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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente) |
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vicecancelliera: |
Federspiel Peer |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.714 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 6 ottobre 2010 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 78'640.57 (poi ridotti in sede di conclusioni a fr. 69'581.60) oltre interessi ed accessori,
pretese avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza del 15 marzo 2016 ha parzialmente accolto condannando il convenuto al pagamento di fr. 67'202.- oltre interessi,
appellante il convenuto con atto di appello del 3 maggio 2016 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, subordinatamente di ammetterla limitatamente all’importo di fr. 21'080.10, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attore con risposta del 27 giugno 2016 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 2007 AP 1 ha interpellato lo studio di architettura di AO 1, a cui in passato aveva già conferito degli incarichi in relazione alla ristrutturazione e all’ampliamento di alcuni immobili, in vista dell’edificazione di una villa ubicata sul mapp. __________. AO 1 ha quindi raccolto i dati catastali (cfr. doc. B) e fatto realizzare un modello in sughero del terreno (cfr. doc. E). In data 19 giugno 2007 l’architetto ha elaborato un primo progetto di massima in scala 1:2000 (cfr. doc. G) al quale sono seguite altre due varianti in data 27 giugno 2007 (cfr. doc. H) e 11 luglio 2007 (cfr. doc. I). Le fatture per le spese vive connesse a queste prestazioni sono state preavvisate favorevolmente dall’architetto e inoltrate a AP 1 per il pagamento (cfr. doc. C, D, F, M e L).
B. In data 8 agosto 2007 AO 1 ha trasmesso a A__________ (cfr. doc. N), funzionario presso Banca __________, istituto presso il quale AP 1 intendeva richiedere il finanziamento necessario per la costruzione della villa, una copia del contratto SIA per "le prestazioni nell'architettura" dal quale risultava che AO 1 avrebbe curato la “progettazione - esecuzione - direzione architettonica” di una “villa a R__________ mappale __________” (cfr. doc. O). In relazione all’onorario, tale contratto - che non era però sottoscritto dalle parti - prevedeva uno scadenzario dei pagamenti e delle prestazioni, ed in particolare il versamento di un primo acconto di fr. 30’000.- entro il 15 agosto 2007 (cfr. allegato 5 del doc. O). In ragione del mancato pagamento di questo importo e di un atteggiamento elusivo del committente, AO 1 ha inviato allo stesso, in data 27 settembre 2007, uno scritto chiedendo spiegazioni (cfr. doc. Q) nonché la versione definitiva del contratto per le prestazioni d’architetto (cfr. doc. P). Nonostante diversi richiami (cfr. doc. R, S e T), AP 1 è rimasto inattivo, non ha sottoscritto l’accordo e non ha provveduto al versamento dell’acconto richiesto.
In data 6 febbraio 2008 AO 1 ha, quindi, inviato alla controparte la fattura relativa alle prestazioni effettuate sino a quel momento pari a fr. 78'640.57 (cfr. doc. U e V); anche tale fattura non è stata né contestata né onorata.
C. In data 6 ottobre 2010 AO 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano chiedendo la condanna di AP 1 al versamento di complessivi fr. 78'640.57 oltre interessi e accessori, a titolo di onorario e di mancato utile per la rescissione anticipata del contratto. In breve, l’attore ha sostenuto la venuta in essere tra le parti di un contratto di appalto. A suo dire, iI convenuto sarebbe tenuto al pagamento delle prestazioni eseguite dall’architetto e al versamento di un risarcimento per il mancato utile dovuto alla rescissione anticipata per atti concludenti del contratto da parte del committente.
AP 1 si è opposto alla petizione contestando integralmente le pretese attoree. In sintesi, egli ha negato la venuta in essere di un contratto oneroso tra le parti, asserendo che l’attore aveva svolto le prestazioni a titolo promozionale con l’intento di convincerlo a conferirgli un incarico. Egli avrebbe pertanto agito a titolo gratuito. Nel contempo, il convenuto ha contestato l’ammontare dell’onorario, argomentando che, nella denegata ipotesi che si volesse seguire la tesi attorea, le prestazioni svolte dall’attore erano già comprese nella richiesta d’acconto di fr. 30'000.-.
In sede di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive allegazioni e richieste.
Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni. L’attore ha ridotto la sua pretesa a fr. 69'581.60 oltre interessi ed accessori sulla base delle risultanze della perizia giudiziaria.
D. Con sentenza del 15 marzo 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando il convenuto al pagamento di fr. 67'202.- oltre interessi.
E. Con atto di appello del 3 maggio 2016 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, subordinatamente, di ammetterla limitatamente all’importo di fr. 21'080.10, con protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre l’attore con risposta del 27 giugno 2016 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
E considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile del 15 marzo 2016 è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è così retta dal CPC.
2. Nel proprio giudizio il Pretore, dopo aver ripercorso le norme che reggono il contratto di architetto, ha analizzato l’attività svolta da AO 1 giungendo alla conclusione che il convenuto non potesse in buona fede ritenere che le prestazioni eseguite dall’architetto non fossero da remunerare. Il primo giudice ha pertanto accertato la venuta in essere di un contratto di progettazione e il carattere oneroso del lavoro svolto dall’attore. Il Pretore, dopo aver ricordato il diritto del committente a recedere dal contratto e il contestuale obbligo di corrispondere all’appaltatore sia l’onorario per le prestazioni già effettuate che l’indennizzo per il mancato guadagno ai sensi dell’art. 377 CO, ha considerato che con il proprio comportamento AP 1 ha chiaramente manifestato la volontà di rescindere predetto contratto. Il giudice di prima sede, facendo proprie le considerazioni espresse dal perito giudiziario, ha quindi quantificato in fr. 48'202.- l’onorario spettante all’attore e in fr. 19'000.- l’indennizzo per il mancato guadagno, per complessivi fr. 67'202.-.
3. Con l’appello AP 1 dichiara di censurare “sia l’errata applicazione del diritto che una errata ed arbitraria valutazione delle prove e il conseguente accertamento inesatto dei fatti e delle relazioni contrattuali tra le parti” (cfr. appello pag. 2). Più nel dettaglio, riprendendo sostanzialmente quanto asserito in prima sede, egli contesta che l’attività dell’attore sia stata svolta a titolo oneroso e sostiene che quanto fatto dall’architetto sia stata semplicemente un’attività promozionale nella speranza (poi disillusa) di ottenere un incarico. Egli afferma, inoltre, che si trattava di un’“attività innestatasi a fianco di altri due incarichi già in corso” e pertanto, a suo dire, “svolta a carattere accessorio agli stessi” (cfr. appello pag. 5). L’appellante prosegue criticando, in maniera invero piuttosto confusa, il Pretore per aver riconosciuto all’attore un onorario che andava al di là di quanto effettivamente elaborato, ovvero il progetto di massima, e che teneva conto anche della remunerazione necessaria per completare il mandato. Da ultimo, AP 1 lamenta un’errata quantificazione del credito riconosciuto ad AO 1. In particolare, egli rimprovera al giudice di prima sede di aver conteggiato più ore di quelle effettivamente svolte dall’architetto e di avere erroneamente ammesso un fattore di maggiorazione del 20% per la difficoltà del progetto, in realtà, neppure richiesto dall’attore.
4. Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti. Problematica che concerne, in particolare, le argomentazioni sollevate ai paragrafi G, H (cfr. appello, pag. 3 seg.) e, parzialmente, al paragrafo O (cfr. appello, pag. 8). L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
5. Come accennato sopra, la prima contestazione, sollevata invero in maniera assai generica e senza che venga sviluppata una reale argomentazione, verte sulla natura del rapporto venuto in essere tra le parti e sulla natura onerosa o meno dello stesso (cfr. appello pag. 3 seg.) .
5.1. Nella propria decisione il Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie. In questa sede è pertanto sufficiente ricordare che quando l’architetto viene incaricato di svolgere dei lavori preliminari per la realizzazione di un’opera, come l’allestimento di piani e progetti, si perfeziona un contratto di progettazione che soggiace alle norme sul contratto d’appalto (DTF 130 III 361 consid. 4.1, 127 III 543 consid. 2a; Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., Schulthess, 2011, n. 49). La venuta in essere di un siffatto contratto presuppone un accordo delle parti sull’obbligo del committente di pagare le prestazioni dell’appaltatore in quanto l’aspetto oneroso del rapporto costituisce un elemento essenziale del contratto d’appalto. Un accordo tacito è sufficiente (Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR I, 6. A. Art. 363 CO, N. 4; sentenza TF 4A_9/2015 del 29 luglio 2015 consid. 4.3). L’onere della prova ricade sull’appaltatore, a meno che in base alle circostanze del caso non si debba ritenere che le prestazioni fornite dall’appaltatore fossero dovute unicamente dietro remunerazione, ciò sarà ad esempio il caso se le prestazioni sono svolte dall’appaltatore nell’ambito dell’esercizio della sua professione (sentenza TF 4C.421/2006 del 4 aprile 2007, consid. 2.1, Gauch, op. cit., n. 113) oppure se l’estensione dell’attività svolta dall’appaltatore va ben oltre a quella necessaria ad allestire una semplice offerta, sicché il committente non può in buona fede ritenere che una mercede non sia dovuta (DTF 119 II 40 consid. 2b; sentenza TF 4A_42/2010 del 19 marzo 2010 consid. 2.1).
5.2. A prescinde dall’effettiva ammissibilità della censura, su cui permangono seri dubbi (cfr. consid. 4), la contestazione va comunque respinta nel merito in quanto priva di buon fondamento. Nel caso specifico, infatti, è incontestato che il committente ha interpellato AO 1 in relazione all’edificazione di una villa chiedendogli delle proposte. Risulta, inoltre, dagli atti che, a seguito di questa richiesta, l’architetto ha raccolto i dati catastali necessari e fatto realizzare un modello del terreno, procedendo poi all’elaborazione di un primo progetto di massima e di due ulteriori varianti. L’istruttoria ha rilevato che le fatture per le spese vive, emesse cioè in relazione alle prestazioni di terzi, dopo aver ricevuto il preavviso favorevole dall’architetto sono state saldate da AP 1, circostanza ammessa da quest’ultimo. E’ inoltre pacifico che tra le parti vi sono stati degli incontri in relazione a questo progetto edificatorio; AP 1 contesta, infatti, unicamente il loro numero ma non che vi siano effettivamente stati dei colloqui.
Tutti questi elementi portano a ritenere che AP 1 - contrariamente a quanto egli cerca di sostenere in sede giudiziaria - fosse perfettamente informato del lavoro svolto da AO 1 e dell’estensione dello stesso; ciò malgrado non ha sollevato alcuna obbiezione al riguardo. È innegabile che l’attore ha agito nell’ambito della sua attività professionale e che quanto da lui elaborato è andato al di là di quanto necessario ad allestire una semplice offerta, circostanza che non poteva certo sfuggire all’appellante. Per tutti questi motivi AP 1 non poteva in buona fede ritenere che le prestazioni svolte da AO 1 potessero essere state eseguite a titolo benevolo e gratuito .
L’argomentazione attorea, riproposta nell’appello, secondo cui queste prestazioni sarebbero state effettuate dall’architetto a titolo “promozionale” e avrebbero avuto “carattere accessorio” agli altri incarichi “già in corso” (cfr. appello pag. 4 e 5), oltre ad essere priva di supporto probatorio si scontra - senza però riuscire a sovvertirla - con la presunzione di fatto illustrata poc’anzi.
Neppure può essere seguita la tesi appellatoria secondo cui le varianti di progetto sarebbero state elaborate su iniziativa dell’attore medesimo e non a seguito di “specifiche richieste del convenuto” (cfr. appello pag. 4), come invece stabilito dal Pretore (cfr. sentenza cit., pag. 3), in quanto inconciliabile con le risultanze testimoniali (cfr. audizione testimoniale del 20 gennaio 2012 di P__________, pag. 2 seg. e di E__________, pag. 5 seg. nonché interrogatorio formale di AO 1 del 7 maggio 2014, pag. 4), la veridicità delle quali non è peraltro mai stata contestata dal convenuto.
Così stando le cose è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ammesso la venuta in essere tra le parti, per atti concludenti, di un contratto di progettazione e la conseguente onerosità delle prestazioni fornite da AO 1.
6. Nel prosieguo dell’appello AP 1 pretende che l’estensione del contratto debba essere limitata al periodo in cui l’attore ha avuto un’”attività concludente”, ovvero alla fase dell’“elaborazione del progetto di massima” (cfr. appello, pag. 5; tesi riproposta anche in seguito a pag. 9). Trattasi invero di un’argomentazione nuova e con ciò irricevibile, essendo stata sollevata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Negli allegati introduttivi e nelle conclusioni, infatti, il convenuto non ha mai sostenuto, neppure a titolo subordinato, che – nella denegata ipotesi in cui fosse stata ammessa la conclusione di un contratto di progettazione – tale progettazione sarebbe stata limitata solo a un progetto di massima.
Ad un primo esame, la contestazione appellatoria pare, in ogni caso, infondata anche nel merito. È fuor di dubbio che, nell’ambito di una valutazione generale, l’atteggiamento passivo assunto da AP 1 e l’assenza di una manifestazione di disaccordo alla ricezione della bozza del contratto d’architetto (doc. O punto 2) e della versione definitiva di contratto (doc. P), che illustravano l’estensione delle prestazioni, vanno a suo detrimento. Egli deve, infatti, lasciarsi imputare la presunzione di un suo tacito assenso al contenuto dello scritto e di una conformità dello stesso con quanto discusso tra le parti. Per completezza è utile ricordare che la bozza di contratto è stata inviata al consulente bancario incaricato di seguire la procedura di finanziamento presso Banca __________ proprio su richiesta di AP 1 (doc. N).
Vale, inoltre, la pena sottolineare l’estrema contraddittorietà delle richieste appellatorie su questo punto. Da un canto, infatti, AP 1 quantifica l’onorario semmai spettante alla controparte in “fr. 30'000.- o poco più” (cfr. appello pag. 9) mentre nel petitum subordinato riduce, senza particolari spiegazioni, questo importo a fr. 21'080.10 (cfr. appello pag. 2).
Alla luce di tutto quanto precede, l’assunto pretorile secondo cui l’accordo venuto in essere tra le parti non si limitava al solo progetto di massima ma si estendeva alle prestazioni indicate nei doc. O e P non da adito a critiche e va confermato.
7. Da ultimo, l’appellante contesta l’ammontare del credito riconosciuto dal Pretore all’architetto per le sue prestazioni.
7.1. Per quanto attiene all’impegno orario AP 1 contesta il monte ore di 290 ore riconosciuto dal perito - e ripreso nella sentenza dal Pretore (cfr. sentenza pag. 5 ) - e chiede che dallo stesso vengano dedotte “50-60 ore per i 33 incontri indicati in agenda” a suo dire non provati (cfr. appello pag. 6).
In primis, è necessario chiarire che, diversamente da quanto sembra credere l’appellante, la quantificazione delle ore lavorative totali da parte del perito non è stata fatta in diretta funzione del numero e della durata degli incontri tra l’attore e il convenuto, rispettivamente il suo compagno, evincibili dall’agenda (cfr. doc. Y), bensì in astratto. Al riguardo il perito, infatti, ha spiegato di essersi limitato a “stimare il tempo che si può ragionevolmente e oggettivamente presumere come necessario per lo svolgimento delle prestazioni relative a un progetto della portata di quello documentato agli atti.” Egli ha quindi precisato di aver fatto capo ai “metodi di calcolo usualmente utilizzati nell’ambito dell’allestimento dei preventivi di onorario (…)” e di aver “stimato il tempo necessario in circa 290 ore”, ripartite tra: “raccolta dei dati e dei documenti, analisi delle intenzioni e delle esigenze del committente studio preliminare di soluzioni possibili”, elaborazione delle tre varianti di progetto e “proposta di contratto, corrispondenza ecc.” (cfr. perizia del 6 novembre 2013, pag. 9).
In sede di delucidazione peritale, il perito ha poi spiegato che il dispendio orario per i colloqui era già stato considerato nelle 290 ore ritenute necessarie per lo svolgimento dell’incarico in esame, precisando, inoltre, che lo svolgimento degli stessi pareva in linea con l’attività richiesta (cfr. delucidazione del 30 gennaio 2014, pag. 5).
A questo proposito è necessario sottolineare che l’appellante non contesta che un dispendio di 50-60 ore lavorative per lo svolgimento d’incontri con la committenza sia da ritenersi adeguato per un simile progetto, rispettivamente non indica per quali ragioni la stima (astratta) delle ore necessarie all’esecuzione delle prestazioni effettuata dal perito sarebbe errata. Egli si limita, infatti, a rimproverare all’attore di non aver portato la prova “che tutti questi 33 incontri si riferissero integralmente al preteso incarico” come pure di non aver fornito la prova “della durata di questi incontri” (appello pag. 6), aspetto che però, come illustrato poc’anzi, si rivela marginale nella quantificazione delle ore totali.
Accertato quanto sopra, è nondimeno utile chiarire che l’effettivo svolgimento degli incontri e il loro numero emerge sia dall’agenda di cui al doc. Y che dalle deposizioni testimoniali agli atti (cfr. audizione testimoniale del 20 gennaio 2012 di P__________, pag. 2 e di E__________, pag. 7 nonché interrogatorio formale di AO 1 del 7 maggio 2014, pag. 4), dichiarazioni la cui veridicità non è mai stata messa in dubbio dall’appellante.
7.2. In relazione alla maggiorazione del 20% per difficoltà, AP 1 rimprovera al perito di aver applicato nel calcolare l’onorario dovuto all’architetto questo supplemento per il grado di difficoltà del progetto e al Pretore di non averlo corretto eliminandolo. In sintesi, l’appellante sostiene che il perito e il Pretore hanno applicato un “grado di difficoltà maggiore di quello che era stato applicato dall’attore stesso” e rimprovera loro di aver riconosciuto ad AO 1 “più di quanto egli non abbia pensato di chiedere” (cfr. appello, pag. 7).
Vero è che il perito ha applicato al calcolo dell’onorario un fattore pari a 1.2 che si traduce in una maggiorazione del 20% del tempo stimato come necessario, in considerazione della difficoltà del progetto (cfr. perizia, pag. 5 in fine e delucidazioni peritali, pag. 5, quesito b), mentre l’attore ha applicato un fattore del 1.1. Nella fattispecie, tuttavia, l’onorario complessivo riconosciuto dal perito - e ripreso dal Pretore nella sentenza impugnata (cfr. sentenza cit., pag. 5) - è inferiore a quanto postulato da AO 1, ragion per cui la critica secondo cui il Pretore avrebbe riconosciuto più di quanto richiesto si rivela priva di fondamento.
È inoltre necessario sottolineare che l’appellante non adduce alcun motivo di merito per cui l’applicazione di questo supplemento sarebbe errata. Non sussistendo motivi per discostarsi dalle valutazioni peritali, il Pretore le ha a giusto titolo riprese nella propria sentenza.
7.3. In merito al risarcimento per mancato guadagno, AP 1 rimprovera al Pretore di aver riconosciuto all’attore un’indennità per rescissione anticipata ai sensi dell’art. 377 CO “a dispetto delle considerazioni esposte dal perito giudiziario” (cfr. appello pag. 7). L’appellante lamenta inoltre - invero, senza però sufficientemente sostanziare le proprie affermazioni - “l’estrema contraddittorietà e insostenibilità della sentenza” che, a suo dire, sarebbe “interamente sbilanciata a favore dell’attore” (cfr. appello pag. 8). Censure che come si dirà qui di seguito si rivelano inconsistenti oltre che, come indicato in precedenza, parzialmente irricevibili (cfr. consid. 4).
Il primo rilievo concerne il contenuto della perizia. In realtà, diversamente da quanto cerca di sostenere l’appellante, il perito non ha escluso la concessione di una pretesa risarcitoria ma si è astenuto dall’esprimersi sul tema ritenendo che “richiede apprezzamenti di carattere giuridico che non sono di sua competenza” (cfr. perizia, pag. 12). In sede di delucidazioni egli ha poi proceduto ad una calcolazione teorica del risarcimento, quantificato in fr. 19'000.-, prendendo in considerazione il calcolo dell’onorario effettuato dal perito di parte arch. Pellegrini (cfr. doc. W). A prescidere da quello che sostiene ora l’appellante, dagli atti non risulta che egli abbia validamente contestato il metodo di calcolo seguito dal perito in prima sede, tale non può infatti essere considerata la generica censura, circoscritta all’assenza di contratto, alla non meglio motivata impossibilità di quantificare il mancato guadagno e all’assenza di presupposti giuridici per rivendicarlo, contenuta nelle conclusioni (cfr. conclusioni, pagg. 3 in fine e 4). Così stando le cose la valutazione pretorile di attenersi a questo importo non dà adito a critiche e va confermata.
8. In definitiva, l’appello deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante il quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.
Per questi motivi
richiamati gli art 96 e 106 CPC e la LTG,
decide: 1. L’appello 3 maggio 2016 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali d’appello di complessivi fr. 6'000.- sono poste a carico di AP 1. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 4’500.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).