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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2016.34 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con petizione 27 gennaio 2016 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attrice ha chiesto di concederle una protrazione di 5 anni, subordinatamente
una prima protrazione di 3 anni, del contratto di locazione 1° marzo 1996 avente quale
oggetto l’immobile di cui alla part. __________ adibito a uso commerciale,
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore ha parzialmente accolto con decisione 27 luglio 2017, concedendo all’attrice
una protrazione unica e definitiva fino al 31 dicembre 2017,
appellante l’attrice che, con appello 31 agosto 2017, chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di concederle una protrazione del rapporto di locazione di 5 anni
e subordinatamente una prima protrazione di 3 anni, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi,
mentre con risposta 27 ottobre 2017 la convenuta postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili,
viste la replica spontanea 13 novembre 2017 e la duplica spontanea 20 novembre 2017;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. Con contratto 1° marzo 1996 __________, __________, __________ e __________ hanno dato in locazione a AP 1 l’immobile di cui alla part. __________ adibito a uso commerciale, segnatamente a centro culturale, esposizione d’arte, ristorante, ristorazione in genere, nonché casa di vacanze e abitazione (doc. B, pag. 3 e 6). Le parti hanno indicato l’inizio della locazione al 1° luglio 1996 per una durata di 20 anni, e meglio sino al 30 giugno 2016, con rinnovo tacito di ulteriori 10 anni in caso di mancata disdetta con preavviso di 6 mesi per la suddetta scadenza. La pigione mensile di fr. 5'000.- è stata fissata dalle parti in considerazione dell’assunzione, da parte della conduttrice, delle spese necessarie all’ultimazione dell’immobile (doc. B, pag. 4 e 5).
B. Il 25 gennaio 2005, la __________ SA, a seguito del fallimento dei locatori, si è aggiundicata l’immobile ai pubblici incanti diventandone proprietaria, senza aggravio del contratto di locazione (doc. 3). Il 7 febbraio 2005, l’Autorità di prima istanza LAFE del Distretto di Lugano ha autorizzato l’acquisto dell’ente locato da parte della società quale recupero del credito (doc. 8), decisione cresciuta in giudicato il 18 marzo 2005. Contestualmente, il trapasso di proprietà è stato iscritto a Registro fondiario.
C. Con modulo ufficiale 19 maggio 2005 (doc. 2), la locatrice ha notificato alla conduttrice la disdetta per il 29 marzo 2006, facendo valere il diritto di rescindere il contratto di locazione derivante dall’aggiudicazione con il doppio turno d’asta. Con istanza 29 settembre 2005, la conduttrice ha domandato in via principale l’annullamento della disdetta, e in via subordinata una protrazione della locazione di 6 anni. L’istanza è stata respinta dal Pretore con sentenza 3 novembre 2009, mentre con decisione 29 settembre 2010 questa Camera, in accoglimento dell’appello presentato dalla conduttrice (inc. 12.2009.198), ha accertato la nullità della disdetta 19 maggio 2005 siccome tardiva, rilevando che la locatrice aveva perso il diritto di far valere la disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 261 CO e che il contratto di locazione sarebbe pertanto rimasto in vigore fino al 30 giugno 2016, con la possibilità di notificare la disdetta per tale scadenza con un preavviso di 6 mesi (doc. C).
D. Il 28 settembre 2015, mediante modulo ufficiale, la locatrice ha notificato all’appellante la disdetta del contratto di locazione per il 30 giugno 2016 (doc. A). Con petizione 27 gennaio 2016, preceduta dal tempestivo tentativo di conciliazione innanzi al competente Ufficio che ha rilasciato la relativa autorizzazione ad agire, la conduttrice ha adito la Pretura di Lugano, Sezione 4, postulando una protrazione della locazione di 5 anni e in via subordinata una prima protrazione di 3 anni. A sostegno della propria richiesta, l'attrice ha asserito innanzitutto di avere effettuato ingenti investimenti nello stabile nell’ottica di un contratto di locazione di lunga durata. Essa ha inoltre addotto che la disdetta pervenutale sarebbe del tutto inaspettata e le causerebbe effetti gravosi alla luce delle difficoltà nel reperire una soluzione alternativa e del danno commerciale che deriverebbe dal trasferimento della propria attività (deposito e vendita di tappeti persiani e altri oggetti) entro un breve termine, considerando altresì il contratto di deposito che avrebbe sottoscritto con __________ SA e la sublocazione di una parte dell’immobile a scopo abitativo. Infine, a mente della conduttrice, una protrazione della locazione non costituirebbe un pregiudizio per la locatrice, in quanto non impedirebbe una vendita dell’immobile, tanto più che non le sarebbero noti potenziali acquirenti, che le dovrebbero essere comunicati in virtù del suo diritto di prelazione.
E. Con le proprie osservazioni 23 febbraio 2016, la convenuta si è opposta alla petizione, chiedendone la reiezione integrale e, di conseguenza, la conferma della disdetta 28 settembre 2015, rilevando che la sua intenzione di disdire il rapporto di locazione sarebbe stata nota da tempo alla conduttrice, che gli asseriti investimenti da essa effettuati sarebbero in ogni caso del tutto ammortizzati, che non le sarebbe difficile reperire una soluzione alternativa ove depositare tappeti e altra merce e che la sublocazione di locali a __________ SA, peraltro nemmeno autorizzata, non le sarebbe opponibile, osservando che comunque quest’ultima società, a suo dire rientrante nella sfera di controllo della famiglia __________, potrebbe ritirare in qualsiasi momento la propria merce, possedendo un proprio negozio in __________ a __________. Pertanto, la disdetta non causerebbe alla conduttrice effetti gravosi di rilievo, ritenuto che in ogni caso la stessa le sarebbe stata notificata con largo anticipo. A mente della locatrice, il contratto di locazione di cui trattasi sarebbe stato stipulato ad arte dalla conduttrice e dai locatori originari, fra cui esisterebbe identità economica, a condizioni estremamente favorevoli che ostacolerebbero una vendita dell’immobile. Avendo la __________ SA acquisito il suddetto stabile a copertura di un credito garantito da pegno immobiliare, e non costituendo il medesimo né una proprietà operativa né un investimento di carattere assicurativo, la vendita dello stesso sarebbe una necessità impellente e la conduttrice, sia pure avvalendosi di un contestato diritto di prelazione, non sarebbe comunque in grado di acquistarlo, a fronte della sua situazione economica.
F. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la decisione 27 luglio 2017 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, concedendo all’attrice una protrazione unica e definitiva fino al 31 dicembre 2017, in considerazione della sua difficoltà nel traferire in breve tempo la propria attività, ma altresì della prevedibilità della disdetta, della mancata dimostrazione degli investimenti effettuati e della mancata ricerca di spazi alternativi, come pure in considerazione dell’interesse della locatrice a vendere quanto prima l’ente locato.
G. Con l’appello 31 agosto 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con osservazioni (recte: risposta) 27 ottobre 2017, la conduttrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di concederle in via principale una protrazione del rapporto di locazione di 5 anni, e in via subordinata una prima protrazione di 3 anni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
H. Con la replica spontanea 13 novembre 2017 e la duplica spontanea 20 novembre 2017, le parti hanno ulteriormente ribadito e sviluppato le rispettive tesi e domande.
Considerato
in diritto:
1. Nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso di almeno fr. 10'000.- la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata, che concerne una controversia dal valore litigioso di almeno fr. 300'000.-, come appurato dal Pretore e rimasto incontestato in questa sede, è stata intimata il 27 luglio 2017 ed è stata ricevuta dalla conduttrice il 31 luglio 2017. Ne consegue che il gravame 31 agosto 2017, tenuto altresì conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, come lo sono le osservazioni (recte: risposta) 27 ottobre 2017.
2. L’istituto della protrazione ha per scopo di concedere al conduttore la possibilità pratica di rimediare a determinati effetti gravosi, ossia a circostanze che si manifestano in modo negativo su di lui a fronte dell'esigenza di trovare, prima della fine del contratto o nel termine di preavviso, una soluzione alternativa alla locazione che sta per concludersi (DTF 136 III 190, consid. 6; DTF 4A_143/2008 del 26 gennaio 2009, consid. 7.1, 7.1.1 e 7.1.2). L'art. 272 cpv. 2 CO enumera una serie di motivi che segnatamente possono comportare una decisione di protrazione; in ogni caso le parti, in ossequio all'art. 8 CC, devono sostenere e dimostrare l'esistenza di motivi gravosi, rispettivamente dei loro reciproci interessi che permettano al giudice un'adeguata ponderazione degli stessi; in particolare, l'accertamento d'ufficio dei fatti, previsto dall'art. 247 cpv. 2 lett. a CPC, non sostituisce l'obbligo di allegazione né l'onere probatorio delle parti (IICCA del 29 ottobre 1999, inc. n. 12.1999.118, consid. 10; DTF 120 II 105, consid. 3c; DTF 4A_475/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 2.2).
3. In merito alla durata della protrazione, che in caso di locali commerciali può essere al massimo di 6 anni, il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento, ritenuto che egli deve in particolare tener conto dello scopo della protrazione, che è quello di concedere al conduttore del tempo per trovare una soluzione sostitutiva, soppesando i rispettivi interessi delle parti. Esercitando il suo potere di apprezzamento, egli viola il diritto federale solo se non rispetta i limiti fissati dalla legge, se si lascia guidare da considerazioni estranee alla disposizione legale, se non prende in considerazione gli elementi di apprezzamento pertinenti o se giunge a conclusioni a tal punto ingiustificabili da doversi ammettere un abuso del suo potere d’apprezzamento (DTF 125 III 226 consid. 4b; DTF 135 III 121 consid. 2; DTF 4C.28/2006 del 26 giugno 2006, consid. 3.2).
4. Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed., vol. 2, ad art. 311, n. 21 seg.; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., ad art. 311, n. 36).
5. Il Pretore nel giudizio impugnato ha innanzitutto concluso che, a fronte della disdetta straordinaria 19 maggio 2005 in seguito dichiarata nulla da questa Camera, rispettivamente a fronte dell’impossibilità per la locatrice di disdire il contratto fino al 30 giugno 2016 (primo termine utile) e dell’assenza di rassicurazioni contrarie da parte della medesima, la conduttrice non poteva avere dubbi sulla sua volontà di disdire il contratto di locazione. La conduttrice critica detto accertamento, ed elenca una serie di motivi che il Pretore avrebbe erroneamente omesso di considerare come rilevanti, e che renderebbero la suddetta disdetta del tutto inaspettata.
5.1 In primo luogo, l’appellante sostiene in termini generali che “il silenzio e l’inattività della locatrice prima e dopo la conclusione della procedura giudiziaria che confermava la nullità della precedente disdetta” (appello, pag. 3) l’avrebbero indotta a confidare in buona fede in un rinnovo tacito del contratto di locazione, rispettivamente che la locatrice avrebbe dovuto manifestare con maggiore anticipo la propria intenzione di disdire il contratto (appello, pag. 5).
Tuttavia,
come correttamente rilevato dal Pretore, detta volontà è stata manifestata
chiaramente già nel 2005 mediante una disdetta dichiarata nulla che, secondo
quanto accertato da questa Camera, poteva essere rinnovata solo per il 30
giugno 2016, con preavviso di 6 mesi, ovvero entro il 31 dicembre 2015.
Pertanto, la __________ SA non solo non poteva notificare una disdetta per una
scadenza precedente, ma nemmeno era tenuta a fornire un preavviso maggiore di
quanto previsto contrattualmente, considerando che ciò è in ogni caso avvenuto
(preavviso di 9 mesi, cfr. doc. A). L’appellante non può pertanto beneficiare
di alcuna deduzione dalla decisione della controparte di non notificare la
disdetta con ancora maggiore anticipo.
Conseguentemente, anche la censura dell’appellante in merito alla testimonianza
di C__________ sulle cause di un preavviso più o meno anticipato (pag. 5
appello e verbale di udienza 13 giugno 2016) e semplicemente riportata dal
Pretore nel querelato giudizio (pag. 4, punto 5), è del tutto irrilevante: stante
la chiara volontà espressa dalla locatrice nel 2005, incombeva alla conduttrice
dimostrare che questa avesse in seguito mutato le proprie intenzioni (art. 8
CC). L’appellante non può limitarsi a fornire una propria tesi e una propria personale lettura dei fatti,
bensì deve allegare e sostanziare fatti concreti che dimostrino la
manifestazione della volontà, da parte della locatrice, di proseguire il
rapporto di locazione.
5.2 A sostegno della propria tesi, l’appellante rileva che la procura del 6 novembre 2012 conferita all’avv. __________ (doc. 12) nemmeno menziona l’incarico di disdire il contratto di locazione, e che quest’ultimo non le avrebbe mai preannunciato la disdetta in questione, né in quel frangente né allorché vi erano da organizzare alcuni sopralluoghi dello stabile da parte di potenziali acquirenti (appello, pag. 4 e 6). Detta argomentazione è del tutto infondata e a giusta ragione non è stata considerata dal Pretore, in quanto non è assolutamente atta a comprovare un mutamento delle intenzioni della locatrice. Del resto, siccome il primo termine utile per notificare la disdetta era il 30 giugno 2016 con preavviso di 6 mesi, negli anni precedenti l’incombenza di notificare alla conduttrice una nuova disdetta non era ancora attuale; e difatti, detto mandato è stato conferito all’avv. __________ mediante procura 18 settembre 2015 di cui al doc. 13.
5.3 A mente dell’appellante, l’imprevedibilità della disdetta sarebbe altresì dimostrata dal fatto che l’amministratore dello stabile, L__________, non fosse a conoscenza della disdetta inviata (appello, pag. 5). L’appellante omette a tal proposito di confrontarsi con quanto rilevato dal Pretore, che ha ritenuto detta circostanza irrilevante in quanto l’amministratore era unicamente incaricato di incassare le pigioni (verbale di udienza 13 giugno 2016, teste C__________), limitandosi a esporre una propria tesi soggettiva e irricevibile; in ogni caso, anche qualora ammissibile, detta censura non sarebbe atta a rimettere in discussione la valutazione del Pretore, ritenuto che, come la stessa appellante ha rilevato, l’incarico di gestire il rapporto di locazione era stato attribuito non a L__________, bensì all’avv. __________ già nel 2012 (doc. 12 e 13);
5.4 Per tutti questi motivi, le dichiarazioni di H__________ e M__________, i quali hanno sottolineato la propria sorpresa nel ricevere la disdetta in questione (verbale di udienza 11 aprile 2016 e pag. 7 appello), non sono supportate da elementi probatori concreti e non possono dunque sovvertire gli accertamenti pretorili. Rimproverando alla locatrice di non aver prodotto alcunché che dimostrasse il persistere della volontà di disdetta (pag. 5-6 appello), l’appellante dimentica l’onere della prova a essa incombente di dimostrare rassicurazioni o comportamenti della locatrice che indicassero un mutamento delle sue chiare intenzioni. In assenza di migliori circostanze, non evidenziate nemmeno in questa sede, il mero silenzio della locatrice non è dunque sufficiente per far sorgere nel conduttore l’affidamento su una proroga del contratto di locazione. La relativa valutazione pretorile merita pertanto conferma.
6. L’appellante sostiene altresì che nella ponderazione degli interessi in gioco andrebbe considerata anche l’occupazione parziale dello stabile da parte di __________ SA, a scopo commerciale, rispettivamente dei signori __________, a scopo abitativo (pag. 7 appello). Premesso che questa censura sarebbe irricevibile per difetto di motivazione, siccome l’appellante nemmeno spiega in che modo gli interessi dei suddetti subconduttori giustificherebbero una protrazione più lunga di quella concessa e omette di considerare che il Pretore, in effetti, ha comunque tenuto presenti gli interessi di __________ SA (querelato giudizio, pag. 5), essa è altresì irrilevante nel caso di specie. Infatti, per giustificare la protrazione della locazione, il conduttore non può prevalersi di effetti gravosi per i suoi subconduttori, qualificabili come terzi non coinvolti nel rapporto di locazione in questione (Higi, Zürcher Kommentar, 1994, art. 272 CO, n. 98; Lachat, Le bail à loyer, Losanna 2008, pag. 773, n. 3.3; Conod in: Bohnet/Carron/Montini [curatori], Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2ª edizione, art. 272 CO, n. 24).
7. Secondo l’appellante, il primo giudice non avrebbe altresì tenuto in considerazione gli investimenti effettuati nell’ente locato, sennonché essa non si confronta con l’accertamento pretorile secondo cui gli stessi nemmeno sono stati dimostrati (querelato giudizio, pag. 5), né in questa sede pretende il contrario (appello, pag. 7), violando il proprio obbligo di motivazione (art. 310 e 311 CPC), ciò che comporta l’inammissibilità della censura. A titolo abbondanziale, si sottolinea che detta censura non potrebbe comunque giustificare una diversa valutazione della gravosità della disdetta per la conduttrice. In primo luogo, i suddetti asseriti investimenti, oltre a non essere comprovati, sono stati tenuti in considerazione nello stabilire le condizioni del contratto di locazione (doc. B). Oltretutto, stante la durata limitata del contratto, la conduttrice avrebbe dovuto essere consapevole dell’arco temporale entro cui tali investimenti dovevano essere ammortizzati, ritenuto in ogni caso che dalla conclusione del contratto di locazione sono trascorsi già più di vent’anni.
8. Di principio l’inquilino, immediatamente dopo la ricezione della disdetta, rispettivamente nell’imminenza della scadenza di un contratto a tempo determinato, deve farsi parte diligente e intraprendere quanto in suo potere per ridurre gli effetti gravosi che gli deriverebbero dalla fine della locazione, segnatamente ricercando degli enti locati sostitutivi (IICCA del 14 settembre 2005, inc. n. 12.2005.52; IICCA del 3 marzo 2008, inc. n. 12.2007.163; Lachat, op. cit., pag. 782). Aggiungasi oltretutto che la seria, sistematica e comprovata ricerca di spazi sostitutivi costituisce un importante mezzo di prova per dimostrare la gravosità degli effetti di una disdetta per il conduttore, stante l’onere della prova a lui incombente (Weber, BSK OR I, 6. ediz., art. 272, n. 13). Nel caso di specie, il Pretore ha accertato l’assenza di qualsiasi ricerca di spazi sostitutivi da parte dell’appellante, circostanza non contestata da quest’ultima e che il Pretore ha giustamente preso in considerazione nella ponderazione dei contrapposti interessi.
9. In sostanza, l’appellante non ha addotto alcuna valida argomentazione per ritenere che la fine del rapporto di locazione le provochi effetti più gravosi di quelli accertati dal Pretore nel querelato giudizio, e che giustificherebbero dunque una protrazione più lunga di quella decisa in prima sede. Del resto, l’appellante nemmeno sostanzia un’asserita difficoltà nel trovare degli spazi alternativi rispettivamente i motivi per cui avrebbe bisogno di più tempo per traferire la propria attività rispetto a quanto già concessole, né critica il Pretore per aver accertato l’assenza di sforzi concreti in tal senso.
10. L’appellante contesta infine l’interesse della locatrice a vendere l’immobile privo di vincoli locativi. Sostiene che la vendita dello stabile sarebbe possibile anche qualora le fosse concessa la richiesta protrazione, che la locatrice non avrebbe mai dimostrato il contrario e nemmeno si sarebbe mai seriamente impegnata a trovare un’acquirente né avrebbe mai offerto l’acquisto dell’immobile alla conduttrice, che sarebbe titolare di un diritto di prelazione (appello, pag. 4 e 6 - 8). In primo luogo, si evidenzia che la suddetta asserita mancanza di impegno da parte della locatrice non trova riscontro nelle risultanze istruttorie. La stessa appellante ha già menzionato, in entrambe le sedi, l’organizzazione di alcuni sopralluoghi di potenziali acquirenti, circostanza confermata dal teste H__________ e dal teste M__________ (verbale di udienza dell’11 aprile 2016), e dal teste C__________ che ha altresì sottolineato le difficoltà avute nel reperire potenziali acquirenti anche a fronte del contratto di locazione in essere rispettivamente la decisione di sospendere i tentativi di vendita fino al termine del suddetto contratto (verbale di udienza del 13 giugno 2016), ritenuto in ogni caso che nemmeno un’eventuale completa assenza di trattative prima della fine del rapporto di locazione potrebbe bastare a comprovare l’assenza di un interesse di vendita in un momento diverso, ossia al termine di detta locazione. Si osserva altresì che l’immobile è stato acquisito dalla locatrice al secondo turno d’asta senza aggravio del contratto di locazione e che la medesima ha pertanto presentato, al secondo turno d’asta, un’offerta maggiore a quella da lei stessa già avanzata al primo turno (doc. 3): pacifico dunque l’interesse della locatrice ad avere un immobile privo di vincoli locativi, ritenuto abbondanzialmente che l’esistenza stessa del doppio turno d’asta (art. 142 LEF) nasce dalla considerazione che un vincolo, come lo può essere un contratto di locazione di lunga durata o con pigione insolitamente bassa, può influenzare negativamente il prezzo di vendita di un immobile (DTF 125 III 123, consid. 1d e 1e; DTF 124 III 37, consid. 2, Lachat, op. cit., pag. 696 seg.). Del resto, lo stesso contratto di locazione (doc. B) chiarisce che le condizioni contrattuali ivi contenute sono state formulate in modo favorevole per la conduttrice, per tenere conto del suo impegno a provvedere personalmente ai comunque non comprovati lavori di ultimazione dell’immobile; in particolare il suddetto documento evidenzia che la pigione inizialmente convenuta, ovvero fr. 240'000.- annuali (pag. 2 doc. B), è stata enormemente diminuita, e meglio a fr 60'000.- annuali (pag. 5 doc. B). Dai documenti agli atti e dall’istruttoria esperita si evince altresì che la locatrice ha acquisito la proprietà in questione a copertura di un credito garantito da pegno immobiliare nei confronti dei precedenti proprietari caduti in fallimento (doc. 8), né l’appellante contesta detta circostanza. Il teste C__________ ha inoltre confermato che lo stabile in questione non costituisce per la locatrice né una proprietà operativa, né patrimonio vincolato a scopo assicurativo, stante la sua necessità di liquidare l’immobile e appianare così il debito insoluto (verbale di udienza 13 giugno 2016). Ne discende che nel complesso, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, la valutazione effettuata dal Pretore di ritenere legittimo l’interesse di vendita della parte locatrice merita conferma.
11. In definitiva, alla luce dei considerandi che precedono, la richiesta dell’appellante di aumentare il periodo di protrazione concessa, per quanto ricevibile, si fonda su circostanze e argomenti irrilevanti, privi di riscontri probatori e che non permettono di ritenere inadeguata la scelta pretorile; in considerazione della prevedibilità della disdetta, come pure della mancata dimostrazione sia di effetti particolarmente gravosi della stessa per la conduttrice, sia dei presunti investimenti effettuati, rispettivamente in considerazione della mancata ricerca di spazi sostitutivi, non si può infatti ritenere che la concessione di una protrazione fino al 31 dicembre 2017 possa essere considerata insufficiente e che, decidendo in tal modo, il Pretore abbia abusato dell’ampio potere di apprezzamento di cui dispone sul tema (DTF 4C.242/2006 del 19 dicembre 2006, consid. 5.1; DTF 4C.28/2006 del 26 giugno 2006, consid. 3.2; DTF 4C.445/2006 del 7 giugno 2007, consid. 5.2.3). Il primo Giudice ha infatti rispettato i limiti fissati dall’art. 272 CO, non si è lasciato guidare da considerazioni estranee alla disposizione di legge e ha considerato gli elementi di apprezzamento pertinenti. Si aggiunga che l’attrice, con l’emanazione della decisione odierna, ha di fatto già beneficiato di una protrazione più lunga di quella accordatale dal primo giudice (DTF 4A_279/2014 del 16 gennaio 2015, consid. 5.4).
12. Ne discende che l’appello dell’attrice deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione pretorile, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 300'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 seg. CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 31 agosto 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
di fr. 8’000.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).