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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG) |
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sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2017.2769 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 31 maggio 2017 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente l’espulsione immediata della convenuta, domanda alla quale la conduttrice si è opposta e che il Pretore ha accolto con decisione 22 giugno 2017;
appellante la convenuta, con appello del 4 luglio 2017, con il quale si duole del giudizio impugnato;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che dal 2009
AP 1 conduce in locazione l’appartamento di 3,5 locali sito in via __________ a
__________, per una pigione mensile di fr. 1’500.- (doc. A);
che, previa diffida del 10 aprile 2017
(doc. C), il locatore AO 1 ha notificato alla conduttrice in data 12 maggio
2017, con modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del
contratto per il 30 giugno 2017 (doc. D);
che, con
istanza 31 maggio 2017 nella procedura sommaria a tutela nei casi manifesti, il
locatore ha chiesto alla Pretura di ordinare l’espulsione della conduttrice,
postulando altresì di essere autorizzato a farsi assistere dalla polizia per lo
sgombero e di condannare la convenuta a pagare l’importo di fr. 6'800.- a
titolo di pigioni scoperte;
che in occasione dell’udienza del 21 giugno 2017 (atto II) l’istante si è
riconfermato nella domanda, chiedendo l’esecuzione effettiva dell’auspicata
decisione di sfratto, mentre la convenuta vi si è opposta rilevando che il
motivo del mancato pagamento delle pigioni scadute sarebbe da ricondurre ai
difetti dell’ente locato, dichiarandosi comunque disposta a riconsegnarlo entro
la fine dell’anno in corso e proponendo una soluzione bonale per il saldo rateale
delle pigioni arretrate;
che con giudizio 22 giugno 2017 il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato
l’espulsione della conduttrice entro il 15 luglio 2017, con le comminatorie di
rito;
che con scritto
4 luglio 2017 la convenuta ha esposto l’intenzione di interporre appello contro
la decisione pretorile, elencando una serie di motivi di insoddisfazione per
come si sarebbe svolta l’udienza e per non aver potuto meglio provare le sue
tesi a favore di una prosecuzione del contratto di locazione;
che il 7 luglio 2017 l’appellante ha trasmesso a questa Camera un plico di
documenti qualificati come “atti integrativi” all’appello senza
ulteriori indicazioni;
che l’atto di appello e il summenzionato complemento non sono stati intimati
alla controparte e la procedura, terminando con una non entrata nel merito di
un’impugnazione manifestamente inammissibile, può essere decisa dalla
Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);
che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali
occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria,
avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione
o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a
ed., n. 1429 pag. 260);
che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e
l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore;
che nel caso concreto l’appellante ha presentato un breve testo di appello con
il quale, oltre a non aver formulato esplicita domanda di annullamento o
riforma del giudizio pretorile, non ha neppure tentato di confutare le
circostanze poste alla base della conclusione pretorile, ovvero la mora nel
pagamento delle pigioni scadute, limitandosi a esporre una serie di vaghe
considerazioni e a invocare non meglio precisate prove;
che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità
dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti
dell’art. 311 CPC: l’appellante non si confronta infatti minimamente con il
giudizio impugnato;
che per questo motivo neppure occorre chinarsi sulla portata e la rilevanza
delle prove che l’appellante avrebbe inteso offrire, in modo peraltro irrito
(art. 317 cpv. 1 CPC), con l’invio integrativo all’appello;
che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi
validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e
sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della
procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale, ammonta a fr. 54’000.-, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla
controparte alla quale l'appello non è stato notificato.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 4 luglio 2017 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente
D. Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).