Incarto n.
12.2017.131

Lugano

4 dicembre 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.27 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 19 luglio 2013 da

 

 

 

 AP 1

rappr. da  RA 1 

 

 

contro

 

 

 AO 1 

rappr. da  RA 2 

 

 

 

 

 

con cui l'attore ha chiesto, a convalida della decisione di sequestro dell’11 luglio 2013, la condanna della convenuta al pagamento di fr. 215'162.-, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 352'349.30, oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2013;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione,

e sulla quale il Pretore si è pronunciato, con decisione 4 luglio 2017, con cui ha dichiarato irricevibile la petizione per incompetenza territoriale;

 

appellante l'attore con appello 1° settembre 2017, con cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di riconoscere la competenza territoriale del giudice adito e di rinviargli la causa per la decisione di merito, protestando spese e ripetibili;

 

mentre la convenuta con osservazioni (recte: risposta) 3 novembre 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

richiamata la decisione 5 dicembre 2017 con cui il presidente di questa Camera ha fatto ordine all’attore di prestare una cauzione processuale di fr. 2’500.- per la procedura d’appello, poi tempestivamente fornita;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con petizione 19 luglio 2013 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna AO 1, figlia e unica erede della defunta __________ R__________, per ottenere, a convalida di una precedente decisione di sequestro, la sua condanna al pagamento di una somma poi aumentata in sede conclusionale dagli iniziali fr. 215'162.- a fr. 352'349.30 oltre interessi. Egli, in estrema sintesi, ha preteso la restituzione del mutuo di fr. 100'000.- concesso il 30 maggio 1999 ad __________ R__________ (doc. rich. II°), a cui ha pure aggiunto gli interessi al 4% frattanto maturati di fr. 57'333.-, e di altri fr. 192'032.78 asseritamente versati dal 1988 al 1999 sui conti bancari di quest’ultima per il suo sostentamento, nonché la rifusione dei fr. 95'821.02 da lui anticipati all’amministratore della successione avv. E__________ __________, ritenuto che dal totale di questi importi ha dedotto le spese e le ripetibili, di complessivi fr. 92'837.50, da lui dovute alla controparte nell’ambito di precedenti procedure giudiziarie.

                                         La convenuta si è opposta alla petizione, eccependo, tra le altre cose, l’incompetenza territoriale del giudice adito.

 

 

                                   2.   Con la decisione 4 luglio 2017 qui impugnata il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione per incompetenza territoriale, ponendo la tassa di giustizia di fr. 8’000.- e le spese di fr. 55.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 18’000.- a titolo di ripetibili. A suo giudizio, premesso che l’attore nel suo interrogatorio aveva dichiarato di essere stato domiciliato fino al 2003 in Germania e successivamente in Cechia e che la convenuta aveva il suo domicilio in Germania, le pretese attoree fondate sui rapporti di mutuo avrebbero dovuto essere azionate, giusta l’art. 5 cpv. 1 lett. a CLug (in relazione con gli art. 117 LDIP e 270 CC-D), all’attuale domicilio ceco dell’attore, mentre quelle volte alla rifusione degli anticipi all’amministratore della successione, fondate sull’indebito arricchimento, avrebbero dovuto essere promosse, in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 lett. a CLug (in relazione con gli art. 128 cpv. 1 LDIP e 1955 cpv. 1 CC-CZ), al domicilio tedesco della convenuta.

 

 

                                   3.   Con l’appello 1° settembre 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 3 novembre 2017, l’attore ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di riconoscere la competenza territoriale del giudice adito e di rinviargli la causa per la decisione di merito, protestando spese e ripetibili. La competenza territoriale del Pretore doveva in effetti essere ammessa in virtù dell’art. 113 LDIP, atteso che era proprio in Svizzera che a suo dire le prestazioni contrattuali dovevano essere eseguite, rispettivamente in base all’art. 129 cpv. 2 LDIP, stante che era proprio in questo Paese che a suo dire i presunti atti illeciti della convenuta (di cui meglio si dirà più avanti) erano stati commessi o avevano prodotto i loro effetti. Per altro il Pretore sarebbe stato competente per territorio anche in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 lett. b e 27 segg. CLug, per le pretese contrattuali, e giusta l’art. 5 cpv. 3 e 4 CLug, per le pretese fondate sui presunti atti illeciti della convenuta.

 

 

                                   4.   L’attore, a sostegno dell’applicabilità della LDIP ed in particolare delle relative disposizioni sopra menzionate, ha evidenziato di essere stato in realtà domiciliato in Russia al momento del sequestro e dell’inoltro della petizione (aggiungendo per altro che la controparte non aveva mai contestato in causa quella circostanza), ciò che avrebbe comportato l’inapplicabilità della CLug, di cui la Russia non era firmataria.

                                         La censura dev’essere disattesa, visto e considerato che l’attore, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è assolutamente confrontato con l’assunto pretorile, per altro ineccepibile, secondo cui egli stesso aveva pacificamente dichiarato nel suo interrogatorio (cfr. rogatoria 2 novembre 2015 p. 2 e 7) di essere stato domiciliato fino al 2003 in Germania e in seguito “bis jetzt” in Cechia, ma mai in Russia.

                                         Ad ogni buon conto, quand’anche per ipotesi si volesse ammettere l’applicabilità della LDIP, non essendo evincibile - contrariamente a quanto addotto dall’attore per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede - una diversa volontà delle parti espressa o risultante dalle circostanze, per le pretese contrattuali sarebbe semmai stato competente, giusta l’art. 113 LDIP in relazione con l’art. 74 cpv. 2 n. 1 CO, il giudice ceco del domicilio del creditore, rispettivamente per le pretese derivanti da indebito arricchimento sarebbe semmai stato competente, giusta l’art. 127 LDIP, il giudice tedesco del domicilio o della dimora abituale della convenuta. Il fatto, pure evocato nel gravame, che la convenuta potesse nel frattempo aver illecitamente venduto gli immobili da lei ereditati in Svizzera, che erano stati in precedenza gravati a RF da una restrizione alla facoltà di disporre, rispettivamente che a seguito di quella vendita non sussistesse più alcun bene sotto sequestro ma unicamente un deposito in denaro presso il notaio rogante, era invece irrilevante per il tema in discussione, dato che da tali circostanze l’attore non aveva dedotto alcuna pretesa.

 

 

                                   5.   Come si dirà qui di seguito, nemmeno è possibile seguire l’attore laddove ha osservato che in ogni caso la competenza territoriale del Pretore sarebbe stata data anche qualora fosse stata applicabile la CLug.       

 

 

                               5.1.   L’attore, a questo proposito, ha sostenuto, perlopiù con riferimento alle pretese contrattuali attinenti al contratto del 30 maggio 1999 (doc. rich. II°), che le parti non si erano limitate a concludere un contratto di mutuo, per il quale - contrariamente alla dottrina maggioritaria menzionata dal Pretore (fondata in particolare sugli autori indicati nella sentenza DTF 133 III 295 consid. 8.1 e su Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 208 e 279 ad art. 5 CLug con rif.) - si sarebbe già dovuto applicare l’art. 5 cpv. 1 lett. b CLug, ma, essendosi a suo tempo pure accordate nel senso che “Frau R__________ verpflichtet sich das Mögliche für den Haus-Verkauf zu unternehmen” (cfr. doc. rich. II°), avevano a quel momento concordato una prestazione accessoria tale da far sorgere un vero e proprio contratto di servizio, ciò che, in base alla dottrina (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 209 ad art. 5 CLug), avrebbe comunque imposto di far capo all’art. 5 cpv. 1 lett. b CLug, con conseguente foro al domicilio svizzero di __________ R__________, che oltretutto costituiva il luogo di situazione dell’immobile da vendere per il quale era stato concesso il mutuo.

                                         Nel caso di specie non occorre esaminare se __________ R__________ abbia o meno assunto un impegno accessorio tale da comportare la venuta in essere di un vero e proprio contratto di servizio, essendo comunque incontestabile, in base alla giurisprudenza più recente (CGCE 15 giugno 2017 C-249/16 n. 34 segg.), che un contratto di mutuo deve in ogni caso già essere interpretato come un contratto di prestazione di servizi, per il quale risulta dunque applicabile l’art. 5 cpv. 1 lett. b CLug (cfr. pure Markus/Huber-Lehmann, Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen, in: SRIEL 2018 p. 88; Markus, Aktuelles aus dem internationalen Zivilverfahrensrecht, in: Updates und neueste Entwicklungen im schweizerischen und internationalen Zivilprozessrecht p. 11). Ciò non migliora tuttavia la posizione dell’attore, non essendo certamente in Svizzera, ove l’attore non era mai stato domiciliato, che i relativi servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (cfr., per analogia, CGCE 15 giugno 2017 C-249/16 n. 39 segg., secondo cui il luogo in cui i servizi sono stati prestati, ai sensi della disposizione, è, in caso di erogazione di un mutuo da parte di un istituto di credito, salvo accordo contrario, il luogo in cui è situata la sede dell’istituto mutuante): in effetti, al momento della conclusione del contratto di mutuo, sottoscritto in Germania (cfr. doc. rich. II°, e meglio a “__________”), l’attore era domiciliato in quel Paese e in seguito il suo domicilio è stato trasferito in Cechia (cfr. supra consid. 4), ritenuto che non è stato assolutamente provato che a suo tempo le parti avessero regolato in modo diverso il luogo di esecuzione dei servizi.

 

 

                               5.2.   Come rilevato dal Pretore, le pretese attoree volte alla rifusione degli anticipi all’amministratore della successione, fondate sull’indebito arricchimento, avrebbero dovuto essere promosse al domicilio tedesco della convenuta. Tale soluzione non s’imponeva però a ben vedere in virtù dell’art. 5 cpv. 1 lett. a CLug, ma piuttosto in base all’art. 2 cpv. 1 CLug (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 489 ad art. 5 CLug con numerosi rif.).

 

 

                               5.3.   Appurato che i presunti atti illeciti imputati alla convenuta di cui già si è detto erano irrilevanti sul tema in esame siccome dagli stessi l’attore non aveva dedotto alcuna pretesa (cfr. supra consid. 4), è escluso che quest’ultimo possa fondare la competenza del Pretore sull’art. 5 cpv. 3 e 4 CLug.

 

 

                                   6.   L’appello dell’attore deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                         Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 352'349.30, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

                                    I.   L’appello 1° settembre 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                   II.   Le spese processuali di fr. 8’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili.

 

                                         § Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 2’500.- prestata dall’appellante a seguito della decisione 5 dicembre 2017 del presidente di questa Camera sarà liberata a favore della controparte.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).