattazione di una causa con un valore litigioso di fr. 180'000.-, atteso che, come detto, in occasione dell’udienza di prime arringhe del 3 febbraio 2015 gli attori avevano provveduto a ridurre le loro pretese a fr. 12'200.- oltre interessi;
che in tali circostanze, dovendosi ritenere che di fatto parte della causa (e meglio la pretesa di complessivi fr. 167'800.-) non sia terminata con un giudizio di merito e in particolare a seguito di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, a quella parte della causa (alla rimanente pretesa di fr. 12'200.- continuano invece ad essere applicabili i criteri dell’art. 11 cpv. 1 e 3 RTar) torna dunque applicabile l’art. 13 cpv. 2 RTar, disposizione che in tal caso permette di ridurre in misura adeguata le ripetibili risultanti dalla tariffa;
che sulla base delle considerazioni appena esposte, tenuto conto che la riduzione del valore litigioso nella misura in cui si è detto è avvenuta prima dell’esperimento dell’istruttoria (limitata all’assunzione di due testi e a due edizioni di documenti, ritenuto che il legale dei convenuti, confrontato con una petizione di 11 pagine e con una replica pure di 11 pagine, aveva in precedenza allestito una risposta di 11 pagine e una duplica di 9 pagine e si era espresso su una domanda di sospensione della procedura, mentre il suo allegato conclusionale si era poi esteso su 8 pagine) e dunque all’incirca dopo lo svolgimento di 2/3 dell’onere di patrocinio “normale”, si può tutto sommato ritenere che le prestazioni svolte con riferimento alla pretesa di complessivi fr. 167'800.- avrebbero giustificato l’attribuzione di un’indennità ripetibile parziale di circa fr. 7’850.- (fr. 12'600.- x fr. 167'800.- : fr. 180'000.- x 2/3), mentre quelle effettuate con riferimento alla pretesa di fr. 12'200.- avrebbero giustificato il riconoscimento di un’indennità ripetibile piena di circa fr. 850.- (fr. 12'600.- x fr. 12'200.- : fr. 180'000.-), complessivamente quindi di fr. 8'700.-;
che essendo pacifico, stante l’esito della causa (che respingeva la petizione nella misura in cui era stata mantenuta), che gli attori erano soccombenti - e con ciò tenuti a corrispondere alla controparte un’indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC) - con riferimento alla pretesa di fr. 12'200.-, resta ancora da esaminare se essi lo erano - con identica conseguenza sulla questione delle ripetibili - anche con riferimento alla pretesa di complessivi fr. 167'800.-;
che il quesito va senz’altro risolto affermativamente;
che in effetti nella circostanza che essi abbiano abbandonato quella pretesa a seguito della rinuncia da parte dei condomini alla posa del cassonetto interrato può essere intravisto o un atto di desistenza oppure un comportamento conseguente a un fatto che aveva reso priva d’oggetto o d’interesse quella pretesa: mentre la prima ipotesi comportava di per sé la soccombenza degli attori (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), nella seconda occorreva ancora accertare con un giudizio sommario se gli attori, senza quell’episodio, sarebbero stati soccombenti (art. 107 lett. e CPC; Killias, Berner Kommentar, n. 23 ad art. 242 CPC; II CCA 16 novembre 2015 inc. n. 12.2014.40 e 43), ciò che nel caso di specie sarebbe stato più che verosimile, visto e considerato che il Pretore, nei considerandi della sua decisione (a cui si può qui rinviare), aveva espressamente negato che la posa del cassonetto interrato fosse costitutiva di un difetto del bene venduto e - si aggiunga qui - la pretesa non era in ogni caso stata ancora dimostrata nel suo ammontare (entità che per altro pareva sin d’ora esagerata, se solo si pensa che la posa del cassonetto interrato sarebbe costata fr. 5'000.-, cfr. doc. F);
che in tali circostanze, la somma attribuita dal Pretore, manifestamente insufficiente, non può essere confermata, non rispettando le tariffe applicabili (cfr. II CCA 6 maggio 2011 inc. n. 12.2011.78, 21 agosto 2014 inc. n. 12.2014.112 e III CCA 14 febbraio 2011 inc. n. 13.2011.3);
che, in parziale accoglimento del reclamo, le ripetibili a favore dei convenuti possono così essere stabilite in fr. 8'700.-;
che le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
qui litigioso di
fr. 10'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), che in concreto va
attribuita per 1/3 ai convenuti e per 2/3 agli attori, e ciò, a prescindere dal
fatto che questi ultimi non abbiano preso posizione sul reclamo innanzi a
questa Camera, in quanto il giudizio pretorile è in definitiva stato riformato
a loro sfavore (senza che siano dati motivi eccezionali per porre le spese
giudiziarie a carico dell’ente pubblico, cfr. TF 8 gennaio 2013 4A_518/2012
consid. 3.1, 29 luglio 2015 4A_9/2015 consid. 6), tanto più che gli stessi
avevano a suo tempo contribuito all’emanazione del giudizio ora riformato,
auspicando in particolare che la controparte fosse ritenuta integralmente
soccombente (cfr. conclusioni p. 6 seg.).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. Il reclamo 14 aprile 2016 di RE 1 e RE 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 29 febbraio 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico solidale degli attori, con l’obbligo sempre solidale di rifondere ai convenuti fr. 8’700.- per ripetibili.
II. Le spese processuali di fr. 500.- sono a carico dei reclamanti in solido per 1/3 e per 2/3 sono poste a carico dei reclamati in solido, che rifonderanno ai reclamanti sempre in solido fr. 250.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).