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Incarto n. 12.2017.165 |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.211 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con con petizione 27 ottobre 2014 da
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RE 1 rappr.
dall’ RA 1 |
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contro
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CO 1 |
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 839'000.-,
somma poi ridotta con l’allegato di replica a fr. 739'000.-;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;
procedura che, dopo la prima fase istruttoria dell’allestimento di una perizia
giudiziaria, è stata stralciata dai ruoli per desistenza dell’attrice, con
decisione 11 settembre 2017 del Pretore;
reclamante l’attrice, con reclamo 4 ottobre 2017, con cui chiede l’annullamento del querelato giudizio limitatamente al punto 2 del dispositivo in materia di rifusione delle ripetibili e di una parte dei costi peritali anticipati dalla convenuta;
premesso che il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 27
ottobre 2014 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore di Lugano, sezione 3,
chiedendone la condanna al pagamento di
fr. 839'596.– oltre interessi quale risarcimento danni e torto morale per un
asserito errore medico. La convenuta si è integralmente opposta alla richiesta.
Con replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e
domande, l’attrice riducendo la richiesta condannatoria a fr. 739'000.-.
2. Preso atto delle
richieste di assunzioni di prove formulate dalle parti in occasione
dell’udienza del 27 agosto 2015 (Atto VI), con decisione 15 aprile 2016 (Atto
VII) il Pretore ha ordinato l'esecuzione di una perizia medica giudiziaria, rinviando
alle fasi successive la decisione sull’assunzione di ulteriori prove. Quale anticipo
per i costi presumibili del referto, il primo giudice ha chiesto a ognuna delle
parti di provvedere al versamento di
fr. 4'000.-. La quota dell’attrice, al beneficio dell’assistenza giudiziaria
visto lo stato d’indigenza, è stata anticipata dallo Stato del Cantone Ticino.
Con decisione 27 aprile 2016 (inc. SO.2014.4589) RE 1 è stata posta al
beneficio del gratuito patrocinio, comprendente l’esenzione dagli anticipi e
dalle spese processuali sino ad evasione della prova peritale atta ad accertare
se vi era stato o meno errore medico mentre quale patrocinatore d’ufficio
veniva designato l’avv. RA 1.
3. Il referto peritale è giunto in Pretura il 4 ottobre 2016. Con decisione 10 gennaio 2017 il Pretore ha respinto l’istanza 18 ottobre 2016 con la quale l'attrice, ritenendo il rapporto peritale contraddittorio, reticente e inutilizzabile, ha chiesto di far capo ad un nuovo perito (art. 188 cpv. 2 CPC). Con sentenza del 12 maggio 2017 (inc. n. 13.2017.4) la Terza camera civile del Tribunale d’Appello ha dichiarato inammissibile il reclamo interposto dall’attrice contro il diniego pretorile, la reclamante non avendo invocato l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC.
4. Con decisione 11
settembre 2017 il Pretore, preso atto della dichiarazione dell’attrice di non
essere intenzionata a proseguire oltre nella vertenza, ha stralciato dai ruoli
la causa per desistenza, decidendo pure in merito a tasse, spese e ripetibili.
5. Con reclamo 4
ottobre 2017 RE 1 insorge contro questa decisione e ne chiede l’annullamento
limitatamente alla quantificazione della somma riconosciuta alla controparte a
titolo di ripetibili, ritenuta eccessiva e sproporzionata rispetto al reale
impegno del patrocinatore, e alla messa a carico dell’attrice della parte delle
spese per la perizia giudiziaria anticipate dalla convenuta.
La reclamante chiede inoltre il beneficio del gratuito patrocinio anche per questa
sede di giudizio.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
6. La decisione sulle
spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed
assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.
1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello
se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di
quest’ultima è di almeno fr.10'000.- (art.308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC),
oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo
(art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in
materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il
rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa
essere impugnata mediante appello o reclamo (CP-
CPC, Vol. 1, art. 110, pag. 565).
7. In
merito alle spese processuali il Pretore ha deciso che “La tassa di
giustizia fr. 10'000.- e le spese, ivi comprese quelle peritali, sono poste a
carico dell’attrice (e per essa al beneficio del gratuito patrocino [… omissis
…] a carico dello Stato” (dispositivo n. 2, prima parte), utilizzando una
formulazione classica e inequivocabile, peraltro corrispondente ai combinati
disposti degli art. 122 cpv. 1 lett. b e 95 cpv. 2 lett. b e c CPC.
In modo contraddittorio e senza che nulla sia a tal proposito deducibile dai
considerandi del giudizio, l’ultima parte del dispositivo, che sembrerebbe dal
tenore iniziale limitarsi a definire la questione dell’onere di versare congrue
ripetibili (ai sensi dell’art. 122 cpv. 1 lett. d CPC), introduce un’eccezione
alla presa a carico da parte dello Stato degli oneri per spese processuali
(art. 122 cpv. 1 lett. b CPC), facendo quindi obbligo all’attrice, nonostante
l’accertata indigenza, di versare alla convenuta parte di queste spese, ovvero una
somma pari a quanto da questa anticipato per la spesa peritale. L’importo in
questione non è specificato, ma risulterebbe deducibile dagli atti del
procedimento (cfr. atto VII: decisione 15 aprile 2016 con la quale è stato richiesto
l’importo di fr. 4'000.- a titolo di anticipo ad ognuna delle parti).
Questa scelta del Pretore risulta avantutto incongruente rispetto alle
conseguenze codificate dall’art. 122 cpv. 1 lett. c CPC che regola la restituzione
(da parte dell’autorità) degli anticipi versati dalla controparte quando, come
nel caso in questione, il beneficiario del gratuito patrocinio risultata
soccombente.
Inoltre, senza invocare una revoca parziale del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 120 CPC, il primo giudice contraddice la sua decisione 27 aprile 2016 (inc. SO.2014.4589) con la quale ha esentato l’attrice dagli anticipi e dalle spese processuali, sino ad evasione della prova peritale, senza alcuna altra limitazione.
Visto quanto precede a
ragione la reclamante invoca una violazione dell’art. 118 CPC.
Ritenuto che la decisione pretorile dev’essere annullata anche per i motivi di
cui si dirà in seguito, non si giustifica una riforma del dispositivo sulle
spese direttamente da parte di questa Camera. Nel suo nuovo giudizio il Pretore
dovrà ovviamente tener conto delle considerazioni qui esposte.
8. Per
consolidata giurisprudenza, una censura relativa alla quantificazione delle ripetibili
formulata in modo generico, come nel caso in esame, sarebbe insufficiente e
pertanto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC): incombe infatti al reclamante
l’onere di cifrare l’importo che a suo dire sarebbe congruo. Il fatto di
ritenere sproporzionata o non conforme alle tariffe applicabili la somma attribuita
in prima sede e di chiederne una massiccia riduzione non potendo certo bastare
(ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 76 ad
art. 311 CPC con numerosi riferimenti; in merito a domande di riduzioni di
importi assegnati dall’istanza inferiore, DTF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 e
6.3 e II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.83).
Nel caso concreto s’impone comunque di rinunciare a tal esigenza a fronte
dell’assenza totale di motivazione della decisione pretorile, a maggior ragione
in quanto la somma a titolo di ripetibili ammonta a fr. 35'000.-.
Giova infatti ricordare che il diritto di ottenere una decisione motivata, che
deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., impone
all’autorità giudicante di indicare le ragioni che l’hanno portata a decidere
in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al
destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi
adeguati con cognizione di causa (DTF 134 I 83 consid. 4.1).
Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie (art. 104 cpv. 1 CPC) e assegna le
ripetibili secondo le tariffe (art. 105 cpv. 1 e 96 CPC con rimando alle
tariffe stabilite dai Cantoni). In applicazione dell’art. 11 cpv. 1 del
Regolamento sulla tariffa d’ufficio e per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), per
un valore di causa tra fr. 500'000.- e fr. 1'000'000.-, la tariffa si situa in
una forchetta tra il 4 e il 6% del valore. Il capoverso 3 della norma, citata
dal Pretore, impone altresì di tener conto dell’importanza della lite, della
difficoltà, dell’ampiezza del lavoro e del tempo impiegato dal patrocinatore,
avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio.
Nel caso concreto, a fronte di un valore litigioso di fr. 739'000.- (pretesa riformulata
con la replica) il Pretore ha fissato in
fr. 35'000.- le ripetibili, ovvero una somma pari a circa il 4,7%, ovvero
superiore al minimo anche se si tiene conto delle spese.
Pur avendo menzionato l’art.
13 cpv. 2 del medesimo Regolamento, il Pretore non sembra averne tenuto conto, malgrado
la desistenza dell’attrice sia intervenuta a uno stadio di causa ancora lontano
dalla conclusione, ovvero dopo l’assunzione della sola prova peritale, prima
degli altri eventuali atti istruttori e delle arringhe finali.
Abbondanzialmente, si rileva come il Pretore neppure abbia indicato come si
giustifichi una somma di fr. 35'000.- per ripetibili a fronte di quanto invece
ritenuto congruo nella decisione di tassazione intermedia della nota del patrocinatore
dell’attrice del 17 maggio 2016 (inc. SO.2014.4589), che ha riconosciuto complessivi
fr. 4'000.- per onorario e spese relative alla fase iniziale del procedimento,
ovvero fino alla nomina del perito giudiziario.
Di conseguenza s’impone l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio
degli atti al primo giudice affinché abbia a motivare la sua decisione sulle
ripetibili.
9. La reclamante
formula domanda di assistenza giudiziaria anche in questa sede. A fronte di un
manifesto stato di indigenza, deducibile dagli atti della procedura in prima
sede, e considerato l’esito del reclamo, la domanda va accolta (art. 117 CPC).
10. Tenuto conto delle circostanze si rinuncia al prelievo di spese processuali. Non si assegnano ripetibili alla controparte che non è stata invitata a formulare osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo 4 ottobre 2017
di RE 1 è accolto.
La causa è rinviata al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per
nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. La domanda di gratuito patrocinio 4 ottobre 2017 di RE 1 è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione (unitamente al reclamo 4 ottobre 2017 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).