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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente) |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. CA.2017.157 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 15 maggio 2017 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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chiedente, in via cautelare, che alla convenuta fosse fatto ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento, di conservare e di non distruggere, rispettivamente di produrre entro 10 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’intera documentazione (ossia perlomeno gli estratti bancari, gli ordini di addebito, i giustificativi, la corrispondenza, le fatture, i documenti di apertura conto, i documenti relativi al profilo cliente nonché i contratti di gestione patrimoniale o altri conclusi dall’istante con la convenuta o con uno dei suoi organi / dipendenti) relativa ai conti / rubricati __________ e __________, oltre che quella attinente a qualsiasi conto che era o è intestato direttamente all’istante o del quale egli era o è contitolare, avente diritto economico, procuratore, in deposito presso la convenuta (anche come rubrica clienti) o da essa gestito;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione cautelare 25 settembre 2017 ha respinto, dichiarando nel contempo decaduto il provvedimento supercautelare 16 maggio 2017;
appellante l’istante con appello 6 ottobre 2017, con cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso dell’accoglimento dell’istanza cautelare e in via subordinata l’annullamento della decisione pretorile con rinvio della causa al primo giudice per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi, in entrambi i casi protestando spese e ripetibili dei due gradi di giudizio;
mentre la convenuta con osservazioni (recte: risposta) 20 ottobre 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto dell’ulteriore scritto 7 novembre 2017 con cui la convenuta ha chiesto di poter produrre alcuni nuovi documenti, e delle osservazioni 17 novembre 2017 dell’istante;
richiamata la decisione 24 ottobre 2017 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 28 agosto 2006 (doc. I) AP 1 ha incaricato AO 1 di gestire il portafoglio aperto presso di lei di cui al conto cifrato n. __________ __________, sul quale aveva allora bonificato valori per complessivi fr. 195'321.- (cfr. plico doc. Q);
che il 30 maggio 2007 (doc. L) AP 1 ha ordinato di chiudere il conto cifrato n. __________ __________ e di trasferire sulla relazione n. __________ __________, sempre presso AO 1, i titoli e la liquidità ancora presenti; in precedenza, il 10 maggio 2007 (doc. M), egli aveva altresì ordinato di trasferire su un conto di __________ intestato a AO 1, rif. __________, i titoli e la liquidità presenti sul conto n. __________ rubrica __________ intestato presso __________ a __________, di cui era il beneficiario economico, che presentava allora un controvalore di fr. 2'111'720.44 (cfr. doc. H);
che con istanza 15 maggio 2017 AP 1, pretendendo di aver conferito un mandato di gestione e di non essere mai stato rendicontato per scritto - salvo in merito ai movimenti effettuati sul conto cifrato n. __________ __________ (cfr. doc. Q) - sul destino dei valori così trasferiti, che nel corso del 2014 gli erano stati restituiti solo in ragione di fr. 15'000.- (cfr. doc. O), ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1, chiedendo, in via cautelare, che alla stessa fosse fatto ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento, di conservare e di non distruggere, rispettivamente di produrre entro 10 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’intera documentazione (ossia perlomeno gli estratti bancari, gli ordini di addebito, i giustificativi, la corrispondenza, le fatture, i documenti di apertura conto, i documenti relativi al profilo cliente nonché i contratti di gestione patrimoniale o altri conclusi da lui con la controparte o con uno dei suoi organi / dipendenti) relativa ai conti / rubricati __________ e __________, oltre che quella attinente a qualsiasi conto che era o è intestato direttamente a lui o del quale egli era o è contitolare, avente diritto economico, procuratore, in deposito presso di lei (anche come rubrica clienti) o da essa gestito; la convenuta si è opposta all’istanza;
che con la decisione cautelare 25 settembre 2017 ora impugnata il Pretore ha respinto l’istanza cautelare (dispositivo n. 1) ed ha nel contempo dichiarato decaduto il provvedimento da lui ordinato in via supercautelare il 16 maggio 2017 (dispositivo n. 2, con il quale aveva fatto ordine provvisorio alla convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di conservare e di non distruggere l’intera documentazione (ossia perlomeno gli estratti bancari, gli ordini di addebito, i giustificativi, la corrispondenza, le fatture, i documenti di apertura conto, i documenti relativi al profilo cliente nonché i contratti di gestione patrimoniale o altri conclusi dall’istante con lei o con uno dei suoi organi / dipendenti) relativa ai conti / rubricati __________ e __________, oltre che quella attinente a qualsiasi conto che era o è intestato direttamente all’istante o del quale egli era o è contitolare, avente diritto economico, procuratore, in deposito presso di lei (anche come rubrica clienti) o da essa gestito), ponendo la tassa di giustizia e le spese, complessivamente di fr. 1'000.-, a carico dell’istante, tenuto altresì a rifondere alla convenuta fr. 2'500.- per ripetibili (dispositivo n. 3): il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che, essendo possibile inoltrare una domanda informativa retta dal diritto materiale e meglio dalle norme sul mandato, l’auspicata produzione di documenti non potesse essere richiesta nell’ambito di un’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare (art. 158 CPC), ed ha aggiunto che l’altra richiesta cautelare (giusta l’art. 261 CPC) di conservare e di non distruggere quei documenti, il cui obbligo di conservazione - decennale - era giunto a scadenza il 15 maggio 2017 e di cui era ora chiesto il mantenimento per consentire all’istante di dimostrare le proprie pretese, fosse stata formulata solo nell’ambito della domanda superprovvisionale;
che con l’appello 6 ottobre 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 20 ottobre 2017 (alla quale hanno fatto seguito lo scritto 7 novembre 2017 della convenuta volto alla produzione di nuovi documenti e le osservazioni 17 novembre 2017 dell’istante), l’istante ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso dell’accoglimento dell’istanza cautelare e in via subordinata l’annullamento della decisione pretorile con rinvio della causa al primo giudice per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi, in entrambi i casi con protesta di spese e ripetibili: egli ha rilevato che la richiesta di conservare e di non distruggere i documenti (retta dall’art. 261 CPC) era in realtà stata formulata anche nell’ambito della domanda cautelare e che l’altra domanda volta alla produzione di quei documenti (disciplinata dall’art. 158 CPC) poteva pure essere ammessa visto come la convenuta avesse fermamente negato in causa l’esistenza di un mandato tra le parti;
che la censura relativa alla domanda di conservazione e di non distruzione dei documenti indicati con l’istanza merita di essere accolta: è in effetti a ragione che l’istante ha evidenziato come, diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, quella sua richiesta fosse stata da lui formulata anche nell’ambito della domanda cautelare (cfr. le motivazioni, a p. 8 e 9 e 10 dell’istanza, rispettivamente il petitum, a p. 12 seg. dell’istanza e a p. 8 della replica spontanea); le condizioni per l’accoglimento del provvedimento cautelare (retto dall’art. 261 CPC), e meglio la probabilità di esito favorevole della futura azione di merito, il rischio di un danno difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità del provvedimento richiesto, risultavano del resto adempiute, poco importando se il 28 settembre 2017, ossia dopo l’emanazione del giudizio pretorile, la convenuta abbia fornito all’autorità fiscale - ma non all’istante - una serie di documenti a lei richiesti dandone comunicazione alla controparte (cfr. doc. A allegato alla risposta all’appello), la quale per altro, dopo averne preso conoscenza, dopo l’inoltro dell’appello (cfr. doc. allegato allo scritto 7 novembre 2017), ha invero continuato a lamentarne l’incompletezza e comunque la non conformità con quanto da lei domandato in causa (cfr. scritto 20 novembre 2017);
che l’altra censura con cui l’istante ha rimproverato al Pretore di non aver accolto la sua domanda, formulata nell’ambito di un’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare (art. 158 CPC) e volta alla produzione di quei documenti, deve invece essere disattesa: la giurisprudenza, per altro menzionata con pertinenza dal Pretore, ha in effetti già avuto modo di stabilire che la via dell’assunzione di prove a titolo cautelare non è aperta per far valere il diritto (materiale) del mandante all’informazione e al rendiconto di cui all’art. 400 cpv. 1 CO (cfr. DTF 141 III 564 consid. 4.2.2; cfr. pure TF 9 ottobre 2012 4A_288/2012 consid. 4.2), ritenuto che è invece per la prima volta solo in questa sede, e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che l’istante ha evocato rispettivamente si è prevalso dell’eventualità (da lui sempre negata in precedenza) che tra le parti potesse anche non esistere un tale mandato e con ciò non gli fosse possibile procedere in virtù dell’art. 400 cpv. 1 CO;
che l’appello dell’istante deve pertanto essere parzialmente accolto nel senso dei considerandi che precedono;
che le spese procedurali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate su un valore di fr. 2'292'041.44 (fr. 2'307'041.44 complessivamente trasferiti ./. fr. 15'000.- restituiti), somma in merito alla quale l’istante lamentava l’assenza di informazioni e di rendiconto (RtiD I-2006 n. 21c p. 649; II CCA 16 agosto 2007 inc. n. 12.2006.199, 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.130, 2 luglio 2010 inc. n. 12.2009.191, 10 giugno 2010 inc. n. 12.2009.160, 26 aprile 2012 inc. n. 12.2010.70, 15 novembre 2012 inc. n. 12.2010.234, 26 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147; DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid. 2.1 in: SZZP 2008 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 1.2 in: RtiD I-2009 12c p. 605), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 6 ottobre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione cautelare 25 settembre 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. L’istanza cautelare è parzialmente accolta.
§ È fatto ordine alla convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di conservare e di non distruggere l’intera documentazione (ossia perlomeno gli estratti bancari, gli ordini di addebito, i giustificativi, la corrispondenza, le fatture, i documenti di apertura conto, i documenti relativi al profilo cliente nonché i contratti di gestione patrimoniale o altri conclusi dall’istante con lei o con uno dei suoi organi / dipendenti) relativa ai conti / rubricati __________ e __________, oltre che quella attinente a qualsiasi conto che era o è intestato direttamente all’istante o del quale egli era o è contitolare, avente diritto economico, procuratore, in deposito presso di lei (anche come rubrica clienti) o da essa gestito.
§§ All’istante è assegnato un termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito, con la comminatoria che in caso di inosservanza dello stesso il provvedimento cautelare decadrà.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico della convenuta per 1/4 e per 3/4 a carico dell’istante, che rifonderà alla convenuta fr. 1’250.- per ripetibili.
II. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono poste a carico dell’appellata per 1/4 e per 3/4 a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 2’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro il termine di 30 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF), dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).