Incarto n.
12.2017.183

Lugano

22 gennaio 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna (giudice supplente)

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2017.807 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza di riconoscimento ed exequatur 26 ottobre 2017 da

 

 

CO 1

rappr. da PA 2

 

 

contro

 

 

RE 1

rappr. da PA 1

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo n. __________ del Tribunale ordinario di __________ e di ordinare il sequestro, sino a concorrenza della somma di fr. 74'620.70 oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 2017 e tasse e spese esecutive, delle n. 20 quote sociali di fr. 1'000.- ciascuna di E__________ Sagl, nonché di ogni e qualsiasi bene, credito e pretesa di pertinenza del convenuto nei confronti di quella società, derivante in particolare dal suo statuto di socio, di gerente, di dipendente o di finanziatore della stessa, domanda che il Pretore con decisione 10 novembre 2017 ha sostanzialmente accolto;

 

ed ora sul reclamo 24 novembre 2017 con cui il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando le spese e le ripetibili di entrambe le sedi;

 

preso atto delle osservazioni 15 dicembre 2017 con cui l’istante ha postulato lo stralcio della lite, nel frattempo divenuta priva d’oggetto, con accollo delle spese giudiziarie (recte: processuali) alla controparte, compensate le ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con decreto ingiuntivo telematico 23 dicembre 2014 n. __________ R.G. (doc. E) il Tribunale ordinario di __________, su ricorso 5 settembre 2014 di CO 1 (doc. D), ha ingiunto a RE 1 (ai sensi dell’art. 633 segg. CPCIt) di pagare a favore della parte ricorrente per le causali di cui al ricorso stesso, entro 60 giorni dalla notifica di quell’atto, la somma di € 49'236.82, gli interessi come da domanda e le spese di procedura liquidate in € 1'400.- per compensi, in € 286.- per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende, avvertendolo che nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica poteva essere fatta opposizione e che in difetto il decreto sarebbe divenuto esecutivo e definitivo; con provvedimento 27 gennaio 2016 (doc. F), rilevato che l’opposizione inoltrata nel frattempo da RE 1 non risultava fondata su alcuna prova scritta, il decreto ingiuntivo in questione è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo (ai sensi dell’art. 648 CPCIt), come per altro risultava anche dall’attestazione rilasciata il 22 aprile 2016 (doc. G) in forza degli art. 54 e 58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]);

 

                                         che con istanza 26 ottobre 2017, fondata sugli art. 33 segg. CLug, CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord, chiedendo che il menzionato decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di __________, relativo a una pretesa contrattuale (corrispettivo per locazione commerciale di immobili e per servizi pubblicitari), fosse riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera e che fosse ordinato il sequestro, sino a concorrenza della somma di fr. 74'620.70 oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 2017 e tasse e spese esecutive, delle n. 20 quote sociali di fr. 1'000.- ciascuna di E__________ Sagl, nonché di ogni e qualsiasi bene, credito e pretesa di pertinenza del convenuto nei confronti di quella società, derivante in particolare dal suo statuto di socio, di gerente, di dipendente o di finanziatore della stessa, domanda che il Pretore, con decisione 10 novembre 2017, ha sostanzialmente accolto, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.-, a carico del convenuto;

 

                                         che con il reclamo 24 novembre 2017 che qui ci occupa il convenuto, rilevando segnatamente come il Tribunale ordinario di __________ avesse frattanto revocato, con sentenza 22/23 novembre 2017 n. __________ R.G. (doc. D allegato al rimedio giuridico), il decreto ingiuntivo 23 dicembre 2014 (doc. E), ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando le spese e le ripetibili di entrambe le sedi;

 

                                         che con osservazioni 15 dicembre 2017 l’istante ha postulato lo stralcio la lite, a suo dire ormai divenuta priva d’oggetto, e, evidenziando pure come il convenuto, inoltrando subito il gravame, non le avesse dato la possibilità di “agire di conseguenza”, ha chiesto di accollargli le spese giudiziarie (recte: processuali), compensate le ripetibili;

 

                                         che giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità per le parti di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC; Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 14 e 19 ad art. 43 CLug; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 56 seg. ad art. 43 CLug; DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 14 agosto 2013 inc. n. 12.2012.61, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26) - rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (paragrafo 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (paragrafo 2; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120): per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 paragrafo 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 2 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26, 19 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.218/219, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127, 27 marzo 2017 inc. n. 12.2016.147, 14 giugno 2017 inc. n. 12.2016.218);

 

                                         che nel caso di specie è incontestabile che a seguito dell’emanazione della sentenza 22/23 novembre 2017 del Tribunale ordinario di __________ (doc. D allegato al reclamo), che ha revocato il decreto ingiuntivo 23 dicembre 2014 (doc. E), l’istanza di riconoscimento e di exequatur in Svizzera di quest’ultima pronuncia, alla quale non può pertanto più essere riconosciuta la qualifica di decisione esecutiva nello Stato d’origine, presupposto per il suo accoglimento da parte del Pretore, debba ora essere respinta (cfr. per analogia II CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127);

 

                                         che, contrariamente a quanto preteso dall’istante, le spese giudiziarie della procedura di primo grado - e meglio in concreto, non essendo state attribuite ripetibili dal Pretore, solo quelle processuali - devono anche in questo caso seguire la soccombenza (art. 106 CPC; in tal senso II CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127) e vanno così poste a carico dell’istante: la sentenza 22/23 novembre 2017 del Tribunale ordinario di __________ ha in effetti stabilito che la decisione di cui al decreto ingiuntivo 23 dicembre 2014, resa da quel medesimo Tribunale sulla base di un mero giudizio sommario, era in realtà infondata nel merito, per cui l’istante, che, nonostante le apparenze da lei suscitate in precedenza, non vantava alcuna pretesa nei confronti della controparte, avrebbe dovuto soprassedere dal chiederne il riconoscimento e l’exequatur in Svizzera; non è per altro vero che il convenuto, inoltrando subito il gravame, le avesse di fatto impedito di “agire di conseguenza”, tant’è che a seguito dell’emanazione del querelato giudizio lo stesso poteva essere modificato proprio solo mediante un’impugnazione;

 

                                         che il reclamo del convenuto deve pertanto essere accolto;

 

                                         che le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, della sua difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto;

 

                                         che per l’eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa stato un valore litigioso di € 49'236.82.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

 

 

decide:

 

                                    I.   Il reclamo 24 novembre 2017 di RE 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la decisione 10 novembre 2017 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord è così riformata:

 

                                         1.     L’istanza è respinta.

                                         2.     Le tasse e le spese di giustizia, di complessivi fr. 200.-, da anticipare dall’istante, restano a suo carico.

 

                                        

                                   II.   Le spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico dell’opponente, che rifonderà al reclamante fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).