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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Giani |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2016.15 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna - promossa con petizione 16 marzo 2016 da
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AP 1 |
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contro |
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__________, titolare della ditta individuale __________, __________
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con cui l'attrice ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento di fr. 16'229.27
lordi oltre interessi del 5% dal 30 novembre 2015 a titolo di pretese salariali, protestate
spese, tasse e ripetibili;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza del 29 maggio 2017 ha
parzialmente accolto, limitatamente a fr. 1'601.50 oltre interessi del 5% dal 30
novembre 2015;
appellante l'attrice che con atto di appello 27 giugno 2017 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto, con risposta 17 agosto 2017, postula la reiezione dell'appello, pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 6 giugno 2014, M__________ è stata assunta quale “operaia - pulitrice” dalla ditta individuale __________, di cui __________ è il titolare, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto, che sottostava al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle Imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino, prevedeva un salario orario lordo di fr. 18.- “con le vacanze comprese” e una durata media del lavoro di 30 ore settimanali (doc. D). A partire dal mese di febbraio 2015, il salario orario è stato ridotto a fr. 15.90, oltre ai supplementi dell'1.2% per indennità giorni festivi, dell'8.33% per indennità vacanze e dell'8.33% per la tredicesima. Durante il rapporto di lavoro, la dipendente ha svolto ed è stata remunerata per le ore di servizio eseguite per la ditta, senza tuttavia raggiungere la media mensile di 30 ore prevista contrattualmente. Il 19 giugno 2015, il datore di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro per il 31 luglio 2015 (doc. G).
B. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con petizione 16 marzo 2016, M__________ ha convenuto __________ dinanzi al Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendone la condanna al versamento di fr. 16'229.27 lordi oltre interessi del 5% dal 30 novembre 2015, corrispondenti alla differenza fra il salario effettivamente percepito per le ore di lavoro effettuate e quello a cui ella avrebbe avuto diritto se le fosse stata data la possibilità di svolgere tutte le ore previste contrattualmente e se il salario corrisposto fosse stato conforme alle disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il personale delle Imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (di seguito CCL), contestando altresì la riduzione unilaterale e illecita del salario dal 1° febbraio 2015.
C. Con risposta 12 aprile 2016, il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, osservando che il mancato raggiungimento della media di 30 ore settimanali di lavoro nel periodo 6 giugno 2014 - 31 luglio 2015 fosse unicamente imputabile alla mancata disponibilità dell'attrice, e contestando l'ammontare del salario orario preteso dalla medesima. Nella replica dell'11 luglio 2016 e nella duplica del 1° settembre 2016 le parti hanno mantenuto le loro domande. Esperita l'istruttoria, nelle rispettive conclusioni scritte, le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche tesi.
D. Con decisione 29 maggio 2017, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione limitatamente a fr. 1'601.50 oltre interessi del 5% dal 30 novembre 2015. Il primo giudice, dopo aver qualificato il rapporto di lavoro fra le parti quale contratto di lavoro su chiamata, ha ritenuto che il salario orario di fr. 18.- versato nel periodo giugno 2014 - gennaio 2015 non fosse conforme al CCL e alle normative di legge, in quanto non prevedeva l'indennità dell'1.2% per giorni festivi rispettivamente in quanto né il contratto, né i relativi conteggi stipendio (doc. F) indicavano con chiarezza, così come previsto dalla giurisprudenza, quale parte di salario corrispondesse all'indennità vacanze e alla tredicesima, per modo che all'importo di fr. 18.-/ora dovevano essere aggiunte le previste indennità. D'altra parte, egli ha concluso che l'attrice non aveva diritto a pretendere il salario corrispondente a un impiego di 30 ore settimanali (in altre parole il salario per le ore mediamente previste dal contratto di lavoro ma mai effettuate), siccome la causa della mancata assegnazione di ore di lavoro aggiuntive era da ricondurre alla medesima, che prestava i propri servizi a più datori di lavoro svolgendo generalmente più di 42 ore settimanali. Il primo giudice ha altresì concluso che il salario versato alla dipendente per il periodo febbraio 2015 – luglio 2015 risultava conforme alle normative applicabili e che esso era peraltro stato accettato tacitamente dall'attrice, avendolo la medesima incassato per più di tre mensilità senza muovere contestazioni di sorta.
E. Con appello 27 giugno 2017 l'attrice ha impugnato il giudizio
pretorile chiedendo l'accoglimento integrale della petizione.
Essa contesta innanzitutto la qualifica del contratto di lavoro effettuata dal Pretore aggiunto, per poi negare di essere responsabile per la mancata assegnazione delle ore di lavoro previste contrattualmente, rispettivamente, di avere acconsentito tacitamente alla riduzione del salario a partire dal mese di febbraio 2015. Con risposta 17 agosto 2017 l'appellato ha postulato la reiezione integrale dell'appello.
Considerato
in diritto: 1. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Nella fattispecie, il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata è di fr. 16'229.27, sicché supera la soglia minima menzionata. L'atto di appello, così come la risposta, sono tempestivi.
2. L'appellante contesta innanzitutto che fra le parti fosse in vigore un contratto di lavoro su chiamata, qualificandolo piuttosto quale contratto di lavoro a tempo parziale in forma irregolare. La censura è tuttavia irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 CPC), siccome l'appellante nemmeno spiega in che modo essa possa influenzare l'esito del giudizio. Del resto nella presente fattispecie, che ha per oggetto in particolare le pretese salariali per una presunta mora del datore di lavoro, tale distinzione è irrilevante, in quanto sia un rapporto di lavoro su chiamata, sia un rapporto di lavoro a tempo parziale in senso stretto costituiscono contratti di tipo sinallagmatico, che presuppongono una prestazione di lavoro contro pagamento del salario (art. 319 CO). Se una parte non svolge la propria prestazione, la controparte può rifiutare la propria (art. 82 CO). Pertanto, quale regola generale, se il lavoratore non svolge le ore di lavoro pattuite, perde il diritto al salario (secondo il principio “ohne Arbeit kein Lohn”, cfr. Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 6a ed. 2015, n. 1 ad art. 324 CO).
Una delle eccezioni a questa regola generale, come già rilevato dal Pretore aggiunto (pag. 3-4), è la mora del datore di lavoro, codificata dall'art. 324 CO. Se il dipendente ha diritto a effettuare un certo numero di ore, e la relativa prestazione non può avvenire per un motivo riconducibile al datore di lavoro, rispettivamente alla sua sfera di rischio, questi rimane comunque tenuto al versamento del salario. Occorre dunque determinare se l'impedimento del dipendente rientra nella propria sfera di rischio oppure in quella del datore di lavoro, ritenuto che in ogni caso il rischio d'impresa grava sul datore di lavoro e che dunque se quest'ultimo non può fornire sufficiente lavoro al dipendente, egli cade in mora e ha l'obbligo di versargli comunque lo stipendio (DTF 4A_291/2008 del 2 dicembre 2008, consid. 3.2; DTF 124 III 346, consid. 2a; IICCA dell'8 luglio 2014, inc. 12.2013.203, consid. 7). Per ammettere una mora del datore di lavoro è inoltre necessario che il dipendente abbia offerto in modo chiaro la propria prestazione, e che fosse effettivamente in grado di eseguirla (DTF 135 III 349, consid. 4.2; 126 III 75, consid. 2e). L'onere della prova a tal riguardo incombe al dipendente stesso (Rehbinder/ Stöckli, Berner Kommentar, 3a ed. 2010, n. 5 ad art. 324 CO; Portmann/Rudolph, op. cit., n. 3a ad art. 324 CO). Ne discende che nel caso di specie, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro, la dipendente, per pretendere il pagamento del salario per ore di lavoro mai effettuate, doveva dimostrare di avere offerto il proprio lavoro, di essere stata effettivamente in grado di svolgerlo e di non averlo potuto effettuare per motivi riconducibili al datore di lavoro rispettivamente alla sua sfera di rischio.
3. L'appellante critica il Pretore aggiunto per non avere ritenuto dimostrata la mora del datore di lavoro, rispettivamente per averle ingiustamente ascritto una mancata disponibilità a effettuare lavoro aggiuntivo. Sostiene in primo luogo di essere stata disponibile e intenzionata a effettuare ulteriori ore di lavoro, offerte invano al convenuto. A dimostrazione di ciò, osserva di avere sottoscritto il contratto e pattuito una media di 30 ore settimanali di lavoro allo scopo di impiegarsi nella misura del 70%, di avere avuto sufficiente tempo da dedicare a tale attività, accanto al lavoro che svolgeva presso la __________ (che nelle sue intenzioni doveva occuparla nella misura del 30%) e quale custode nel suo palazzo, e di avere iniziato altre attività, in particolare presso la __________ GmbH, solo dal 2015, poiché il convenuto non le attribuiva sufficienti ore di lavoro. Rileva anche di avere effettuato, nel mese di aprile 2015, ben 151 ore per il convenuto come pure che, nonostante il primo giudice abbia valutato la sua occupazione complessiva basandosi su una durata di lavoro di 42 ore settimanali, il CCL in realtà prevedeva una durata di lavoro massima di 50 ore settimanali. Essa contesta altresì l'attendibilità e l'imparzialità dei testi ascoltati dal Pretore aggiunto in merito a una sua asserita indisponibilità a svolgere ore di lavoro aggiuntive, e sostiene che la controparte non abbia mai dimostrato un suo rifiuto sistematico di effettuarle, non avendole mai indirizzato un richiamo scritto né avendole mai proposto una modifica del contratto per diminuire la durata media del lavoro settimanale.
3.1 Il Pretore aggiunto ha già evidenziato che, per ammettere una mora del datore di lavoro, la dipendente doveva dimostrare di essersi resa disponibile a lavorare e di avere offerto invano la propria prestazione (querelato giudizio, pag. 4). A suo parere detta dimostrazione non è avvenuta, mentre al contrario molti elementi agli atti indicavano una responsabilità della dipendente per il mancato raggiungimento della media di lavoro pattuita.
3.2 In concreto, all'appellante non bastava allegare la propria intenzione di lavorare di più, oppure riferirsi in modo astratto alla durata massima del lavoro settimanale prevista dal CCL. Determinante era piuttosto la concreta, effettiva possibilità e disponibilità a effettuare ore ulteriori di lavoro. D'altronde, il fatto che nel mese di aprile 2015 l'appellante abbia effettuato 151 ore settimanali per il convenuto (doc. F) ancora non dimostra che essa avesse una simile disponibilità anche negli ulteriori periodi.
3.3 Come correttamente rilevato dal Pretore aggiunto, l'appellante svolgeva attività di pulizia anche per altri datori di lavoro. In effetti, già a giugno 2014, la medesima svolgeva numerose ore mensili per la __________ SA (ben 104.75 ore a luglio 2014, 83.75 ore ad agosto 2014, 83.75 ore a ottobre 2014, 74.5 ore a dicembre 2014, 88 ore a gennaio 2015), che in alcuni mesi (luglio e dicembre 2014, gennaio 2015) addirittura superavano le ore svolte per il convenuto, ciò che è in contrasto con quanto allegato, ovvero che la sua intenzione era di lavorare per il convenuto al 70%, e per __________ SA al 30%. A queste ore si aggiungevano 5 ore mensili per servizi di portineria, 8 ore per attività di pulizia presso il dr. P_____ a partire da agosto 2014, come pure numerose ore mensili per la __________ GmbH a partire da marzo 2015, ovvero in un periodo in cui non tanto le ore presso il convenuto, quanto piuttosto le ore di lavoro presso la __________ SA erano notevolmente diminuite per poi cessare del tutto (doc. I).
3.4 Nel suo interrogatorio, l'attrice ha altresì dichiarato: “Durante il periodo di impiego…ho fatto una sostituzione come donna delle pulizie presso l'abitazione dell'avv. __________; e la sera lavoravo ad un chiosco, occupazione che capitava mi lasciasse libera durante la settimana magari tutta una giornata”, per poi riferire altresì, alla domanda se avesse mai protestato per un'attribuzione insufficiente di ore di lavoro da parte del convenuto: “non mi sono mai lamentata” (verbale del 23 febbraio 2017, pag. 2).
3.5 D'altra parte il convenuto, interrogato sulle assenze dell'attrice dal posto di lavoro, ha riferito: “Io personalmente non mi sono accorto che non si presentava, ma sono stato avvisato in tal senso dall'ufficio…È mia figlia, che era dipendente, ad avermi informato dei problemi con l'attrice che le erano state riferite dalle altre dipendenti…mi è stato riferito del fatto che negli ultimi mesi la signora __________ aveva abbandonato il posto di lavoro lasciando altre operaie da sole a lavorare, senza avvisarci e ciò poiché aveva altri lavori da svolgere per altre ditte; mi è stato riferito che non accettava le ore che le erano state proposte e che non si presentava a dei lavori su dei posti di lavoro che le erano state attribuite per soddisfare altri datori di lavoro…”, per poi rispondere, alla domanda se l'attrice si fosse mai lamentata di un'insufficiente attribuzione di ore lavorative rispettivamente se lui le avesse mai offerto di lavorare di più: “La signora non si è mai lamentata. Sapeva che non si poteva lavorare diversamente e andava bene sia lei sia a me, e a lei andava bene in considerazione di tutti gli altri lavori che aveva”, come pure: “Un caso che ricordo dove le ore erano superiori a 30 è il caso ad inizio rapporto di lavoro, quando l'attrice era stato assegnato un lavoro presso un ristorante che lei ha abbandonato subito” e anche: “Sicuramente sì, le ho chiesto di lavorare di più” (verbale del 23 febbraio 2017, pag. 3-4).
3.6 In effetti, __________, figlia del convenuto, ha riferito di svariate assenze o abbandoni del posto di lavoro da parte dell'attrice, come pure di diverse richieste di sostituzione indirizzate alle sue colleghe, una in particolare relativa a un abbonamento che prevedeva pulizie due volte alla settimana, per un periodo di due mesi. Essa pure affermato di avere proposto all'appellante, nel periodo primavera-estate, ore aggiuntive di lavoro, anche di sabato, per la pulizia di appartamenti, rifiutate dalla stessa a causa della stanchezza, “perché lavorava troppo in altri posti di lavoro”. Ha dichiarato altresì che in numerose occasioni non aveva potuto assegnarle ore di lavoro, giornaliere o serali, a causa di suoi concomitanti impegni lavorativi presso terzi, e che “se la signora __________ avesse dato la disponibilità noi le avremmo potuto attribuire più ore, ciò che non è avvenuto poiché era spesso impiegata altrove” (deposizione del 18 gennaio 2017, pag. 4).
3.7 La teste __________ ha affermato di avere sostituito l'attrice in due occasioni, poiché l'orario di lavoro si sovrapponeva con la sua attività presso il chiosco (deposizione del 18 gennaio 2017, pag. 2). Ciò che ha peraltro confermato l'attrice stessa: “…un paio di volte due lavori si accavallavano per qualche ora e quindi potevo svolgere solo parzialmente le ore che mi erano state attribuite dal signor __________” (verbale di interrogatorio del 23 febbraio 2017, pag. 2). La teste ha inoltre affermato: “Sono anche al corrente che, invece di sostituirmi come concordato durante un periodo di vacanza…non l'ha fatto e la dirigenza ha dovuto trovare qualcun altro che mi sostituisse. Posso ancora aggiungere che l'attrice era solita lamentarsi dicendo che lavorava 12 ore al giorno e che era stanca. È anche capitato che non abbia lavorato come previsto con una collega in una fabbrica, e più precisamente se ne è andata dal posto di lavoro” (deposizione del 18 gennaio 2017, pag. 2). Anche __________ ha confermato svariati abbandoni del posto di lavoro da parte dell'attrice, mentre erano di turno insieme, poiché aveva lavori da svolgere per altri datori di lavoro, e l'assenza di lamentele in merito alla sua remunerazione (deposizione del 18 gennaio 2017, pag. 6).
3.8 Visto quanto precede, ne discende che, come correttamente rilevato dal Pretore aggiunto, l'attrice non ha dimostrato di avere offerto invano la propria prestazione, e dunque una mora del datore di lavoro. Anzi, le risultanze istruttorie evidenziano come l'attrice non si fosse mai lamentata a tal proposito e che il mancato raggiungimento della media di ore mensili prevista contrattualmente non fosse dovuto a mancanze del datore di lavoro rispettivamente al rischio di impresa, quanto piuttosto a una sua indisponibilità. Ciò emerge sia dal carico di lavoro dell'attrice, sia dalle testimonianze agli atti, ritenuto in ogni caso che, come già osservato dal Pretore aggiunto (querelato giudizio, pag. 5), la flessibilità del datore di lavoro doveva avere dei limiti, determinati dalle esigenze dei clienti e di coordinazione fra le varie dipendenti. Nelle circostanze descritte, la decisione pretorile resiste alla critica e merita pertanto conferma su questo punto.
4. L'appellante rimprovera infine il Pretore aggiunto per avere erroneamente ammesso una sua accettazione tacita della diminuzione di salario avvenuta a partire da febbraio 2015. A suo dire, una simile riduzione presupponeva il suo consenso oppure una disdetta sotto riserva di modifica. La censura è tuttavia irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 CPC), in quanto non si confronta con quanto rilevato dal Pretore aggiunto, il quale, dopo aver ricordato i principi giurisprudenziali per i quali viene ammessa l'esistenza di un simile accordo tacito, soprattutto quando il dipendente incassa un salario inferiore a quello originariamente pattuito per almeno tre mensilità senza formulare alcuna riserva (laddove in tal caso incombe a quest'ultimo di dimostrare che il suo silenzio non significava assenso), ha concluso come l'attrice prima della presente vertenza non avesse mai sollevato contestazioni di sorta, né in seguito avesse sostanziato circostanze che potessero contrastare l'ammissione di un accordo tacito (querelato giudizio, pag. 10). In definitiva l'appello dev'essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
5. Nella presente procedura non si addossano spese processuali (art. 114 CPC). Le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore ancora litigioso di circa fr. 14'000.- (considerata la richiesta in appello di fr. 16'229.27 lordi e l'importo riconosciuto dal Pretore aggiunto di fr. 1'601.50 netti), quindi inferiore alla soglia dell'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l'art. 106 CPC e il RTar
decide:
1. L'appello 27 giugno 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali. L'appellante rifonderà al convenuto fr. 1'500.- per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).