Incarto n.
12.2017.115

Lugano

19 dicembre 2017/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2017.382 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 17 febbraio 2017 da

 

 

AO 1

 

 

contro

 

 

AP 1

 

 

 

 

 

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva della gerenza e di una valida rappresentanza in Svizzera (art. 809 e 814 CO);

 

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 14 luglio 2017, ha accolto l'istanza, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

 

appellante la convenuta con appello 21 luglio 2017, con cui chiede di “abolire lo scioglimento e la liquidazione della società”;

 

preso atto delle osservazioni (correttamente: risposta) 20 settembre 2017 dell’AO 1 e dello scritto 23 settembre 2017 dell’appellante;

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che, con istanza 17 febbraio 2017, l'AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, la società AP 1 chiedendo che nei confronti della stessa, priva della gerenza e di una valida rappresentanza in Svizzera (art. 809 e 814 CO), invano diffidata sia per raccomandata (doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (doc. C) a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO, art. 154 cpv. 3 ORC);

 

                                         che pure il termine di 30 giorni impartito dal Pretore con decisione 8 maggio 2017 affinché la convenuta ripristinasse la situazione legale, convocando un’assemblea per nominare una gerenza abilitata a rappresentare la società in Svizzera, è decorso infruttuoso;

che con decisione 14 luglio 2017 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, rinunciando al prelievo di tasse e spese;

 

                                         che con l’appello 21 luglio 2017 la convenuta, e per essa __________ K, socio e direttore, contesta il giudizio pretorile siccome la società sarebbe in grado di ripristinare la situazione legale desiderando egli stesso assumere la funzione di gerente;

che AO 1, con osservazioni (correttamente: risposta) 20 settembre 2017, si è rimesso al giudizio di questa Camera, pur sottolineando come l’asserito ripristino della situazione di legalità non sarebbe intervenuto siccome nessuna istanza in tal senso era stata a quel momento introdotta nelle forme previste, non potendo bastare la dichiarazione fornita con l’appello con la quale __________ K si dichiara disposto ad assumere la gerenza;


che con scritto 23 settembre 2017 l’appellante ha prodotto copia dell’istanza 19 settembre 2017 con la quale è stato chiesto all’Ufficio del registro di commercio di procedere all’iscrizione di __________ K, nel frattempo al beneficio di un permesso di dimora in Svizzera, quale gerente;

che la domanda dell’appellante, malgrado la formulazione imprecisa usata, può essere considerata quale richiesta di riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere l'istanza dell'AO 1, revocando di conseguenza il suo scioglimento e la sua liquidazione in via di fallimento;

che l'appellante, pur erroneamente convinta di avere ripristinato la situazione legale con la sola dichiarazione di accettazione del socio e direttore in occasione dell’inoltro dell’appello, accortasi dell’esigenza di adottare una formale decisione assembleare e di inoltrare una formale istanza all’Ufficio del registro di commercio vi ha provveduto, ottenendo l’effetto giuridico sperato;

che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: STF 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);

 

                                         che nel caso di specie questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come del resto risulta dalle prove prodotte (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 19 settembre 2017 la convenuta aveva provveduto a notificare all’AO 1 il nominativo del nuovo gerente, nella persona di __________ K, nominato in occasione dell’assemblea generale straordinaria degli azionisti del 18 settembre 2017, titolare di un permesso di dimora (B) e quindi in grado di esercitare una valida rappresentanza in Svizzera;

 

                                         che in tali circostanze l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di gerenza e di una valida rappresentanza in Svizzera (art. 809 e 814 CO), deve ora essere respinta;

 

                                         che le spese giudiziarie della procedura di appello (come quelle della procedura di primo grado) vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20’000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);

 

                                         che nel caso concreto ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio, siccome la presente procedura - come del resto già quella dinnanzi al Pretore - sarebbe, in effetti, potuto essere evitata se la convenuta avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere, passiva di fronte all’ingiunzione che ha ricevuto, di modo che, in applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);

 

 

Per questi motivi

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 21 luglio 2017 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 14 luglio 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, invariato il dispositivo n. 2, è così riformata:

 

1.       L’istanza è respinta.

 

                                   II.   Le spese processuali di appello, di complessivi fr. 300.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF.) Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF.) La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).