|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
|
vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.13 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 22 luglio 2013 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1
|
||
|
|
|
|
|
con cui l’attore ha chiesto
la condanna del convenuto al pagamento di complessivi
fr. 208'313,45, oltre interessi;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 24 marzo 2016 ha respinto;
appellante l'attore con atto di appello 3 maggio 2016, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 21 giugno 2016 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Il 5
dicembre 2001 D__________ __________ AG, in qualità di società di leasing, e AP
1, in qualità di utilizzatore del leasing, hanno sottoscritto un contratto di
leasing relativo a una vettura nuova (marca __________), acquistata ad un
prezzo di fr. 185'000.- (IVA inclusa) presso il garage J__________ __________
SA (doc. A). Conformemente agli accordi contrattuali, l’utilizzatore del
leasing ha stipulato presso AO 1 una polizza casco totale (doc. D), indicando
un valore assicurato di fr. 183'000.-.
Il 13 luglio 2003, al rientro da un volo all’estero, AP 1 ha denunciato alle
autorità inquirenti __________ e al suo assicuratore il furto dell’automobile,
che il giorno prima aveva lasciato nell’apposito parcheggio all’aeroporto di __________.
2.La
pratica assicurativa di liquidazione del sinistro non si è risolta nel modo
auspicato dall’assicurato.
In un primo tempo, con scritto 7 novembre 2003 (doc. I), la compagnia di
assicurazioni aveva proposto all’assicurato di liquidare il sinistro secondo
quanto previsto dalle CGA con il pagamento a favore della società di leasing di
un importo di
fr. 146'421.-, rilevando che il prezzo fatturato a suo tempo da J__________ __________
SA era da considerare eccessivo, rispettivamente che a quel momento l’IVA era
stata applicata due volte.
L’AO 1, al quale AP 1 si era nel frattempo rivolto, con lettera 23 novembre
2003 alla compagnia assicurativa (doc. J), ha lamentato, sulla base di una specifica
dichiarazione rilasciata il 21 novembre 2003 da J__________ __________ SA (doc.
K), la mancata considerazione nella proposta di liquidazione dell’importo di
fr. 12'000.- relativo ai cerchioni speciali A__________ (con pneumatici)
montati sul veicolo già al momento della consegna da parte del garage. Con tale
scritto il patrocinatore ribadiva quindi la correttezza del prezzo di acquisto
della vettura di fr. 185'000.- indicato dall’assicurato nell’annuncio di
sinistro e chiedeva pertanto che la compagnia procedesse ad adeguare l’importo
di liquidazione, e riconoscesse pure gli interessi sulla somma dal 1° agosto
2003 al 20 dicembre 2003, pari a quanto il cliente ha dovuto nel frattempo
pagare alla società di leasing.
Con lettera 10 dicembre 2003 l’AO 1 trasmetteva alla compagnia assicurativa i
documenti da questa richiesti, segnatamente la copia della fattura e la
dichiarazione del garage, ritornando inoltre la dichiarazione scritta
sottoscritta da AP 1 con la quale l’assicurato dichiarava che l’auto
acquistata, oltre agli accessori forniti di serie o in opzione nel modello, era
dotata di ulteriori nuovi cerchioni A__________ e dei relativi pneumatici, questi
ultimi del valore di fr. 4'200.- (doc. M).
Con scritto 14 gennaio 2004 (doc. Q) la compagnia assicuratrice ha comunicato,
in applicazione dell’art. 40 LCA, il rifiuto di ogni copertura assicurativa e
la rescissione dal contratto con effetto dal 13 luglio 2003. A mente dell’assicuratore,
sulla base dei nuovi accertamenti eseguiti, poteva essere escluso che al
momento della vendita del veicolo fossero stati forniti i pretesi nuovi
cerchioni supplementari di cui alla richiesta di un prezzo maggiorato.
Il successivo scambio di corrispondenza (doc. R e S) non ha modificato la
posizione delle parti, l’AO 1 avendo contestato integralmente le tesi della
controparte e la compagnia assicurativa ribadendo di aver dimostrato
l’esistenza di un tentativo di ottenere un risarcimento supplementare sulla
base di false dichiarazioni.
3.Con la
petizione 8 luglio 2005 AP 1, che nel frattempo si era fatto cedere da D__________
__________ AG tutti i diritti derivanti dal contratto di leasing, tra cui
quelli nei confronti dell’assicuratrice casco (doc. T), ha chiesto la condanna
di AO 1 al pagamento di fr. 159'210.- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio
2004, somma corrispondente all’87% del valore assicurato di
fr. 183'000.-. Egli ha in sostanza rilevato che le argomentazioni addotte dalla
controparte per svincolarsi dal contratto e per rifiutare di corrispondere
l’indennizzo dovuto erano prive di fondamento, non essendo vero che al momento
della consegna l’automobile fosse già dotata dei pneumatici e cerchioni A__________
forniti di serie o in opzione nel modello e che non fosse invece stata dotata
dei particolari pneumatici e cerchioni A__________ del valore di circa fr.
12'000.- montati da J__________ __________ SA in sostituzione di altri (non A__________),
come risultava dalle dichiarazioni prodotte agli atti.
La convenuta si è opposta alla petizione ribadendo in primo luogo che
pneumatici e cerchioni A__________ del valore di fr. 12'000.- non erano in
realtà mai stati montati, né in aggiunta, né in sostituzione di quelli
preesistenti (ciò che avrebbe peraltro comportato la deduzione del valore di
quelli sostituiti, pari a
fr. 4'520.-), per cui se ne doveva dedurre che l’attore avesse in definitiva
fornito dichiarazioni inveritiere, allo scopo di ottenere un indennizzo assicurativo
maggiore.
4.Con
sentenza 26 agosto 2008 Il Pretore ha respinto la petizione, caricando
all’attore gli oneri processuali e le ripetibili. Il giudice di prime cure ha in
sostanza ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che la versione
attorea secondo cui il prezzo del veicolo era di fr. 185'000.- (anziché di fr.
170'389.-) poiché sullo stesso erano stati montati specifici pneumatici e
cerchioni era decisamente poco credibile. L’attore, non essendo così riuscito a
dimostrare che il reale valore della vettura rubata era di
fr. 185'000.-, ed essendovi invece convincenti e convergenti riscontri che
facevano ritenere come il valore del veicolo fosse stato volutamente maggiorato
nell’intento di indurre in errore la convenuta e di ottenere un indennizzo più elevato,
ha concluso che quest’ultima era senz’altro legittimata a rifiutare il
risarcimento e a recedere dal contratto giusta l’art. 40 LCA.
5.Con
sentenza 17 gennaio 2011 questa Camera ha respinto l’appello presentato da AP 1
contro il giudizio pretorile. La decisione è passata in giudicato.
Indicate preliminarmente le condizioni relative all’onere della prova
incombente alle parti, il giudizio ha concluso che la questione di detto onere
non risultava tuttavia determinante per l’esito della lite. All’attore andava anzitutto
rimproverata una carenza nell’onere di allegazione per non aver messo in
discussione in causa le ragioni che avevano a suo tempo indotto la convenuta a
rifiutare ogni copertura assicurativa e a rescindere il contratto, ovvero la
falsità della dichiarazione sottoscritta da AP 1 il 9 dicembre 2003 (doc. O)
secondo cui egli al momento dell’acquisto del veicolo, oltre pneumatici e
cerchioni A__________ forniti di serie o in opzione nel modello (del valore
complessivo di fr. 4'520.-), avrebbe pure acquistato, e poi montato al loro
posto, altri e non meglio precisati pneumatici e cerchioni A__________ del
valore di circa
fr. 12'000.-, circostanza questa che, se si fosse rivelata corretta, avrebbe
comportato un maggiore indennizzo a suo favore di
fr. 12'789.-. Negli allegati preliminari l’attore non avrebbe preteso, né tanto
meno ha in seguito provato, di aver acquistato e montato nuovi cerchioni e
pneumatici A__________ in aggiunta ad altri già esistenti, rimasti in suo
possesso, ammettendo così implicitamente la falsità della dichiarazione
rilasciata a suo tempo alla convenuta, falsità che del resto non poteva
ragionevolmente sfuggirgli (dovendo ovviamente sapere se, con l’auto, avesse
acquistato una o due serie di pneumatici e cerchioni). A mente di questa Camera
ciò legittimava la compagnia assicurativa a procedere giusta l’art. 40 LCA.
Abbondanzialmente il giudizio di questa Camera ha pure rilevato come anche la
tesi sostenuta in causa (a prescindere quindi dalla contraddizione con le
affermazioni precedentemente rese), ovvero la dichiarazione di aver sostituito
al momento dell’acquisto del veicolo pneumatici e cerchioni (non A__________)
allora montati con altri pneumatici e cerchioni A__________ del valore di circa
fr. 12'000.-, si è a sua volta rivelata costitutiva di una frode nelle
giustificazioni giusta l’art. 40 LCA.
6.Il 22
luglio 2013 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti alla Pretura di Locarno-Città per
ottenerne la condanna al pagamento di fr. 208'313.45 oltre interessi. Egli, in
estrema sintesi, ha rimproverato al convenuto, incaricato della tutela dei suoi
interessi nell’ambito della pratica assicurativa di liquidazione del sinistro,
di avergli fatto perdere la causa promossa nei confronti della compagnia
assicurativa per non aver correttamente eseguito il mandato. In particolare egli
ha rimproverato al suo precedente patrocinatore di non aver verificato la
fondatezza della dichiarazione resa dalla J__________ __________ SA (doc. K),
di non aver verificato la possibilità di dimostrare con documenti quanto
asserito dal venditore, di non aver reso edotto il patrocinato sulle
conseguenze dell’invio dello scritto 28 novembre 2003 all’assicurazione (doc.
J) e di non avergli sconsigliato di sottoscrivere la dichiarazione precompilata
dalla compagnia (doc. O) a fronte delle nefaste conseguenze nel caso in cui non
sarebbe risultato possibile dimostrare la veridicità di tale dichiarazione. L’avvocato
avrebbe inoltre dovuto sostenere in petizione che la sottoscrizione della
dichiarazione in questione era stata frutto di un errore in buona fede,
eccependo nel contempo il comportamento abusivo dell’assicurazione nel
confezionare a regola d’arte tale dichiarazione.
Tutto ciò legittimava, a mente dell’attore, la richiesta di risarcimento per il
danno subito a seguito di cattiva conduzione del mandato di patrocinio.
7.Statuendo
con sentenza 24 marzo 2016 il Pretore ha respinto la petizione. Egli ha innanzitutto
ritenuto che il convenuto, tenuto conto delle circostanze, non avesse avuto motivo
di dubitare della correttezza della dichiarazione rilasciatagli dal titolare
del garage in merito alla dotazione di cerchioni della vettura in questione, il
cui contenuto risultava peraltro coerente con le cifre risultanti dalla fattura
e dal contratto di leasing, motivo per il quale nessuna negligenza poteva essergli
rimproverata a questo riguardo.
Il giudice di prime cure ha pure rilevato come nulla potesse essere
rimproverato al patrocinatore per non aver svolto ulteriori chiarimenti, tenuto
conto dei documenti in suo possesso e di quanto il mandante aveva omesso di
comunicargli in merito all’esistenza di un protocollo (“Besprechungsprotokoll”,
doc. V° richiamato) con le dichiarazioni dell’assicurato all’attenzione
dell’assicuratore.
Nessuna negligenza può essere ravvisata, a mente del Pretore, neppure in
relazione all’invio dello scritto del 28 novembre 2003 (doc. J) con il quale il
patrocinatore non ha fatto che insistere verso l’assicuratore producendo un
documento a supporto di quanto già in precedenza addotto, non essendo a quel
momento ravvisabile rischio alcuno sul quale orientare il mandante.
Il giudice di prime cure ha pure ritenuto che non potesse essere rimproverato
alcunché al patrocinatore per aver lasciato che il suo cliente firmasse la
dichiarazione preconfezionata dall’assicurazione (doc. M) che, allo stato delle
informazioni in suo possesso, non poteva che corrispondere alla realtà, essendo
semmai l’assicurato stesso a doverne ravvisare l’incongruenza con dichiarazioni
da lui rese in precedenza.
Sempre alla luce delle informazioni di cui disponeva l’avvocato al momento
dell’introduzione della causa risarcitoria nei confronti dell’assicuratore,
nulla avrebbe giustificato l’invocazione di un errore al momento della firma
della dichiarazione e neppure avrebbe avuto senso eccepire un comportamento
abusivo della controparte per il fatto di aver sottoposto all’assicurato una
dichiarazione precompilata che riportava peraltro quanto da lui già sostenuto
nella corrispondenza in precedenza intercorsa.
Il Pretore ha per contro rilevato un’omissione del patrocinatore, qualificata
come negligenza colpevole, per aver rinunciato a chiedere l’edizione di
documenti da parte del garage a comprova dell’acquisto da parte loro di
cerchioni in sostituzione di quelli montati dalla fabbrica e giustificanti un
sovrapprezzo. Il primo giudice ha però ritenuto non potesse ravvisarsi un
adeguato nesso causale tra questa omissione e l’esito del giudizio in quella
vertenza, rispettivamente il conseguente danno patito dall’assicurato.
8.Dell’appello
con cui l’attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione e delle osservazioni con cui il convenuto postula la
reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
9. L'attività dell'avvocato soggiace alle norme del
mandato (art. 394 segg. CO). In quanto mandatario l'avvocato non è tenuto a
fornire un risultato, ma è responsabile verso il mandante della fedele e
diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO). La misura
della diligenza è valutata secondo criteri oggettivi e va raffrontata con il
comportamento che terrebbe, nelle medesime circostanze, un mandatario
coscienzioso. Le esigenze che devono essere poste al proposito non possono
essere stabilite una volta per tutte, dato che la qualità dei servizi che il
mandante può attendersi dall'avvocato dipende dalle circostanze e dalle difficoltà
cui questi è confrontato. L'esercizio della sua professione diverrebbe
impossibile se il mandante potesse renderlo responsabile per ogni insuccesso,
tenuto conto, da una parte, della complessità della legislazione e dei fatti,
delle incognite derivanti dalI'istruttoria e, dall'altra, di certe imperfezioni
umane minori che si manifestano necessariamente in occasione dell'esercizio di
una simile professione, di per sé tale da comportare dei rischi.
Da un mandatario che agisce ed è remunerato a titolo professionale, ovvero al
beneficio di un certificato di capacità professionale e che si è visto
rilasciare un'autorizzazione ufficiale a praticare, ci si deve nondimeno
attendere una diligenza particolare in relazione con le sue conoscenze
specifiche e confidare in particolare che abbia a consigliare e orientare il
suo cliente in merito alle possibilità giuridiche e pratiche che gli si
presentano in determinate situazioni. In definitiva l'avvocato viene meno al
suo dovere di diligenza unicamente se la mancanza che gli è rimproverata
rappresenta la violazione di regole generalmente riconosciute e ammesse, quali
ad esempio il rispetto dei termini di perenzione o di prescrizione (DTF 117 II
563 consid. 2a con riferimenti). La violazione da parte dell'avvocato del suo
dovere di diligenza costituisce, da un punto di vista giuridico,
un'inesecuzione o una cattiva esecuzione del suo obbligo di mandatario. Essa
comporta Ia perdita del diritto agli onorari e al rimborso delle spese assunte
per l'esecuzione del mandato. Se essa causa un danno al mandante, questi, in
caso di colpa del mandatario, potrà pretenderne il risarcimento (DTF 117 Il 563
consid. 2a), fermo restando, con particolare riferimento proprio alle
conseguenze dell'inosservanza da parte del mandatario, che quest'ultimo potrà
essere tenuto al risarcimento solo nel caso in cui sia dimostrato che il
mandante molto verosimilmente avrebbe vinto la causa, qualora gli obblighi del
patrocinatore non fossero stati disattesi (cfr. Fellmann,
Die Haftung des Anwaltes für die Unkenntnis klaren Rechts, in: recht 2001 pag.
195 con riferimenti; DTF 87 Il 364 consid. 2; cfr. pure TF 4C.284/2002 del 18
marzo 2003 consid. 1, 4C.231/2003 del 26 novembre 2003 consid. 1; II CCA inc.
n. 12.2003.84 dell'11 giugno 2003 ), ciò che impone di esaminare quale sarebbe
stato il destino di quella causa senza quell'omissione (Fellmann, op. cit., ibidem; DTF 87 Il 364 consid. 2).
10. L'allegato di appello ripercorre con dovizia di particolari i fatti e
le varie tappe delle procedure giudiziarie, esponendo in modo strutturato le
conclusioni del giudizio ora impugnato. Questa parte dell’appello (da pag. 1 a
12 n. 1 – 49) non costituisce una censura e va quindi considerata unicamente
quale premessa sui fatti, seppur costellata da qualche generica considerazione
critica che non adempie ai requisiti di motivazione imposti dall’art. 311 cpv.
1 CPC.
L’appellante suddivide in seguito le censure in sei parti, corrispondenti ai rispettivi
rimproveri mossi al patrocinatore e conseguentemente ai relativi passaggi del
giudizio pretorile che non li avrebbe a torto riconosciuti e adeguatamente
considerati.
11. L’appellante rimprovera innanzitutto al Pretore di non aver
riconosciuto il fondamento del rimprovero mosso all’avvocato per non aver fatto
tutto quanto necessario al fine di verificare se la dichiarazione 21 novembre
2003 resa dal venditore (doc. K) fosse veritiera e supportata da documenti atti
a comprovarne il contenuto.
La tesi dell’appellante, sviluppata con ampie considerazioni su quanto il patrocinatore
avrebbe dovuto fare, al momento della ricezione della dichiarazione e nelle
successive fasi di patricinio, non può essere accolta poiché si fonda su di una
premessa errata. Essa non considera come a quello stadio dello svolgimento del
mandato la dichiarazione ottenuta dal venditore non apparisse altro che la
puntuale conferma di quanto già riferito dal mandante stesso e di quanto questi
ritenesse comprovato dalla documentazione disponibile e posta alla base dell’annuncio
del sinistro inoltrato alla compagnia assicurativa (fattura doc. C e contratto
di leasing doc. A). Né dinanzi al primo giudice, né ora in appello, l’attore ha
saputo spiegare in maniera convincente per quali motivi un patrocinatore
diligente avrebbe dovuto dubitare di tale conferma scritta, ottenuta dal
garagista venditore e congruente con quanto fino a quel momento gli era stato
riferito dal cliente sulle circostanze, specificatamente sugli elementi
determinanti per calcolare il valore del veicolo rubato e il relativo danno
assicurato.
Per quanto indicato al considerando precedente a proposito della diligenza del
patrocinatore, l’appellante è pertanto in errore quando insiste apoditticamente
nell’affermare che “poco importa quello che ha riferito il cliente
all’avvocato”, o ancora che “qualsivoglia mandatario diligente era
comunque tenuto ad assicurarsi di poter provare a mezzo di documenti” la
circostanza di cui riferiva la dichiarazione (appello pag. 15 n. 66).
La mancanza di spirito critico rimproverata al patrocinatore si fonda su
considerazioni sviluppate a posteriori, alla luce di quanto non si è svolto e
concluso come auspicato. Così facendo l’appellante omette di confrontarsi con
la reale situazione come si presentava a quel momento, ovvero il patrocinio
nella trattativa con la compagnia per la liquidazione di una pratica
assicurativa con l’esigenza di specificare il dettaglio degli equipaggiamenti
supplementari e opzionali a giustificazione del prezzo d’acquisto del veicolo
risultante dalla fattura (doc. C), invocato come determinante al fine del
calcolo del danno assicurato. Fino a quel momento il mandante e il suo
patrocinatore consideravano tale circostanza pacifica e la sua dimostrazione una
semplice formalità, non potendosi presumere, secondo l’ordinario andamento
delle cose, che fosse stato pagato un prezzo per una fornitura incompleta
rispetto a quanto indicato nella fattura.
A ben vedere le circostanze invocate in causa dal patrocinatore, ora
rimproverato al riguardo, continuano ad essere ritenute vere dall’appellante,
che a tutt’oggi sostiene di aver subito il furto di un veicolo sul quale erano
montati speciali cerchi e pneumatici forniti a titolo di equipaggiamento
opzionale con un sovrapprezzo di fr. 12'000.- pagato all’acquisto.
Su questo punto l’appello deve pertanto essere respinto, la tesi
dell’appellante risultando altresì contraddittoria.
12. L’ulteriore rimprovero mosso all’avvocato, che il giudizio impugnato
avrebbe a torto misconosciuto, riguarda il mancato esame dell’incarto della
compagnia assicurativa a seguito del quale il patrocinatore avrebbe potuto, a
mente dell’appellante, prendere conoscenza del protocollo del 18 settembre 2003
con le dichiarazioni rese dall’assicurato sui fatti rilevanti.
L’appellante rileva come il colloquio personale con l’assicuratore si sia
svolto oltre un mese prima del conferimento del mandato di patrocinio e, nel
rimproverare al patrocinatore di non aver fatto quanto necessario per venire a
conoscenza di questa circostanza, omette però di considerare come la mancata
informazione al suo rappresentante sia a lui solo imputabile.
Quanto dichiarato in quel frangente all’assicurazione non diverge peraltro sostanzialmente
da quanto l’avvocato, per conto dell’assicurato, ha in seguito sostenuto nei
suoi scritti, ovvero che il veicolo rubato avesse una dotazione di cerchi
speciali fatturata con un sovrapprezzo e pagata come da fattura (doc. C).
Non vi è motivo di credere, e neppure l’appellante pretende e dimostra il
contrario, che al momento dell’assunzione del mandato le informazioni ricevute
dal cliente fossero differenti e, come indicato al considerando precedente, nulla
permetteva di dubitarne o induceva a sospettare che le versioni rese con
l’annuncio di sinistro divergessero da quelle successivamente fornite.
Il patrocinato disponeva personalmente di tutti gli elementi per sapere quale
fosse la reale situazione, ovvero il valore all’acquisto del veicolo assicurato
e gli elementi che ne giustificavano il prezzo, e ha notificato il sinistro
invocando il rimborso di uno specifico sovrapprezzo per una dotazione speciale.
Coerentemente egli ha chiesto al suo patrocinatore di sostenere quella tesi e ha
invocato in causa il valore probatorio della fattura e della spiegazione fornita
dal garagista con la dichiarazione doc. K. Il rimprovero al mandatario si regge
pertanto nuovamente su di una errata considerazione del ruolo determinante
svolto dal mandante stesso nel fornire le informazioni e nel dare una sua
versione dei fatti, posta alla base della pretesa di risarcimento del danno.
Salvo circostanze speciali, in questo caso non presenti e neppure invocate
dall’appellante, il patrocinatore non è tenuto a mettere aprioristicamente in
dubbio gli elementi di fatto fornitigli dal mandante, a maggior ragione se le
informazioni risultano congruenti con quanto emerge dall’insieme delle circostanze.
Tra queste non possono quindi essere trascurati l’annuncio di sinistro fatto direttamente
dall’assicurato sulla base del prezzo di acquisto (fattura doc. C), del
contratto di finanziamento leasing (doc. A) e del valore indicato nella polizza
assicurativa (doc. D).
Mai l’appellante ha preteso che l’oggetto del mandato di patrocinio fosse il
chiarimento di possibili incongruenze. Come emerge dagli atti del procedimento,
il patrocinatore ha sin dall’inizio sostenuto la correttezza della richiesta di
liquidazione del sinistro inoltrata dal suo patrocinato personalmente e ha insistito
nel pretendere che la compagnia fosse incorsa in un errore nel calcolare il
reale valore del veicolo, siccome avrebbe erroneamente omesso di tener conto
della speciale dotazione di cerchi e del relativo sovrapprezzo di fr. 12'000.-.
13. Per gli stessi motivi non può essere accolta la censura relativa al
preteso errore del patrocinatore per aver inviato lo scritto del 28 novembre
2003 (doc. J). L’appellante stesso rileva infatti come il rimprovero, peraltro
proposto in modo carente e contrario agli obblighi di motivazione di cui
all’art. 311 cpv. 1 CPC, sia strettamente in relazione con le precedenti
censure. Già solo per questo motivo ne condivide la sorte.
14. L’appellante rimprovera inoltre al Pretore un errato accertamento dei
fatti e una violazione del diritto per non aver rilevato l’esistenza di “una
serie di segnali che dovevano dissuadere l’avvocato dal consigliare a AP 1 di
sottoscrivere la dichiarazione di cui al doc. M” (appello pag. 18 n. 82).
La censura è anzitutto irricevibile per carente motivazione, poiché si limita a
ribadire le tesi già espresse negli allegati preliminari e non si confronta
adeguatamente con la conclusione pretorile su questo aspetto (art. 311 cpv. 1
CPC). Essa risulta comunque infondata nel merito, poiché sostanzialmente sorretta
da una supposizione, secondo la quale sarebbe “altamente verosimile che AP 1
non avrebbe mai sottoscritto il doc. M se fosse stato reso attento sulle
conseguenze di una tale sottoscrizione, rispettivamente sulle conseguenze
relative all’impossibilità di provare il contenuto di una tale dichiarazione”
(appello pag. 19 n. 85). Anche a questo proposito merita quindi conferma la
conclusione pretorile che non ha intravvisto alcuna inadempienza del
mandatario. Questi ha infatti agito nella giustificata convinzione che quanto
comunicato all’assicurazione corrispondesse alla realtà, come questa appariva
allo stato delle informazioni a quel momento in suo possesso.
15. L’appellante non riesce neppure a scalfire la conclusione pretorile
relativa al fatto che, sulla base di quanto concordato tra mandante e
patrocinatore, non avrebbe avuto senso alcuno invocare in causa un errore
dell’assicurato al momento della sottoscrizione del doc. M. Le censure
d’appello non propongono altro che un inesistente obbligo del patrocinatore di dubitare
e conseguentemente verificare se la versione dei fatti esposta dal patrocinato
fosse corretta e se le informazioni fornite dal garagista (fattura doc. C e
dichiarazione doc. K) risultassero esatte e documentabili.
L’appellante pretende inoltre, a torto, che una diversa allegazione dei fatti
in corso di causa avrebbe reso inapplicabile l’art. 40 LCA. Contrariamente a
quanto sottintende la tesi d’appello, la sola invocazione a posteriori
dell’errore dell’assicurato (relativo a quanto dichiarato in occasione del
colloquio del 18 settembre 2003) non avrebbe comunque potuto inibire gli
effetti di quanto da questi già precedentemente comunicato alla compagnia
assicurativa, segnatamente al momento dell’annuncio del sinistro e della
produzione della fattura quale prova del tipo di veicolo assicurato e del suo
equipaggiamento speciale ai fini del calcolo del valore di liquidazione del
danno.
Correttamente il Pretore ha peraltro concluso che, sulla base delle
informazioni di cui disponeva l’avvocato al momento dell’introduzione della
causa risarcitoria, nulla avrebbe giustificato l’invocazione dell’errore al
momento della firma della dichiarazione in questione.
16. Per lo stesso motivo merita conferma la valutazione pretorile secondo
la quale il patrocinatore non fosse tenuto, in adempimento del suo mandato, ad eccepire
in causa un comportamento abusivo dell’assicuratore. Contrariamente
all’opinione dell’appellante, nulla permette di qualificare come scorretta la
scelta dell’assicurazione di sottoporre all’assicurato una dichiarazione precompilata
che riportava quanto da questi e dal suo patrocinatore sostenuto nella
corrispondenza in precedenza intercorsa.
Anche a questo proposito l’appellante tenta invano di invocare la scorrettezza,
la malafede e un comportamento finanche aggressivo della compagnia
assicurativa, senza un riferimento puntuale alle circostanze effettive, limitandosi
sostanzialmente ad esprimere un personale giudizio di valore sulla base degli
effetti negativi e sgradevoli che tali circostanze avrebbero causato ai fini
dell’evasione della procedura giudiziaria.
Anche questa censura va pertanto respinta.
17. L’appellante non contesta infine in modo adeguato (art. 311 cpv. 1 CPC)
la conclusione del Pretore che, pur rilevando un’omissione del patrocinatore
qualificabile quale negligenza colpevole (rinuncia a chiedere l’edizione di
documenti), non ha riconosciuto un adeguato nesso causale tra questa e l’esito
del giudizio e il conseguente preteso danno.
L’appellante si limita infatti a ribadire, anche a questo proposito, la tesi
già respinta ai considerandi precedenti, ovvero la soggettiva opinione secondo
la quale la diligenza nello svolgimento del mandato avrebbe imposto al
patrocinatore una verifica dell’esistenza dei giustificativi ancor prima
dell’inoltro della causa.
18. In conclusione, l’appello va respinto nella misura in cui è ricevibile.
Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado,
calcolati sulla base del valore litigioso pari a
fr. 208'313,45, importo determinante ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale, seguono l'integrale soccombenza dell'appellante (art. 106
cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 3 maggio 2016 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello di fr. 10'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 6’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
|
|
- -.
|
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).