Incarto n.
12.2017.10

Lugano

20 giugno 2018/rn

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliera:

Federspiel Peer

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.8 e OR. 2015.253 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15 gennaio 2015  da

 

 

AO 1

rappr. da PA 1

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1 e da RA 2

 

 

 

 

con cui l’attore  chiede la condanna della controparte al pagamento di fr. 30'530.68 (poi aumentati a fr. 45’453.50), oltre interessi, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano nonché l’accertamento dell’inesistenza del credito oggetto del PE n. __________ dell’UE di Riviera fatto spiccare dalla convenuta nei suoi confronti e la relativa cancellazione dell’esecuzione,

 

domande avversate dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore con sentenza del 6 dicembre 2016 ha accolto parzialmente condannando la stessa al pagamento di fr. 45’453.50, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano nonché accertando l’inesistenza del credito oggetto del PE n__________ dell’UE di Riviera, ritenendo però nel contempo inammissibile la richiesta di cancellazione dell’esecuzione relativa al PE n. __________,

 

appellante la convenuta con atto di appello del 20 gennaio 2017 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’accertamento dell’inesistenza del debito di cui al PE n. __________ dell’UE di Riviera e di respingerla per la rimanenza, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

 

mentre l’attore con risposta del 27 febbraio 2017 postula la reiezione dell’appello pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

A.     In data 31 marzo 2014 AP 1 e AO 1 hanno sottoscritto un contratto di compravendita di azioni avente quale oggetto la cessione da parte della prima al secondo di 50 azioni al portatore di nominali fr. 1'000.- ciascuna della società F__________ SA di __________, attiva nella gestione di centri di bellezza e benessere, al prezzo di fr. 65'000.- (doc. C, D, 2 e 3). Nella medesima data, AO 1 ha sottoscritto un contratto identico con la ditta P__________ SA la quale deteneva l’altro 50% del pacchetto azionario (doc. 3).

Entrambi i contratti prevedevano al punto 6 la seguente clausola: “La venditrice garantisce all’acquirente che la Società (F__________) non ha debiti di sorta, e si impegna ad estinguerli entro il 31.3.2014. In tutti i casi, ogni e qualsiasi debito e/o passività della Società sino al 31.3.2014 viene assunto integralmente dalla parte Venditrice, in solido e personalmente.  La firma del presente contratto vale quale impegno a saldare nel termine usualmente previsto eventuali debiti e/o passività a carico della società sino al 31.3.2014”.

 

B.    In seguito  AO 1 è venuto a sapere che dei terzi vantavano delle pretese nei confronti della società, e più precisamente a titolo di salari non pagati, quale risarcimento per un asserito danno arrecato ad una cliente e per una multa emessa dall’ispettorato del lavoro  (doc. E, F e G). Egli ha pertanto chiesto a AP 1 di farsene carico, ciò che essa ha però rifiutato di fare. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza tra i rispettivi legali che non ha però permesso di trovare un accordo bonale (doc. I).

 

C.    Previo tentativo di conciliazione, in data 15 gennaio 2015 AO 1 ha inoltrato presso la Pretura di Lugano, sezione 1, una petizione con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 30'530.68 (poi aumentati a fr. 45’453.50), oltre interessi, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano nonché l’accertamento dell’inesistenza del credito oggetto del PE n. __________ dell’UE di Riviera fatto spiccare dalla controparte nei suoi confronti e la relativa cancellazione dell’esecuzione. In sintesi, l’attore ha rimproverato alla controparte una violazione della clausola di cui al punto 6 del contratto di compravendita per non aver fatto fronte a tutti i debiti pregressi come invece pattuito. Egli sostiene, inoltre, che i debiti in questione sono stati da essa dolosamente sottaciuti al momento della cessione della società.

La convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente le pretese creditorie. In breve, essa ha negato che dette pretese possano essere qualificate di debito ai sensi della clausola in quanto né comprovati né esigibili alla data pattuita.

Essa ha inoltre chiamato in causa la ditta P__________ AG, __________, in virtù del rapporto di solidarietà tra esse esistente, istanza poi accolta dal Pretore nella sentenza (cfr. sentenza cit., pag 12).

Delle altre argomentazioni si dirà per quanto necessario in seguito.

In sede di replica e duplica, le parti hanno ribadito le proprie divergenti posizioni in relazione all’interpretazione da dare alla clausola in esame, approfondendone alcuni aspetti.

 

Esperita l’istruttoria i contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale versando agli atti i propri memoriali conclusivi, con i quali si sono sostanzialmente riconfermati nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni.

In fase dibattimentale la parte attrice ha, inoltre, inoltrato in data 3 dicembre 2015 un’istanza di mutazione ex art. 230 CPC con richiesta di assunzione di nuove prove tendente, tra le altre cose, a modificare il petitum e a far condannare la controparte al pagamento di fr. 45'453.50, istanza accolta dal Pretore (cfr. decisione pretorile del 25 aprile 2016).

 

D.        Con decisione del 6 gennaio 2016 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione condannando AP 1 al pagamento di fr. 45’453.50. Egli ha altresì rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE
n. __________ dell’UE di Lugano. Nel contempo il primo giudice ha accertato l’inesistenza del credito oggetto del PE n. __________ dell’UE di Riviera e ritenuto però inammissibile la richiesta di cancellazione dell’esecuzione relativa a quest’ultimo PE. Il Pretore ha, inoltre, accolto l’istanza di chiamata in causa e condannato P__________, __________ al pagamento di fr. 22'726.75 a AP 1.

 

E.     Con atto di appello del 20 gennaio 2017 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’accertamento dell’inesistenza del debito di cui al PE n. __________ dell’UE di Riviera e di respingerla per la rimanenza, con protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre l’attore con risposta del 27 febbraio 2017 postula la reiezione dell’appello pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

 

E considerato,

 

 

in diritto:

 

1.L’appello 20 gennaio 2017 contro la decisione 6 dicembre 2016 del Pretore è certamente tempestivo (art. 145 cpv. 1 lett. c e 311 cpv. 1 CPC) e pertanto ricevibile in ordine.

                                     

2.Il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti e analizzato nel dettaglio le caratteristiche del contratto in esame, ha qualificato le assicurazioni fornite dalla venditrice al punto 6 del contatto come “garanzie indipendenti ai sensi dell’art. 111 CO atte a generare un obbligo di pagamento a sé stante in capo al venditore” (sentenza cit., pag. 5). Egli ha, inoltre, ritenuto che gli accordi avessero “una forte connotazione personale” e che dal contratto emergesse in maniera chiara “una scissione temporale delle rispettive responsabilità gestionali legate al passaggio di proprietà” (sentenza cit., pag.6). Sulla base di quanto accertato il primo giudice ha, quindi, ritenuto che i concetti di “debito” e di “passività” contenuti in predetta clausola andassero interpretati da un punto di vista commerciale e intesi “quale assenza di passività munite di un certo grado di verosimiglianza nella concezione di un ragionevole uomo d’affari” (sentenza cit., pag. 8). Il Pretore ha quindi esaminato nel dettaglio le singole passività per cui l’attore ha chiesto l’intervento della venditrice, giungendo alla conclusione che sia la multa dell’ispettorato del lavoro e le spese giudiziarie, sia la pretesa risarcitoria della cliente N__________, come pure le pretese salariali delle ex dipendenti andassero qualificate quali debiti commerciali e pertanto poste a carico della venditrice secondo quanto previsto dal contratto. Da ultimo, egli ha ammesso l’azione di chiamata in causa a carico di P__________ AG, __________.

 

                                   3.   Con l’appello AP 1 contesta, essenzialmente, la qualifica giuridica della clausola di garanzia e la sua interpretazione da parte del Pretore. Essa censura, inoltre, il fondamento delle pretese vantate nei confronti della società e nega che le stesse le siano opponibili.

                                     

                                   4.   Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti). Il lungo e a tratti prolisso appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in prima sede limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

 

                                   5.   Come accennato poc’anzi, nella prima parte dell’appello AP 1 rimprovera, in maniera invero piuttosto confusa, al Pretore di aver disatteso arbitrariamente la dottrina e la giurisprudenza da egli stesso citata in merito alle due possibili tipologie di garanzia applicabili alla clausola in esame. A detta dell’appellante, tale clausola sottostarebbe al regime di cui all’art. 197 CO e non a quello dell’art. 111 CO.

 

5.1.       Il Pretore ha già ampiamente esposto le norme e i principi dottrinali e giurisprudenziali applicabili alle assicurazioni fornite dal venditore contestualmente alla cessione di una partecipazione azionaria. In questa sede basta pertanto ricordare che, come rettamente osservato dal primo giudice, nel presente caso le assicurazioni date da AP 1 potrebbero configurare una qualità promessa ai sensi dell’art. 197 CO oppure una garanzia indipendente disciplinata dall’art. 111 CO. La distinzione tra queste due costellazioni non è sempre facile, in particolare quando la vertenza tocca qualità di natura economica. In assenza di chiare indicazioni al riguardo la classificazione deve essere effettuata dal giudice tramite l’interpretazione (cfr. Böckli, Gewährleistungen und Garantien in Unternehmenskaufverträgen, in: Mergers & Acquisitions, 1998, p. 95; Venturi/ Zen-Ruffinen, in: Commentaire Romand, CO I, 2° ed. nota 14 ad art. 197 CO). In linea di principio, è corretto affermare che la qualità promessa concerne una proprietà intrinseca all’oggetto che deve essere presente al momento della vendita mentre la garanzia indipendente porta su un evento futuro che va al di là della sola conformità dell’oggetto al contratto, eventualità quest’ultima che si realizza ad esempio per le garanzie in ambito fiscale, garanzie attinenti al valore dell’impresa e ancora a eventi futuri quali l’evoluzione della cifra d’affari o il non realizzarsi di eventi negativi futuri (cfr. anche Böckli, op. cit., pag. 93; Venturi/ Zen-Ruffinen, op. cit., nota 22 e 24 ad art. 197 CO, pag. 1406).    

 

5.2.       Nel caso specifico, dopo approfondito esame delle circostanze, il Pretore ha ritenuto che le assicurazioni fornite dalla venditrice andassero intese come garanzia in senso stretto, ossia quale obbligo d’intervento personale della stessa a saldo di debiti pregressi della società. Questa valutazione merita di essere condivisa. AP 1 ha, infatti, garantito esplicitamente l’assenza di qualsivoglia debito della società al 31.3.2014 e, nel contempo, si è impegnata ad estinguerlo qualora  lo stesso fosse emerso successivamente al passaggio di proprietà. La venditrice si è pertanto assunta nei confronti dell’acquirente un impegno personale pro futuro nel caso in cui questo temuto evento si fosse realizzato, fattispecie che adempie le premesse dell’art. 111 CO. Su questo punto si rinvia anche a quanto affermato dal Pretore nella propria sentenza (cfr. sentenza cit., pag. 6 e seg.).

                                         Dall’incarto emerge, inoltre, in maniera chiara sia la connotazione personale degli accordi che la scissione temporale delle rispettive responsabilità gestionali legate al passaggio di proprietà (cfr. a questo proposito l’audizione testimoniale del 3 dicembre 2015 di R__________, pag. 3 in fine; vedi anche risposta, pag. 3 e duplica, pag. 3). Elementi che suffragano ulteriormente la tesi della garanzia pura.

                                         A titolo abbondanziale si osserva che l’appellante neppure allega quale sarebbe l’eventuale portata pratica della, da lei invocata, applicazione dell’art. 197 CO.

                                         Alla luce di quanto precede la censura va disattesa.

 

6.     L’appellante prosegue poi contestando l’interpretazione pretorile della clausola secondo cui la garanzia di copertura assunta dalla venditrice sarebbe da intendere da un punto di vista commerciale e non giuridico. Riproponendo la tesi addotta in prima sede essa sostiene, infatti, che il concetto di “debito o passività” debba essere interpretato “come una pretesa sorta, liquida effettiva ed esigibile” (cfr. appello pag. 8).

 

6.1.    In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO); solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva / normativa, interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; 128 III 265 consid. 3a).

 

                                6.2.  Nel presente caso, in assenza di accordo sull’interpretazione da dare ai concetti di “debito” e di “passività”, è pertanto necessario procedere a un’interpretazione normativa alla luce delle considerazioni esposte poc’anzi, in particolare tenendo conto del carattere fortemente personale dellattività svolta dalla società ceduta e della volontà, manifestata a più riprese dalle parti, di scindere la responsabilità debitoria delle due gestioni.

                                         Emerge dagli atti che con la clausola qui in esame AO 1 voleva cautelarsi da eventuali “sorprese” connesse all’acquisto della società. A questo fine egli ha chiesto ed ottenuto la garanzia che non avrebbe dovuto farsi carico di oneri derivanti dalla precedente gestione. Il Pretore ha ritenuto che il concetto di “debito” andasse inteso da un punto di vista commerciale, ovvero quale assenza di passività munite di un certo grado di verosimiglianza nell’ottica di un ragionevole uomo d’affari. Questa interpretazione merita di essere condivisa e rispecchia quanto è lecito attendersi in una cessione di questo genere. Emerge, infatti, dall’incarto che l’attore voleva essere sicuro che la società da lui acquistata fosse esattamente come descritta, ovvero “sana”, senza pendenze e/o lacune attribuibili alla precedente gestione.

                                         Non solo la tesi dell’appellante secondo cui l’obbligo di risarcimento avrebbe dovuto coprire solo i debiti liquidi o accertati giudizialmente non è suffragata da elementi concreti ma questa interpretazione stride pure con il principio dell’affidamento e meglio con quanto poteva ragionevolmente intendere l’attore dalle pattuizioni così come formulate.

                                         I debiti vantati da terzi nei confronti della società vanno, pertanto, valutati in concreto per stabilirne l’effettiva consistenza e il grado di verosimiglianza da un punto di vista commerciale, così come correttamente fatto dal Pretore.

  

                           6.2.1.    In merito alle pretese salariali, pur dovendo dare atto - come allegato dall’appellante - che le stesse sono rimaste allo stadio del precetto esecutivo e non sono state seguite dall’inoltro di un’azione di merito (cfr. in relazione alle ragioni alla base di questo modo di procedere si rinvia all’audizione testimoniale del 3 dicembre 2015 di G__________, pag. 6), si osserva come vi sia sostanziale concordanza tra le argomentazioni alla base delle richieste avanzate dalle ex dipendenti (cfr. audizione cit., pag. 5) e la problematica salariale rilevata dall’Ispettorato del lavoro e che ha portato a sanzionare la F__________ SA, sotto la gestione di AP 1, per il mancato rispetto del Contratto Normale di Lavoro per i saloni di bellezza (CNLE) e, in particolare, proprio dei salari minimi (doc. Q). Problematica che, come emerge dall’incarto, al momento delle trattative è stata sottaciuta all’acquirente; circostanza che solleva dubbi sulla buonafede della convenuta. Tutti questi elementi combinati rendono verosimile, in un’ottica commerciale, il debito vantato dalle ex dipendenti.

                                         Per quanto attiene alla congruità dell’importo richiesto dalle stesse, contestata genericamente dall’appellante, si rinvia alla documentazione agli atti che ne conferma, da un punto di vista commerciale, la sostanziale fondatezza (cfr. edizione documenti da UNIA, audizione testimoniale di G__________, pag. 5 seg.). Le pretese in parola vanno, pertanto, considerate dei debiti commercialmente quantificabili, riconducibili alla precedente gestione e come tali da porsi a carico della venditrice come da contratto.

                                        

                           6.2.2.    In relazione alla richiesta di risarcimento avanzata da N__________, cliente del centro estetico sotto la gestione di AP 1, per le bruciature da laser subite presso predetto centro e comprovate dalla documentazione agli atti (doc. G), non vi è dubbio che la stessa rientri nella nozione di debito commerciale e debba essere presa a carico dalla precedente gestione conformemente alle pattuizioni intercorse tra le parti in causa.  

 

6.2.3.    Rientrano tra i debiti da porre a carico dell’appellante pure la multa inflitta alla società dall’Ispettorato del lavoro nonché le spese giudiziarie concernenti il ricorso al Consiglio di Stato in quanto riconducili a violazioni commesse dalla società sotto la precedente gestione (doc. Q e R). Temerarie si rivelano le argomentazioni di AP 1 secondo cui la nuova gestione dovrebbe lasciarsi imputare di non aver “saldato per tempo l’importo” e di non aver “onorato per tempo la fattura” (appello pag. 7), trattandosi, in realtà, di importi che la stessa non poteva ignorare essere a suo carico e che essa si è fin qui rifiutata di pagare. 

 

                           6.2.4.    Errate si rivelano, inoltre, le allegazioni dell’appellante secondo cui l’interpretazione seguita dal Pretore violerebbe il principio della buona fede siccome, a detta della stessa, la connotazione commerciale di debito implicherebbe un obbligo generalizzato di risarcire a suo carico (cfr. appello pag. 8). Ciò non è con ogni evidenza il caso, essendo state le singole passività analizzate individualmente, in concreto, di modo da circoscrivere l’obbligo di copertura a carico di AP 1 a quanto pattuito.

 

                                         Così stando le cose, ne consegue che tutte le pretese risarcitorie esaminate poc’anzi devono essere considerate dei debiti commerciale riconducibili alla precedente gestione societaria, per i quali AP 1 è tenuta a rispondere secondo contratto.  

 

                           6.2.5.    A titolo di complemento vale inoltre la pena di rimarcare che, in considerazione del rischio concreto connesso alle pretese in parola, il principio di cautela avrebbe richiesto che le stesse venissero assicurate mediante accantonamento e indicate nel bilancio, ciò che invece la precedente gestione della società ha omesso di fare (in relazione alla tenuta della contabilità per le piccole e medie imprese si rinvia anche a quanto indicato sul sito internet della Confederazione Svizzera, portale PMI, www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie).

                                         Assodato quanto sopra, quale ultimo rilievo è utile ricordare che l’accordo in discussione è stato redatto da R__________ (cfr. audizione testimoniale cit., pag. 3 in fine), padre AP 1. È pertanto lecito ritenere che se, come sostenuto dalla medesima in sede giudiziaria, la clausola avesse avuto per scopo quello di garantire solo i debiti liquidi o accertati giudizialmente, questa volontà sarebbe stata espressa in maniera chiara nell’accordo, ciò che non è invece stato fatto. L’interpretazione proposta dal Pretore e condivisa da questa Camera rispetta, pertanto, anche il principio “in dubio contra stipulatorem”.

 

                                   7.   Alla luce di tutto quanto esposto è a giusta ragione che il Pretore ha accolto la pretesa creditoria vantata da AO 1.

                                         Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante la quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

 

 

decide:                     1.   L’appello 20 gennaio 2017 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 4’000.- sono poste a carico dell’appellante con l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi fr. 4’000.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Notificazione:

 

- e

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).