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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella ccon cui l’istante ha chiesto in via cautelare di fare ordine all’Ufficio del registro di commercio di bloccare ogni e qualsiasi richiesta di iscrizione che dovesse pervenire da parte di PI 1, (rappr. da RA 3 ) o suoi rappresentanti o pretesi successori in diritto, avente per oggetto la convenuta, e di trasmettergli la notificazione e gli atti in suo possesso;
domanda ammessa dalla convenuta, ma avversata da PI 1, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 28 settembre 2017 ha respinto;
appellante l'istante con appello 2 ottobre 2017, poi integrato con scritto 12 ottobre 2017, con cui ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre PI 1 con osservazioni (recte: risposta) 12 ottobre 2017 rispettivamente 20 ottobre 2017, ha postulato, previa concessione del gratuito patrocinio, la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 7 novembre 2017 dell’istante;
preso pure atto delle osservazioni 26 ottobre 2017 dell’Ufficio dei fallimenti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 2 maggio 2017 (doc. B) AP 1, rilevando di essere da sempre stato il beneficiario economico della società AO 1 e di aver nel frattempo revocato il mandato (non scritto) di rappresentanza fiduciaria delle azioni al portatore conferito alla ex moglie PI 1, la quale ciononostante gli aveva anticipato la volontà di invocare propri diritti sulle stesse, segnatamente quella di designare quale amministratore unico una persona di sua scelta o persino sé stessa, ha inoltrato all’Ufficio del registro di commercio un’istanza preventiva di blocco del registro ai sensi dell’art. 162 ORC, volta ad impedire ogni e qualsiasi richiesta di iscrizione che dovesse pervenire da parte della stessa o suoi rappresentanti, avente per oggetto quella società;
che l’8 maggio 2017 (doc. H) l’Ufficio del registro di commercio ha comunicato a AP 1 di aver proceduto al blocco del registro, specificando che lo stesso sarebbe stato revocato se entro 10 giorni non gli fosse pervenuta la prova che una domanda volta a ottenere una misura provvisionale era stata inoltrata al tribunale competente o se il tribunale avesse respinto definitivamente la domanda volta a ottenere una misura provvisionale; nel contempo ha dato informazione dell’avvenuto blocco alla società e a PI 1;
che con istanza 12 maggio 2017 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo in via supercautelare e cautelare di fare ordine all’Ufficio del registro di commercio di bloccare ogni e qualsiasi richiesta di iscrizione che dovesse pervenire da parte di PI 1 o suoi rappresentanti o pretesi successori in diritto, avente per oggetto la convenuta, e di trasmettergli la notificazione e gli atti in suo possesso;
che con decisione 17 maggio 2017 il Pretore ha respinto l’istanza supercautelare (inc. n. CA.2017.162);
che con osservazioni 16 giugno 2017 la convenuta ha aderito alla domanda di blocco, mentre PI 1, con una precedente memoria difensiva datata 10 maggio 2017 (inc. n. CA.2017.155), ha postulato la reiezione dell’istanza;
che con decisione 28 settembre 2017 il Pretore ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo in sostanza che l’istante non avesse provato con il sufficiente grado di verosimiglianza di essere l’effettivo titolare delle azioni della convenuta;
che con l’appello 2 ottobre 2017 che qui ci occupa, poi integrato con scritto 12 ottobre 2017, l’istante ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che con osservazioni (recte: risposta) 12 ottobre 2017 rispettivamente 20 ottobre 2017 (a cui ha poi fatto seguito la replica spontanea 7 novembre 2017 dell’istante) PI 1 ha postulato, previa concessione del gratuito patrocinio, la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
che in precedenza, con scritto 10 ottobre 2017, l’Ufficio dei fallimenti, ribadendo per altro quanto già risultava dall’appello, aveva comunicato che, ancor prima dell’emanazione della decisione ora impugnata, con decreto 21 settembre 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, era stato pronunciato lo scioglimento in seguito a fallimento della convenuta a far tempo dal 22 settembre 2017 alle ore 10.00 (cfr. estratto RC);
che l’Ufficio dei fallimenti, richiesto dal presidente di questa Camera di esprimersi ulteriormente sull’appello, con osservazioni 26 ottobre 2017 ha rilevato che a seguito del fallimento della convenuta, richiesto e ottenuto su istanza di __________, la causa sarebbe verosimilmente divenuta priva di interesse;
che con decisione 15 febbraio 2018, poi oggetto di rettifica il 1° marzo 2018, cresciuta in giudicato, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile l’istanza di restituzione dei termini d’opposizione formulata il 24 ottobre 2017 da PI 1 relativa tra l’altro all’esecuzione, che aveva poi comportato il fallimento della convenuta, promossa a suo tempo da __________ (inc. n. 15.2017.83);
che il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione dell’attore o istante previsto all’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC dev’essere dato in ogni stadio della causa e dunque anche in sede di impugnazione, ritenuto che la sua mancanza comporta l’irricevibilità della sua iniziativa processuale (art. 59 cpv. 1 CPC);
che nel caso di specie a seguito del fallimento della convenuta il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione dell’istante è manifestamente venuto meno;
che, in effetti, con la dichiarazione del fallimento il debitore perde la capacità di disporre riguardo agli oggetti appartenenti alla massa (art. 204 cpv. 1 LEF), ritenuto che da quel momento gli atti di amministrazione e di realizzazione degli stessi possono essere compiuti unicamente dall’amministrazione del fallimento (art. 240 LEF), che in concreto è curata dall’Ufficio dei fallimenti (Rüetschi, Handelsregisterverordnung Kommentar, n. 1 ad art. 158 ORC): in tali circostanze né l’istante, né PI 1, ma semmai solo l’Ufficio dei fallimenti, dispongono della facoltà di notificare eventuali iscrizioni all’Ufficio del registro di commercio in merito alla convenuta, con il che la presente causa, volta ad impedire iscrizioni nel registro di commercio relative a quest’ultima che dovessero pervenire da parte di PI 1 o suoi rappresentanti o pretesi successori in diritto, è divenuta priva di interesse;
che, oltretutto, nonostante sia vero che con la dichiarazione del fallimento il diritto di firma del debitore rispettivamente dei suoi organi o procuratori iscritti nel registro di commercio non viene formalmente estinto, è però altrettanto vero che una tale conseguenza deve essere dedotta implicitamente (Rüetschi, op. cit., n. 3 ad art. 159 ORC): stando così le cose è incontestabile che anche l’iscrizione di un’eventuale nuova persona con diritto di firma nel registro di commercio non è più formalmente possibile e, quand’anche per ipotesi fosse stata possibile, sarebbe comunque stata priva di efficacia pratica, con il che la presente causa, volta ad impedire, con riferimento alla convenuta, l’iscrizione nel registro di commercio di una nuova persona con diritto di firma che dovesse pervenire da parte di PI 1 o suoi rappresentanti o pretesi successori in diritto, dev’essere nuovamente considerata priva di interesse;
che in considerazione di quanto precede l’appello dell’istante deve essere dichiarato irricevibile, ritenuto che l’emanazione del presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nel gravame (che ad ogni modo sarebbe stata da respingere, anche perché una sua eventuale concessione non avrebbe migliorato la posizione dell’istante siccome avrebbe “ripristinato” la decisione, per lui negativa, resa dal Pretore sull’istanza supercautelare);
che le spese processuali di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso almeno pari al capitale nominale della convenuta di fr. 100'000.- (doc. C), devono essere poste a carico dell’istante, che è all’origine della perdita di interesse della causa, il fallimento della convenuta essendo stato pacificamente richiesto e ottenuto (cfr. pure il doc. C allegato all’appello) da un’entità giuridica - __________ - facente capo proprio a quest’ultimo (cfr. doc. N, istanza p. 8 seg., appello p. 4, scritto integrativo all’appello p. 9 seg.); analogamente, il medesimo dev’essere tenuto a rifondere le ripetibili a PI 1, alla quale nelle particolari circostanze (e meglio alla luce delle domande di causa) poteva e doveva essere riconosciuta la posizione di parte (Carbonara, Handelsregisterverordnung Kommentar, n. 82 ad art. 162 ORC);
che, infine, la domanda di PI 1 volta alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado può essere accolta, dovendosi da una parte ammettere, sulla base dei documenti versati agli atti, l’esistenza di un suo stato di indigenza e dall’altra non risultando, già per il fatto che essa era risultata vincente nella sede pretorile, che la sua attuale resistenza in lite fosse priva di possibilità di esito favorevole (art. 117 lett. a e b CPC): la decisione di tassazione della nota della patrocinatrice della stessa verrà emanata una volta cresciuta in giudicato la presente decisione.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. L’appello 2/12 ottobre 2017 di AP 1 è irricevibile.
2. La domanda di concessione del gratuito patrocinio 12 ottobre 2017 di PI 1 è accolta.
3. Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà a PI 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
4. Notificazione:
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- - - - , (in formato elettronico)
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro il termine di 30 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF), dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).