Incarto n.
12.2017.120

Lugano

7 novembre 2017/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. CA.2017.8 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza 24 maggio 2017 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

 AP 1

 AP 2

tutti rappr. da RA 1

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, che ai tre convenuti fosse fatto ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di astenersi da qualsiasi contatto con i suoi fornitori e clienti, e che il secondo e il terzo convenuto fossero condannati a chiudere immediatamente la prima convenuta;

 

domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, con decisione cautelare 21 luglio 2017, ha parzialmente accolto nel senso che ha fatto ordine al secondo e al terzo convenuto di astenersi da qualsiasi contatto con i clienti dell’istante, respingendo ogni altra domanda;

 

appellanti i convenuti AP 1 e AP 2 con appello 3 agosto 2017, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza cautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l’istante con osservazioni (recte: risposta) 28 agosto 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

preso atto della replica spontanea 4 settembre 2017 degli appellanti;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   AP 2 e AP 1 sono stati assunti da AO 1, società attiva nella compravendita di materiale elettrico, elettronico, elettromeccanico e pneumatico (cfr. doc. P), sulla base di due contratti firmati il 19 settembre 2005 il primo (doc. B), rispettivamente il 22 ottobre 2012 il secondo (doc. A), che, al punto 6, prevedevano una clausola di divieto di concorrenza.

                                         I due rapporti di lavoro sono poi terminati nel corso del 2017: AP 1 è in effetti stato licenziato in tronco il 20 gennaio 2017 (cfr. doc. D), mentre AP 2 ha rassegnato le sue dimissioni con effetto al 1° maggio 2017 (cfr. doc. E).

                                         Da quest’ultima data AP 1 e AP 2 sono entrati alle dipendenze della neocostituita PI 1 (cfr. doc. 2 e 3), società attiva nella compravendita di materiale per imballaggi, elettrico, elettromeccanico e pneumatico (cfr. doc. G).

 

 

                                   2.   Con istanza 24 maggio 2017 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud PI 1, AP 1 e AP 2, chiedendo, in via supercautelare e cautelare, che fosse fatto loro ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di astenersi da qualsiasi contatto con i suoi fornitori e clienti, e che gli ultimi due convenuti fossero condannati a chiudere immediatamente la prima convenuta.

                                         I convenuti si sono integralmente opposti all’istanza.

 

 

                                   3.   Il Pretore, con la decisione cautelare 21 luglio 2017 qui impugnata, ha parzialmente accolto l’istanza (dispositivo n. 1) nel senso che ha fatto ordine al secondo e al terzo convenuto di astenersi da qualsiasi contatto con i clienti dell’istante (dispositivo n. 1.1), ha assegnato all’istante un termine di 60 giorni per promuovere la relativa causa di merito (dispositivo n. 1.2) ed ha respinto ogni altra domanda dell’istante (dispositivo n. 2); ha respinto la domanda di garanzia formulata dai convenuti (dispositivo n. 3); ed ha posto le spese processuali, di complessivi fr. 600.-, a carico del secondo e del terzo convenuto, in solido, in ragione di 2/3 e per 1/3 a carico dell’istante, obbligando altresì il secondo e il terzo convenuto, sempre in solido, a rifondere fr. 1'000.- di ripetibili all’istante, a sua volta tenuta a rifondere, per quel medesimo titolo, fr. 500.- alla prima convenuta (dispositivo n. 4). Egli, per quanto qui interessa, ha ritenuto che, a fronte dell’attuale attività concorrenziale svolta dal secondo e dal terzo convenuto, rei di aver contattato i clienti dell’istante e di aver loro sottoposto delle proposte di collaborazione, le condizioni per la concessione del provvedimento cautelare ora richiesto, da limitarsi però come al dispositivo, fossero senz’altro date.  

 

 

                                   4.   Con l’appello 3 agosto 2017 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 28 agosto 2017 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 4 settembre 2017 della controparte), AP 1 e AP 2 hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza cautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essi, in sintesi, hanno contestato la sussistenza dei requisiti dell’urgenza, del danno difficilmente riparabile e della parvenza del buon fondamento della futura azione di merito (“fumus boni iuris”). Ed hanno pure osservato come il provvedimento adottato non fosse rispettoso del principio della proporzionalità.

 

 

                                   5.   Prima di esaminare le censure di diritto sollevate dalle parti, appare opportuno evadere le due contestazioni, attinenti all’accertamento dei fatti operato dal Pretore, con cui l’istante ha preteso che il secondo e il terzo convenuto avessero a suo tempo pure rubato l’indirizzario dei suoi clienti e tutti i dati concernenti i contratti di manutenzione, le scadenze e i prezzi stipulati, rispettivamente avessero tenuto un comportamento contrario alla LCSl. La censura deve senz’altro essere disattesa.

                                         Sulla prima questione si osserva che l’istante non ha qui reso verosimile, non avendo neppure indicato alcuna prova o indizio al proposito, che quell’indirizzario, se esistente, potesse essere stato rubato dal secondo e dal terzo convenuto o che questi ultimi potessero averle sottratto tutti i dati concernenti i clienti, circostanza questa che per altro appare poco verosimile già per il solo fatto che costoro, grazie alla loro attività presso la controparte (di cui si dirà meglio più avanti, cfr. consid. 9.2.2.), erano comunque già a conoscenza di tutte quelle circostanze.

                                         La seconda deve invece essere respinta in quanto il Pretore aveva rilevato che non si scorgevano eventuali circostanze tali da giustificare l’applicazione della LCSl e che l’istante non le aveva allegate, ritenuto che in questa sede quest’ultima, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto quell’argomentazione (specie l’ultima parte della stessa, quella, alternativa e indipendente, circa l’assenza delle necessarie allegazioni sul tema) fosse errata e con ciò da riformare.

                                        

 

                                   6.   Giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). La dottrina e la giurisprudenza ne hanno dedotto che l’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza dei seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito, l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini, Commentario CPC, p. 1161 segg.; II CCA 20 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.221, 18 giugno 2012 inc. n. 12.2012.38, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.104, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.162, 17 agosto 2015 inc. n. 12.2015.48, 22 gennaio 2016 inc. n. 12.2015.84).

 

 

                                   7.   In questa sede il secondo e il terzo convenuto hanno innanzitutto sostenuto che il provvedimento richiesto dall’istante non fosse urgente. La censura dev’essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile in ordine, siccome essi, venendo meno al loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto non si potesse condividere l’argomentazione pretorile secondo cui l’urgenza risultava invece dal fatto che la loro attività concorrenziale perdurasse tuttora e fosse così tale da aumentare il pregiudizio; le ragioni a sostegno del mancato adempimento del requisito sono per altro state addotte per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Essa in ogni caso sarebbe stata da respingere anche nel merito, visto e considerato che l’unico motivo da loro evocato, quello secondo cui quel requisito difettasse in quanto non vi erano interventi intesi alla rottura di contratti, è privo di rilevanza, non attenendo all’aspetto dell’urgenza temporale della misura.

 

 

                                   8.   La censura con cui il secondo e il terzo convenuto hanno rimproverato al Pretore di aver ritenuto adempiuto il requisito del danno difficilmente riparabile non può pure trovare accoglimento. Anche in questo caso essa dev’essere innanzitutto dichiarata irricevibile in quanto essi, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si sono confrontati con l’argomentazione pretorile secondo cui quel requisito risultava invece dato in considerazione del fatto che la loro attuale attività concorrenziale era certamente suscettibile di causare un pregiudizio che poteva raggiungere il carattere della gravità; le ragioni a sostegno del mancato adempimento del requisito sono per altro state anche qui addotte per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). La stessa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito, atteso che l’unica ragione da loro evocata sul tema, quella secondo cui quell’attività avrebbe provocato solo un danno economico, non appare convincente, visto e considerato che nell’occasione la loro attività concorrenziale, svolta in modo ripetuto e sistematico (cfr. in particolare doc. I e S, il cui tenore a detta del Pretore non era stato da loro contestato; cfr. pure doc. N, O, R e T-Z), era idonea, siccome tale da dirottare tutti i clienti dell’istante e di fatto messa in atto in tale misura, a minacciarne la sua stessa esistenza (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª ed., n. 3856 seg.; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat del travail, 2ª ed., n. 3.1 e 3.2 ad art. 340b CO; Häfliger, Das Konkurrenzverbot im neuen schweizerischen Arbitsvertragsrecht, 2ª ed., p. 76; Rep. 1995 n. 46 p. 203 seg.) e rischiava comunque di crearle un danno certo e grave (cfr. Aubert, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 4 ad art. 340b CO; II CCA 11 ottobre 2010 inc. n. 12.2010.110, 26 maggio 2015 inc. n. 12.2014.155); il secondo e il terzo convenuto non hanno per altro preteso che il danno economico causato in tal modo alla controparte sarebbe stato contenuto e con ciò non tale da comprometterne l’esistenza. Sempre a questo proposito non va oltretutto dimenticato che il secondo ed il terzo convenuto, trasferitisi in blocco presso la prima convenuta, neocostituita ditta concorrente dell’istante, erano gli unici dipendenti di quest’ultima (cfr. risposta dei convenuti ad 10-12, appello p. 4).

                                         L’apprezzamento delle circostanze permette in definitiva di concludere nel senso dell’esistenza del requisito del pregiudizio difficilmente riparabile (cfr. DTF 131 III 473 consid. 3.2).

 

 

                                   9.   Il Pretore, esprimendosi sul requisito del “fumus boni iuris”, ha ritenuto che la pretesa dell’istante si fondasse su un valido divieto di concorrenza che impediva al secondo e al terzo convenuto di prendere contatto con la sua clientela. A suo giudizio, questo divieto di concorrenza non solo era stato validamente pattuito, ai sensi degli art. 340 e 340a CO, nei due contratti di lavoro (doc. A e B), ma risultava anche dal fatto che, per quanto atteneva al secondo convenuto, lo stesso, nell’ambito di un’altra vertenza giudiziaria, si era impegnato, fino a (N.d.R.: fine) marzo 2018, a non comunicare a terzi e a ditte concorrenti dell’istante i dati dei suoi clienti e i prezzi praticati (cfr. doc. F) ritenuto che la messa a disposizione della sua conoscenza della clientela dell’istante nell’ambito della sua attività attuale lavorativa non rispettava pure questo impegno.

 

 

                               9.1.   In questa sede, mentre il secondo e il terzo convenuto hanno rilevato che la clausola di divieto di concorrenza inserita nei contratti, per altro a loro inapplicabile siccome non sussistevano conoscenze acquisite tali da giustificare l’esistenza di un divieto di concorrenza giusta l’art. 340 cpv. 2 CO, non adempiva le condizioni di validità previste dall’art. 340a cpv. 1 CO e non poteva così essere “completata” dal giudice, rispettivamente che il divieto di concorrenza contrattuale nei confronti del secondo convenuto era nel frattempo cessato in virtù dell’art. 340c cpv. 2 CO, l’istante ha a sua volta evidenziato come la proposta ai suoi clienti di cominciare a lavorare con loro in quanto la scadenza contrattuale si avvicinava fosse pure contraria alla LCSl.

 

 

                               9.2.   Nel caso di specie, alla luce di quanto detto dal giudice di prime cure e dalle parti, l’esistenza o meno del requisito del “fumus boni iuris” dev’essere esaminata da tre distinti punti di vista.

                                         Come si vedrà, quel requisito è solo parzialmente adempiuto.

 

 

                            9.2.1.   Contrariamente a quanto preteso dall’istante, non è possibile ritenere che l’eventuale futura causa di merito fondata sulla LCSl sarebbe stata verosimilmente accolta. Come già evidenziato con pertinenza dal Pretore, nel fatto che il secondo e il terzo convenuto abbiano contattato i clienti dell’istante ed abbiano sottoposto loro delle proposte di collaborazione per il periodo successivo alla scadenza dei relativi contratti con l’istante non è in effetti ancora ravvisabile un comportamento contrario alla LCSl, segnatamente all’art. 4 lett. a LCSl.

 

 

                            9.2.2.   Ma neppure si può condividere l’assunto pretorile secondo cui l’eventuale futura causa di merito fondata sul divieto di concorrenza pattuito contrattualmente avrebbe verosimilmente trovato accoglimento. Nonostante il secondo e il terzo convenuto non possano essere seguiti laddove, dopo aver evidenziato che non sussistevano conoscenze da loro acquisite tali da giustificare l’esistenza di un divieto di concorrenza giusta l’art. 340 cpv. 2 CO (a torto, in quanto essi nella loro attività, essendo oltretutto gli unici dipendenti dell’istante, erano pure venuti a conoscenza dei segreti d’affari dell’istante, quali la clientela, i fornitori e i prezzi applicati, cfr. Aubert, op. cit., n. 4 ad art. 340 CO), hanno preteso da una parte che la clausola di divieto di concorrenza inserita nei contratti fosse sostanzialmente nulla siccome non adempiva le condizioni di validità previste dall’art. 340a cpv. 1 CO (la dottrina e la giurisprudenza ritengono infatti che - come fatto qui dal Pretore - la relativa clausola non sia nulla ma che la sua estensione vada in tal caso ridotta dal giudice, cfr. Tercier/Favre, op. cit., n. 3852; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, n. 6 ad art. 340a CO; Streiff/Von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 5 ad art. 340a CO; Aubert, op. cit., n. 2 ad art. 340a CO; II CCA 11 ottobre 2010 inc. n. 12.2010.110, 4 aprile 2011 inc. n. 12.2010.112, 13 gennaio 2012 inc. n. 12.2011.71, 26 maggio 2015 inc. n. 12.2014.155), rispettivamente laddove hanno rilevato dall’altra che il divieto di concorrenza contrattuale nei confronti del secondo convenuto era nel frattempo cessato in virtù dell’art. 340c cpv. 2 CO (la relativa argomentazione, fondata su fatti nuovi, è in effetti irricevibile, cfr. art. 317 cpv. 1 CPC), resta però il fatto che, giusta l’art. 340b cpv. 3 CO, la cessazione dello stato lesivo del contratto derivante da una clausola di divieto di concorrenza, ossia l’inoltro di una causa di merito avente per oggetto la cessazione della turbativa, sarebbe stata possibile tra l’altro solo in virtù di uno speciale accordo scritto tra le parti (cfr. DTF 131 III 473 consid. 3.2; Tercier/Favre, op. cit., n. 3855; Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 10 seg. ad art. 340b CO; Streiff/Von Känel/Rudolph, op. cit., n. 8 seg. ed in particolare n. 9 ad art. 340b CO; Aubert, op. cit., n. 1 ad art. 340b CO; Bohny, Das arbeitsrechtliche Konkurrenzverbot, p. 159). Sennonché, nel caso di specie, la clausola n. 6 del contratto (in base alla quale “con questo contratto il dipendente si obbliga per scritto verso il datore di lavoro ad astenersi da ogni attività concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro, in particolare a non esercitare per proprio conto, un’azienda concorrente né a lavorare in una tale azienda né a parteciparvi. Art. 340 segg CO”), che di fatto si limitava a riprendere il tenore dell’art. 340 cpv. 1 CO, non prevedeva nulla nel senso sopra indicato.

 

 

                            9.2.3.   L’altro assunto pretorile in merito al verosimile buon fondamento dell’eventuale futura causa di merito promossa nei confronti del solo secondo convenuto, fondata sull’impegno di divieto di concorrenza che a detta del giudice di prime cure era stato da questi assunto transattivamente nel doc. F, non è stato invece censurato nell’appello. Lo stesso deve così essere ritenuto assodato, tanto più che non vi sono ragioni giuridiche per non poter prendere in considerazione quel suo impegno che, avendo fatto oggetto di un accordo giudiziario transattivo nell’ambito di una procedura di conciliazione, ha la valenza, per altro indicata espressamente nel documento stesso, di una decisione del giudice (cfr. art. 208 cpv. 2 CPC). Tenuto conto che quell’impegno era stato allora assunto dal secondo convenuto unicamente fino alla fine del marzo 2018 (cfr. doc. F), s’impone ora di inserire questa limitazione temporale nel dispositivo.

 

 

                               9.3.   In definitiva il requisito del “fumus boni iuris” può così essere ammesso, nella misura ed ai sensi del considerando che precede, solo nei confronti di AP 1.

 

 

                                10.   Con l’ultima censura il secondo e il terzo convenuto hanno evidenziato come il provvedimento adottato non fosse rispettoso del principio della proporzionalità laddove li obbligava ad astenersi da qualsiasi contatto con “i clienti dell’istante”, termine che essi hanno ritenuto eccessivamente indeterminato e generico e dunque da sostituire con l’espressione “clienti con un contratto di manutenzione in corso presso l’istante”. La censura deve senz’altro essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile, visto e considerato che nella sede pretorile mai era stato preteso che la richiesta della controparte in tal senso potesse essere lesiva del principio della proporzionalità per queste ragioni (art. 317 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe comunque stata infondata, visto che la formulazione adottata dal Pretore è chiara, tanto più che nei considerandi egli aveva ulteriormente precisato il senso dell’ordine cautelare, nel senso che restava inteso che la prima convenuta, indirettamente, non avrebbe potuto in alcun modo sfruttare le conoscenze della clientela dell’istante da parte dei suoi attuali dipendenti, ossia del secondo e del terzo convenuto, i quali di contro erano vincolati da un divieto di concorrenza e non potevano dunque sfruttare le conoscenze maturate nella precedente ditta nell’ambito della loro attività professionale. 

 

 

                                11.   Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che il provvedimento cautelare nei confronti del terzo convenuto dev’essere revocato, mentre quello nei confronti del secondo convenuto dev’essere limitato ai sensi dei considerandi.

                                         Le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.- (come indicato nell’istanza e non contestato in causa dalla controparte), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

                                        

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

                                    I.   L’appello 3 agosto 2017 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 21 luglio 2017 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata:

 

                                         1.     L’istanza 24 maggio 2017 di AO 1, per quanto diretta nei confronti di AP 1, è parzialmente accolta.

                                         1.1.  Di conseguenza è fatto ordine a AP 1 di astenersi con effetto immediato, e fino alla fine di marzo 2018, da qualsiasi contatto con i clienti di AO 1.

                                         1.2.  (invariato)

                                         2.     (invariato)

                                         3.     (invariato)

                                         4.     Le spese processuali, in complessivi fr. 600.-, sono poste a carico di AP 1 in ragione di 1/3 e per 2/3 sono poste a carico di AO 1. AP 1 rifonderà fr. 500.- di ripetibili a AO 1, che a sua volta rifonderà fr. 500.- ciascuno, per quel medesimo titolo, a AP 2 e a PI 1.

 

                                     

                                   II.   Le spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico dell’appellante AP 1 per 1/2 e per 1/2 sono poste a carico dell’appellata. L’appellante AP 1 rifonderà
fr. 750.- di ripetibili all’appellata, che a sua volta rifonderà
fr. 750.-, per quel medesimo titolo, all’appellante AP 2.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro il termine di 30 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF), dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).