Incarto n.
12.2016.93

Lugano

12 ottobre 2017/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.25 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 10 marzo 2008 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto, previa condanna della convenuta a fornirgli un elenco completo di tutte le opere di cui al contratto 27 novembre 2000 (doc. A) attualmente presenti al punto franco di __________, di quelle alienate con i relativi dettagli delle alienazioni e di quelle custodite dalla stessa convenuta e/o da terzi, la sua ulteriore condanna, in un secondo tempo, a riconsegnargli presso il punto franco di __________ tutte le opere di cui al doc. A e a risarcirgli fr. … oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2002 quale risarcimento per le opere mancanti dal punto franco di __________, domanda avversata dalla convenuta, che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 278'932.65 oltre interessi al 5% dal 28 novembre 2000 e l’attribuzione in proprietà dei quadri “__________” (n. 6 della lista di cui al doc. A), “__________” (n. 18 della lista di cui al doc. A), “__________” (n. 22 della lista di cui al doc. A) e “__________” (della lista di cui al doc. A), tutti già oggetto di diritto di ritenzione;

 

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 30 maggio 2016, con cui ha parzialmente accolto la petizione, facendo obbligo alla convenuta di fornire all’attrice informazioni pertinenti in merito al destino della somma di € 186'437.- incassata, in merito al destino dei quadri a suo tempo presso un magazzino in __________ e in merito agli importi relativi ai quadri ritirati da M__________ __________, e condannandola a restituire all’attrice le opere “__________”, “__________”, “__________” e “__________”, e ha respinto la domanda riconvenzionale;

 

appellanti entrambe le parti: la convenuta, che con appello 30 giugno 2016 ha chiesto l’annullamento del querelato giudizio con il conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per una nuova decisione e in via subordinata la sua riforma nel senso di respingere la petizione e con ciò di essere autorizzata a esercitare il diritto di ritenzione sulle opere “__________”, “__________”, “__________” e “__________” nonché di accogliere la domanda riconvenzionale e con ciò di condannare l’attrice al pagamento di fr. 263'241.50 e di € 10'624.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; l’attrice, che con appello adesivo (recte: incidentale) 29 settembre 2016 ha chiesto di modificare la sentenza pretorile sulla petizione nel senso di obbligare la convenuta a fornirle informazioni pertinenti in merito al destino della somma di € 186'437.- incassata, in merito al destino dei quadri a suo tempo presso un magazzino in __________ e in merito agli importi relativi ai quadri ritirati da M__________ P__________ e da __________ B__________ e di accertare che il diritto di ritenzione che la convenuta pretendeva di esercitare sulle opere __________”, “__________”, “__________” e “__________” era respinto e definitivamente decaduto, nonché, in via subordinata, di pure condannarla, in un secondo tempo (una volta ottenute le informazioni richieste), a risarcirle €… equivalenti a €…., equivalenti a fr. … oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2002 quale risarcimento per le opere mancanti dal punto franco di __________ e/o presso un magazzino in __________, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice, con risposta 29 settembre 2016, rispettivamente la convenuta, con risposta 14 novembre 2016, hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa, sempre protestando spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con contratto 27 novembre 2000 (doc. A) __________ L__________, proprietario di 423 opere d’arte, perlopiù oli su tela e su tavola, ne ha ceduto la comproprietà del 50% a AP 1, mettendo a sua disposizione le stesse alfine di metterle sul mercato per la vendita. Le opere, partitamente descritte in un allegato al contratto, sono poi state trasferite nella disponibilità di AP 1 presso il punto franco di __________.

                                         A seguito di divergenze tra le parti, che non occorre qui ripercorrere, esse, nell’estate del 2001 (doc. E e G), si sono poi accordate per lo scioglimento / annullamento dell’accordo.

                                         Avendo nel frattempo AP 1 provveduto a vendere alcune opere e ad acquisirne altre in scambio di altre cessioni, tra le parti è tuttavia sorta una nuova controversia in merito alle opere ancora presenti presso il punto franco ed ai crediti vantati nei confronti della rispettiva controparte.

 

 

                                   2.   Con petizione 10 marzo 2008 (allestita nella forma di una “Stufenklage”) __________ L__________ ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud AP 1, allo scopo di ottenere, previa condanna di quest’ultima a fornirgli un elenco completo di tutte le opere oggetto del contratto di cui al doc. A attualmente ancora presenti al punto franco, di quelle alienate con i relativi dettagli delle alienazioni e di quelle custodite dalla stessa convenuta e/o da terzi, la sua ulteriore condanna, in un secondo tempo, a riconsegnargli tutte le opere ancora presenti e a risarcirgli un importo indeterminato (fr. …) oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2002 quale risarcimento per le opere mancanti.

                                         La convenuta si è integralmente opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 278'932.65 (€ 47'539.- costi di restauro dipinti e cornici, € 23'240.- compensi al prof. __________ L__________, € 47'554.- costi per stand a mostre di antiquariato, € 50'000.- costi per deposito quadri in __________, € 9'700.- IVA per dipinti importati in __________ e non venduti, € 28'386.- costi per trasporti e dogana, fr. 150'000.- costi per catalogazione, ricerca, contratti con potenziali clienti, restauri, spese vive e ulteriori mostre, fr. 113'241.50 locazione punto franco, il tutto previa deduzione del ricavo incassato dalle vendite dei quadri, di € 186'437.-, tolti però i € 25'822.- frattanto già retrocessi all’attore) oltre interessi al 5% dal 28 novembre 2000 e l’attribuzione in proprietà dei 4 quadri “__________” (n. 6 della lista di cui al doc. A), “__________” (n. 18 della lista di cui al doc. A), “__________” (n. 22 della lista di cui al doc. A) e “__________” (della lista di cui al doc. A), sui quali ha dichiarato di voler esercitare, a garanzia dei suoi crediti, il diritto di ritenzione.

 

 

                                   3.   Nelle more della procedura l’attore è deceduto ed allo stesso è subentrata, in qualità di erede universale, la figlia AO 1 (doc. N).

 

 

                                   4.   Con sentenza 30 maggio 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, facendo obbligo alla convenuta di fornire all’attrice informazioni pertinenti in merito al destino della somma di
€ 186'437.- incassata dalle vendite, in merito al destino dei quadri a suo tempo presso un magazzino in __________ e in merito agli importi relativi ai quadri ritirati da __________ P__________, e condannandola a restituire all’attrice le 4 opere in discussione, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna con compensazione delle ripetibili; ed ha respinto la domanda riconvenzionale, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese sono state poste a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 6'000.- per ripetibili.

                                         Il giudice di prime cure, esprimendosi sulla petizione, ha da un lato ritenuto che, a seguito della produzione di varia documentazione, il 2 settembre 2010 e il 17 settembre 2015, da parte della convenuta, la domanda di rendiconto originaria fosse divenuta in larga misura priva d’oggetto, ma che in occasione dell’udienza del 7 novembre 2015 l’attrice avesse chiesto altre informazioni, riferendosi al destino della somma di denaro incassata, all’attuale luogo di deposito dei quadri in __________ ed agli importi relativi ai quadri ritirati dal direttore della convenuta __________ P__________, senza che quella modifica dell’azione fosse stata allora contestata, e poi esaudita; mentre dall’altro ha evidenziato come la domanda di risarcimento non fosse nemmeno stata quantificata e come, a seguito dell’avvenuto ritiro da parte dell’attrice, confermato all’udienza dell’11 aprile 2016, di tutte le opere depositate presso il punto franco tranne le 4 oggetto del diritto di ritenzione, la domanda di restituzione delle opere esistenti fosse divenuta priva d’oggetto e potesse essere accolta, per le ragioni esposte più avanti, solo per queste ultime. Quanto alla domanda riconvenzionale ha ritenuto che le pretese sorte in € e fatte valere dalla convenuta in franchi svizzeri dovessero essere respinte in applicazione dell’art. 84 CO e che quelle sorte in quest’ultima valuta, e meglio quella per i costi per catalogazione, ricerca, contratti con potenziali clienti, restauri, spese vive e ulteriori mostre (di fr. 150'000.-), quella per locazione punto franco (di fr. 113'241.50) e quella per locazione futura punto franco (di fr. 120'000.-), dovessero pure esserlo siccome non sufficientemente provate, né in parte allegate; in assenza di qualsiasi credito a favore della convenuta, neppure poteva dunque esservi un suo diritto di ritenzione sulle 4 opere.

                                         Il primo giudice ha nel contempo dato atto che l’istanza cautelare 7 novembre 2015 volta ad ottenere la conferma dell’ordine di blocco sulle 4 opere nonché l’ordine alla convenuta di consegnargliele, per altro destinata all’insuccesso, era diventata priva d’oggetto con l’emanazione della sentenza.

 

 

                                   5.   La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.

 

 

                               5.1.   Con appello 30 giugno 2016, avversato dall’attrice con risposta 29 settembre 2016, la convenuta ha chiesto l’annullamento del querelato giudizio con il conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per una nuova decisione e in via subordinata la sua riforma nel senso di respingere la petizione e con ciò di essere autorizzata ad esercitare il diritto di ritenzione sulle 4 opere litigiose nonché di accogliere la domanda riconvenzionale e con ciò di condannare l’attrice al pagamento di fr. 263'241.50 e di
€ 10'624.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                         Essa ha rimproverato al Pretore di aver reso la sentenza di merito invece di decidere sulle misure di esecuzione chiestegli dall’attrice il 7 novembre 2015, il tutto senza neppure essersi espresso sulle prove da lei offerte e senza aver citato le parti al dibattimento finale, l’udienza dell’11 aprile 2016 non potendo essere intesa in tal senso, ritenuto poi che l’istanza 7 novembre 2015 nemmeno era una richiesta di mutazione dell’azione ed era oltretutto stata da lei contestata in occasione dell’udienza dell’11 aprile 2016. Ed ha osservato, con riferimento alla domanda riconvenzionale, che le pretese sorte in € ma da lei azionate in franchi svizzeri avrebbero ancora potuto essere fatte valere in € con una mutazione dell’azione e che le altre pretese sorte in franchi svizzeri e già correttamente esposte in quella valuta dovevano essere accolte siccome ammesse dall’attore (cfr. doc. 8 e 9) e comunque debitamente allegate e comprovate (cfr. inc. n. EF.2009.215), il che avrebbe pure giustificato di confermare la validità del diritto di ritenzione da lei esercitato sulle 4 opere.

 

 

                               5.2.   Con appello incidentale 29 settembre 2016, avversato dalla convenuta con risposta 14 novembre 2016, l’attrice ha chiesto di modificare la sentenza pretorile sulla petizione nel senso di obbligare la convenuta a fornirle informazioni pertinenti in merito al destino della somma di € 186'437.- incassata, in merito al destino dei quadri a suo tempo presso un magazzino in __________ e in merito agli importi relativi ai quadri ritirati da M__________ P__________ e da __________ B__________ e di accertare che il diritto di ritenzione che la convenuta pretendeva di esercitare sulle 4 opere era respinto e definitivamente decaduto, nonché, in via subordinata, di pure condannarla, in un secondo tempo (una volta cioè ottenute le informazioni richieste di cui si è detto sopra), a risarcirle €… equivalenti a €…., equivalenti a fr. … oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2002 quale risarcimento per le opere mancanti, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                         Nel caso in cui il Pretore avesse avuto ragione a rendere già sin d’ora il giudizio finale sulla petizione e sulla domanda riconvenzionale, essa ha chiesto che la controparte avesse a fornirle il rendiconto anche in merito agli importi relativi ai quadri ritirati dalla sua attuale amministratrice unica __________ B__________ e che fosse accertata la decadenza del diritto di ritenzione vantato sulle 4 opere. Qualora invece quel suo giudizio dovesse risultare prematuro ed il primo giudice avesse dovuto limitarsi a decidere sulla richiesta preliminare di rendiconto, essa ha ribadito la bontà di quelle medesime domande, aggiungendo che il giudizio sul risarcimento del danno chiesto con la petizione e (come risulta dai considerandi) sulla restituzione dei quadri spostati in __________ e quello sulla domanda riconvenzionale, da evadere come da lei auspicato, avrebbe dovuto essere reso in un secondo tempo.

 

 

                                   6.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   7.   È pacifico che la sentenza, di cui la convenuta ha qui chiesto in via principale l’annullamento (rimproverando al Pretore di non aver invece deciso, senza per altro essersi espresso sulle prove da lei offerte ed aver citato le parti al dibattimento finale, sulle misure di esecuzione chiestegli dall’attrice il 7 novembre 2015), è stata emanata dopo che, al termine dell’udienza dell’11 aprile 2016, il primo giudice aveva fatto verbalizzare, con l’accordo delle parti, che avrebbe provveduto a decidere (“giudicherà”) “sulla domanda cautelare 7 novembre 2015 e sul merito”.

 

 

                               7.1.   Ora, dal fatto che le parti nulla abbiano eccepito quando il giudice di prime cure, al termine dell’udienza, ha utilizzato la locuzione “il Pretore giudicherà”, la giurisprudenza ne ha costantemente dedotto che esse hanno dato atto di non avere ulteriori prove da proporre (CCC 15 luglio 1996 inc. n. 16.1995.133; I CCA 25 luglio 2002 inc. n. 11.2002.34; II CCA 30 novembre 2007 inc. n. 12.2006.202), rispettivamente di essere d’accordo con l’emanazione della sentenza nonostante la mancata assunzione di quelle prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 187; TF 6 dicembre 1994 4P.134/1994 consid. 2b; CCC 9 settembre 2003 inc. n. 16.2003.13; II CCA 26 marzo 1996 inc. n. 12.1995.323, 20 settembre 2005 inc. n. 12.2005.6, 25 maggio 2007 inc. n. 12.2006.123, 30 novembre 2007 inc. n. 12.2006.202, 20 settembre 2013 inc. n. 12.2012.116) e, dato che la rinuncia al dibattimento finale è possibile e non configura una violazione del diritto al contraddittorio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 280; Rep. 1995 p. 227; II CCA 23 marzo 2000 inc. n. 12.1999.185), nonostante la mancata effettuazione del dibattimento finale; tanto più che, in base al principio della buona fede processuale, gli (asseriti) vizi di procedura devono essere segnalati immediatamente, in un momento ove sia ancora possibile rimediarvi, senza attendere passivamente l’esito della causa, allo scopo di prevalersene, se del caso, successivamente dinanzi all’autorità di ricorso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 2 ad art. 143; DTF 119 Ia 221 consid. 5a; TF 15 settembre 2004 4P.184/2004 consid. 5, 3 febbraio 2010 4A_486/2009 consid. 4.1; II CCA 4 novembre 2014 inc. n. 12.2014.61).

                                         Stando così le cose, la convenuta sarebbe (il convenzionale è - come si vedrà - d’obbligo) di principio malvenuta a lamentare il fatto che il Pretore abbia reso la sua decisione finale, per altro comprensiva del giudizio sull’istanza 7 novembre 2015, senza essersi espresso sull’ammissibilità o meno di tutte le prove da lei offerte all’udienza preliminare e senza aver citato le parti all’udienza di dibattimento finale.

 

 

                               7.2.   Occorre però ancora esaminare se, nelle particolari circostanze, dal fatto che il Pretore avesse preavvisato una sua decisione “sul merito” (oltre che, beninteso, sulla domanda processuale 7 novembre 2015), le parti potessero e dovessero effettivamente ritenere, secondo il principio dell’affidamento, che egli avrebbe provveduto ad emanare la sentenza finale. Non è così.

                                        Già si è accennato al fatto che la petizione inoltrata dall’attrice, che aveva per oggetto dapprima un’azione di rendiconto e poi un’azione condannatoria (creditoria e reale), la prima rappresentando un’azione giudiziaria di aiuto alla realizzazione della seconda (segnatamente della sua domanda creditoria), costituiva una “Stufenklage”, ammessa dal diritto federale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 133 ad art. 78; II CCA 5 agosto 2011 inc. n. 12.2009.163; ritenuto che il fatto che la procedura civile ticinese non conosca un tale istituto è di per sé irrilevante, essa dovendo in ogni caso consentire l’applicazione immediata del diritto federale, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 133 ad art. 78; II CCA 30 gennaio 2006 inc. n. 10.2006.7, 30 gennaio 2007 inc. n. 10.2006.7, 25 gennaio 2017 inc. n. 12.2015.25; cfr. pure Vogel, Die Stufenklage und die dienende Funktion des Zivilprozessrechts, in recht 1992 p. 58 segg. e in particolare p. 64 n. 4). Scopo di un’azione del genere è quello di far sì che il giudice emetta - ante omnia - una sentenza sul solo rendiconto, ossia un giudizio parziale e, solo in un secondo momento, dopo che la parte attrice avrà così potuto quantificare la sua domanda creditoria, provveda all’emanazione della sua sentenza su quest’ultima (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 133 ad art. 78). Parrebbe pertanto scontato che, nella presente fattispecie, il giudizio “sul merito” preannunciato nell’occasione dal Pretore non potesse che essere proprio quello, parziale, sulla sola domanda di rendiconto, anche perché una pronuncia anche sulla domanda creditoria, non avendo l’attrice ancora potuto quantificare le sue pretese (ciò che dipendeva dall’esito del rendiconto ricevuto), sarebbe stata senz’altro prematura, come per altro evidenziato in questa sede, sia pure solo in via subordinata, anche dalla stessa attrice (cfr. pure, sulla questione, il prossimo considerando).

                                         Oltretutto, le discussioni tra le parti, soprattutto quelle avvenute negli ultimi tempi, vertevano unicamente, o quasi, sul tema del rendiconto: all’udienza del 29 gennaio 2015 l’attrice aveva in effetti ribadito la richiesta di rendiconto completo, da estendersi anche alle operazioni relative ai quadri che erano rimasti in __________ rispettivamente ai conteggi finanziari delle diverse operazioni, e la convenuta (validamente rappresentata da __________ P__________, al beneficio di una procura rilasciatagli dall’amministratore unico con diritto di firma individuale __________ P__________, cfr. lettera 28 gennaio 2015) si era impegnata, in ottica transattiva, a trasmetterglielo entro 60 giorni; a seguito del mancato rispetto del termine, il 17 agosto 2015, alla stessa era stato assegnato un ultimo termine di 15 giorni per fornire il rendiconto, con l’avvertenza che in caso di mancato rispetto sarebbero state prese delle misure di esecuzione, ritenuto che quel termine è poi stato prorogato, il 19 agosto 2015, di ulteriori 15 giorni; con scritto 7 novembre 2015 l’attrice, preso atto del rendiconto fornito il 17 settembre 2015 dalla convenuta e della richiesta di quest’ultima di essere autorizzata a ritirare le 4 opere su cui vantava il diritto di ritenzione, ha in seguito rilevato come lo stesso fosse incompleto ed ha dunque auspicato l’adozione delle misure esecutive preannunciate nell’ordinanza 17 agosto 2015, volte in particolare ad ottenere la conferma dell’ordine di blocco sulle 4 opere nonché l’ordine alla convenuta di consegnargliele; in occasione dell’udienza di discussione dell’istanza 7 novembre 2015, inizialmente prevista per il 25 gennaio 2016 (cfr. ordinanza 10 novembre 2015) e poi rinviata all’11 aprile 2016 (cfr. ordinanza 22 gennaio 2016), l’attrice si è quindi riconfermata nell’istanza 7 novembre 2015 ed ha aggiunto che “il merito non è ancora stato deciso”, ritenuto che in risposta e replica le parti, pur avendo fatto una brevissima divagazione sulla validità o meno dei documenti allegati a suo tempo a sostegno della domanda riconvenzionale, si sono perlopiù espresse sulla completezza o meno del rendiconto fornito e su quell’istanza.

 

 

                               7.3.   Appurato con ciò che il giudizio preannunciato nell’occasione dal Pretore era quello sulla domanda processuale 7 novembre 2015 e quello sulla domanda di rendiconto contenuta nella petizione, è innanzitutto evidente che questi non potesse già esprimersi sulla domanda creditoria pure oggetto della petizione, quel suo giudizio essendo così da annullare siccome ampiamente prematuro (cfr. art. 142 cpv. 1 lett. b e 143 cpv. 1 CPC/TI; cfr. pure, per analogia, Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 181; II CCA 30 gennaio 1998 inc. n. 12.1997.237, 9 marzo 1999 inc. n. 12.1998.251, 11 marzo 1999 inc. n. 12.1999.34).

                                         Si tratta ora di esaminare se questo destino debba essere condiviso anche dall’altra domanda condannatoria contenuta nella petizione (quella reale) e/o dalla domanda riconvenzionale della convenuta. Il quesito va risolto affermativamente. Sulla prima questione si osserva in effetti che la parte attrice, nella petizione, aveva esplicitamente chiesto che le sue due domande condannatorie (quella creditoria e quella reale) fossero evase solo in un secondo tempo, e meglio dopo l’ottenimento del rendiconto: atteso che l’evasione della domanda creditoria, da decidersi solo in un secondo tempo, era - come detto - prematura, lo stesso deve giocoforza valere anche per la domanda reale, che pure doveva essere decisa, con lei, in un secondo tempo. Quanto alla domanda riconvenzionale, il fatto che la stessa avesse tra le altre cose per oggetto l’attribuzione in proprietà delle 4 opere per le quali l’attrice aveva introdotto la sua domanda condannatoria reale, fa ovviamente sì che la stessa non possa essere decisa prima di quest’ultima.

 

 

                                   8.   Accertato che nell’occasione il Pretore avrebbe potuto decidere unicamente sulla domanda processuale 7 novembre 2015 e sulla domanda di rendiconto contenuta nella petizione, resta ancora da stabilire se quanto da lui stabilito a tale proposito nel querelato giudizio possa o meno essere confermato.

 

 

                               8.1.   Nel dispositivo della sentenza non è invero stato indicato qual è stato l’esito della domanda processuale 7 novembre 2015. Nei considerandi della sua decisione, il Pretore - come detto - aveva tuttavia spiegato che la stessa, da lui considerata come una domanda cautelare, era diventata priva d’oggetto con l’emanazione della sentenza e comunque sarebbe stata destinata all’insuccesso (per le ragioni ivi indicate, che non necessitano qui di essere riassunte), aggiungendo che sul tema non occorreva attardarsi, considerato per altro che la presentazione di tale domanda non aveva comportato un dispendio di tempo ulteriore, la stessa essendo stata discussa unitamente al dibattimento della procedura di merito, ragione per cui poco mutava anche nell’ottica degli oneri processuali.

                                         Ora, pur dovendosi escludere che quella domanda processuale potesse effettivamente essere divenuta priva d’oggetto, e ciò in quanto la stessa non era un’istanza cautelare (ma una domanda di adozione di misure esecutive) e siccome neppure era stata nel frattempo emanata la decisione finale, il fatto che le parti non abbiano assolutamente censurato in questa sede che la stessa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso e che la sua evasione non era rilevante dal profilo degli oneri processuali fa sì che la stessa debba essere qui evasa proprio in questo senso, ritenuto che, per chiarezza, appare opportuno formalizzare esplicitamente tale esito nel dispositivo.

 

 

                               8.2.   Come detto, l’azione di rendiconto è stata invece decisa dal Pretore nel senso che la convenuta doveva essere condannata a fornire all’attrice informazioni pertinenti in merito al destino della somma di € 186'437.- incassata dalle vendite, in merito al destino dei quadri a suo tempo presso un magazzino in __________ e in merito agli importi relativi ai quadri ritirati da __________ P__________. Pur avendo ritenuto che la domanda di rendiconto originaria fosse ormai divenuta in larga misura priva d’oggetto a seguito della documentazione nel frattempo versata agli atti, il giudice di prime cure ha in effetti concluso che in occasione dell’udienza del 7 novembre 2015 l’attrice aveva poi chiesto quelle ulteriori nuove informazioni, senza che la convenuta avesse avuto da ridire, a cui non è stata data evasione, precisando che in tali circostanze la convenuta doveva essere considerata del tutto soccombente, soccombenza che però ha “compensato” con quella dell’attrice in merito alle domande condannatorie oggetto della petizione.

                                         La convenuta ha di per sé ragione laddove ha rilevato che la domanda processuale 7 novembre 2015 non costituiva formalmente una richiesta di modifica / mutazione dell’azione sul tema del rendiconto (trattandosi invece - come detto - di una domanda di adozione di misure esecutive motivata sulla presunta incompletezza, su alcuni punti, del rendiconto fornito) ed era stata da lei contestata in occasione dell’udienza dell’11 aprile 2016, ma ciò non migliora la sua posizione. Atteso che a quel momento l’attrice, che all’udienza del 29 gennaio 2015 aveva - come detto - pure chiesto di essere informata sulle operazioni relative ai quadri che erano rimasti in __________ e sui conteggi finanziari delle diverse operazioni, lamentava l’incompletezza su alcuni punti (sul destino della somma di € 186'437.- incassata dalle vendite [tema per altro già evocato a p. 6 della replica e risposta riconvenzionale e a p. 4 della duplica riconvenzionale], sul destino dei quadri a suo tempo presso un magazzino in __________ e sugli importi relativi ai quadri ritirati da __________ P__________) del rendiconto ricevuto il 17 settembre 2015 dalla convenuta, il Pretore avrebbe in effetti dovuto avvedersi che le informazioni di cui essa contestava la mancanza rientravano ancora nelle domande di rendiconto originarie (segnatamente in quella di fornirle informazioni sulle opere alienate con i relativi dettagli delle alienazioni e sulle opere custodite dalla stessa convenuta e/o da terzi), che in tal modo non erano state completamente evase, rispettivamente e in ogni caso corrispondevano proprio a quelle, non costitutive di una mutazione dell’azione (art. 75 lett. b CPC/TI), richieste in occasione dell’udienza del 29 gennaio 2015, per altro neppure contestate dalla controparte (dato che a quell’udienza non vi era stata alcuna contestazione, mentre che la contestazione all’udienza dell’11 aprile 2016 verteva sulla richiesta di adozione di misure esecutive): in entrambi i casi avrebbe pertanto dovuto ammetterle (e ciò, stante l’assenza di contestazione, persino nell’ipotesi in cui le informazioni richieste all’udienza del 29 gennaio 2015 fossero eventualmente state costitutive di una mutazione dell’azione ex art. 74 CPC/TI, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 266 ad art. 76; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 115 ad art. 75; II CCA 24 luglio 1995 inc. n. 12.1995.5, 3 settembre 1996 inc. n. 12.1996.36, 20 agosto 1999 inc. n. 12.1999.102, 15 febbraio 2000 inc. n. 12.1999.116, 25 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.161, 5 agosto 2011 inc. n. 12.2009.163, 29 novembre 2011 inc. n. 12.2009.227, 9 maggio 2012 inc. n. 12.2010.61, 23 agosto 2012 inc. n. 12.2011.29).

                                         L’attrice non può invece essere seguita laddove ha preteso in questa sede che la controparte avesse a fornirle il rendiconto anche in merito agli importi relativi ai quadri ritirati dalla sua attuale amministratrice unica __________ B__________. La sua attuale richiesta in tal senso, fondata su fatti nuovi (e meglio quelli risultanti dal doc. 14, versato agli atti dalla controparte il 22 gennaio 2010) che avrebbero dovuto esserle già noti prima del giudizio pretorile, è in effetti irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   9.   In definitiva, la decisione pretorile dev’essere così annullata e riformata nel senso che: da una parte, la domanda processuale 7 novembre 2015 dell’attrice è respinta, senza accollo di spese e di ripetibili; dall’altra, la domanda di rendiconto oggetto della petizione è parzialmente accolta, nella misura in cui non è divenuta priva d’oggetto, nel senso che alla convenuta va fatto ordine di fornire all’attrice informazioni pertinenti in merito al destino della somma di € 186'437.- incassata dalle vendite, in merito al destino dei quadri a suo tempo presso un magazzino in __________ e in merito agli importi relativi ai quadri ritirati da __________ P__________, con tasse e spese a carico della convenuta, ritenuto però che, per quanto riguarda le ripetibili a favore dell’attrice, non avendo quest’ultima indicato quale importo avrebbe voluto ottenere in riforma del giudizio del Pretore che le aveva compensate, la sua protesta in tal senso deve essere dichiarata irricevibile (II CCA 30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208, 26 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96, 14 dicembre 2015 inc. n. 12.2013.136, 18 aprile 2017 inc. n. 12.2015.151 e 153), con conseguente conferma, per lei, della pronuncia pretorile su quel tema; e il giudizio sulle altre domande condannatorie (creditoria e reale) della petizione e sulla domanda riconvenzionale potrà e dovrà essere reso dal Pretore solo in un secondo tempo, dopo aver completato l’istruttoria ed aver citato le parti al dibattimento finale.

 

 

                                10.   Ne discende che l’appello 30 giugno 2016 della convenuta e l’appello incidentale 29 settembre 2016 dell’attrice, quest’ultimo nella misura in cui non è già divenuto privo d’oggetto, devono essere parzialmente accolti come al considerando che precede.

                                         Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso ampiamente superiore a fr. 3'000'000.- (cfr. il valore delle 423 opere contese risultante già solo dalle loro stime apposte sul doc. A, ritenuto poi che il valore dell’appello principale è di gran lunga superiore a quello dell’appello incidentale), seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC).

                                       

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

                                    I.   In parziale accoglimento dell’appello 30 giugno 2016 di AP 1 e dell’appello incidentale 29 settembre 2016 di AO 1 la sentenza 30 maggio 2016 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è annullata e così riformata:

 

                                         1.     La domanda processuale 7 novembre 2015 è respinta.

                                         2.     Per il giudizio di cui al dispositivo n. 1 non si prelevano né tasse di giustizia né spese e neppure si attribuiscono ripetibili.

                                         3.     La domanda di rendiconto oggetto della petizione 10 marzo 2008 è parzialmente accolta nella misura in cui non è divenuta priva d’oggetto. Di conseguenza AP 1 è condannata a fornire a AO 1 le seguenti informazioni:

                                                 a) informazioni pertinenti in merito al destino della somma di € 186'437.- incassata da AP 1;

                                                 b) informazioni pertinenti in merito al destino dei quadri a suo tempo presso un magazzino in __________;

                                                 c) informazioni pertinenti in merito agli importi relativi ai quadri ritirati da __________ P__________.

                                         4.     La tassa di giustizia di fr. 5’000.- e le spese sono a carico dalla convenuta, compensate le ripetibili.

                                                

                                         §     L’incarto è rinviato al Pretore affinché, dopo aver completato l’istruttoria ed aver citato le parti al dibattimento finale, statuisca sulle domande condannatorie (creditoria e reale) della petizione e sulla domanda riconvenzionale.

 

 

                                   II.   Le spese processuali della procedura di appello di fr. 13’000.- sono a carico dell’appellante per 1/4 e per 3/4 sono poste a carico dell’appellata, la quale rifonderà alla controparte fr. 5'000.- per parti di ripetibili.

 

 

                                  III.   Le spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 2’000.- sono a carico dell’appellata incidentale per 1/4 e per 3/4 sono poste a carico dell’appellante incidentale, la quale rifonderà alla controparte fr. 500.- per parti di ripetibili.

                                     

 

                                 IV.   Notificazione:

 

-

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).