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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG) |
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sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2016.5279 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 4 novembre 2016 da
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AO 1
AO 2
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contro |
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AP 1
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chiedente la condanna al pagamento di fr. 19'897,25 oltre interessi alla prima parte istante e di fr. 18'854,10 oltre interessi alla seconda parte istante, con contestuale rigetto dell’opposizione interposta al relativo PE; domande alle quali il convenuto si è opposto e che il Pretore ha accolto, con decisione 3 luglio 2017, limitatamente alla condanna al pagamento richiesto, senza concedere il rigetto dell’opposizione;
appellante il convenuto, con “opposizione” (correttamente: appello) del 21 luglio 2017, con il quale insorge contro il giudizio pretorile;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AP 1 è
proprietario di alcune proprietà immobiliari nel comune di __________ (Canton __________)
e meglio di diverse quote di PPP in due distinti immobili condominiali, di cui
non occorre in questa sede precisare oltre i dettagli;
che le Comunioni dei comproprietari
dei due condomini hanno agito congiuntamente, ognuna per la sua parte, con
istanza 4 novembre 2016 nella procedura sommaria a tutela
giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), per chiedere la condanna di AP
1 al pagamento di somme rimaste scoperte a titolo di contributi condominiali,
contributo per il fondo di rinnovamento e spese accessorie, chiedendo nel
contempo il rigetto dell’opposizione interposta al PE dell’UE di Lugano:
che il convenuto ha presentato osservazioni del 16 gennaio 2017 con le quali
non ha contestato le pretese e i conteggi prodotti dalle istanti a supporto dei
pretesi importi (fr. 19'897,25 oltre
interessi alla prima parte istante e fr. 18'854,10 oltre interessi alla seconda
parte istante), invocando però un non meglio precisato accordo, a suo dire intervenuto
nel corso del mese di maggio 2016, che avrebbe comportato la liquidazione del
saldo scoperto a quel momento e pure regolato la questione del pagamento dei
contributi successivi a tale data;
che, con giudizio 3 luglio 2017, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e
condannato il convenuto a pagare le somme richieste dalle istanti, e posto
tasse e spese a carico del convenuto, condannato altresì a rifondere ripetibili
alle due controparti;
che il Pretore ha ritenuto che la fattispecie potesse essere decisa secondo la
procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (essendone dati i
requisiti ai sensi dell'art. 257 CPC) a fronte di fatti immediatamente
comprovabili e di una situazione giuridica chiara; egli ha quindi constatato
come il convenuto non fosse stato in grado di far fronte all’onere probatorio
in merito all’invocato accordo del mese di maggio 2016 con l’amministratore dei
due condomini e che nulla sarebbe stato indicato a proposito del contenuto
della pattuizione;
che con scritto
21 luglio 2017 AP 1 è insorto dichiarando di fare “opposizione” contro il giudizio
pretorile, limitando la sua argomentazione all’elenco, estremamente succinto,
di tre motivi, e alla produzione di tre documenti; in conclusione ha quindi
chiesto che fosse onorato l’accordo asseritamente stipulato con
l’amministratore condominiale;
che l’appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, visto il
suo esito, può essere decisa da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);
che la controversia
concerne un’azione promossa dai comproprietari di una PPP nei confronti di un
comproprietario moroso per oneri comuni e spese amministrative ai sensi
dell’art. 712h CC; il fatto che il convenuto abbia contrapposto alla richiesta
di pagamento di contributi condominiali un non meglio precisato accordo a saldo
delle pretese azionate, a suo dire raggiunto con il rappresentante
dell’amministrazione, non sarebbe di per sé sufficiente a comportare la
competenza di questa Camera, dato che in discussione è l’esercizio di un
diritto reale, ovvero della proprietà immobiliare e più specificatamente della
proprietà collettiva (art. 646 segg. e 712a segg. CC); a dover trattare il
presente gravame sarebbe quindi la prima Camera civile, che giudica in seconda
istanza gli appelli contro le decisioni dei Pretori concernenti, tra le altre
cose, i diritti reali (art. 48 lett. a cfr. 1 LOG); l’incarto è stato tuttavia
attribuito alla seconda Camera civile che, visto peraltro l’esito del giudizio,
evade questo appello per motivi di economia processuale;
che contro una decisione
pretorile, come quella in esame, pronunciata in procedura sommaria è
proponibile l’appello nel termine di 10 giorni dalla sua notificazione (art.
314 cpv. 1 CPC);
che nel caso di specie la decisione pretorile è stata recapitata al convenuto
l’11 luglio 2017, per cui il termine per l’inoltro dell’appello giungeva a
scadenza il 21 luglio 2017, e per rispettarlo, questi, se - come in concreto -
intendeva avvalersi del servizio postale, avrebbe dovuto consegnare alla Posta
svizzera, entro l’ultimo giorno utile, il relativo invio (art. 143 cpv. 1 CPC):
in tali circostanze, l’invio da lui effettuato l’ultimo giorno utile (21 luglio
2017) tramite la Posta francese è chiaramente tardivo, essendo pervenuto alla
Posta svizzera solo il 26 luglio 2017, ciò che comporta l’irricevibilità
dell’appello;
che, in ogni caso, con
l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato
accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e
311 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano
fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore
(DTF 138 III 374 consid. 4.3.1);
che nel caso concreto l’appellante contravviene manifestamente ai suoi doveri
di motivazione delle censure limitandosi, come evidenziato in precedenza, a
presentare uno scarno testo di appello, di appena una decina di righe, con il
quale, oltre a non aver formulato un’esplicita domanda di annullamento o di riforma
del giudizio pretorile, non ha neppure tentato di confutare le circostanze
poste alla base della conclusione pretorile, producendo altresì documenti in
palese violazione dell’art. 317 cpv. 1 CPC;
che tale modo di procedere è chiaramente inammissibile e comporta nuovamente l’irricevibilità
dell’appello, per carenza di motivazione, non essendo adempiuti i presupposti
dell’art. 311 CPC: l’appellante non si è infatti minimamente confrontato con il
giudizio impugnato;
che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi
validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;
che le spese processuali seguono il principio della soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 2 LTG; il valore
litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 38'751,35 (fr. 19'897,25 + fr. 18'854,10); non si assegnano ripetibili alla controparte, alla quale
l'appello non è stato notificato.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 21 luglio 2017 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente
D. Bozzini
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).