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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2016.5891 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 -promossa con istanza 7 dicembre 2016 da
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AO 1 AO 2
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contro |
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AP 1 e PI 1,
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volta a ottenere l’espulsione dei convenuti dall’appartamento di 4 locali nello stabile sito in via S 4 a C;
domanda ribadita all’udienza dell’11 gennaio 2017, in occasione della quale è comparsa la convenuta AP 1 che non ha contestato la mora ma ha chiesto di poter continuare a utilizzare l’appartamento, e che il Pretore ha accolto con decisione 16 gennaio 2017 facendo ordine ai convenuti di mettere l’ente locato a libera disposizione della parte istante entro il 28 febbraio 2017, disponendone l’esecuzione effettiva con le comminatorie di rito;
appellante la sola convenuta AP 1 che, con atto di appello 25 gennaio 2017, chiede la concessione di una proroga di due mesi;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Dal
1° gennaio 2015 i coniugi PI 1 e AP 1 conducono in locazione l’appartamento di 4
locali dello stabile sito in via S 4 a C, a una pigione mensile di fr. 2’700.-
(doc. A).
Con lettere separate 22 agosto 2016 le locatrici AO 1 e AO 2 si sono rivolte ai
conduttori lamentando lo scoperto delle pigioni e prospettando la disdetta del
contratto per mora (doc. D e E).
In data 12 ottobre 2016 la parte locatrice ha notificato ai conduttori
separatamente, tramite modulo ufficiale, la disdetta del contratto per il 30
novembre 2016 (doc. F e G).
B. Con
istanza 10 novembre 2016 AP 1 ha contestato la disdetta dinanzi al competente
ufficio di conciliazione (doc. UC inc. 119/16). Dal canto loro le locatrici
hanno chiesto al Pretore, con istanza 7 dicembre 2016 nella procedura sommaria
a tutela nei casi manifesti, di ordinare ai conduttori di liberare
l’appartamento con la diffida e le comminatorie di rito.
All’udienza dell’11 gennaio 2017 è comparsa solo la conduttrice AP 1 che, senza
contestare la situazione di mora dovuta ad asserite difficoltà finanziarie
sopraggiunte, ha chiesto al giudice di prime cure di tener conto della
situazione familiare difficile e delle esigenze dei figli e di poter quindi continuare
a condurre in locazione l’appartamento.
C. Con
sentenza 16 gennaio 2017 il Pretore ha accolto l’istanza e fatto ordine ai
conduttori di mettere a libera disposizione della parte locatrice
l’appartamento locato entro il 28 febbraio 2017, con la comminatoria
dell’azione penale in caso di disobbedienza e gli ammonimenti di rito.
Il primo giudice ha in sostanza ritenuto valida la disdetta per mora e
riconosciuto dimostrate le circostanze giustificanti l’espulsione, accordando
un termine sino al 28 febbraio 2017 per tener conto di motivi umanitari e di
ordine pratico, al fine di consentire il trasferimento della famiglia in tempi
adeguati, informando nel contempo i servizi sociali comunali per quanto di loro
competenza.
D. Con
scritto 25 gennaio 2017 la conduttrice AP 1 si è rivolta alla Pretura indicando
l’intenzione di fare ricorso contro la decisione e chiedendo “una proroga di
sfratto di altri due mesi, cioè per il 30 aprile 2017”.
Malgrado la formulazione imprecisa, riservata la questione dell’esigenza di
motivazione ai sensi dell’art. 311 CPC, la richiesta, trasmessa dalla Pretura a
questa Camera per competenza, può essere considerata una richiesta di riforma
della decisione pretorile nel senso di modificare la data fissata per la
restituzione dell’ente locato.
E. L’appello
non è stato notificato alla controparte.
e considerato
in diritto:
1. Dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati
dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o
in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione o in
procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC)
che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a
ed., n. 1429 pag. 260). Giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che
qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura
sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la
situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni
non sono date non entra nel merito (cpv. 3).
2.
Con l’appello in esame la conduttrice chiede la riforma della
decisione pretorile nel senso di prorogare fino a fine aprile 2017 il termine
assegnatole con l’ordine di espulsione.
La dottrina e la giurisprudenza hanno precisato che l’appellante
deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali
ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare.
L’appellante deve in altri termini non solo spiegare per quale motivo le sue
argomentazioni sarebbero fondate, ma anche perché sarebbero erronee o
censurabili le motivazioni del Pretore (TF 7 dicembre 2011, inc. 4A_659/2011,
consid. 4; per molte: II CCA 11 marzo 2014, inc. 12.2013.87, consid. 8; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböler/Leuenberger, ZPO Komm., ZPO Komm,
3. ed., Art. 311, N. 36). Da quanto precede deriva che in assenza di chiare
censure l’autorità d’appello non deve esaminare criticamente il giudizio
impugnato, salvo in presenza di errori manifesti, in particolare nell’accertamento
dei fatti (ZPO – Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz, Art. 311, N. 94).
3. Nel caso concreto l’appellante ha presentato un breve testo con il quale sostanzialmente ribadisce le circostanze che renderebbero difficile la ricerca di una soluzione abitativa alternativa e le difficoltà economiche conseguenti alle vicissitudini familiari e alla separazione dal coniuge.
Tale
modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per
carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1
CPC. L’appellante non si confronta infatti adeguatamente con la sentenza
pretorile e in particolare non indica perchè il termine assegnatole non sarebbe
adeguato.
Abbondanzialmente, si rileva che la valutazione del Pretore, che ha concesso ai
convenuti un lasso di tempo di un mese e mezzo per dare seguito all’ordine di
sfratto, appare più che adeguata e finanche generosa, se si considera che in
prima sede i fatti a sostegno delle asserite difficoltà sono rimasti più che
altro allo stadio di semplice allegazione, senza che la parte convenuta abbia
profuso lo sforzo minimo per dimostrare di aver messo in atto quanto necessario
per far fronte alle esigenze abitative familiari e per ottenere eventuali aiuti
sociali ai quali la famiglia avrebbe eventualmente diritto.
La circostanza della separazione coniugale, addotta ancora in questa sede,
risulta irrilevante ai fini del giudizio, ritenuto come i coniugi si siano
separati oramai da un anno circa, periodo sufficientemente lungo per regolamentare
gli effetti pratici e legali della nuova situazione.
L’appellante stessa rileva inoltre di essersi nel frattempo rivolta ai servizi
sociali e di attendere una decisione per il sostegno economico prospettata
entro un termine oramai ampiamente trascorso.
4.
Ne consegue che, a fronte di fatti
immediatamente comprovabili e incontestati, così come alla situazione giuridica
chiara, come concluso dal primo giudice, i cui accertamenti e
conclusioni non sono validamente criticati con l’appello, che va pertanto
considerato irricevibile, la decisione impugnata merita conferma.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in
conformità degli art. 9 cpv. 3 e 13 LTG. Il valore litigioso, determinante
anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 97’200.-,
come accertato dal Pretore e non contestato dall’appellante.
Non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è
stato notificato.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
1. L’appello
25 gennaio 2017 di AP 1 è irricevibile.
La decisione di sfratto 16 gennaio 2017 del Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4 (inc. n. SO.2016.5891), è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in
materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)