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Incarti n. 12.2018.12 |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.43 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 25 febbraio 2015 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attore ha chiesto di accertare l’inesistenza del credito di fr. 343'200.- oltre interessi al 10% dal 1° gennaio 2012 vantato dalla convenuta di cui al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, di ordinare la cancellazione dell’esecuzione, di dichiarare temeraria la procedura esecutiva, di infliggere alla convenuta una multa disciplinare fino a fr. 2'000.-, di condannarla al pagamento di fr. 5'500.- o di una somma da stabilire dal giudice a titolo di risarcimento per il torto morale e per il danno subito e di condannarla pure al pagamento, oltretutto anticipato, di fr. 18'000.- per ripetibili;
domanda sulla quale la
convenuta non si è pronunciata, e che il Pretore con decisione 13 luglio 2017
ha parzialmente accolto, accertando l’inesistenza del credito e ordinando la
cancellazione dell’esecuzione, con accollo delle spese processuali di
complessivi
fr. 2'500.- per il 7% all’attore e per il 93% alla convenuta e senza
attribuzione di ripetibili;
appellante la convenuta con appello 14 settembre / 15 novembre 2017 (inc. n. 12.2017.152), con cui ha chiesto di accertare la nullità del querelato giudizio, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
rilevato che con istanza di gratuito patrocinio 24 gennaio 2018 (inc. n. 12.2018.12) la convenuta ha chiesto in via principale di essere esentata dal pagamento delle spese giudiziarie d’appello, da anticiparsi in ragione di fr. 2'500.-, e in via subordinata di “voler decidere le spese con la sentenza”;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 7 gennaio 2014 AP 1
ha fatto spiccare nei confronti deAO 1 il PE n. __________ dell’UEF di
Bellinzona per l’importo di fr. 343'200.- oltre interessi al 10% dal 1° gennaio
2012, indicando come causale del credito “indebito arricchimento fr. 43'200.-,
multa Pretura più accessori
fr. 100'000.-, prestazioni e danno aperto fr. 200'000.-” (doc. B); al PE è
stata interposta tempestiva opposizione (doc. B e C);
che con petizione 25
febbraio 2015 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
A), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, chiedendo di accertare l’inesistenza del credito di fr. 343'200.-
oltre interessi al 10% dal 1° gennaio 2012 vantato dalla controparte di cui al
PE, di ordinare la cancellazione dell’esecuzione, di dichiarare temeraria la
procedura esecutiva, di infliggere alla controparte una multa disciplinare fino
a fr. 2'000.-, di condannarla al pagamento di
fr. 5'500.- o di una somma da stabilire dal giudice a titolo di risarcimento
per il torto morale e per il danno subito e di condannarla pure al pagamento, oltretutto
anticipato, di
fr. 18'000.- per ripetibili;
che il Pretore, con la decisione 13 luglio 2017 ora impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, accertando l’inesistenza del credito e ordinando la cancellazione dell’esecuzione, con accollo delle spese processuali di complessivi fr. 2'500.- per il 7% all’attore e per il 93% alla convenuta e senza attribuzione di ripetibili: egli ha in sostanza ritenuto, per quanto qui interessa, che, lasciando scadere infruttuosamente il termine suppletorio per presentare la risposta di causa assegnatole il 3 giugno 2015, la convenuta, gravata dall’onere di dimostrare l’esistenza del credito preteso con la procedura esecutiva, non vi avesse fatto fronte in alcun modo, per cui, visto che la causa era matura per il giudizio ai sensi dell’art. 223 cpv. 2 CPC, era senz’altro possibile rendere una decisione finale in quei termini; le altre richieste dell’attore, pure mature per il giudizio, sono invece state disattese, ritenuto che il giudizio sulle spese processuali è stato reso tenendo conto della rispettiva soccombenza delle parti;
che con l’appello 14 settembre 2017 che qui ci occupa (inc. n. 12.2017.152), che, ritenuto sconveniente, prolisso e ripetitivo dal presidente di questa Camera, è poi stato ripresentato emendato, entro il termine assegnato da quest’ultimo, il 15 novembre 2017, la convenuta ha chiesto di accertare la nullità del querelato giudizio (recte: di annullare il querelato giudizio), protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; con istanza di gratuito patrocinio 24 gennaio 2018 (inc. n. 12.2018.12) essa ha quindi chiesto in via principale di essere esentata dal pagamento delle spese giudiziarie d’appello, da anticiparsi in ragione di fr. 2'500.-, e in via subordinata di “voler decidere le spese con la sentenza”;
che l’appello della convenuta (e lo stesso vale, per analogia, per la sua istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio), manifestamente improponibile e manifestamente infondato, può essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 312 cpv. 1 CPC, senza che sia necessario notificarlo alla controparte per le eventuali osservazioni di risposta;
che in questa sede la convenuta ha preliminarmente lamentato un’insufficiente motivazione della decisione pretorile sul merito e sul tema delle spese giudiziarie; a torto: in effetti il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. ed offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC, impone all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi giuridici adeguati con cognizione di causa (DTF 133 III 439 consid. 3.3, 134 I 83 consid. 4.1, 139 IV 179 consid. 2.2), sennonché nel caso di specie la motivazione della decisione pretorile, riassunta in precedenza, non può essere considerata insufficiente, dalla stessa essendo possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto che avevano indotto il primo giudice a decidere (parzialmente) a sfavore della convenuta, tanto più che, come si dirà, quest’ultima è stata in grado di censurarle con cognizione di causa nell’appello qui in esame;
che, nella prima parte del suo appello, la convenuta, rilevando di aver a suo tempo chiesto una proroga di 30 giorni del termine per la risposta e, dopo che la stessa con decisione processuale ordinatoria del 3 giugno 2015 le era stata parzialmente concessa in ragione di 10 giorni, di aver tempestivamente instato con scritto 22 giugno 2015 per un’ulteriore proroga di 20 o in via subordinata di 10 giorni, poi però negata, ha rimproverato al Pretore, che a suo dire avrebbe in tal modo erroneamente ritenuto che essa non avesse presentato la risposta “neppure nel termine suppletorio assegnatole in data 3 giugno 2015, rimanendo contumace in causa”, di aver illegittimamente limitato a 10 giorni, con decisione processuale ordinatoria del 3 giugno 2015, la durata della prima proroga, di aver arbitrariamente e abusivamente ignorato e negato la sua ulteriore richiesta di proroga, di non averle assegnato il termine suppletorio dell’art. 223 cpv. 1 CPC, di non averla convocata ad un’udienza ai sensi dell’art. 232 cpv. 2 CPC, rispettivamente di non aver comunque tenuto conto che l’istanza di proroga del 22 giugno 2015 conteneva pur sempre anche una succinta risposta;
che, prima di esaminare queste censure, va rammentato come si sono effettivamente svolti i fatti rilevanti, la ricostruzione fornita in questa sede dalla convenuta essendo manifestamente errata: dagli atti di causa si è così potuto evincere quanto segue: che con decisione processuale ordinatoria del 2 marzo 2015, che richiamava l’art. 222 CPC, il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare la risposta; che il 24 aprile 2015 la convenuta ha chiesto una proroga di 30 giorni del termine; che con decisione processuale ordinatoria del 5 maggio 2015 il Pretore ha respinto tale richiesta; che con decisione processuale ordinatoria del 3 giugno 2015, che richiamava gli art. 147 e 223 CPC, egli ha assegnato alla convenuta un termine suppletorio di 10 giorni, avvertendola delle conseguenze dell’inosservanza del termine; che il 22 giugno 2015 la convenuta ha chiesto una proroga di 20 o in via subordinata di 10 giorni del termine; e che con decisione processuale ordinatoria del 24 giugno 2015 il Pretore ha respinto tale richiesta;
che, ciò premesso, le censure di cui si è detto, invero da respingere già per il fatto che la domanda di proroga del 22 giugno 2015 era chiaramente tardiva non essendo stata inoltrata nel termine di 10 giorni assegnato con decisione processuale ordinatoria del 3 giugno 2015 (in effetti dall’accertamento del tracciamento degli invii relativo alla raccomandata n. __________ risulta che quella decisione era stata ritirata dalla convenuta martedì 9 giugno 2015 per cui il termine giungeva a scadenza venerdì 19 giugno 2015), devono senz’altro essere disattese;
che il rimprovero mosso al Pretore di aver illegittimamente limitato a 10 giorni, con decisione processuale ordinatoria del 3 giugno 2015, la durata della prima proroga (per altro improprio siccome in realtà - come si è detto - con decisione processuale ordinatoria del 5 maggio 2015 il giudice di prime cure aveva respinto la domanda di proroga del 24 aprile 2015 e con decisione processuale ordinatoria del 3 giugno 2015 aveva provveduto ad assegnare il termine suppletorio di 10 giorni) e di aver arbitrariamente e abusivamente ignorato e negato la sua ulteriore richiesta di proroga (a sua volta pure improprio siccome in realtà - come si è detto - con decisione processuale ordinatoria del 24 giugno 2015 il giudice di prime cure aveva respinto la domanda di proroga del 22 giugno 2015 relativa al termine suppletorio di 10 giorni), è manifestamente irricevibile, visto e considerato che la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è assolutamente confrontata con le considerazioni di fatto e di diritto che avevano allora indotto il primo giudice a determinarsi in quel modo;
che il rimprovero mosso al Pretore di non aver assegnato alla convenuta, nell’ambito della decisione processuale ordinatoria del 24 giugno 2015, il termine suppletorio dell’art. 223 cpv. 1 CPC è manifestamente infondato, visto e considerato che in realtà, come si è visto, quel termine le era già stato assegnato con decisione processuale ordinatoria del 3 giugno 2015;
che, visto come si sono svolti i fatti, il rimprovero mosso al Pretore di non aver provveduto a convocare la convenuta, nell’ambito della decisione processuale ordinatoria del 24 giugno 2015 oppure ancora in seguito, ad un’udienza ai sensi dell’art. 223 cpv. 2 CPC, è manifestamente infondato: l’art. 223 cpv. 2 CPC prevede in effetti che se il termine suppletorio scade infruttuosamente il giudice emana una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio, altrimenti cita le parti al dibattimento, ritenuto che nel caso di specie il Pretore ha puntualmente e chiaramente spiegato le ragioni per cui riteneva che la causa (segnatamente sull’inesistenza del credito e sulla cancellazione dell’esecuzione, da lui ammesse) fosse matura per il giudizio, senza che le stesse, per altro condivisibili, siano state ora censurate dalla convenuta;
che il rimprovero mosso al
Pretore di non aver comunque tenuto conto che l’istanza di proroga del 22
giugno 2015 conteneva pur sempre anche una succinta risposta è parimenti privo
di fondamento: a parte il fatto che lo scritto del 22 giugno 2015 era stato
allestito solo allo scopo di giustificare una proroga del termine e non con
altre finalità, si osserva in effetti che il fatto che nello stesso sia stato
indicato che l’attore “mi aveva chiesto ed ottenuto la modica somma di fr.
21'600.- / settimana e … dopo due settimane al prezzo di fr. 43'200.-
incassati, alla nuova richiesta di acconto pari all’importo di fr. 21'600.-
avvenuta alla terza settimana dall’incarico conferito, avevo protestato con il
risultato che era stato questo infedele difensore ad aver disdetto il mandato
in un momento dove scadevano termini cortissimi di 10 giorni, e se ricordo bene
proprio avanti la sua Pretura, termini scaduti in ragione della ulteriore
porcata di non rispedirmi gli incarti, trattenuti per mesi e mesi illecitamente.
Fatto che ha poi a casco provocato la sua decisione delle deliranti multe per
fr. 100'000.- e oltre …” è ben lungi dal costituire una sufficiente allegazione
del buon fondamento del suo presunto credito di
fr. 343'200.- oltre interessi;
che, nella seconda ed
ultima parte del suo appello, la convenuta ha infine lamentato il fatto che il
Pretore abbia accollato le spese processuali a lei per il 93% e all’attore solo
per il 7%: la censura è manifestante infondata, visto e considerato che quel
giudizio era stato motivato dal giudice di prime cure, correttamente (cfr. art.
106 CPC), tenendo conto della rispettiva soccombenza delle parti, l’attore
essendo risultato vincente sull’inesistenza del credito di fr. 343'200.- oltre
interessi e sulla cancellazione dell’esecuzione, ma essendo risultato soccombente
sulle altre domande, ossia di dichiarare temeraria la procedura esecutiva, di
infliggere alla convenuta una multa disciplinare fino a
fr. 2'000.-, di condannarla al pagamento di fr. 5'500.- o di una somma da
stabilire dal giudice a titolo di risarcimento per il torto morale e per il
danno subito e di condannarla pure al pagamento, oltretutto anticipato, di fr.
18'000.- per ripetibili;
che in ogni caso, a prescindere da tutte le considerazioni che precedono, si osserva che l’appello della convenuta avrebbe già dovuto essere dichiarato inammissibile in virtù dell’art. 132 cpv. 1 e 2 CPC (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 33 ad art. 311; II CCA 6 luglio 2017 inc. n. 12.2017.78): come accennato in precedenza, con decisione ordinatoria processuale del 19 settembre 2017 il presidente di questa Camera, ritenendo che l’appello inizialmente presentato (quello datato 14 settembre 2017) fosse sconveniente, prolisso e ripetitivo, aveva assegnato alla convenuta un termine per ripresentare una memoria d’appello che fosse ossequiosa delle norme predette avvisandola che in caso di inadempienza l’appello sarebbe stato considerato come non presentato, sennonché la convenuta, pur avendo rispettato il termine per la presentazione dell’allegato emendato, ha provveduto a versare agli atti un nuovo memoriale (quello datato 15 novembre 2017), che, pur sembrando più corto (ma solo a seguito dell’utilizzazione di caratteri più piccoli e di spazi ridotti), era sostanzialmente identico al precedente (da cui erano stati tolti o edulcorati solo alcuni termini sconvenienti all’indirizzo della controparte o del Pretore, e meglio le parole “di stampo nazista” nell’ultimo paragrafo di p. 2, “nazista”, “criminale” e “arbitrario” nel secondo paragrafo di p. 4, “in malafede” nel quarto paragrafo di p. 6, “infedele” nel terzo paragrafo di p. 7, “criminali” nel secondo paragrafo di p. 8 e “malafede” nel quarto paragrafo di p. 8, ritenuto che moltissimi altri termini sconvenienti erano però stati mantenuti, si pensi alle parole “partigiana” nell’ultimo paragrafo di p. 2, “ladro e truffatore”, “sabotando e saccheggiando … dolosamente” e “sentenze criminali” nel secondo paragrafo di p. 3, “parziale e partigiano … dolosamente” nel terzo paragrafo di p. 6, “parziale e partigiano” nel quarto paragrafo di p. 6, “dolosamente” nel primo paragrafo di p. 7, “giudice prevenuto” e “dolosamente” [2 volte] nel terzo paragrafo di p. 7, “ennesima parzialità, partigianeria in danno a chi scrive” nell’ultimo paragrafo di p. 9 e “dolosamente” nel primo paragrafo di p. 10) ed anzi era ancora più lungo ed offensivo di quest’altro (riportando ora, a p. 3, un nuovo secondo paragrafo del tutto gratuito e sconveniente all’indirizzo della controparte, del Pretore e del presidente della Camera “perché di crimini si tratta e chi scrive ne ha tutte le prove: spiacente per il suo fratello magistrato massone Fiscalini che dovrebbe avere il coraggio di dichiarare la sua appartenenza massonica apertamente in ragione della sua carica pubblica pagata dai cittadini contribuenti perché rispetti la Legge e la Costituzione e non regole massoniche segrete”);
che le spese processuali di questo giudizio, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 343'200.-, vanno poste a carico della convenuta appellante, che è risultata soccombente (art. 106 CPC), la sua domanda volta alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado non potendo in effetti trovare accoglimento già per il fatto che il gravame appariva sin dall’inizio manifestamente privo di possibilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC);
che all’attore, che non è stato richiesto di esprimersi sul rimedio giuridico, non vengono assegnate ripetibili o indennità.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
1. L’appello 14 settembre / 15 novembre 2017 delAP 1 (inc. n. 12.2017.152) è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. L’istanza di concessione del gratuito patrocinio 24 gennaio 2018 delAP 1 (inc. n. 12.2018.12) è respinta.
3. Le spese processuali di complessivi fr. 8’000.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili o indennità.
4. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).