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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG) |
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sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2017.118 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 20 luglio 2017 da
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AO 1. e AO 2
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contro |
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AP 1
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chiedente l’espulsione immediata del convenuto, domanda alla quale il conduttore si è opposto e che il Pretore ha accolto con decisione 28 agosto 2017;
appellante il convenuto, con appello del 9 settembre 2017, con il quale si duole del giudizio impugnato e chiede di posticipare la riconsegna dei locali;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 5
agosto 2006 è stato stipulato un “contratto di locazione per esercizio
pubblico” avente per oggetto un immobile denominato “__________”, sito a __________,
composto da una serie di locali ad uso ristorante e da due appartamenti,
sottoscritto dal conduttore AP 1 e dalla fiduciaria RA 1 in rappresentanza della
proprietà, indicata con la denominazione “AO 1” (doc. A);
che, previa diffida del 3 aprile 2017 (doc.
B), la rappresentante dei locatori, indicati sul modulo
ufficiale con la dicitura “AO 1”, ha
notificato al conduttore in data 8 maggio 2017 la disdetta
straordinaria del contratto per il 30 giugno 2017 (doc. D);
che in
assenza di riconsegna dell’ente locato, con istanza di sfratto 20 luglio 2017
nella procedura sommaria a tutela nei casi manifesti, la summenzionata
rappresentante dei locatori, in quell’occasione indicati come “AO 1”, ha chiesto alla Pretura
di ordinare l’espulsione del conduttore, assortita delle comminatorie atte a
esigerne l’esecuzione effettiva;
che entro il termine assegnatogli dal Pretore (atto II) con scritto 17 agosto
2017 il convenuto ha esposto la situazione personale e aziendale e le
prospettive di cessazione a breve dell’attività e chiesto “di respingere
l’istanza almeno fino a fine di dicembre 2017” (atto III);
che, con giudizio 28 agosto 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato
l’espulsione immediata del conduttore, con le comminatorie di rito;
che con appello
9 settembre 2017 il convenuto ha contestato l’espulsione immediata ordinata dal
Pretore e chiesto, considerata la situazione famigliare e aziendale, “la
grazia di accogliere la mia richiesta almeno fino alla fine di dicembre 2017”;
che l’atto di appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, terminando
con una non entrata nel merito di un’impostazione manifestamente inammissibile,
può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b
cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);
che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali
occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria,
avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione
o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a
ed., n. 1429 pag. 260);
che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del
diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello
deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere
motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le
sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore;
che l’appellante ha presentato un breve testo di appello con il quale non confuta
la circostanza posta alla base della conclusione pretorile, ovvero la mora nel
pagamento delle pigioni scadute; a ben vedere, egli neppure contesta di dover
riconsegnare il bene locato a seguito di un’anticipata rescissione del
contratto, limitandosi sostanzialmente a ribadire le circostanze che lo
vedrebbero in procinto di cessare l’attività professionale con un autofallimento,
a sottolineare la drammatica situazione in cui verrebbe a trovarsi in caso di
uno sfratto immediato e a chiedere di concedergli un periodo più lungo per
riconsegnare i locali, ovvero fino a fine dicembre;
che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità
dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti
dell’art. 311 CPC: l’appellante non si confronta infatti minimamente con il
giudizio impugnato;
che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi
validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;
che ciò malgrado, la richiesta dell’appellante, benchè irricevibile, risulta
concretamente soddisfatta, l’espulsione non avendo potuto essere eseguita prima
di tale data;
che, visto l’esito del giudizio, per ragioni di economia processuale si può
prescindere da un esame dell’imprecisa e incostante indicazione della parte
istante nel procedimento, che il giudice di prime cure ha omesso di far
precisare alla rappresentante, tenuto conto della mancanza di capacità
processuale di una comunione ereditaria e quindi dell’esigenza delle singole
persone fisiche di comparire quali parti nel procedimento (Trezzini in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, nota 4 ad art. 66 CPC);
che per lo stesso motivo si può soprassedere all’esigenza di chiarire la
facoltà di rappresentanza nel processo (segnatamente di quella professionale ai
sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC) e alla richiesta di sanare il vizio (art.
132 cpv. 1 CPC) costituito dall’assenza di una formale procura come richiesto
dall’art. 68 cpv. 3 CPC (op. cit., nota 38 ad art. 68 CPC);
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e
sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della
procedura di appello, non indicato dal Pretore, supera ampiamente la soglia di
fr. 15'000.- determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al
Tribunale federale; non si assegnano ripetibili alla controparte alla
quale l'appello non è stato notificato.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 9 settembre 2017 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente
D. Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).