Incarto n.
12.2017.12

Lugano

10 ottobre 2017/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

statuente quale istanza unica cantonale ai sensi dell’art. 48 lett. b n. 9 LOG

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

statuente quale autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 193 cpv. 1 e 2 LDIP in materia di arbitrato internazionale;

 

vista la domanda 24 gennaio 2017 intesa ad ottenere il deposito e la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale emanato il 10 novembre 2016 dall’arbitro unico AR 1 nella vertenza che opponeva

 

 

 

IS 1

rappr. da RA 1

PI 1

 

 

a

 

 

CO 1

CO 2

CO 3

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che nell’ambito della procedura di arbitrato internazionale con sede a __________, retta dagli art. 176 segg. LDIP e promossa il 29 luglio 2014 dal IS 1 e dalla PI 1 nei confronti del CO 1, di CO 2 e di CO 3, il 10 novembre 2016 l’arbitro unico AR 1 ha emanato il lodo arbitrale;

 

                                         che con istanza 24 gennaio 2017 il IS 1 ha chiesto alla scrivente Camera di poter depositare presso di lei il lodo arbitrale e di farsi rilasciare la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale: a tale scopo ha prodotto l’originale del lodo arbitrale 10 novembre 2016 (composto di 9 pagine) con le attestazioni di notifica, sempre in originale, a tutte le parti in causa, evidenziando come quel giudizio non fosse poi stato impugnato da nessuna delle parti;

 

                                         che, invitati ad esprimersi sull’istanza (cfr. decisione ordinatoria 14 marzo 2017 del presidente della Camera), il CO 1 ed CO 3, entrambi con osservazioni datate 28 marzo 2017, si sono opposti alla richiesta, ritenuto che CO 2 non si è invece determinata; prendendo a sua volta posizione sull’istanza, che in seguito è stata a lei pure notificata (cfr. decisione ordinatoria 12 aprile 2017 del presidente della Camera), la PI 1, con osservazioni 25 maggio 2017, ha dichiarato la sua adesione alla stessa;  

 

                                         che, in presenza di un arbitrato internazionale in materia contrattuale con sede in Ticino, come nella presente fattispecie, ogni parte è autorizzata a depositare un esemplare del lodo arbitrale presso questa Camera (art. 193 cpv. 1 LDIP e 48 lett. b n. 9 LOG), che, ad istanza di ogni parte, è altresì tenuta ad attestarne l’esecutività (art. 193 cpv. 2 LDIP e 48 lett. b n. 9 LOG), ritenuto che le domande in tal senso sono rette dalla procedura sommaria giusta l’art. 248 lett. e CPC (cfr. per analogia Gränicher, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3a ed., n. 18 ad art. 386; II CCA 13 gennaio 2014 inc. n. 12.2013.186, 16 aprile 2015 inc. n. 12.2015.49, 22 settembre 2015 inc. n. 12.2015.108);

 

                                         che nel caso di specie le condizioni per autorizzare il deposito del lodo arbitrale e per rilasciare la dichiarazione di esecutività dello stesso sono senz’altro adempiute, ciò che giustifica l’accoglimento dell’istanza;

 

                                         che in effetti il lodo arbitrale in parola è stato regolarmente notificato alle parti il 10 novembre 2016 a cura dell’arbitro unico, come risulta dalle attestazioni postali versate agli atti; il Tribunale federale, su richiesta della Camera, ha poi attestato il 31 gennaio 2017 che fino ad allora non era stato registrato alcun ricorso contro il citato lodo arbitrale; e le uniche contestazioni sollevate dalle parti, e meglio quelle formulate dal CO 1 e da CO 3, nelle loro osservazioni 28 marzo 2017, erano esclusivamente riferite al procedimento arbitrale e/o al lodo arbitrale ma non avevano per finire dato luogo ad un ricorso al Tribunale federale, che è l’unica autorità competente a statuire sulle stesse (cfr. art. 191 LDIP; cfr. pure, al proposito, TF 9 dicembre 2015 4A_562/2015 consid. 1 già concernente la lite tra queste medesime parti e meglio la tematica della competenza dell’arbitro unico), e sono dunque prive di rilevanza in questa sede;

 

                                         che le spese del deposito e dell’attestazione di esecutività del lodo arbitrale, calcolate sulla base di un valore superiore a fr. 30'000.- (essendo incontestabile che il valore dei due ampi appartamenti a __________ __________ oggetto del contendere nel procedimento arbitrale sia superiore a tale importo), sono a carico dell’istante, conformemente all’art. 193 cpv. 1 LDIP;

 

                                         che trattandosi di un provvedimento di volontaria giurisdizione si può prescindere dall’attribuzione di ripetibili.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

visto, per le spese, l’art. 17 LTG

 

 

decide:                       

 

 

                                   1.   Il lodo arbitrale emanato il 10 novembre 2016 dall’arbitro unico AR 1 nella procedura arbitrale promossa il 29 luglio 2014 dal IS 1 e dalla PI 1 nei confronti del CO 1, di CO 2 e di CO 3, è depositato presso questa autorità giudiziaria.

 

 

                                   2.   È attestato che il lodo arbitrale emanato il 10 novembre 2016 dall’arbitro unico AR 1 nella procedura arbitrale promossa il 29 luglio 2014 dal IS 1 e dalla PI 1 nei confronti del CO 1, di CO 2 e CO 3, è esecutivo.

 

 

                                   3.   Le spese processuali di complessivi fr. 500.- sono a carico del IS 1.

 

 

                                   4.   Notificazione:

 

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-

-

-,

 

                                         Comunicazione all’arbitro unico

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).