|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Bozzini, vicepresidente, Giani e Grisanti |
|
vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.7 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna - promossa con petizione 9 marzo 2016 da
|
|
IS 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
CO 1
|
||
|
|
|
|
|
con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 113'988.- oltre interessi e il beneficio dell'assistenza giudiziaria; domande avversate dal convenuto, e che il Pretore, con decisione 17 marzo 2016, ha parzialmente accolto esonerando l'attrice dal pagamento delle spese processuali, mentre con decisione 21 giugno 2017 ha respinto integralmente la petizione;
appellante l'attrice con appello 23 agosto 2017 (inc. n. 12.2017.122), con cui ha chiesto la riforma della decisione 21 giugno 2017 nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 112'610.-, subordinatamente a un importo “determinato per apprezzamento secondo l'art. 42 cpv. 2 CO, come minimo di fr. 31'000.-“, e di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio oltre l'esenzione delle spese processuali, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
ed ora sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di appello presentata dall'attrice il 23 agosto 2017, poi completata il 20 settembre 2017;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che dal mese di giugno 2010 CO 1 ha ceduto in locazione a IS 1 il primo e il secondo piano dell'abitazione di sua proprietà situata a __________, in __________ (doc. G, pag. 2);
che durante la notte tra il 1° e il 2 ottobre 2010 all'interno dell'abitazione è divampato un incendio che ha distrutto la quasi totalità dell'abitazione, in particolare i due piani occupati da IS 1 quale abitazione famigliare (doc. G, pag. 2);
che l'inchiesta penale promossa a carico di CO 1, poi, conclusasi con il proscioglimento dell'accusato, ha permesso di accertare che l'origine dell'incendio era riconducibile alla canna fumaria difettosa (incarto penale richiamato II);
che con petizione 9 marzo 2016 IS 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di complessivi di fr. 113'988.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno subìto a seguito dell'incendio (fr. 102'610.- pari al valore degli oggetti, dei mobili e delle suppellettili, fr. 10'000.- quale torto morale, fr. 1'378.- quale rimborso delle spese per il trasporto in elicottero del materiale recuperato e per la nafta della nuova abitazione);
che a sostegno della pretesa di fr. 102'610.- per la perdita dei mobili e delle suppellettili l'attrice ha prodotto un inventario da lei allestito, il quale riporta gli oggetti a suo dire presenti nell'abitazione al momento dell'incendio con l'indicazione del relativo valore (doc. C) e un CD di “fotografie e video di vita famigliare che dovrebbero essere in grado di dimostrare l'entità dell'inventario” (petizione, pag. 7 ad. 4 e doc. M);
che, contestualmente alla petizione, l'attrice ha pure chiesto di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, sostenendo che l'attrice non ha provato l'entità del danno subìto;
che con decisione 17 marzo 2016, passata in giudicato, l'attrice è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio limitatamente all'esonero dal pagamento delle spese processuali (atto II);
che statuendo il 21 giugno 2017 il Pretore ha integralmente respinto la petizione, addebitando le spese processuali all'attrice (e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, allo Stato) e obbligandola a rifondere alla controparte fr. 3'500.- per ripetibili;
che il primo giudice pur accertando che l'origine dell'incendio fosse da imputare a un difetto costruttivo della canna fumaria, alla quale era collegato il camino ad alto rendimento posto al secondo piano, e riconosciuto una responsabilità del convenuto quale proprietario dell'opera ai sensi dell'art. 58 CO oltre che per violazione contrattuale, ha tuttavia respinto la petizione rimproverando in sintesi all'attrice di non avere provato l'entità del danno rivendicato (art. 42 cpv. 1 CO), e di non avere reso verosimile l'adempimento dei presupposti dell'art. 42 cpv. 2 CO;
che con appello 23 agosto 2017 l'attrice ha chiesto di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 112'610.-, subordinatamente all'“importo determinato per apprezzamento secondo l'art. 42 cpv. 2 CO, come minimo fr. 31'000.-“, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi (inc. n. 12.2017.122);
che, contestualmente all'appello, essa ha altresì chiesto di essere ammessa al gratuito patrocinio anche per la procedura di secondo grado e in seguito, il 20 settembre 2017, ha completato la sua domanda versando agli atti un nuovo scritto e la documentazione richiesta;
che il convenuto non è stato invitato a esprimersi sulla domanda di gratuito patrocinio;
che ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia le due condizioni cumulative di cui all'art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);
che la situazione di indigenza dell'appellante emerge in modo chiaro dalla documentazione prodotta su richiesta di questa Camera, dalla quale risulta che il reddito mensile complessivo del nucleo famigliare (richiedente e marito con una figlia di dodici anni a carico) è inferiore al fabbisogno calcolato secondo i parametri riconosciuti da dottrina e giurisprudenza (DTF 124 I 1 consid. 2a; Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2a edizione, Vol. 1, pag. 586 seg.) e che l'interessata non dispone di alcuna sostanza;
che in queste circostanze si può senz'altro ammettere che essa non sia in grado di far fronte alle presumibili spese processuali (per un importo minimo di fr. 5'000.- secondo gli art. 7 e 13 LTG) e all'onorario della sua legale (per un importo stimabile in fr. 2'000.- in base all'art. 11 Rtar);
che relativamente al secondo requisito dell'art. 117 lett. b CPC, per giurisprudenza sono prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di vittoria sono notevolmente più ridotte dei rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono essere considerate come serie, mentre che una causa non è considerata priva di successo quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in definitiva sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe a intraprendere il procedimento in base alle spese che si esporrebbe a sopportare (DTF 142 III 139 consid. 5.1; Huber, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, 2ª edizione, n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini, op. cit., pag. 589);
che sapere se sussistono sufficienti probabilità di successo dev'essere valutato in base a un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato sulle circostanze esistenti al momento dell'introduzione dell'istanza di gratuito patrocinio (DTF 139 III 476; consid. 2.2);
che nel caso di specie l'attrice rimprovera al Pretore di non avere stimato il danno concernente la perdita dei mobili e delle suppellettili in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, sostenendo che la distruzione degli oggetti di cui chiede il risarcimento ha reso impossibile la prova del valore degli stessi, di modo che il giudice avrebbe dovuto d'ufficio valutare il danno secondo l'ordinario andamento delle cose sulla base dell'inventario, delle fotografie e dei video da lei prodotti, una perizia giudiziaria essendo del tutto inutile;
che per l'art. 42 cpv. 2 CO se l'ammontare esatto del danno non può essere provato, il giudice lo determina secondo il suo prudente criterio avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato;
che tale norma instaura bensì una prova facilitata in favore del leso, ma non lo esonera tuttavia dall'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile o da lui esigibile, tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per l'esistenza del pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima, non accordandogli la facoltà di semplicemente formulare delle imprecisate pretese di risarcimento (DTF 131 III 360 consid. 5.1, con rinvii);
che, di conseguenza, se egli non adempie interamente il suo dovere di fornire gli elementi utili alla stima, una delle condizioni da cui dipende l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO non è soddisfatta, e ciò anche nell'eventualità in cui l'esistenza di un danno sia certa (sentenza del Tribunale federale 4A_431/2015 del 19 aprile 2016 consid. 5.1.2);
che, in concreto, l'inventario allestito dall'attrice contiene un generico elenco dei mobili, degli oggetti e delle suppellettili, privo di qualsiasi indicazione quantitativa e senza alcuna specificazione sul tipo e/o sul genere e/o sulla qualità degli stessi; anche le foto e i video sono privi di qualsiasi riferimento o spiegazione in merito;
che l'attrice nulla ha precisato al proposito nemmeno in sede di scambio degli allegati, di modo che essa non ha adempiuto il suo onere di allegazione e specificazione (art. 55 cpv. 1 CPC);
che all'inventario, alle foto e ai video prodotti dall'attrice non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria, costituendo gli stessi delle semplici allegazioni di parte;
che agli atti manca qualsiasi altro riscontro oggettivo che permetta o faciliti la stima dell'asserito danno, di modo che una delle condizioni per l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO non appare soddisfatta sicché il Pretore non potrebbe essere rimproverato per aver ritenuto insufficienti gli elementi per procedere all'apprezzamento;
che, in merito al torto morale, l'appellante si limita a riproporre la propria posizione, secondo cui la perdita di oggetti a lei particolarmente cari dal punto di vista affettivo (album di fotografie, disegni, libri, ecc.) giustificherebbe un'indennità, senza però confrontarsi con la motivazione del Pretore, il quale ha rimproverato all'attrice di non avere minimamente sostanziato né dimostrato la grave lesione della personalità (art. 49 CO), donde la verosimile irricevibilità dell'appello per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC);
che le critiche dell'appellante in merito al rifiuto di riconoscere le spese della propria patrocinatrice appaiono tardive, la decisione sulla concessione del gratuito patrocinio in prima sede essendo stata oggetto della decisione incidentale emessa il 17 marzo 2016 (atto II), passata in giudicato;
che, nelle circostanze descritte, la prognosi sull'esito presumibile dell'appello conduce dunque a un risultato sfavorevole all'appellante sicché la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado non può essere accolta, mancando il requisito cumulativo della probabilità di successo dell'appello previsto dall'art. 117 lett. b CPC;
che nella procedura per il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC), né sono assegnate ripetibili alla controparte, in concreto neppure invitata a esprimersi;
che una volta passata in giudicato la presente decisione, all'attrice appellante sarà fissato il termine per versare l'anticipo delle spese di fr. 5'000.- (calcolato sulla base di un valore litigioso di fr. 112'610.-);
che l'impugnabilità di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza giudiziaria, segue la via dell'azione principale (TF 14 febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 1.1).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 117 segg. CPC,
decide:
1. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio 23 agosto 2017 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
|
|
- ; - .
|
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).