Incarto n.
12.2016.65

Lugano

6 ottobre 2016/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliera:

Federspiel Peer

 

 

statuendo sul ricorso 6 maggio 2016 della

 

 

RI 1

rappr. da RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

L’Ufficio del registro di commercio, Biasca

 

 

 

 

 

la decisione 5 aprile 2016 con cui l'Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha rifiutato l'iscrizione della notificazione 15 marzo 2016 concernente l'insorgente (cessione di quota sociale e verbale dell'assemblea straordinaria concernente la modifica dello statuto sociale e l'approvazione del trasferimento della quota sociale);

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

 

                            A.  La ricorrente, iscritta al registro di commercio (in quanto Sagl) il 30 gennaio 1998, ha un capitale sociale di fr. 50'000.-, suddiviso in due quote di fr. 25'000.- ciascuna, l'una appartenente a G__________, socio senza diritto di firma, e l'altra al di lui figlio M__________, socio e gerente. Il capitale è liberato sino a concorrenza di fr. 30'000.- (cfr. estratto del registro di commercio, doc. 1 prodotto dall'Ufficio del registro di commercio; in seguito URC).

 

 

                            B.  a. Dopo vicissitudini che non occorre riassumere, il 15 marzo 2016 M__________ ha notificato all'URC, ai fini dell'iscrizione nel registro di commercio, la cessione, per donazione, della quota di G__________ al figlio F__________ ed il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci che concerneva la modifica dell'art. 4 dello statuto sociale, relativo al capitale sociale, e l'approvazione del trasferimento della quota sociale. Alla notifica era allegata una copia autentica del rogito n. 8__________ di identica data del notaio S__________ che, da un lato, formalizzava la cessione della quota e, dall'altro, verbalizzava le risoluzioni assembleari testé menzionate. L'atto contemplava anche la liberazione della parte rimanente del capitale sociale, sino all'importo di fr. 50'000.-, in adeguamento al (nuovo) diritto della Sagl, in vigore dal 1° gennaio 2008. La modifica dello statuto era volta a specificare che i soci avevano provveduto ad effettuare i conferimenti corrispondenti al prezzo di emissione delle rispettive quote.

 

                                  b. Con lettera 21 marzo 2016 l'URC ha comunicato alla società istante, attraverso il notaio, che dopo il 1° gennaio 2008 la liberazione successiva del capitale sociale di una Sagl sottostava al nuovo diritto. In virtù dei rimandi di cui agli art. 777c cpv. 2 e 781 cpv. 5 CO, essa era pertanto retta dalle disposizioni del diritto della società anonima, applicabili per analogia: dunque dall'art. 634a cpv. 2 CO combinato con gli art. 633 segg. e 652d CO. Ora, secondo l'art. 634a CO e l'art. 54 cpv. 2 lett. c ORC, toccava al consiglio di amministrazione decidere non soltanto della liberazione successiva del capitale sociale ma anche della modifica dello statuto. Si trattava di un'eccezione all'art. 698 cpv. 2 CO (cfr. doc. 8 prodotto dall'URC).

 

                                  c. A fronte delle osservazioni formulate con scritto 4 aprile 2016 dal notaio, il quale ribadiva la correttezza degli atti prodotti (cfr. doc. 9 prodotto dall'URC), con decisione 5 aprile 2016 l'URC ha rifiutato l'iscrizione delle modifiche. L'Ufficio ha richiamato lo scritto 21 marzo 2016, specificando che esso applicava alla lettera la comunicazione 10 giugno 2008 dell'Ufficio federale del registro di commercio concernente l'iscrizione della liberazione successiva del capitale sociale di una Sagl costituita in virtù del diritto anteriore.

 

 

                            C.  Con ricorso 6 maggio 2016 la RI 1 impugna la decisione suddetta dinanzi a questa Camera. L'insorgente critica la comunicazione 10 giugno 2008 dell'Ufficio federale del registro di commercio. A suo giudizio il problema dei conferimenti necessari per adeguare le esistenti Sagl al nuovo diritto non è regolato dal nuovo diritto sostanziale concernente la costituzione delle Sagl o l'aumento del loro capitale sociale, che rinviano a titolo suppletivo alle disposizioni del diritto della società anonima, bensì direttamente dalle disposizioni transitorie (DT) previste all'entrata in vigore del nuovo diritto, e in particolare dall'art. 3 DT. Per questo motivo, la modifica degli statuti rimane di competenza esclusiva dell'assemblea dei soci a tenore dell'art. 804 cpv. 2 cifra 1 CO. Assemblea cui aveva del resto partecipato il socio e gerente della società, il quale ne ha approvato le risoluzioni, adottate all'unanimità. La ricorrente sollecita pertanto l'annullamento della decisione di rifiuto e chiede alla Camera di ordinare all'URC di procedere alle sollecitate iscrizioni.

 

 

                            D.  Con risposta 21 giugno 2016 l'Ufficio del registro di commercio contesta le tesi dell'insorgente. Riconferma la bontà della sua decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto.

 

 

Considerato

 

in diritto:

 

 

                             1.  La competenza di questa Camera e la tempestività del gravame sono date dall'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3), mentre che la legittimazione della ricorrente discende dall'art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che regge la procedura di ricorso (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge cantonale su registro di commercio testé menzionata). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

 

 

                             2.  2.1. Secondo il nuovo diritto della Sagl, adottato il 15 dicembre 2005 ed in vigore dal 1° gennaio 2008 (RU 2007, 4791), le quote sociali devono essere completamente liberate (art. 774 cpv. 2 e 777c cpv. 1 CO). Giusta l'art. 3 cpv. 1 delle disposizioni transitorie promulgate in quel frangente, nelle Sagl iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto "i conferimenti che non sono stati eseguiti sino a concorrenza del prezzo di emissione dell'insieme delle quote sociali devono essere effettuati entro due anni", ovvero entro il 1° gennaio 2010.

 

                                  2.2. Nella comunicazione 10 giugno 2008 all'intenzione delle autorità cantonali competenti e concernente l'iscrizione della liberazione successiva del capitale sociale di Sagl costituite in virtù del diritto anteriore (doc. 12 prodotto dall'URC, pubbl. in REPRAX 1/2008, pag. 34 seg.), l'Ufficio federale del registro di commercio sostiene che né il diritto rivisto, né le disposizioni transitorie né l'ORC indicano come il registro di commercio debba effettuare la liberazione successiva del capitale sociale in tale ipotesi. Si è pertanto in presenza di una lacuna legislativa. Posto che la liberazione successiva del capitale sociale effettuata dopo il 1° gennaio 2008 sottostà alle disposizioni del diritto della Sagl rivisto (art. 1 cpv. 2 DT), il citato Ufficio federale esprime quindi il parere che, in virtù dei rimandi di cui agli art. 777c cpv. 2 e 781 cpv. 5 CO, tale liberazione successiva sia retta dalle disposizioni del diritto della società anonima, da applicare per analogia, in concreto dall'art. 634a cpv. 1 CO. Rientra pertanto nella competenza della direzione della società di decidere non soltanto la liberazione successiva, ma anche l'eventuale modifica dello statuto.

 

                                  Nel caso in esame l'URC si è attenuto alla testé menzionata direttiva, emanata dall'autorità federale in applicazione dell'art. 5 cpv. 2 lett. a ORC, di cui la ricorrente contesta il fondamento. In merito questa Corte considera quanto segue.

 

                                  2.3. È pacifico l'obbligo per la ricorrente, il cui capitale sociale era liberato - al 1° gennaio 2008 - sino a di fr. 30'000.-, di eseguire i conferimenti sino a concorrenza del prezzo di emissione dell'insieme delle quote sociali, di fr. 50'000.-. È quanto prevede l'art. 3 cpv. 1 DT. La disposizione in esame si limita tuttavia a stabilire genericamente l'obbligo di liberare completamente le quote sociali anche per le Sagl esistenti a tale data e che non soddisfacevano questo requisito legale, prescritto dal nuovo diritto (art. 774 cpv. 2 e 777c cpv. 1 CO). Come rileva giustamente l'URC nella risposta al gravame, parafrasando la comunicazione 10 giugno 2008 dell'Ufficio federale del registro di commercio, la norma in questione non si esprime tuttavia in merito alle modalità - e di riflesso alle competenze - relative a quest'operazione. L'Ufficio federale ha dunque concluso alla sussistenza di una lacuna legislativa. Quest'opinione è condivisa in dottrina (Lukas Handschin, Personengesellschafs- und GmbH-Recht – Entwicklungen 2008, in njus.ch 2009, pag. 5 segg., 15; cfr. inoltre, sul tema, Rino Siffert, SHK-HRegV, art. 171 n. 5 seg.). Per questo motivo, giacché il nuovo diritto della Sagl rinvia, a titolo suppletivo, a quello della società anonima sia per quanto concerne la procedura di esecuzione dei conferimenti al momento della costituzione della società (art. 777c cpv. 2 CO), sia per quanto attiene alla procedura di aumento del capitale sociale (art. 780 cpv. 2 CO), l'Autorità federale ha indicato a quelle cantonali di colmare la lacuna applicando parimenti per analogia il diritto della società anonima allo scopo di determinare l'iter da seguire per l'adeguamento al nuovo diritto delle Sagl esistenti al 1° gennaio 2008 il cui capitale sociale, a quella data, non fosse ancora stato liberato integralmente. Secondo il diritto della società anonima spetta, indelegabilmente (Franz Schenker, BSK OR-II, art. 634a n. 4, con rinvii), al consiglio di amministrazione di decidere se devono essere richiesti conferimenti ulteriori relativi alle azioni non interamente liberate (art. 634a cpv. 1 CO). Verificandosi quest'evenienza, spetta poi al consiglio di amministrazione medesimo non solo di constatare che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali, statutarie o alla deliberazione del consiglio stesso, ma anche di modificare lo statuto societario. Quest'opinione, sostenuta dal Consiglio federale nel messaggio concernente la revisione del diritto della società anonima e corrispondente alla prassi già in auge prima dell'introduzione dell'art. 634a CO, è condivisa da tutta la dottrina, sicuramente almeno quando - come in concreto - non è necessario inserire nello statuto clausole concernenti i conferimenti in natura (cfr. riassuntivamente F. Schenker, op. cit., art. 634a n. 10). Essa è stata concretizzata dal Consiglio federale all'art. 54 ORC, il quale regolamenta l'iscrizione dei conferimenti ulteriori del capitale azionario della società anonima. Tale norma prevede difatti segnatamente, a questo scopo, la necessità di presentare l'atto pubblico concernente, oltre alle constatazioni del consiglio di amministrazione, le deliberazioni dello stesso in merito alla modifica dello statuto societario (cfr. cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a e c dello stesso); e questo - sia detto per completezza - quand'anche nello statuto debbano essere inserite delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in natura e di assunzioni di beni (cfr. cpv. 2 lett. b dello stesso).

                                  2.4. È quindi a torto che la ricorrente sostiene che il solo art. 3 cpv. 1 DT basti per regolare l'adattamento delle Sagl esistenti al 1 gennaio 2008 al nuovo diritto in merito alla prestazione dei conferimenti. È inoltre ovvio e riconosciuto, come essa afferma, che non ci si trovi in presenza né della costituzione della società né dell'aumento del suo capitale sociale, in relazione ai quali gli art. 777c cpv. 2 e 781 cpv. 5 CO rispettivamente rinviano alle norme del diritto della società anonima, ma sicuramente non all'art. 634a CO, perché secondo il nuovo diritto della Sagl le quote sociali devono essere completamente liberate. Le predette disposizioni di rinvio hanno semplicemente ispirato l'Ufficio federale a suggerire di applicare, in quanto applicabile, anche per quanto concerneva le modalità di adattamento delle Sagl esistenti al nuovo diritto, entrato in vigore al 1° gennaio 2008, la soluzione, collaudata e completa, adottata dal legislatore per l'effettuazione e l'iscrizione di conferimenti ulteriori del capitale azionario della società anonima. Invano l'insorgente disquisisce sul fatto che, per quanto attiene la Sagl, possa sussistere un conflitto di interessi in capo al gerente che è chiamato a sollecitare i conferimenti mancanti e che è nello stesso tempo socio e, quindi, debitore degli stessi. A prescindere dal fatto che la normativa transitoria non lascia in merito alcun margine decisionale al gerente di una Sagl, fissando un termine di esecuzione dei conferimenti mancanti di due anni dall'entrata in vigore del nuovo diritto (art. 3 cpv. 1 DT), il problema si pone, in termini analoghi, all'amministratore della società anonima che è in pari tempo azionista della stessa. La tesi, divisata dall'insorgente, secondo cui, nella fattispecie, all'assemblea dei soci aveva partecipato anche il socio e gerente della società, il quale ne aveva quindi approvato le risoluzioni, adottate all'unanimità, non muta il risultato. L'accertamento della liberazione del capitale e la modifica dello statuto spettavano indelegabilmente al solo (socio e) gerente, per cui nella fattispecie le relative risoluzioni non sono manifestamente state adottate dall'organo competente. Il richiamo al formalismo eccessivo è privo di ogni pertinenza.

 

 

                             3.  Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.

 

 

                             4.  La tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 


 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

 

1. Il ricorso è respinto.

 

 

2. La tassa di giudizio, di fr. 1'000.-, già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.

 

 

                             3.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione all'Ufficio federale del registro di commercio, Berna

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La segretaria

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedio giuridico:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).