|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG) |
|||||
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2017.3328 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 5 luglio 2017 da
|
|
AO 1
|
|
|
contro |
|
|
AP 1
|
||
|
|
|
|
|
chiedente l’espulsione immediata della convenuta, domanda alla quale la conduttrice si è opposta e che il Pretore ha accolto con decisione 24 luglio 2017;
appellante la convenuta, con appello del 10 agosto 2017, con il quale si duole del giudizio impugnato;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AO 1 ha
concesso in locazione a AP 1 l’appartamento n. 20, composto da due locali
ammobiliati, sito in via __________ a __________, per una pigione mensile di
fr. 1’090.- , oltre spese, e un posteggio interno al medesimo stabile per un
canone mensile di fr. 125.- (doc. A);
che, previa diffida del 12 aprile
2017, riferita al mancato pagamento delle pigioni di marzo e aprile 2017 (doc.
B), la locatrice ha notificato alla conduttrice in data 17 maggio 2017, con modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto per il 30
giugno 2017 (doc. C);
che, con
istanza 5 luglio 2017 nella procedura sommaria a tutela nei casi manifesti, la
locatrice ha chiesto alla Pretura di ordinare l’espulsione della conduttrice, con
le comminatorie di rito;
che in occasione dell’udienza del 24 luglio 2017 (atto II) l’istante si è
riconfermata nella domanda, mentre la convenuta ha rilevato come la mora nel
pagamento delle pigioni sia da ricondurre a momentanei problemi personali ed
economici e confidando nella possibilità di riprendere entro breve a
corrispondere il dovuto;
che con giudizio 24 luglio 2017 il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato
l’espulsione della conduttrice entro dieci giorni, con le comminatorie di rito;
che con appello
10 agosto 2017 la convenuta ha chiesto di annullare la decisione pretorile e di
concederle di continuare a abitare nell’abitazione locata;
che l’atto di appello non è stato intimato alla controparte e la procedura,
terminando con una non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente
inammissibile, può essere decisa dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);
che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali
occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria,
avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione
o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a
ed., n. 1429 pag. 260);
che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e
l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore;
che nel caso concreto l’appello è stato presentato, per conto della conduttrice,
dall’RA 1, con sede a __________, e per essa da una persona non meglio
identificata che ha firmato con l’indicazione “__________”, che ha prodotto una
procura di rappresentanza; visto l’esito del gravame, può rimanere indecisa la
questione della facoltà di rappresentanza nel processo, segnatamente di quella
professionale ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC (che appare perlomeno
dubbia: v. CCR 16.2017.29, 6.11.2017, cosid. 2);
l’appellante ha presentato un breve testo di appello con il quale riconosce
preliminarmente la circostanza posta alla base della conclusione pretorile,
ovvero la mora nel pagamento delle pigioni scadute, perlomeno dal mese di marzo
2017, limitandosi a ribadire le circostanze che l’avrebbero vista finire in difficoltà
finanziarie a seguito di problemi di salute che perdurano da circa due anni e dell’ingiustificato
rifiuto della compagnia d’assicurazione di corrisponderle le relative indennità
di malattia;
che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità
dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti
dell’art. 311 CPC: l’appellante non si confronta infatti minimamente con il
giudizio impugnato;
che nulla muta al riguardo l’impegno, ribadito dalla conduttrice in questa
sede, a versare il dovuto non appena riuscirà a ottenere le indennità
assicurative di cui ritiene di aver diritto, non potendo peraltro la locatrice
essere chiamata a fornire le sue prestazioni senza corrispettivo a seguito
della scelta personale dell’appellante che dichiara espressamente, con evidente
contraddizione, di non voler chiedere prestazioni assistenziali pur avendone
diritto siccome desidera fare “di tutto per mantenere una vita dignitosa
senza dipendere da nessuno” (appello pag. 2);
che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi
validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e
sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della
procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale, ammonta a fr. 39’240.-, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla
controparte alla quale l'appello non è stato notificato.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 11 agosto 2017 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente
D. Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).