Incarto n.
12.2017.155

Lugano

22 marzo 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Grisanti

 

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.8 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 27 ottobre 2016 da

 

 

AO 1 

già rappr. dall’

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. dall’   RA 1 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di 57'229.60, riservato l’esito istruttorio, ma almeno di fr. 30'000.-;

 

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la sua irricevibilità per incompetenza territoriale del giudice adito o la sua reiezione;

 

sulla quale ha statuito il Pretore con decisione 18 settembre 2017, dichiarando inammissibile la petizione (dispositivo n. 1), con l’avvertimento di quanto previsto all’art. 63 cpv. 1 CPC (dispositivo n. 1.1);

 

appellante la convenuta che con appello 25 settembre 2017 chiede l’annullamento e lo stralcio del dispositivo n. 1.1, con protesta di spese processuali e ripetibili (queste ultime quantificate in fr. 707.40) di seconda sede;

 

visto lo scritto 30 ottobre 2017 con cui la controparte personalmente afferma di aver rinunciato “a ulteriori investimenti in cause giudiziarie fuori cantone, alla sede della società o dell’assicurazione”, precisando che del resto il termine di un mese di cui al disposto menzionato sarebbe scaduto, sicché non intravvede il motivo per continuare la presente procedura di appello e auspica che non ci siano spese a suo carico per una procedura divenuta, a suo dire, priva di oggetto;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con petizione 7 luglio 2016 AO 1 ha convenuto innanzi alla Pretura di Lugano AP 1 per ottenere il pagamento di fr. 57'229.60 a titolo di risarcimento assicurativo per il danno causato dalla natura al mappale n. __________ RFD di __________ di sua proprietà (inc. OR.2016.142). La convenuta si è opposta alla richiesta avversaria, contestando tra le altre cose la competenza territoriale del giudice adito. Preso atto dell’eccezione di incompetenza testé menzionata, in data 30 settembre 2016 l’attrice ha comunicato al Pretore il ritiro della petizione. Con decisione 3 ottobre 2016 quest’ultimo ha preso atto del ritiro della causa.

 

                                  B.   Il 27 ottobre 2016 AO 1 ha adito la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 57'229.60, riservato l’esito istruttorio, ma almeno fr. 30'000.-. La convenuta ha postulato l’irricevibilità della petizione per incompetenza territoriale del giudice adito o la sua reiezione. Con decisione 18 settembre 2017 il Pretore ha dichiarato inammissibile la petizione (dispositivo n. 1), con l’avvertimento di quanto previsto all’art. 63 cpv. 1 CPC (dispositivo n. 1.1).

 

                                  C.   Con appello 25 settembre 2017 AP 1 è insorta contro il succitato giudizio, chiedendo l’annullamento e lo stralcio del dispositivo n. 1.1, con protesta di spese processuali e ripetibili (queste ultime quantificate in fr. 707.40) di seconda sede. Con scritto 30 ottobre 2017 la legale dell’appellata ha comunicato a questa Camera la conclusione del suo mandato di rappresentanza. Lo stesso giorno AO 1 ha affermato di aver rinunciato “a ulteriori investimenti in cause giudiziarie fuori cantone, alla sede della società o dell’assicurazione”, precisando che del resto il termine di un mese di cui all’art. 63 CPC sarebbe scaduto, sicché non intravvede il motivo per continuare la presente procedura di appello e auspica che non ci siano spese a suo carico per una procedura divenuta, a suo dire, priva di oggetto.

Considerato

 

in diritto:                  1.   Il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione previsto all’art. 59 cpv. 1 lit. a CPC dev’essere riunito anche in sede di impugnazione. Esso dipende dal dispositivo della decisione querelata. Colui che si aggrava dev'essere toccato dal medesimo e deve chiederne la riforma o l'annullamento. Il giudice esamina d’ufficio se è dato tale presupposto (art. 60 CPC). Non va dimenticato, tuttavia, che compete all’appellante dimostrare l'esistenza del medesimo (Verda Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2. ediz., versione aggiornata al 6 febbraio 2018, N 57 Oss. Prel. Art. 308-334).

 

                                   2.   Nel caso concreto, l’appellante chiede l’annullamento e lo stralcio del dispositivo n. 1.1 della decisione querelata. In sintesi, afferma che non sarebbe corretto far decorrere la litispendenza dal momento dell’inoltro della causa dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, non essendo in ogni caso possibile, peraltro, prevalersi dell’art. 63 CPC a diverse riprese. Essa non si avvede, tuttavia, che il dispositivo in questione non conferisce all’attrice un vantaggio a scapito della convenuta. Infatti, il primo giudice si è limitato a un avvertimento, e meglio a indicare quanto previsto nel testo legale. Sarà, infatti, compito del tribunale eventualmente adito verificare, tra le altre cose, la sua competenza territoriale e, anche, la questione della litispendenza. In altre parole, il dispositivo n. 1.1 non è suscettibile di comportare delle ripercussioni nella situazione di fatto o giuridica dell’appellante. Difetta, quindi, il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione a impugnare la decisione pretorile, sicché il gravame dev’essere dichiarato irricevibile. Dato l’esito del giudizio non vi è alcun motivo di esaminare la portata dello scritto 30 ottobre 2017 di parte appellata.

 

                                   3.   In definitiva, l’appello è inammissibile. Le spese processuali di seconda sede, di fr. 300.-, sono poste a carico dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pon mente di assegnare un’indennità per inconvenienza alla parte appellata, che non ha formulato una simile richiesta (art. 95 cpv. 3 lit. c CPC). Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 57'229.60.

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

richiamata la LTG e il RTar

 

decide:                     1.   L’appello 25 settembre 2017 di AP 1 è dichiarato inammissibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-    ;

  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Impugnabile è anche una decisione pregiudiziale e incidentale notificata separatamente e concernente la competenza o domande di ricusazione (art. 92 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).