Incarto n.
12.2017.173

Lugano

15 gennaio 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna (giudice supplente)

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2017.144/145 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 5 maggio 2017 da

 

 

AP 1

rappr. da PA 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

volta ad ordinare in via supercautelare e cautelare la sospensione della procedura esecutiva di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano fino alla decisione definitiva in merito all’azione di accertamento dell’inesistenza del debito;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e nell’ambito della quale il Pretore con decisione cautelare intermedia 2 ottobre 2017 ha revocato con effetto immediato il provvedimento supercautelare reso l’8 maggio 2017;

 

appellante l'istante con appello 13 ottobre 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di confermare il provvedimento supercautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con osservazioni (recte: risposta) 30 ottobre 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

richiamata la decisione 17 novembre 2017 con cui il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo all’appello;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che il 21 novembre 2015 AP 1 ha ordinato a AO 1 degli accessori da tavola (tovaglie, tovaglioli, piatti, ecc.), che ad inizio gennaio 2016 le sono stati forniti e poi fatturati in ragione di fr. 36'002.- (doc. 3), somma da lei integralmente pagata; nel frattempo, il 21 e 23 dicembre 2015, essa aveva provveduto ad ordinare ulteriori accessori da tavola, che nel febbraio 2016 le sono stati forniti e poi fatturati in ragione di fr. 15'686.- (cfr. il relativo richiamo di pagamento di cui al doc. F), somma rimasta insoluta; 

 

                                         che il 15 novembre 2016 (doc. A) AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________ dell’UE di Lugano per l’importo di fr. 15'686.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2016; siccome al PE non era stata interposta opposizione, il 10 marzo 2017 (cfr. doc. G) l’UE di Lugano ha ordinato l’accompagnamento forzato dell’escussa tramite polizia in vista del relativo pignoramento;

 

                                         che con istanza 5 maggio 2017 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo, in virtù dell’art. 85a cpv. 2 LEF, di ordinare in via supercautelare e cautelare la sospensione della procedura esecutiva di cui al PE fino alla decisione definitiva in merito all’azione di accertamento dell’inesistenza del debito;

 

                                         che con provvedimento supercautelare 8 maggio 2017 il Pretore ha ordinato la sospensione dell’esecuzione, disponendo l’immediata esecutività della decisione;

 

                                         che, dopo aver preso atto delle osservazioni della convenuta e della replica spontanea dell’istante, il Pretore, con decisione cautelare intermedia 2 ottobre 2017, ha revocato con effetto immediato il provvedimento supercautelare: egli ha in sostanza ritenuto che i documenti prodotti non rendessero per nulla verosimile la pretesa compensatoria dell’istante, la quale aveva sostenuto di essersi accordata con la controparte per la sostituzione di parte della merce (del valore di fr. 21'020.-, cfr. le posizioni evidenziate in giallo nel doc. C) oggetto della prima fornitura, a suo dire difettosa, e di aver per finire optato, a seguito della successiva inadempienza nella sostituzione, per la restituzione di quella merce, pacificamente avvenuta ad inizio luglio 2016

 

                                         che con l’appello 13 ottobre 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 30 ottobre 2017, l’istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di confermare il provvedimento supercautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: essa ha rimproverato al Pretore di non aver rilevato che la convenuta non aveva contestato né di aver ricevuto una sua telefonata e una sua visita, nelle quali era stato concluso quell’accordo, né che la restituzione della merce difettosa fosse stata accompagnata da un suo biglietto manoscritto che faceva riferimento a quell’accordo, ciò che rendeva la sua versione dei fatti “perlomeno verosimile” o “decisamente più verosimile” di quella della controparte;

 

                                         che l’impugnabilità di una decisione cautelare intermedia, resa dal giudice dopo aver sentito le parti, ma prima di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire definitivamente - fatte salve nuove circostanze - sui provvedimenti richiesti e terminare la procedura cautelare, è ammessa dalla giurisprudenza (DTF 139 III 86 consid. 1; II CCA 5 novembre 2014 inc. n. 12.2014.107 e 117, 12 agosto 2016 inc. n. 12.2016.53);

 

                                         che l’art. 85a cpv. 2 LEF stabilisce che il tribunale, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, può, nell’esecuzione in via di pignoramento prima della realizzazione o della ripartizione (cifra 1 della norma), pronunciare la sospensione provvisoria dell’esecuzione, se ritiene che la domanda di accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione, sia molto verosimilmente fondata, ritenuto che per la dottrina e la giurisprudenza, con la locuzione "domanda molto verosimilmente fondata" s’intende che le possibilità di successo del debitore devono apparire evidentemente maggiori ("deutlich besser") di quelle del creditore (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ª ed., § 20 n. 25; Bodmer/Bangert, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 19 segg. ad art. 85a LEF; Brönnimann, SchKG-Kurzkommentar, 2ª ed., n. 11 ad art. 85a LEF; TF 28 luglio 2008 4D_68/2008 consid. 2, 2 settembre 2009 4A_123/2009 consid. 5.2; II CCA 9 aprile 2013 inc. n. 12.2012.130, 9 settembre 2015 inc. n. 12.2015.46);

                                        

                                         che in questa sede l’istante non ha assolutamente preteso, ancor prima di averlo dimostrato, se ed eventualmente in quale misura i documenti versati agli atti avrebbero suffragato la sua versione dei fatti di modo che l’istanza sarebbe stata “molto verosimilmente fondata” ed il provvedimento supercautelare avrebbe con ciò dovuto essere confermato;

 

                                         che, a prescindere da quanto precede, i rimproveri da lei ora mossi al Pretore sono del tutto infondati: non è in effetti vero che la convenuta non aveva contestato di aver ricevuto una sua telefonata e una sua visita nelle quali sarebbe stato concluso quell’accordo, nei suoi allegati preliminari essa avendo al contrario sostenuto che l’istante non aveva mai eccepito la difettosità della merce (cfr. osservazioni p. 2, 3, 5 e 8) e che le parti mai si erano accordate nel senso preteso da quest’ultima (cfr. osservazioni p. 3, 5 e 9); e neppure è vero che la stessa non aveva contestato che la restituzione della merce fosse stata accompagnata da un biglietto manoscritto che faceva riferimento a quell’accordo, essa, oltre ad aver - come detto - escluso che tra le parti fosse venuto in essere l’accordo preteso dall’istante, avendo a quel momento evidenziato che quel biglietto accompagnatorio era praticamente incomprensibile (cfr. osservazioni p. 5; in tal senso pure doc. E);

 

                                         che, per il resto, l’istante non ha sollevato altre censure al giudizio pretorile, il fatto di aver aggiunto che la situazione non fosse mutata - il che per inciso non è vero, dato che l’istante misconosce il tenore della presa di posizione della convenuta - rispetto al momento dell’emanazione del provvedimento supercautelare (a lei favorevole) non spiegando ancora in modo sufficiente (art. 311 cpv. 1 CPC) per quale ragione la decisione ora impugnata sarebbe erronea o addirittura arbitraria;

 

                                         che l’appello dell’istante deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;

 

                                         che le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore di fr. 15'686.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

 

 

decide:

 

                                    I.   L’appello 13 ottobre 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                   II.   Le spese processuali di fr. 500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 500.- per ripetibili.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro il termine di 30 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF), dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).