Incarto n.
12.2016.69

Lugano

25 giugno 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliera:

 Federspiel Peer

 

 

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.11 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 25 aprile 2012 da

 

 

AP 1, 

AP 2, 

entrambi rappr. dall’avv. RA 1, 

 

 

contro

 

 

 

AO 1, __________

rappr. dall’avv. RA 2, __________

 

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 189'796.20 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2007 e di fr. 700.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2012,

 

pretesa avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione integrale della petizione e che, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna, in solido, degli attori al pagamento di fr. 46'396.95 oltre interessi,

 

pretesa risarcitoria che il convenuto, con il suo allegato di replica riconvenzionale, ha completato aggiungendo la richiesta di impartire l’ordine alla B__________, __________, di liberare a suo favore il saldo in capitale e interessi esistente sul conto corrente 16 145.572.3/01 (il cui ammontare non è stato indicato nel petitum ma che, in base al doc. 20, era, al 30 aprile 2009, di fr. 16'971.46) vincolato con firma congiunta delle parti in causa (AO 1 e AP 2/AP 1), pretesa pure avversata dagli attori con la loro duplica riconvenzionale;

domande sulle quali ha statuito il Pretore con decisione 11 aprile 2016 respingendo la petizione ed accogliendo parzialmente l’azione riconvenzionale, condannando gli attori a pagare, in solido, a AO 1, l’importo di fr. 24'127.- oltre interessi al 5% dal 2 giugno 2010;

 

appellanti gli attori, con atto di appello 17 febbraio 2016, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la domanda riconvenzionale, con protesta di tasse, spese e ripetibili,   

mentre il convenuto con risposta del 21 aprile 2016 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   In data 16 aprile 2004, AP 2 e AP 1 (a quel tempo solo __________), in veste di committenti, hanno sottoscritto un “contratto di imprenditore generale” con AO 1, in veste di imprenditore. Oggetto del negozio giuridico era la progettazione e costruzione con formula “chiavi in mano” di una casa unifamiliare sul mappale n. __________ RFD __________.

                                         Il prezzo dell’opera, comprensivo del terreno, è stato concordato in fr. 771'986.68, IVA inclusa (doc. A), suddiviso in fr. 177'300.- per costi del terreno (rogito compreso), fr. 546'178.- di costi di costruzione in base alle offerte, fr. 48'508.68 di supplementi per “cambiamenti cliente”. Nell’importo relativo ai costi di costruzione era compreso anche l’onorario di AO 1, quantificato dalle parti in fr. 25'000.- (doc. A, pag. 7 e petizione pag. 2).

                                        

                                         Conclusa l’edificazione dell’immobile ed effettuate le liquidazioni finali, AP 2 e AP 1 hanno valutato che vi era stato uno sforamento dei costi preventivati le cui colpe erano, a loro avviso, da addebitare a AO 1.

 

                                   2.   Con petizione 25 aprile 2012, AP 2 e AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (inc. CM.2011.117 della Pretura di Mendrisio-Nord), hanno convenuto in giudizio AO 1 di fronte alla citata Pretura del Distretto di Mendrisio-Nord, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 189'796.20 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2007 e di fr. 700.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2012. Essi, detto concisamente, hanno sostenuto d’aver pagato, per la casa in questione, un importo di fr. 189'796.20 superiore rispetto a quanto convenuto contrattualmente a causa di una manchevole esecuzione del contratto da parte di AO 1 e dell’erronea valutazione dei costi da lui effettuata.

 

                                         Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione ed ha formulato una domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la condanna degli attori, in solido, al pagamento di fr. 43'396.95, di cui fr. 24'127.- per onorario e spese relativi alle prestazioni concernenti l’edificazione della casa, e fr. 22'269.95 a titolo di rimborso dell’importo che egli avrebbe dovuto pagare alla ditta B__________ a cui gli attori avevano commissionato la fornitura dei serramenti.

                                         In sede di replica riconvenzionale, AO 1 ha pure chiesto di far ordine alla B__________ di liberare a suo favore il saldo in capitale e interessi esistente sul conto corrente bancario vincolato con firma congiunta delle parti in causa (AO 1 e AP 2/AP 1).

 

                                         Con duplica riconvenzionale 5 novembre 2012, gli attori hanno ribadito le proprie argomentazioni e richieste, postulando la reiezione integrale della domanda riconvenzionale.

 

                                         Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo dei memoriali conclusivi scritti nei quali si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche posizioni, ritenuto che la richiesta riconvenzionale di sbloccare a favore del convenuto il saldo del conto presso B__________ non è più stata avanzata.

 

                                   3.   Con decisione 11 aprile 2016 il Pretore ha respinto integralmente la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 6’000.- e le spese di fr. 6'100.- a carico degli attori, sempre in solido, tenuti pure a rifondere, in solido, alla controparte fr. 11’500.- per ripetibili. Con la decisione in oggetto egli ha poi accolto parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando AP 1 e AP 2 a pagare, in solido, all’attore riconvenzionale, l’importo di fr. 24'127.- (fr. 15'000.- a saldo dell’onorario e fr. 9'127.- a titolo di rifusione delle spese anticipate) oltre interessi al 5% dal 2 giugno 2010, ponendo le relative tassa di giustizia di fr. 1'500.- e spese di fr. 200.- per 1/2 a carico dell’attore riconvenzionale e per 1/2 a carico dei convenuti riconvenzionali, compensate le ripetibili.

                                        

                                         Per quanto qui d’interesse, il primo giudice, ha accertato che le parti, dopo la sottoscrizione iniziale di un contratto d’appalto generale, hanno in seguito consensualmente abbandonato, rispettivamente modificato, i loro accordi, stabilendo che i committenti avrebbero personalmente concluso i contratti con gli artigiani, assumendo AO 1 per contro il ruolo di direttore dei lavori. In questo modo tra i contraenti si è instaurato un nuovo rapporto giuridico, connotabile come contratto di architetto o, più in generale, come “Planervertrag”. Ciò posto, esaminando la fattispecie sotto l’aspetto della responsabilità del convenuto per il superamento dei costi preteso dagli attori, il Pretore ha concluso che quest’ultimi non avevano allegato il conferimento all’architetto di un incarico teso all’allestimento di un preventivo, che non vi era stato un superamento dei costi, che i committenti avevano potuto verificare in tempo reale l’evoluzione dei costi e che vi era stata una carente allegazione del danno (inteso come danno per la fiducia, “Vetrauensschaden”), ancor prima di una sua dimostrazione. Con riferimento alla domanda riconvenzionale, il Pretore ha considerato provato che l’importo inizialmente convenuto per le prestazioni di architetto fosse di fr. 25'000.- e, parallelamente, che gli attori non hanno comprovato l’accordo di riduzione dello stesso. Per contro, in merito alla pretesa di rifusione dell’importo versato alla B__________, il giudice ha stabilito che se AO 1, invece che rifiutarsi di ritirare il decreto ingiuntivo, avesse partecipato alla procedura giudiziaria italiana eccependo la carenza di legittimazione passiva, essa avrebbe avuto altro esito e che, inoltre, si poteva escludere che i coniugi AP 2 e AP 1 sarebbero stati costretti a pagare alla ditta italiana la somma pretesa. Infine il Pretore ha respinto la domanda del convenuto e attore riconvenzionale di liberare a suo favore il saldo del conto presso la B__________, avendo accertato che questo non risultava intestato congiuntamente a tutte le parti in causa ma solo a AO 1 stesso e che questi non aveva allegato le circostanze e le motivazioni che giustificherebbero il provvedimento chiesto.

 

                                   4.   Con l’appello 11 maggio 2016 che qui ci occupa, avversato con risposta 30 giugno 2016 dal convenuto, gli attori e convenuti riconvenzionali hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili riconvenzionali e di sede d’appello. Essi hanno ribadito che, essendo venuto meno il contratto d’appalto generale, anche l’accordo circa la remunerazione del convenuto era decaduto. Pertanto l’onere della prova in merito all’entità della fattura dell’attore riconvenzionale gravava su di lui e non sui committenti, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata.

                                         Di conseguenza, non avendo AO 1 dimostrato la congruità della somma richiesta a titolo d’onorario, la stessa va respinta. Con riferimento alla somma di fr. 9'127.- a titolo di rifusione delle spese gravanti gli attori ma anticipate dal convenuto, essi eccepiscono d’averla a più riprese contestata e che nemmeno le relative spese non sono mai state dimostrate.

 

                                         Il convenuto e attore riconvenzionale, con allegato di risposta 30 giugno 2016, ha ribattuto alle argomentazioni di controparte evidenziando i committenti, con risposta riconvenzionale 29 agosto 2012, hanno ammesso - per poi ribadirlo in seguito a più riprese - che l’onorario concordato tra le parti per le sue prestazioni era di fr. 25'000.-. Per contro, essi non hanno speso parola alcuna in merito ai fr. 9'127.- relativi agli anticipi spese da lui fatti a loro favore, se non per sostenere genericamente che Ceppi fosse già stato tacitato con il pagamento dell’importo di fr. 10'000.-. In simili condizioni, quindi, a suo dire, l’onere probatorio volto a dimostrare l’esistenza di un accordo successivo con il quale l’onorario a saldo di ogni pretesa sarebbe stato ridotto e fissato in fr. 10'000.- ricadeva sugli attori, che tuttavia lo hanno completamente disatteso.

 

                                   5.   Preliminarmente si osserva che l’atto di appello è parte irricevibile poiché non adeguatamente motivato secondo i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC. Per consolidata giurisprudenza l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appellante deve in altri termini non solo spiegare per quale motivo le sue argomentazioni sarebbero fondate, ma anche perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del primo giudice.

 

                                         Ciò detto, le censure sollevate dagli appellanti, peraltro in maniera superficiale, laddove ricevibili, non possono essere accolte neppure nel merito.

 

                               5.1.   Se, da un lato, la modifica consensuale intervenuta in un secondo tempo degli accordi presi dalle parti con il contratto d’appalto generale, accertata dal Pretore, non è più oggetto di contestazione, è dall’altro pure fatto assodato che la mercede ivi concordata per le prestazioni dell’architetto, stabilita a corpo, ammontava a fr. 25'000.- e comprendeva l’onorario per la direzione lavori, per il progetto e per i piani esecutivi, come emerge dal doc. F.

 

                                         Con la riforma del contratto, le parti hanno quindi concordato che i committenti avrebbero personalmente concluso i contratti con i singoli artigiani, mentre AO 1 avrebbe assunto il ruolo, oltre che di progettista, di direttore dei lavori e si sarebbe inoltre accollato l’onere di occuparsi della domanda di costruzione.

                                         A fronte di simili circostanze, non è per nulla contraddittorio concludere, come fatto nella sentenza appellata, che l’importo inizialmente convenuto tra i contraenti per le prestazioni fornite dal convenuto e attore riconvenzionale quale progettista e direttore lavori abbia continuato ad essere valido nonostante i cambiamenti degli accordi intervenuti.

 

                                         In effetti, le correzioni concordate tra le parti hanno riguardato alcune delle clausole previste nel contratto iniziale, mentre per altre nulla è mutato. Tra queste vi è, appunto, quella relativa alle prestazioni di AO 1, che gli stessi committenti hanno a più riprese ammesso essere state pattuite ad un prezzo a corpo di fr. 25'000.- (ad esempio: istanza di conciliazione del 19 dicembre 2001, inc. CM.2011.117, pag. 4 o anche doc. 17).

                                         In sostanza, la trasformazione di un contratto d’appalto generale, nel quale l’imprenditore generale procede a subappaltare in proprio nome e per proprio conto parte o la totalità dei lavori a dei subappaltatori, in un contratto di mandato definibile come contratto d’architetto (o “Planervetrag”), nel quale la conclusione dei contratti con gli artigiani rimane di pertinenza dei committenti, mentre l’architetto si limita alla progettazione e alla direzione lavori, non comporta automaticamente un annullamento degli accordi in merito alle prestazioni dell’architetto ed alla loro remunerazione.

                                         Correttamente, quindi, il primo giudice ha stabilito che l’importo inizialmente pattuito tra le parti per le prestazioni del convenuto rimaneva pari a fr. 25'000.-.

                                        

                                         A fronte della dimostrazione dell’esistenza e degli estremi del contratto di mandato concluso tra attori e convenuto, l’onere della prova circa la pretesa conclusione di un ulteriore accordo di riduzione della mercede, a saldo di ogni pretesa, corrispondenti ai fr. 10'000.- già anticipatigli, incombeva indiscutibilmente ai coniugi AP 2 e AP 1 stessi.

                                        

                               5.2.   La “fattura definitiva” emessa da AO 1 nei confronti di AP 2 e AP 1 nel giugno 2009 (doc. F), riporta innanzitutto il saldo dell’onorario dovutogli, a fronte di acconti già corrisposti per fr. 10'000.-, ammontante a fr. 15'000.-.

 

                                   a.   A questo importo, nella suddetta fattura, sono stati aggiunti fr. 9'127.- corrispondenti agli anticipi fatti dall’attore riconvenzionale a terzi in nome e per conto dei committenti e da essi mai rifusi.

                                         In atti non vi è alcuna prova che attesti l’effettivo pagamento da parte di AO 1 di queste somme, né tantomeno la loro causale. Ciononostante, il giudice ha ritenuto che si trattasse di un fatto non controverso poiché non contestato dai convenuti riconvenzionali, avendo essi formulato circostanziate contestazioni unicamente nei confronti delle pretese concernenti la voce onorario (sentenza impugnata, pag. 11).

 

                                  b.   Con il loro appello, i committenti hanno contestato la conclusione del primo giudice in merito, asserendo che la pretesa relativa ai fr. 9'127.- è stata da loro ripetutamente contestata, sia precedentemente all’inoltro della causa, sia in sede di risposta riconvenzionale, con la quale essi hanno criticato l’entità della fattura, sottolineando come gli accordi presi successivamente, prevedevano il pagamento di fr. 10'000.- a tacitazione di ogni pretesa e come, in ogni caso, la somma stabilita contrattualmente era di complessivi fr. 25'000.-, alla quale andava dedotto l’acconto versato, per cui la somma eccedente tale importo non era in alcun modo giustificata.

 

                                   c.   Giusta l’art. 150 cpv. 1 CPC sono oggetto di prova i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti. Per l’art. 222 cpv. 2 CPC con la risposta il convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall’attore, riconosce o contesta.

                                     

                                         E’ un fatto controverso quello la cui correttezza è confutata dalla controparte, esplicitamente o per atti concludenti. La contestazione deve essere sostanziata, cioè avvenire in maniera dettagliata (STF 4A_309/2011 consid. 3.1.3, DTF 117 II 113 consid. 2). Il dovere di sostanziare non comporta che quelle posizioni di una fattura per le quali la controparte non è stata in grado di contrapporre eccezioni specifiche, debbano essere considerate accettate, poiché questo comporterebbe un’inversione dell’onere della prova; anche una contestazione senza conoscenza precisa è pensabile, fintanto che i fatti contestati non sono oggetto di atti o accertamenti attribuibili alla persona che li mette in discussione (STF 4A_443/2017 del 30 aprile 2018 consid. 4.3).

                                         Contestazioni generiche non sono sufficienti per poter considerare controverso un fatto. Una contestazione deve per contro essere al punto minuziosa, da potersi considerare un’asserzione concreta, nei confronti della quale la controparte può prendere posizione e che può essere fatta oggetto di assunzione di prove. Se ciò non avviene, il fatto in questione deve essere considerato non sufficientemente contestato e quindi non controverso, per cui non è necessario che venga provato.

                                         Ad eccezione dei casi previsti dall’art. 229 CPC, nelle conclusioni non possono essere addotti nuovi fatti o prodotte nuove prove.

 

                                  d.   Nel caso concreto, in effetti, né nella risposta riconvenzionale, né nella duplica riconvenzionale si trovano delle contestazioni specifiche relative alla fatturazione delle spese anticipate da AO 1, essendosi i convenuti riconvenzionali limitati a sollevare obiezioni in merito all’onorario dell’architetto, senza fare cenno alcuno alle spese di cui è stata postulata la rifusione. Solo nelle conclusioni (pag. 5) - e dunque tardivamente, art. 229 CPC, come vedremo - per contro, le voci di spesa sono state, come detto, confutate con la motivazione che non è stato comprovato che AO 1 le abbia realmente sostenute, rispettivamente che esse siano congrue.

 

                                         Per contro, nello scritto del 7 luglio 2009 inviato dal patrocinatore dei committenti a quello del convenuto (doc. 17), si trova un’argomentazione precisa in merito, avendo egli sostenuto che l’onorario complessivo di fr. 25'000.- concordato dai suoi clienti con AO 1 era comprensivo di tutte le prestazioni che avrebbe dovuto fornire l’attore riconvenzionale, sicché tutti gli importi eccedenti la somma pattuita, esposti nella fattura, non sarebbero giustificati. Tuttavia, queste esplicite contestazioni non sono state riprese in occasione della procedura giudiziaria in disamina, introdotta quasi tre anni dopo, se non con l’allegato finale, come appena ricordato.

                                     

                                         In definitiva, quindi, non sussiste alcuna specifica e valida contestazione da parte dei convenuti riconvenzionali in merito all’importo di fr. 9'127.- per anticipo spese. Il Pretore ha, dunque, a giusta ragione riconosciuto il relativo credito vantato dall’attore riconvenzionale.

 

                                   6.   Ne discende che l’appello degli attori dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione del Pretore (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

                                         Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 24’127.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Questo importo risulta determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

                                   1.   L’appello 20 febbraio 2017 di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico degli appellanti, in solido, che rifonderanno, pure in solido, alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-     

-      

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

                      

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).