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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG) |
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sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2017.4971 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 2 ottobre 2017 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente l’espulsione immediata del convenuto, domanda che il Pretore ha accolto con decisione 19 ottobre 2017;
appellante il convenuto, con scritto del 26 ottobre 2017, con il quale manifesta il suo disaccordo con la decisione di sfratto;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AO 1 ha
concesso in locazione a AP 1 un monolocale sito in via __________ a __________,
per una pigione mensile di fr. 580.-, oltre spese (doc. A);
che, previa diffida del 10 luglio 2017,
riferita al mancato pagamento delle pigioni da marzo a luglio (doc. B), il
locatore ha notificato al conduttore in data 18/21 agosto 2017, con modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto per il 30
settembre 2017 (doc. C);
che, con
istanza 2 ottobre 2017 nella procedura sommaria a tutela nei casi manifesti, il
locatore ha chiesto alla Pretura di ordinare l’espulsione del conduttore, con
le comminatorie di rito;
che in occasione dell’udienza del 18 ottobre 2017 l’istante si è riconfermato
nella domanda, mentre il convenuto, benchè regolarmente citato, non è comparso;
che con giudizio 19 ottobre 2017 il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato
l’espulsione del conduttore entro dieci giorni, con le comminatorie di rito;
che con scritto
26 ottobre 2017 il conduttore ha manifestato il suo disaccordo con la decisione
di sfratto, con un testo succinto e sostanzialmente incomprensibile nelle
motivazioni;
che il presidente della scrivente Camera, con decisione ordinatoria 31 ottobre
2017, ha assegnato all’appellante un termine scadente il 10 novembre 2017 per
presentare una memoria di appello ossequiosa dei disposti legali, segnatamente
delle disposizioni in materia di motivazione (art. 132 cpv. 1 e 2 e 311 cpv. 1
CPC);
che l’appellante non ha dato seguito alla richiesta, limitandosi, con lo
scritto 8 novembre 2017, a ribadire il suo disaccordo con la decisione
pretorile e chiedendo di poter presentare le sue motivazioni in occasione “di
un incontro”;
che lo scritto 26 ottobre 2017 e la successiva comunicazione 8 novembre 2017 non
sono state intimate alla controparte e la procedura, terminando con una non
entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente inammissibile e immotivata,
può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b
cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);
che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali
occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria,
avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione
o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a
ed., n. 1429 pag. 260);
che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e
l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore;
che nel caso concreto, come rilevato nella decisione ordinatoria 31 ottobre
2017 del presidente di questa Camera, la censura del giudizio pretorile è stata
presentata con un breve testo manoscritto sostanzialmente incomprensibile dal
quale si evince unicamente la contrarietà del convenuto con l’esito
procedimento di primo grado;
che, benchè invitato a porvi rimedio, il conduttore non ha ritenuto di
avvalersi di questa facoltà, auspicando di poter spiegare i motivi della
censura in occasione di un incontro, con una richiesta manifestamente irrita
oltre che immotivata;
che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità
dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti
dell’art. 311 CPC: l’appellante non si confronta infatti minimamente con il
giudizio impugnato e gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non
risultano quindi validamente criticati, ciò che comporta la conferma della
sentenza impugnata;
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e
sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della
procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale, ammonta a fr. 20’880.-, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla
controparte alla quale l'appello non è stato notificato.
Per questi motivi,
decide: 1. Lo scritto 26 ottobre 2017 di AP 1 è irricevibile quale appello.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente
D. Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).