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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2016.1571 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 5 aprile 2016 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva dell’organo di revisione (art. 727 CO), domanda su cui la convenuta non si è espressa;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 10 maggio 2016, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con appello 19 maggio 2016, con cui ha chiesto di annullare la decisione impugnata e con essa lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 5 aprile 2016 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa, priva dell’organo di revisione a seguito delle dimissioni del suo revisore __________ (cfr. doc. A) e invano diffidata sia con raccomandata del 7 settembre 2015 (doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC del 29 febbraio 2016 (doc. C) a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che il 7 aprile 2016 il Pretore ha assegnato alla convenuta un ultimo termine di 20 giorni per ripristinare la situazione legale (convocare un’assemblea generale allo scopo di designare un organo di revisione abilitato e richiedere le pertinenti iscrizioni a registro di commercio), pena lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che, preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 10 maggio 2016 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 300.- (dispositivo n. 2);
che con appello 19 maggio 2016 la convenuta ha chiesto di annullare la decisione impugnata e con essa lo scioglimento e la messa in liquidazione della società con protesta di tasse, spese e ripetibili, rilevando che la situazione legale era stata ripristinata il 17 maggio 2016 con la nomina del nuovo ufficio di revisione (cfr. verbale dell’assemblea generale straordinaria della società allegato al gravame), il quale aveva in precedenza già dichiarato l’accettazione del mandato (cfr. dichiarazione di accettazione di __________ allegata al gravame), ritenuto che lo stesso 17 maggio 2016 la relativa istanza era poi stata inoltrata a RC (cfr. l’istanza d’iscrizione allegata al gravame);
che nel caso di specie la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della convenuta e di ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento era ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società, in modo del tutto inspiegabile e incomprensibile, non aveva reagito né alle richieste dell’AO 1 di ripristinare la situazione legale formulate in due diversi momenti, con la raccomandata del 7 settembre 2015 prima (doc. B) e con la pubblicazione sul FUSC del 29 febbraio 2016 poi (doc. C), né tanto meno alla diffida pretorile 7 aprile 2016 con cui le era stato assegnato un ultimo termine (con tra l’altro l’esplicita comminatoria di scioglimento) per agire in tal senso, per cui da questo comportamento il giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure avrebbe ossequiato ad eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo mancante, se del caso previa assegnazione di un termine per anticipare le spese del revisore (TF 29 luglio 2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid. 2.1.6);
. che resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che in base alla dottrina e alla giurisprudenza sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);
che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come del resto risulta dalle prove allegate all’appello (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 17 maggio 2016 la convenuta aveva provveduto a notificare all’AO 1 un nuovo organo di revisione, nominato in occasione dell’assemblea generale straordinaria di pari data;
che in tali circostanze l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva dell’organo di revisione (art. 727 CO) deve ora essere respinta;
che le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6 SJ 132 I pag. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che, nondimeno, per diritto federale, nella particolare procedura all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2a frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388);
che la presente procedura - come già quella dinnanzi al Pretore - avrebbe in effetti potuto essere evitata se l’appellante avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, di modo che, in applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);
che in definitiva l’appello può essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che precedono.
Per questi motivi
richiamati, per le spese, l’art. 108 CPC nonché la LTG
decide:
I. L’appello 19 maggio 2016 di AP 1 è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la decisione 10 maggio 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
1. L’istanza 5 aprile 2016 dell’Ufficio del registro di commercio è respinta.
2. (invariato)
II. Le spese processuali di fr. 1'500.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).