Incarto n.
12.2017.147

Lugano

1° marzo 2019/rn

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

 

vicecancelliera:

Federspiel Peer

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2016.265 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 13 luglio 2016 da

 

 

 AP 1 

rappr. dall’avv.  RA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

rappr. dall’avv.  PA 1 

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di Euro 14'000.- oltre interessi e spese vantato dalla controparte nei suoi confronti nonché la conferma in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano notificato in data __________,

 

richiesta avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore ha respinto con sentenza del 18 luglio 2017 rigettando in via definitiva l’opposizione a predetto precetto,

 

appellante l’attore con atto di appello del 14 settembre 2017 con cui chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore affinché proceda a un complemento di istruttoria, protestate tasse, spese e ripetibili,

 

mentre il convenuto con risposta del 16 novembre 2017 postula la reiezione gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   In data 8 agosto 2013 AP 1 e AO 1 hanno sottoscritto un accordo in base al quale il primo riconosceva e s’impegnava ad estinguere ratealmente il proprio debito di Euro 188’259.- nei confronti del secondo, conformemente al piano di rientro allegato al documento e allestito grazie ai buoni servizi di __________ __________ R__________, contitolare dello studio che gestiva la contabilità di AP 1. La pattuizione prevedeva inoltre che "Eccezionali sospensioni o ritardi, dovranno essere richiesti e discussi prima, in presenza del Dott. __________ Ro__________, che deciderà in merito con saggezza ed equità, da recuperarsi in tempi brevi, possibilmente senza aumento del numero delle rate" (doc. 3).

 

                                         Detto accordo faceva seguito ad altre dichiarazioni d’intenti aventi per oggetto sempre l’estinzione del debito di AP 1 nei confronti della controparte (doc. 5 e 6).

 

                                         L’impegno assunto in data 8 agosto 2013 è stato adempiuto da AP 1 sino ad inizio del 2015, quando questi ha unilateralmente sospeso i pagamenti, generando lo scoperto di Euro 14'000.- oggetto del PE n. __________ dell'UE di Lugano notificato in data __________ e della successiva sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione di data 15 giugno 2016 (doc. 2 e 4).

 

B.  Con petizione datata 13 luglio 2016 AP 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 1, un’azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF. In breve, l’attore non ha contestato di essere debitore dell’importo oggetto dell’esecuzione sfociata nella citata decisione di rigetto ma ne ha contestato l’esigibilità in quanto AO 1 non avrebbe rispettato le condizioni richieste per l’incasso e più precisamente non avrebbe partecipato alla discussione relativa alla sospensione dei pagamenti sollecitata dall’arbitro __________ R__________. A detta dell’attore, inoltre, i pagamenti sarebbero stati subordinati alle sue disponibilità economiche. Egli ha sostenuto l’applicabilità del diritto italiano per quanto riguarda la sostanza del contratto concluso tra le parti.

 

                                         Con osservazioni del 14 novembre 2016 il convenuto si è opposto alla petizione, contestando integralmente le allegazioni attoree. In sintesi, egli ha allegato che la sospensione dei pagamenti da parte dell’attore era avvenuta senza che ciò fosse stato deciso da __________ R__________ e in maniera del tutto abusiva e arbitraria. AO 1 ha negato che __________ R__________ avesse la facoltà di estendere i tempi di pagamento o di conferire al debitore la facoltà di versare annualmente meno dell’importo stabilito o di sottrarsi a piacimento al pagamento del proprio debito. Secondo l’accordo doc. 3 egli poteva, unicamente, in casi del tutto eccezionali e previa richiesta, autorizzare piccole sospensioni o dilazioni di rate. Il convenuto ha sostenuto che, nel caso specifico, __________ R__________ non era stato interpellato e comunque non aveva preso alcuna decisione prima che il debitore sospendesse i pagamenti. Egli ha, inoltre, affermato che il documento sottoscritto dalle parti è un riconoscimento di debito e come tale sottoposto al diritto svizzero.        

 

                                         In sede di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro antitetiche posizioni. Al dibattimento del 28 marzo 2017 la parte attrice ha chiesto che si procedesse all’interrogatorio delle parti e all’audizione di tre testimoni (__________ R__________, __________ M__________ e __________ C__________).

 

                                  C.   Con sentenza del 18 luglio 2017 il Pretore ha negato l’assunzione dei mezzi di prova richiesti dall’attore, ha respinto la petizione ed ha rigettato in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

 

                                  D.   Con appello del 14 settembre 2017 AP 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore affinché proceda a un complemento d’istruttoria, protestate tasse, spese e ripetibili. Mentre il convenuto con risposta del 16 novembre 2017 postula la reiezione gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

 

E considerato

 

in diritto:

 

                                   1.   Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

 

                                   2.   Il Pretore, dopo aver ricordato le argomentazioni delle parti e ripercorso i fatti, si è chinato sulla questione giuridica giungendo alla conclusione che l’attore fosse inadempiente dinanzi all’obbligazione esigibile da lui assunta sottoscrivendo il doc. 3. Al riguardo, il primo giudice ha rimarcato che __________ R__________ non aveva preso alcuna decisione prima che, ad inizio 2015, il debitore sospendesse unilateralmente i pagamenti dovuti e neppure l’aveva presa successivamente. Egli ha inoltre ritenuto che l’argomentazione attorea secondo cui quanto riconosciuto nel doc. 3 non fosse dovuto siccome condizionato alle disponibilità economiche del debitore, collidesse con il chiaro tenore del documento, tanto che esso neppure si prestava ad un interpretazione oggettiva in base al principio dell’affidamento.     

                                         Da ultimo, il Pretore non ha ammesso i mezzi di prova proposti dall’attore sulla base dell’art. 152 cpv. 1 CPC.

 

                                   3.   Con l’appello AP 1 censura sia un errato accertamento dei fatti che un’errata valutazione delle prove da parte del Pretore. Parallelamente egli contesta pure l’applicabilità del diritto svizzero. In più punti l’appellante lamenta, inoltre, una violazione del diritto di essere sentito in quanto, a suo dire, il primo giudice non avrebbe preso posizione su argomenti rilevanti al fini del giudizio e avrebbe rifiutato l’audizione dei testi __________ R__________ e __________ M__________ utile a chiarire la fattispecie (cfr. appello, pag. 5 e 8). Nel contempo, egli chiede che sia allegato agli atti ex art. 317 CPC la dichiarazione scritta di __________ R__________ di data 11 settembre 2017.

 

                                   4.   La censura dell’appellante relativa alla violazione del diritto di essere sentito va trattata preliminarmente. Come accennato sopra, in questa sede, AP 1 rimprovera, di fatto, al Pretore una carente motivazione della decisione come pure il rifiuto di ammettere l’audizione dei testi proposti. Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., impone all’autorità giudicante di indicare le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa. Esso non obbliga però il giudice a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; sentenze II CCA 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86, 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 9 marzo 2015 inc. n. 12.2013.116). Nel caso concreto la motivazione addotta dal giudice di prime cure a sostegno dell’esigibilità del debito come pure le considerazioni espresse in relazione alla natura e al tenore del doc. 3, riassunte sopra, erano decisamente chiare e permettevano all’attore di capire le ragioni di fatto e di diritto alla base della propria decisione e di presentare il rimedio giuridico appropriato con cognizione di causa, come per altro lo stesso ha fatto trasmettendo a questa Camera un lungo e approfondito atto di appello (TF 11 agosto 2010 4A_585/2009 consid. 7.1)

                                         Per quanto attiene all’assunzione delle prove, il diritto alla prova, derivante anch’esso dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. ed espressamente codificato nell’art. 152 CPC, garantisce a ogni parte la possibilità di esigere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova non è, tuttavia, assoluto. Esso è al contrario controbilanciato da uno strumento al servizio dell’economicità e celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice (Haberbeck, Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 1-5, pag. 2 seg.;  Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 35 ad art. 152; DTF 138 III 374 consid. 4.3.2, decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1, 5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1), in base al quale il giudice può rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (cfr. decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1, 5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1). Nello specifico, il Pretore ha ritenuto che la documentazione agli atti chiarisse in maniera inequivocabile la fattispecie e in particolare l’inadempienza del debitore nei confronti dell’obbligazione esigibile da lui assunta e, nel contempo, che le antitetiche posizioni delle parti emergessero chiaramente dai loro allegati; il primo giudice ha pertanto giudicato le audizioni testimoniali e gli interrogatori delle parti proposti dall’attore in occasione del dibattimento del 28 marzo 2017 irrilevanti ai fini di causa e in applicazione di una valutazione anticipata delle prove non li ha ammessi. Come si vedrà meglio in seguito, questa valutazione merita di essere condivisa (consid. 7.1 e 8). La censura dell’appellante è pertanto infondata.

 

                                   5.   In sede di appello AP 1 ribadisce l’importanza di assumere i testi proposti in prima sede - in particolare __________ R__________ e la sua collaboratrice __________ M__________ - e adduce una dichiarazione scritta dello stesso __________ R__________ datata 11 settembre 2017 di cui chiede l’ammissione agli atti ex art. 317 CPC. All’assunzione di tale mezzo di prova si oppone la controparte.

 

                               5.1.   Giova al riguardo ricordare che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.

                                         Nel caso concreto l’ammissibilità di questo documento è quantomeno dubbia, infatti, lo stesso è si stato confezionato dopo l’emissione della sentenza di primo grado ma con ogni evidenza avrebbe potuto essere richiesto da AP 1 già dinanzi al primo giudice, ciò che porterebbe ad escluderne l’ammissibilità. Di regola, il fatto che una parte sostenga di essersi accorta dell’importanza di una prova unicamente in sede di appello non adempie i presupposti dell’art. 317 CPC (verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 76 segg. ad art. 317 CPC). Nella fattispecie in esame si deve però considerare che AP 1 aveva effettivamente chiesto l’audizione del teste __________ R__________, richiesta che il Pretore ha respinto contestualmente all’emanazione della decisione di merito ciò che, di fatto, ha reso impossibile all’attore produrre questo scritto prima della decisione finale, elemento che deporrebbe a favore della sua ammissibilità.

                                         Fatte queste premesse, nel concreto caso, la prova proposta non è comunque rilevante, osssia tale da modificare l’apprezzamento reso dal Pretore, come si dirà in seguito (consid. 7.1).

 

                                   6.   AP 1 contesta inoltre l’applicazione del diritto svizzero alla presente fattispecie e rimprovera al Pretore di non essersi espresso su questa argomentazione. A torto. Il doc. 3 costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 17 CO e come tale è sottoposto al diritto svizzero conformemente a quanto previsto  dall’art. 117 LDIP in quanto il debitore aveva e ha il suo domicilio a Lugano in Svizzera. La prestazione caratteristica è, infatti, quella di colui che riconosce il proprio debito o in generale di colui che in un negozio giuridico unilaterale deve eseguire la prestazione e pertanto, nel caso in esame, il qui appellante. Per quanto attiene all’asserita violazione del diritto di essere sentito si rinvia a quanto esposto in precedenza (consid. 4).  

                                         A titolo abbondanziale si osserva che, contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante (cfr. appello, pag. 3) - senza per altro approfondire la problematica e pertanto in violazione dell’art. 311 CPC - la messa in mora di cui al doc. F pare conforme sia ai dettami del diritto svizzero che a quelli dell’invocato diritto italiano.                               

 

                                   7.   Nel prosieguo dell’appello AP 1 rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti per aver ritenuto che egli avesse unilateralmente sospeso i pagamenti senza prima interpellare __________ R__________ e senza attendere la sua decisione in merito. Egli nega di essere stato inadempiente e sostiene che la violazione dell’accordo sarebbe da imputare ad AO 1 che si sarebbe rifiutato di partecipare alla discussione e non sarebbe stato disposto a concedere ulteriori proroghe. A suo dire, quest’ultimo non avrebbe rispettato la procedura prevista nell’accordo. L’appellante imputa inoltre al Pretore, in maniera invero piuttosto confusa, un’errata interpretazione del doc. 3 e del doc. 10.

 

                               7.1.   Preliminarmente è necessario chiarire che contrariamente a quanto sembra credere l’appellante l’inadempienza imputatagli dal Pretore non è legata al mancato interpello di __________ R__________ bensì alla sospensione del pagamento delle rate senza che vi sia stata una decisione che l’autorizzasse in tal senso (cfr. sentenza cit., pag. 2).

                                         Come rettamente rilevato dal primo giudice il tenore letterale del doc. 3 è estremamente chiaro e non si presta ad un’interpretazione in base al principio dell’affidamento; esso prevede che: “eccezionali sospensioni o ritardi, dovranno essere richiesti e discussi prima, in presenza del Dott. __________ R__________, che deciderà in merito con saggezza ed equità, da recuperarsi in tempi brevi, possibilmente senza aumento del numero delle rate". Nel caso concreto, è pacifico che non vi è mai stata alcuna decisione di __________ R__________ al riguardo, né prima che AP 1 sospendesse i pagamenti ad inizio 2015 né successivamente, circostanza che come indicato dal Pretore emerge in maniera inequivocabile anche dal doc. 10.

                                         L’appellante sostiene di aver interpellato telefonicamente __________ R__________ il quale avrebbe a sua volta contattato AO 1 per convincerlo a concedere delle ulteriori dilazioni di pagamento e fissare un incontro, ciò che il creditore avrebbe però rifiutato, versione contestata dalla parte convenuta. È necessario chiarire che questa tesi - che secondo AP 1 troverebbe conferma anche nella dichiarazione scritta da lui prodotta in sede di appello (consid. 5) - non giova allo stesso. Infatti, se anche AO 1 si fosse rifiutato di partecipare a un incontro e si fosse opposto, come per altro in suo diritto, alla concessione di una sospensione o modifica delle rate, AP 1, nella sua veste di debitore della prestazione, avrebbe comunque dovuto sollecitare, e quindi attendere, una decisione da parte di __________ R__________, il quale, preso atto delle antitetiche posizioni delle parti, avrebbe con ogni evidenza potuto decidere con “saggezza ed equità” (doc. 3). Al riguardo è utile rilevare che, stante il chiaro tenore dell’accordo, che pone l’accento sul carattere eccezionale di eventuali sospensioni e ritardi nelle rate, __________ R__________ non avrebbe con ogni evidenza potuto autorizzare una sospensione dei pagamenti per più anni, come quella qui in esame, circostanza che fa nascere seri dubbi sulla reale buona fede dell’appellante e porta a ipotizzare che dietro alla presente procedura vi sia (unicamente) uno scopo dilatorio. Non risulta, infatti, che AP 1 abbia più fatto fronte ai pagamenti dopo l’inizio del 2015.

                                         Così stando le cose, le censure dell’appellante si rivelano pertanto prive di fondamento.

 

                                   8.   Alla luce di quanto precede, dopo attento esame dalla documentazione agli atti, in considerazione anche del chiaro tenore del documento doc. 3 sottoscritto dalle parti, la decisione del Pretore di non procedere all’audizione dei testi proposti da AP 1 è corretta e va confermata. La richiesta di assunzione di queste prove formulata dall’appellante in questa sede (cfr. appello, pag. 8 seg.) va pertanto a sua volta respinta.          

                                   9.   In definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante, il quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Nella determinazione delle stesse si terrà conto dell’impegno profuso dal legale dell’appellato per rispondere alle innumerevoli argomentazioni e contestazioni sollevate nell’appello. L’appello è deciso nella composizione del giudice unico ai sensi dell’art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG in quanto la causa non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

 

 

 

per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la LTG,

 

decide:

 

                                   1.   Lappello 14 settembre 2017 di AP 1 è respinto.

 

                                    2.   Le spese d’appello di complessivi fr. 2’000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di ver                   Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).