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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG) |
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sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2017.4028 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 7 agosto 2017 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente l’espulsione immediata della convenuta, domanda alla quale la conduttrice si è opposta, e che il Pretore ha accolto con decisione 4 settembre 2017;
appellante la convenuta, con scritto del 13 settembre 2017, con il quale chiede la revoca della decisione impugnata;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AP 1
conduce in locazione dal 1° gennaio 2012 una serie di strutture e un immobile
adibiti a magazzino sul fondo mapp. __________ RFD __________ (doc. A e B);
che, previa diffida del 18 aprile 2017
(doc. B-B2), la locatrice AO 1 ha notificato alla conduttrice in data 19 giugno
2017, con modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del
contratto per il 31 luglio 2017 (doc. C);
che in
assenza di riconsegna dell’ente locato, con istanza 7 agosto 2017 nella
procedura sommaria a tutela nei casi manifesti, la locatrice ha chiesto alla
Pretura di ordinare l’espulsione della conduttrice, assortita delle
comminatorie atte a esigerne l’esecuzione effettiva;
che all’udienza del 4 settembre 2017 (atto III) la convenuta non è comparsa e,
con giudizio di stessa data, il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato
l’espulsione della conduttrice, e per essa la socia e gerente __________ M__________,
entro 30 giorni, con le comminatorie di rito;
che con scritto
13 settembre 2017 __________ M__________ ha inoltrato una “opposizione alla
decisione di sfratto” dichiarando di presentare “ricorso” contro il
giudizio pretorile di cui ha richiesto la “revoca”;
che l’atto di appello non è stato intimato alla controparte e la procedura,
visto il suo esito, può essere decisa dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);
che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali
occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria,
avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione
o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC), che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a
ed., n. 1429 pag. 260);
che contro la decisione
pretorile pronunciata in procedura sommaria è proponibile l’appello nel termine
di dieci giorni dalla sua notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC);
che con l’appello possono
essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei
fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC);
l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma
perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;
che nel caso concreto la socia e gerente della società convenuta ha presentato
un breve testo con il quale non contesta le circostanze poste alla base della
conclusione pretorile, ovvero la mora nel pagamento delle pigioni scadute, insistendo
invece nell’esposizione della sua situazione personale a seguito di
un’inabilità lavorativa con conseguente disagio economico per la difficoltà ad
ottenere rendite assicurative e prestazioni sociali;
che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità
dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti
dell’art. 311 CPC: l’appellante non si confronta infatti minimamente con il giudizio
impugnato;
che parimenti irricevibili per carente motivazione risultano le considerazioni
espresse in merito ai motivi della mancata comparsa all’udienza in prima sede,
alle difficoltà di tipo organizzativo nella gestione della corrispondenza e a non
meglio precisati episodi di sottrazione di incarti privati e confidenziali,
esposte quale premessa senza peraltro formulare precise censure o domande,
salvo la richiesta a questa Camera di trasmettere ogni invio solamente tramite
posta elettronica, alla quale non può essere dato seguito, l’invio postale
raccomandato essendo la modalità prevista per la notifica degli atti
giudiziari;
che abbondanzialmente va pure rilevato come non rientri manifestamente nella
competenza di questa Camera l’emanazione di una decisione giudiziaria che
obblighi non meglio precisati enti ad “erogare le prestazioni sociali dovute”,
come richiesto in modo irrito dall’appellante;
che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi
validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e
sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della
procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale, ammonta a fr. 27’720.-, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla
controparte, alla quale l'appello non è stato notificato.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 13 settembre 2017 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente
D. Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).